Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 8999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8999 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN0 8 9 9 9 /0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 19110/01 Consigliere 22369/01 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 24506 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 10/04/02 Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente C.C. S ENT ENZA * sul ricorso proposto da: DE TO ES WISS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato ALDO PICCARRETA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO RETTORE, ROSARIO ZAPPIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GIUFFRIDA SOFIA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 22369/01 proposto da: 2002 SOFIA, elettivamente domiciliato in ROMA 1562 GIUFFRIDA -1- presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PALADIN, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
DE TO ES WYSS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato ALDO PICCARRETA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO RETTORE, ROSARIO ZAPPIA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 14679/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 13/11/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PICCARRETA;
udito l'Avvocato PALADIN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione in camera di consiglio voglia dichiarare inammissibile il ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato il 15 settembre 1995, la sig. IA ID gia' dipendente della De ET ES WY s.r.l. (DPEW) dal 1^ giugno 1970 con -mansioni di impiegata di quarto livello in particolare, sino al 1991, addetta all'Ufficio Distinta Base ed in seguito alla segreteria della Divisione Tecnica e Vendita per il settore idraulico con compiti esecutivi di segreteria e dattilografia, e dal 1987 con rapporto a tempo parziale di 20 ore settimanali, sino al 30 luglio 1994 - licenziata con missiva del 5 luglio 1994 a seguito di procedura di mobilita', chiedeva fosse dichiarata l'invalidita' e l'inefficacia del per mancanza delle condizioni per riduzione di personale;
licenziamento violazione delle procedure di mobilita' ex art.4 della legge 23 luglio 1991, mancato rispetto dei criteri di scelta;
- violazione del principio di non n.223; discriminazione (art.5, comma secondo, legge ult.cit.). Con sentenza in data 3 ₤25 febbraio 1991, il Pretore rigettava la domanda e compensava le spese. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza 22 maggio/14 settembre 1998, accogliendo l'appello della lavoratrice, dichiarava l'invalidita' del licenziamento, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni globali di fatto sino alla effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate, detratta l'indennita' di mobilita' percepita nello stesso periodo. In ordine ai presupposti della procedura dei licenziamenti collettivi, il Tribunale riteneva attendibile la valutazione delle risultanze processuali operata dal Pretore. Circa i pretesi vizi della procedura di mobilita', il Tribunale riteneva che la societa' vi aveva dato inizio con lettera 12 maggio 1994, indirizzata solamente all'Associazione Industriali e alle R.S.A. e non anche alle organizzazioni 1 sindacali di categoria, come previsto dall'art.4, secondo comma, legge ult. cit., senza indicazione delle soluzioni alternative per risolvere la crisi aziendale. Non erano stati rispettati, inoltre, i termini di avvio e di chiusura della trattativa. Peraltro, l'omessa comunicazione alle associazioni sindacali di categoria era superata dall'accordo finale sottoscritto anche dai rappresentanti delle stesse senza alcuna riserva o eccezione, cosi' risultando sanato il vizio formale. Soluzioni alternative al licenziamento non erano state indicate avendo la societa' motivatamente chiarito di non ravvisarne in concreto. Il termine di inizio della procedura era stato concordato con le organizzazioni di categoria e quello di chiusura era stato sostanzialmente osservato con l'accordo raggiunto il 23 giugno 1994, cioe' 42 giorni dopo l'apertura della procedura, come riconosciuto nel successivo verbale 1^ luglio 1994 (col quale l'intesa era stata formalizzata) per la necessita' di consentire, frattanto, la consultazione dei lavoratori. L'accordo