Sentenza 7 ottobre 2003
Massime • 1
L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia, a norma della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito rispettando la decisione straniera con riferimento al complessivo trattamento che, in virtù di tale titolo e nell'ambito della relativa disciplina, è riservato al soggetto: di modo che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza sulla base della normativa straniera. Ne consegue che là dove il condannato abbia espiato all'estero il periodo necessario per accedere al beneficio della 'messa in prova' previsto dall'ordinamento dello Stato di condanna, deve ritenersi ammissibile, sussistendone i presupposti di legge, la concessione in Italia dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 della legge 27 luglio 1975, n. 354.
Commentario • 1
- 1. Giudice e Governo, quale ruolo nella Convenzione di Strasburgo (Cass. 57806/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 dicembre 2020
La deliberazione dell'autorità giudiziaria, prevista dall'art. 743, si inserisce in un complesso procedimento teso alla stipulazione, con il consenso del condannato, di un accordo di cooperazione in materia penale, all'interno del quale al Ministro di Grazia e Giustizia sono riservate le valutazioni discrezionali e di opportunità riguardanti l'esecuzione all'estero della pena, mentre alla corte di appello è affidato il controllo di legalità di tale accordo attraverso la verifica dell'osservanza delle condizioni prescritte dalle fonti normative internazionali ed interne. La Convenzione di Strasburgo demanda la concreta regolamentazione della procedura di trasferimento all'estero del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2003, n. 42996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42996 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato FULGENZI Presidente
Dott. Bruno OLIVA Consigliere
Dott. Sergio MANNINO Consigliere
Dott. Ilario MARTELLA Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IO;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 28/11/2002 ex art. 734 c.p.p.. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG dr. G. IZZO che ha concluso per: Rigetto del ricorso.
OSSERVA
Su conforme richiesta del Procuratole Generale presso la Corte di Appello di Brescia, la Corte di Appello anzidetta, con sentenza del 28/11/2002, ex artt. 730 ss. gg. c.p.p., dichiarava il riconoscimento in Italia della sentenza emessa il 23/02/2000 dalla Corte di Appello di "Ostre Landsret" di Copenaghen (Danimarca), irrevocabile, nei confronti di TI IO, per gli effetti previsti dalla Convezione di Strasburgo del 21/03/1983 e dall'art. 12 n. 1 (recidiva) e n. 2 (pene accessorie della interdizione legale durante l'esecuzione della pena e dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e curatala) del c.p., nonché ai fini dell'esecuzione in Italia della pena detentiva di anni cinque di reclusione, inflitta al predetto condannato, determinando in anni uno, mesi sei e giorni venticinque di reclusione la pena residua da eseguire in questo Paese (con fine pena il 22/6/2004).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TI, deducendo, a motivi del gravame, la violazione di legge in relazione alla L. 257/89 e Convenzione di Strasburgo del 21/3/1983, limitatamente alla parte relativa all'esecuzione in Italia della pena detentiva di anni cinque ed alla conseguente determinazione in anni uno, mesi sei e giorni venticinque della residua pena da eseguire in Italia, con fine pena al 22/06/2004. In proposito il ricorrente ha rilevato che, dagli atti processuali e segnatamente dalla missiva del 13/11/2000 del Ministry of Justice - Civil and Police Department, risulta che: "In conformità alla prassi normale IO TI può tuttavia far conto di essere rilasciato a prova in data 22/5/2002, avendo scontato allora 7/12 della pena inflittagli".
In conseguenza di tanto, rileva il ricorrente che, espiati i 7/12 della pena inflittagli dall'A.G. danese, era stato rimpatriato in Italia il 28/5/2002 e qui assoggettato a provvedimento di custodia cautelare in carcere in esecuzione di ordinanza del GIP del Tribunale di Piacenza del 12/7/1999 per altro fatto commesso precedentemente in questo Paese ed allo stato, definito tale procedimento con sentenza passata in giudicato, egli si trovava attualmente agli arresti domiciliari, in attesa di decisione del Tribunale di Sorveglianza di Brescia in merito a richiesta di affidamento in prova.
