Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2003, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
A N IA L O 4 A L 7 L IT 3 . O B N A C , I 1 L E 9 ESPA B 9 N B 1 O - U I 1 P Z 1 - A E 1 R ✓ACE)02 2407 03 T 2 S R . LL I I L G D E 9 IN NOME 1.374 R E E A C I D D CORTE SUPREMA D C E U T I Oggetto N T G E R A SITO SEZIONE SECONDA CIVILE M DA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 4592/00 Cron.5145Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud.06/06/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che la difende unitamente agli avvocati SALVATORE PULLI, DARIO PULLI, CLAUDIO PULLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CE NG;
- intimato avverso la sentenza n. 235/99 del Giudice di pace di GALLARATE, depositata il 19/11/99;2002 901 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MERLINO Eugenio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN TT convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Gallarate il proprio fratello NG TT per sentirlo condannare al pagamento di lire 1.308.000, corrispondente al 50% dell'importo di due assegni da lui tratti, ed incassati, su un conto corrente cointestato ad entrambi, ma destinato esclusivamente alle spese afferenti al Condominio di Via Montello 11 di Sesto Calende, alle quali entrambi provvedevano su incarico degli altri condomini, essendo l'edificio privo di amministratore. Il convenuto, costituitosi, sostenne di avere adoperato la somma per provvedere a pagare spese condominiali. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di pace, con sentenza19/11/1989, rigettava la domanda ritenendola non provata e condannava l'attrice alle spese di causa. La TT ricorreva per cassazione per tre motivi. Nessuna attività difensiva svolgeva l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Col primo motivo si denuncia "violazione ed erronea applicazione degli -- artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. per avere il Giudice di pace rigettato la domanda della ricorrente senza considerare che il convenuto non aveva provato di avere impiegato la somma prelevata dal conto corrente per pagare spese condominiali. Né aveva tenuto conto che dalle dichiarazioni dei testi non era emersa la prova della legittimità del prelievo. La censura va disattesa. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi del 2°comma dell'art. 113 c.p.c. (causa di valore inferiore a due milioni). Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia 9493/98, hanno fissato i limiti entro i quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art. 111 Cost. individuando detti limiti nella inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale è riconducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica). Nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato la violazione di una norma di diritto sostanziale (art.2697 c.c.) che, secondo la richiamata pronunzia delle Sezioni Unite, non è prospettabile in questa sede. Inoltre, pur lamentando la violazione dell'art. 116 c.p.c, ha avanzato una critica alla valutazione delle prove L effettuata dal Giudice di pace, proponendo, in sostanza, una censura alla motivazione che non è ammissibile se non nel caso, che qui non ricorre, di illogicità manifesta ovvero di assenza assoluta della motivazione. Ed infatti il Giudice di pace, con una esauriente e logica motivazione, ha indicato la regola di equità posta a base della decisione, osservando che, nonostante la lunga istruttoria svolta, la ricorrente non era riuscita a dimostrare che il convenuto aveva indebitamente utilizzato i fondi del conto corrente ad entrambi intestato indicando in tal modo la regola di equità in base alla quale, a suo avviso, la domanda della TT non poteva essere accolta. Il motivo è dunque inammissibile. II Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. per non avere il giudice esaminato la domanda della ricorrente sotto il profilo dell'indebito arricchimento, atteso che il TT NG si era appropriato di somme che non gli appartenevano. Anche questo motivo è inammissibile. 厂 La domanda di ingiustificato arricchimento non era stata proposta dalla TT nel giudizio di merito. Ogni questione sul punto è perciò preclusa in questa sede, perché nuova. III - Col terzo motivo, ammissibile in quanto viene denunciata la violazione di una norina processuale (art. 91 c.p.c. in relazione alla tabella A, paragrafo I di cui al D.M.5/10/1994 n.585) si lamenta che la sentenza ha liquidato gli onorari spettant alla parte vittoriosa e posti a carico della ricorrente in lire 1.680.000, importo che supera il massimo previsto dalla tariffa in relazione al valore della causa. Osserva, in particolare, la ricorrente che, anche a voler considerare tutte le voci (ad eccezione della discussione in pubblica udienza e dell'opera prestata per la conciliazione) il massimo stabilito per gli onorari era di lire 1.236.000. Inoltre la somma liquidata era eccessiva tenendo conto che il valore della causa era notevolmente inferiore al limite massimo di valore stabilito dalla tariffa (3.000.000), ditalché nella liquidazione sarebbe stato opportuno tenere conto dell'oncrario massimo stabilito per lo scaglione inferiore (cause di valore da 500.001 a 1.000.000). La doglianza va disattesa. Quanto al primo profilo, i massimi dello scaglione tariffario non risultano superati, se si considerano, in aggiunta alle voci riconosciute dalla stessa ricorrente, le numerose udienze istruttorie a cui la sentenza ha fatto preciso riferimento. Nel resto la censura è inammissibilmente volta a censurare il potere, che è proprio del giudice di merito, di regolare la ripartizione delle spese di causa. Consegue il rigetto del ricorso..
P.Q.M.
6 La Corte rigetta il ricorso. Roma, 6 giugno 2002 E Il presidente L'estensore IO E LL Ak Trovantell 21-11-1991, N.374 (5. UDICE DI PACE) IL CANCELLIERE 01 Pago Talarico ✓ DEPOSITATO IN CANCELLERIA ✓ FEB. 2003 Roma IL CANCELLIERE C110 CANCE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 14 FEB. 2003 IE CANCELLIERE C1