raggiunto aveva, tuttavia, avuto efficacia sanante anche per l'eventuale inosservanza dei termini suddetti. Per contro, il Tribunale riteneva fondata la censura della ID di violazione dei criteri di scelta dei dipendenti da porre in mobilita', da applicarsi, per fasce professionali, in relazione allo stabilimento nel suo complesso e non in riferimento ai singoli reparti o uffici, posto che la crisi affliggeva tutti i settori di attivita' dell'azienda, di talche', raffrontando la posizione della ID con quella, ritenuta comparabile, di altra segretaria, tale OR TE, giudicava che quest'ultima fosse sotto molteplici profili in posizione meno favorevole rispetto alla lavoratrice licenziata. Inoltre, l'azienda non aveva provato che, in ipotesi di soppressione del posto di lavoro, la ID non potesse essere altrimenti utilizzata nell'azienda. All'esito del raffronto, dunque, il licenziamento doveva essere dichiarato illegittimo e la ID doveva essere reintegrata nel posto. 2 L'indennita' di mobilita' rappresentava un aliunde perceptum che doveva essere detratto dalle mancate retribuzioni ai fini della determinazione del danno. La sentenza veniva impugnata per cassazione dalla De ET ES WY s.r.l. con due motivi. Resisteva la GI con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Con sentenza del 13 novembre 2000 n.14670, questa Corte, sul presupposto della insussistenza della comunicazione alle associazioni sindacali dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art.4, commi da 2 a 12 della legge 23 luglio n.233, accoglieva il quarto motivo di ricorso incidentale e, decidendo nel merito, dichiarava l'inefficacia del licenziamento, rigettava i primi due motivi del medesimo ricorso e dichiarava assorbiti gli altri nonché il ricorso principale. Con ricorso notificato il 12 luglio 2001 la De ET ES WY s.r.l. chiede, prospettando un unico articolato motivo di censura, la revocazione della ora richiamata sentenza della Corte di Cassazione. La ID resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. Il P.G. ha concluso come in epigrafe. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Con l'unico articolato motivo di ricorso, la Soc. De ET ES WY, in persona dell'ing. GI AN, munito -contrariamente a quanto 3 eccepito dalla difesa della ID- di valido potere di rappresentanza, come risulta dalla documentazione ritualmente prodotta ex art.372 c.p.c.-, invocando l'art.395 n.4 c.p.c. (e, implicitamente, l'art. 391 bis c.p.c.) denuncia errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. In particolare, la ricorrente deduce che l'impugnata sentenza sarebbe affetta da errore di fatto per avere ritenuto insussistente la comunicazione alle associazioni sindacali dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo prevista dall'art. 4, commi da due a dodici, della legge 23 luglio 1991 n.223, e ciò -a suo dire- in contrasto con le risultanze documentali in atto. Tale errore di fatto avrebbe indotto il Giudicante a ritenere illegittima detta procedura con conseguente declaratoria di inefficacia del licenziamento in oggetto. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che non ogni errore in cui sia eventualmente caduto il giudicante, ancorché rilevante ai fini del decidere, giustifica la revocazione della sentenza dallo stesso emessa. Invero, l'errore di fatto previsto dall'art.395 n. 4 c.p.c. ed idoneo a costituire (a seguito delle pronunce della Corte costituzionale n.17 del 1986 e n.36 del 1991, nonche' dell'entrata in vigore dell'art.391 bis c.p.c., nel testo di cui all'art.67 della legge n.353 del 1990) motivo di revocazione delle sentenze emesse nel giudizio di cassazione deve consistere al pari dell'errore revocatorio - imputabile al giudice di merito nell'affermare o supporre l'esistenza o - l'inesistenza di un fatto la cui verita' risulti invece esclusa o accertata, in modo indiscutibile, in base al tenore degli atti e documenti di causa;
deve avere carattere decisivo, nel senso che deve sussistere un rapporto di causalita' necessaria tra l'erronea supposizione e la pronuncia resa dal giudice tale che, una volta eliminato l'errore, cada il presupposto su cui la pronuncia e' fondata e senza 4 il quale essa non puo' sorreggersi;
