Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
La costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata nel caso in cui la parte, dopo aver ottenuto in sede penale, con sentenza ancora non definitiva, l'affermazione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, proponga dinanzi al giudice civile l'azione per la sua quantificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2013, n. 29234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29234 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 23/05/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA TO - rel. Consigliere - N. 1071
Dott. SAVINO MApia G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 46106/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE AN N. IL 28/09/1985;
avverso la sentenza n. 6974/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per le parti civili, l'avv. GRANATA SE anche in sostituzione dell'avv. PIROZZI ANTONIO, che deposita conclusioni e nota spese e chiede l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito per IE AN l'avv. D'ALTERIO Antimo in sostituzione dell'avv. Gentile, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di LO AN avverso la sentenza emessa in data 8.5.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che, in riforma di quella in data 14.3.2011 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, dichiarava l'improcedibilità per difetto di querela in ordine al delitto di cui all'art. 590 c.p. sub capo d) e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi a) (triplice omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale e con l'aggravante della colpa cosciente), e) (art. 187 C.d.S.) e b) (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), in anni quattro e mesi otto di reclusione, sostituendo la pena accessoria dell'Interdizione perpetua con quella temporanea dai pp.uu. e revocando l'interdizione legale ma condannando l'imputato, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili.
Deduce il vizio motivazionale in ordine al diniego delle impetrate circostanze attenuanti genetiche e la violazione di legge in relazione alla mancata revoca della parte civile, eccepita ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2, atteso che gli eredi del defunto SS NN, una delle vittime dell'omicidio colposo, avevano proposto l'azione dinanzi al giudice civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
La Corte territoriale ha addotto congrua motivazione in ordine al rigetto di concessione delle attenuanti generiche laddove, assieme al giudice di primo grado, ha valorizzato il fatto storico di cui alla sentenza allegata ai motivi di appello che, benché assolutoria dal reato di omissione di soccorso, documentava la grande pericolosità dell'imputato alla guida. Tanto è in perfetta aderenza all'insegnamento di questa Corte secondo il quale "la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato e alla personalità del reo" (Cass. pen. Sez. 1, n. 46954 del 4.11.2004, Rv. 230591). Quanto alla seconda censura, si deve ritenere che la Corte non abbia ravvisato gli estremi della rappresentata revoca della costituzione di parte civile. Infatti, la revoca per facta concludentia della costituzione della parte civile per effetto dell'esercizio dell'azione civile nella competente sede civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Cass. pen. Sez. 2, n. 62 del 16.12.2009, Rv. 246266). E tanto non risulta provato nel caso di specie.
Peraltro, è stato anche affermato che la costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata se la parte propone davanti al giudice civile la domanda per la quantificazione del risarcimento del danno dopo aver ottenuto in sede penale l'affermazione del diritto ad ottenerlo, ancorché la relativa decisione non sia passata In giudicato (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi non si registra un doppio esercizio della stessa azione, bensì l'esercizio di una azione autonoma fondata sulla prima). (Cass. pen. Sez. 4, n. 43374 del 24.5.2007, Rv. 237907). Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore delle rispettive parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, NN MA e NN SE, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA, e delle parti civili, NN UL, Di NA AN, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore NN TO, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013