Sentenza 28 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis L. n. 354 del 1975 (nel caso di specie associazione di stampo mafioso) deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2016, n. 19246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19246 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2016 |
Testo completo
19 2 4 6/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ARTURO CORTESE Dott. - Presidente - SENTENZA, N. 384/2016 Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - N. 49105/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA ANNA SARACENO Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO AL N. IL 17/10/1982 avverso l'ordinanza n. 1412/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 13/10/2015 . sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA • SARACENO;
Leig Ors clu be chiesto il lette/sentite le conclusioni del PG Dott. • regelto delRicorso M : Udit i difensor Avv.; Albert Provide Grimalot du be clesto l'annullamento dell'orolineura ime.impugnate K . ། ། ར ་ ག །ཉ RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2015 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da IO AZ avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del locale Tribunale, 28 luglio 2015, reiettiva dell'istanza di concessione degli arresti domiciliari formulata ai sensi dell'art. 89 DPR 309/90. 1.1 A ragione, il Tribunale ha osservato che: a) AZ si trova attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 629 cod. pen., e connesse violazioni della normativa in materia di armi, 74 e 73 DPR 309/90, tutti aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7; b) difetta la prova della attualità dello stato di tossicodipendenza del richiedente, inidoneamente attestato dalla certificazione del Sert Catania 2 del 12/2/2014, con la quale il servizio pubblico dava atto di una valutazione di tossicodipendenza effettuata nel febbraio dello stesso anno;
il decorso di oltre un anno e mezzo dalla verifica ( peraltro non prodotta agli atti del procedimento ai fini della valutazione dei criteri diagnostici seguiti per l'accertamento) esclude la sussistenza del requisito di attualità; c) sussistono esigenze cautelari di straordinaria intensità ostative alla sostituzione della misura coercitiva di massimo rigore, desumibili sia dalla nutrita e conferente biografia giudiziaria del ricorrente che annovera condanne definitive per rapina aggravata, detenzione di armi clandestine e, da ultimo nel 2013, per detenzione illecita di kg. 8 di cocaina, sia dall'obbiettiva gravità e dalle connotazioni modali delle condotte delittuose per cui è titolo custodiale che ne confermano la elevatissima propensione a delinquere e l'estrema pericolosità sociale, in ragione della sua internità alla consorteria mafiosa nota come clan EI e in ragione del rilevante, stabile apporto fornito al gruppo in tutti i settori illeciti di interesse per il sodalizio.
2. Avverso la ridetta ordinanza ricorre personalmente il AZ con atto recante la data del 25 ottobre 2015, trasmesso ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., denunciando vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di eccezionali esigenze cautelari. Osserva che la rimarcata propensione al delitto trova la sua scaturigine nella tossicodipendenza da cocaina ed aggiunge che, prima dell'esecuzione del titolo custodiale impugnato, aveva già intrapreso un programma terapeutico di recupero in regime di arresti domiciliari ex art. 89 DPR 309/90, serbando un comportamento rispettoso del programma di disintossicazione e delle relative prescrizioni terapeutiche.
2.1 Con successiva memoria, depositata in data 20.1.2016, il difensore, avv. Alberto Prassede Grimaldi, ha reiterato e meglio articolato i profili di censura 1 sopra sintetizzati, in particolare insistendo sull'omessa considerazione dell'esistenza di programma terapeutico in corso e dei rischi per la salute del AZ derivanti dalla sua interruzione;
tale aspetto è stato del tutto ignorato dal Tribunale, il quale non ha nemmeno adeguatamente argomentato in ordine all'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non pertinenti e comunque manifestamente infondati.
1. Il provvedimento impugnato risulta fondato su tre rationes decidendi: la non provata tossicodipendenza dell'istante; la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari;
la tipologia dei reati per cui si procede.
1.1 La fattispecie in esame trova, infatti, la sua disciplina nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, il quale prevede che: "Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dall'art. 116, comma 2, lett. d), attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura...".
1.1.2 Come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, lo stato di tossicodipendenza che giustifica e sostanzia la richiesta di autorizzazione alla frequentazione di un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti - con corrispondente, doverosa limitazione della operatività della misura cautelare in corso deve intendersi come attuale al momento della richiesta stessa che, pertanto, va necessariamente corredata, tra l'altro, da certificazione attestante l'attualità dello stato di tossicodipendenza e la procedura con cui il medesimo è stato accertato. Ne consegue che non è manifestamente illogico il ragionamento del Tribunale, secondo cui una certificazione di tossicodipendenza risalente ad un e mezzo prima della formulazione dell'istanza di affidamento al Sert non anno può essere rappresentativa del protrarsi di quella stessa condizione in termini di 2 attualità al momento della richiesta stessa. Ed altrettanto correttamente il Tribunale ha rilevato che gli oneri documentavi gravanti sull'istante non risultano essere stati adempiuti, difettando, altresì, l'indicazione dei criteri diagnostici seguiti per operare il pregresso accertamento.