non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e presentarsi, infine, con i caratteri della evidenza e della obiettivita'. E' da escludere, quindi, che tale mezzo di impugnazione possa essere utilizzato in relazione ad errori che non abbiano il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilita', senza rendere necessarie argomentazioni induttive e tantomeno particolari indagini ermeneutiche e, comunque, in relazione ad errori incidenti su fatti che, non decisivi in se stessi, devono essere valutati nel piu' ampio contesto del complesso delle risultanze di causa. Del pari detto rimedio straordinario non e' concesso contro errori di criterio nella valutazione del fatto (che concretano un vizio del ragionamento del giudice), bensi' contro l'errore consistente in un vizio di assunzione del fatto, il quale comporti che il giudice non statuisca su quello realmente controverso;
con la conseguenza che non e' ammissibile il rimedio della M revocazione nel caso in cui il giudice abbia giudicato in un certo modo non perche' ignorava i documenti e gli atti di causa ma perche' li ha erroneamente interpretati, confondendoli tra loro ed incorrendo, quindi, in un tipico errore di apprezzamento (vedi Cass.n.10635 del 1998; Cass. sez. un., sent. n1094 del 1998; Cass. sent. n.1604 del 1998; sent. n.9416 del 1997; sent. n.8118 del 1997; sent. n.10794 del 1996). Nel caso concreto l'errore denunciato non costituisce errore di fatto nel senso sopra specificato, in quanto dalla impugnata sentenza non si rileva l'erronea percezione delle circostanze di fatto poste a fondamento della istanza revocatoria ma si prospetta in realtà un errore di giudizio, su questione, peraltro oggetto di specifico esame da parte del Giudice di legittimità. Invero, la decisione -come ha osservato il P.G.- è totalmente fondata sulla rilevata violazione dell' "obbligo di comunicazione" alle associazioni sindacali di 5 categoria di cui alla menzionata normativa, desunta dall'accertamento operato dal Giudice di merito (v. sentenza p.11), e non sanabile o surrogabile da successivi incontri in sede sindacale ovvero dal generico riconoscimento delle parti sociali circa l'effettuazione della procedura o la correttezza del comportamento datoriale. Assume la ricorrente che, fin dal giudizio di primo grado svoltosi innanzi alla sez. lav. di Vicenza distaccata di Schio, aveva provveduto a confutare la mancanza di detta comunicazione, fornendo la prova contraria documentale consistente nella "comunicazione di data 16 maggio 1994 a firma della Federazione Lavoratori Metalmeccanici FIM, CISL, FIOM, CGIL, UILM, UIL con la quale, riscontrando quella ad essa inviata dall'Associazione degli Industriali di Vicenza per conto di DPEW e pervenuta in data 13 maggio 1994 di cui si dava atto, l'associazione sindacale unitaria chiese la fissazione dell'incontro per esperire la fase della trattativa negoziale". Ma come correttamente rilevato dal P.G.- il documento prodotto non equivale alla prova della avvenuta comunicazione di cui al comma 2 dell'art.4 citato, che avrebbe dovuto contenere la compiuta indicazione dei dati specificamente previsti al comma 3, oltre che, oltre che copia della prova degli adempimenti di cui all'ultima parte del citato comma (Cass. 15 novembre 2000 n.14760). Deve, dunque, ritenersi che il documento, presente in atti e proveniente dalle Associazioni sindacali di categoria, su cui si fonda il ricorso per revocazione e del quale si ritiene la decisività ai fini della dimostrazione dell'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte, è, in realtà del tutto ininfluente non potendo colmare la mancanza della prova della comunicazione formale della quale si è detto. Va, quindi, dichiarato inammissibile inanmissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale subordinato, con cui la ID chiede che vengano 6 esaminati i motivi del precedente ricorso incidentale ritenuti assorbiti da Cass. 14679/00. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale;
Condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio, liquidate in € 23,34, oltre € 2.000,00 (duemila/00) per onorari. Roma, 10 aprile 2002. Il PresidenteGuzmiciziul! Il Consigliere est. бевер JL CANCELLIERE Deposite Cancelleria Ο70 610/2082 DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA CANCELIERE AI SENSI DELL'ART. 10 POSTA 533 IM . DA N REGISTRO, E DA 11-8-73 SENTE DIRITTO E LEGG O DELLA 7