Orbene, ad avviso del ricorrente, il riconoscimento in Italia della sentenza danese comportava "il riconoscimento non già di una frazione di pena ancora da espiare in carcere, bensì il riconoscimento di una sanzione penale da scontare come messa in prova".
Infatti, nei suoi confronti, non vi è mai stato un provvedimento di revoca da parte dell'A.G. sicché, nello eseguire la sentenza dello Stato estero, lo Stato di origine del condannato "agisce su delega e da ciò discende il vincolo del rispetto della sanzione così come stabilita dallo Stato di condanna".
Inoltre, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, "nel dare esecuzione ad una pena in luogo della messa in prova, ha altresì violato l'art. 735 c.p.p., ove è fatto divieto di "aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri"".
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, come esattamente rileva il ricorrente, l'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera riconosciuta in Italia, deve essere eseguito anche per la parte residua da espiare, rispettando la decisione dell'A.G. straniera, con riferimento al complessivo trattamento che, in virtù di tale titolo e nell'ambito della relativa disciplina, è comminato al soggetto, di guisa che tale trattamento non può essere più grave di quello che sarebbe di spettanza quanto alle modalità di esecuzione della pena, sulla base della normativa straniera (cfr. Cass. pen. Sez. VI. 29/01/1996, n. 3950, De Curtis).
Tale principio trova corretta applicazione nella specie, proprio avuto riguardo al richiamo fatto dal ricorrente alla missiva del 13/11/2000, la cui verifica contenutistica, eseguita in questa sede per la natura dell'eccezione sollevata dal ricorrente, ha confermato che il TI, scontati i 7/12 della pena inflittagli dall'A.G. danese, può, per la parte residua di pena (anni uno, mesi sei e gg. 25 di reclusione) utilmente invocare la misura alternativa alla detenzione con richiamo all'istituto dell'affidamento in proda ex art. 47 L. 354/75 co. 1, la cui valutazione andava opportunamente operata, nella specie, dai giudici della Corte territoriale, senza limitarsi ad una "supina ed immotivata ricezione della indicazione della misura della pena residua da scontare in Italia, all'esito del riconoscimento della sentenza straniera di condanna". Tale omissione risulta non giustificata in relazione a condizioni ostative rispetto al computo della misura della pena, ai fini della determinazione del limite di tre anni, posto che si deve tenere conto anche della misura della pena già espiata (cfr. Corte Cost.le sentenza n. 386 dell'11/7/1989 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del co. 1 dell'art. 47 L. cit. nel testo sostituito dalla L. 663/86 nella parte in cui non prevede che, nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite di tre anni, non si debba tener conto anche delle pene espiate), sicché, valutati i 7/12 della pena di anni cinque già espiata (cfr. missiva del 13/11/00 innanzi cennata), la residua pena da scontare non è affatto ostativa al possibile ricorso alla misura alternativa in parola, peraltro specificamente richiamata in detta comunicazione del Ministry of Justice - Civil and Police Department, in atti. È chiaro che una tale violazione nella corretta applicazione della legge, per il combinato disposto degli artt. 730 ss. gg. c.p.p. con la L. 257/89, enunciante le disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali (segnatamente riferite alla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983), si pone in stridente contrasto con il co. 2 dell'art. 735 c.p.p., a prescindere da quanto richiamato con il co. 4 u.p. dello stesso art., nonché con il co. 2 dell'art. 3 della L. 257/89 in relazione all'art. 10 della Convenzione citata.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle modalità di esecuzione in Italia della residua pena detentiva a carico del TI per effetto della sentenza dell'A.G. danese innanzi cennata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per la decisone.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente alle modalità di esecuzione in Italia della residua pena detentiva e RINVIA ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia perla decisione. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 NOVEMBRE 2003.