1.2 Dalla formulazione della disposizione deriva, inoltre, che, laddove vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non è necessario che il giudice proceda alla valutazione della tossicodipendenza del prevenuto e dell'idoneità del programma di recupero dal medesimo indicato. Anche sotto tale profilo, tutt'altro che laconica o apparente risulta la motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, infatti, la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è stata riscontrata dal Tribunale, con valutazione che costituisce giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità se come nella specie- adeguatamente motivato, sulla base www. dei molteplici elementi che emergono dal quadro indiziario e dal certificato del casellario giudiziario. Si è in particolare evidenziato che vi sono precedenti penali specifici di rilevante gravità per fatti commessi nel 2007, nel 2010 e nel 2013 (rapina aggravata;
detenzione illegale di armi clandestine e di munizioni;
detenzione illecita di otto chilogrammi di cocaina). Si è rimarcata, poi, l'allarmante gravità dei delitti per cui è titolo custodiale: l'inserimento dell'indagato nell'agguerrita consorteria mafiosa, nota come clan EI e il multiforme contributo fornito al gruppo di appartenenza, attraverso la realizzazione di condotte criminose, particolarmente spregiudicate, in ogni settore di interesse per il sodalizio, da quello estorsivo a quello della disponibilità costante di armi allo stesso riferibile, come pure l'organico inserimento in una struttura associativa dedita al traffico di sostanze stupefacenti e la partecipazione alla realizzazione dei relativi delitti-fine. Da ciò la coerente conclusione del giudice cautelare circa la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, non coincidenti con una normale situazione di pericolosità della persona, ma idonee a causare un'accentuata e singolare esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività. Conclusione supportata da lineari argomentazioni, fondata su un compendio di variabili di alta dissocialità e di tale consistenza da rendere recessiva l'esigenza rappresentata dal recupero del tossicodipendente;
non contraddetta dalla labiale affermazione con cui si ascrive allo stato di tossicodipendenza la propensione a delinquere del ricorrente.
1.3 Il ricorso è inammissibile anche sotto il concorrente profilo della tipologia dei reati per cui si procede. L'ordinanza impugnata ha chiaramente esposto l'ulteriore ragione della decisione reiettiva dell'appello, allorchè ha fiscontrato l'elevazione dell'accusa a carico dell'appellante di partecipazione ad 3 associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., comportante l'esclusione per coloro che debbano rispondere di tale fattispecie criminosa della possibilità di accedere al regime cautelare più favorevole con sostituzione della misura custodiale con quella domiciliare ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 309/90. La citata disposizione prevede, come noto, qualora ricorrano i presupposti per applicare la misura della custodia in carcere e non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici di assistenza o nell'ambito di struttura privata autorizzata e l'interruzione del programma possa comportare pregiudizio al suo recupero. Siffatta previsione generale è però derogata da quanto previsto al comma 4, il quale esclude l'applicazione dei commi 1 e 2 quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art.
4-bis ord. pen., a meno che non si tratti dei delitti di rapina ed estorsione e non ricorrano elementi di collegamento con la criminalità organizzata o eversiva.
1.3.1 La fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. è compresa nell'elencazione dell'art.
4-bis ord. pen., per cui, in conformità alla linea interpretativa seguita da questa Corte di legittimità (Cass. sez. 1, n. 20879 del 14/04/2010, Madonna, Rv. 247584; Sez. 4, n. 4183 del 14/11/2007, Zitello, rv. 238675 ), il regime cautelare più favorevole non può essere applicato, nonostante il sottoposto presenti dipendenza patologica ed abbia in atto un programma di riabilitazione;
in tale situazione, infatti, non è richiesta l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, ma continuano ad essere applicabili le regole ordinarie di valutazione stabilite dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva del presidio di massimo rigore. E' di tutta evidenza, dunque, la manifesta inconferenza delle critiche rivolte alle pretese formule di stile" utilizzate a " sostegno della ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, come pure quelle con cui si censura l'omessa valutazione dell'interruzione di programma terapeutico asseritamente in corso, pacifico essendo che nel caso in esame non è stato rappresentato alcun elemento indicativo della totale insussistenza di qualsiasi profilo di pericolosità dell'indagato, mentre sono state agitate questioni sorrette da argomenti inappropriati ed incuranti del parametro normativo di riferimento.
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati - all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in 4 favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2016 estensore H Presidente Il Consigliere estensore Rosanna Saraceno Artu Messung fence : DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania LL 5