Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nel caso di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis L. n. 354 del 1975 (nella specie: associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga) deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e non limitarsi a considerare come ostative soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2007, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
4
.9 5 Q
4 183 /08 83
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 30520/2007
Udienza
in camera di consiglio
14 novembre 2007 Sentenza n.1738
composta dagli Ill.mi Sigg.
Presidente Dott. MARINI Lionello
1. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere
2. Dott. ZECCA Gaetanino Consigliere
3. Dott. LICARI Carlo
- Consigliere
- Consigliere 4. Dott. BRICCHETTI Renato -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal difensore di
EL NO, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza in data 26 gennaio 2007 del Tribunale della libertà
di Catania;
- sentita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
S. Procuratore Generale dott. Francesco SALZANO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso sentito il difensore avv. Enzo MERLINO di Catania
Svolgimento de l p r
Con ordinanza in data 9 marzo 2007 il Giudice per le indagini 1.
preliminari presso il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere presentata a norma
dell'articolo 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'interesse di
NO EL, gravemente indiziato del delitto di cui all'articolo 74 del citato decreto, rilevando che sussistevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in considerazione del fatto che EL, "pur essendo in carico presso il SER.T dal 1999", aveva "continuato a delinquere nello stesso settore criminale, denotando specifica inaffidabilità a seguire programmi terapeutici diretti ad allontanarlo dal mondo della droga". 2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale della libertà di
Catania rigettava l'appello proposto dall'indagato.
Riteneva il Tribunale che il Giudice per le indagini preliminari avesse correttamente applicato le norme in materia, adeguatamente argomentando in ordine alle ragioni sulla base delle quali le esigenze cautelari potevano essere ritenute di eccezionale rilevanza.
A ciò doveva aggiungersi che il programma terapeutico, allegato а fondamento della richiesta, appariva estremamente generico e non
adeguatamente rappresentativo delle effettive esigenze di EL. Osservava, infine, il Tribunale che la natura del reato addebitato all'indagato impone che la concessione di misure alternative alla custodia cautelare in carcere sia "subordinata alla valutazione dell'esistenza delle ordinarie esigenze cautelari secondo i criteri fissati dagli articoli 273, 274 e 275 c.p.p.". Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione 3.
l'indagato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2 3.1. Con il primo motivo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata "in ordine all'applicazione ed alla valutazione delle norme di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c),
c.p.p. ed all'articolo 89 del d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309".
In altre parole, secondo il difensore, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza basandosi sui precedenti penali dell'indagato (che, se possono essere sufficienti per una prognosi di reiterazione criminosa, non sono di per sé sintomatici della eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari che impedisce la revoca della custodia cautelare in carcere di una persona tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero).
3.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata "in ordine alla presunta inidoneità del programma terapeutico".
Inopinatamente il Tribunale avrebbe effettuato detta valutazione del
compito del giudice di merito essendo quello di programma, unico verificare l'esistenza della certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze.
Mot ivi della decisione
4. Il ricorso è infondato. 9Stabilisce la prima parte del comma 2 dell'articolo 89 del d. P. R. ottobre 1990, n. 309 che, qualora una persona tossicodipendente, che si trovi in custodia cautelare in carcere, intenda sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero presso una struttura privata autorizzata, la custodia cautelare in carcere è sostituita con quella degli arresti domiciliari "ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".
Detta disposizione non si applica precisa tuttavia il comma 4 -
allorché si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tra i quali deve annoverarsi anche il delitto, addebitato all'indagato, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contemplato dall'articolo 74 del d. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309 [il comma 4 è stato così sostituito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272,
ma, in ogni caso, il previgente testo, facendo riferimento ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale, anziché a quelli previsti dal citato articolo
4-bis della legge n. 374 del 1975, ricomprendeva pur sempre la fattispecie associativa per cui si procede] .
Questo significa che in tal caso la concessione di misure alternative alla custodia cautelare in carcere è subordinata alla valutazione dell'esistenza delle ordinarie esigenze cautelari (non di quelle di
"eccezionale rilevanza") secondo i criteri fissati dagli articoli 273,
274 e 275 c.p.p. (cfr. Cass. II 2 dicembre 2004, Signorelli, RV 230610).
E del tutto legittimamente, oltre che con congrua motivazione, il
Tribunale ha ritenuto di confermare la decisione del primo giudice che aveva posto a fondamento del rigetto dell'istanza sia la considerazione che il richiedente, pur essendo "in carico al SER.T" già dal 1999, avesse continuato a delinquere nello stesso settore criminale, dimostrando una persistente pericolosità e denotando "specifica inaffidabilità a seguire programmi terapeutici diretti ad allontanarlo dal mondo della droga" (non dunque come affermato dal ricorrente i soli precedenti penali, ma
-
alcuni comportamenti incompatibili con il proposito riabilitativo), sia la valutazione di inadeguatezza, genericità e "non personalizzazione" del programma di riabilitazione proposto (valutazione oggetto di potere dovere del giudice come già affermato dalla giurisprudenza di questa ex plurimis Cass. IV 14 febbraio 2007, Fidalis, RV 236206; Corte cfr.
Cass. II 15 giugno 2004, Ponzini, RV 230107).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Deve disporsi, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4 Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza ai sensi dell'articolo 94,
comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2007
Il Consigliere estensore Il Presidente вз и ми
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 28 GEN. 2008
IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA
Maria Angelilli
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