Sentenza 29 novembre 2016
Massime • 1
È legittimo, in quanto rientra nel potere di controllo del giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall'art. 409 cod. proc. pen., il provvedimento con cui il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., rigetti tale richiesta ordinando all'organo inquirente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2016, n. 53181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53181 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2016 |
Testo completo
5 3 1 8 1/ 1 6 Ш REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/11/2016 Composta da: 1873 Sent. n. sez. FRANCESCO IPPOLITO -- Presidente - REGISTRO GENERALE N.23466/2016 MAURIZIO GIANESINI - Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI ANGELO COSTANZO EMILIA ANNA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI AN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2016 del GIP TRIBUNALE di LATINA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sost. LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. RITENUTO IN FATTO 1. AN AI - all'epoca dei fatti, sindaco f.f. del comune di Sperlonga ricorre, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in data 02.05.2015, con cui il g.i.p. del Tribunale di Latina, all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. procedente nei riguardi dello stesso LA, nonché di RO NG, LO DD e NC ED, in relazione ai reati di cui agli artt. 323 e 349 cod. pen., contestualmente ordinando l'iscrizione dei medesimi nell'apposito registro fatta eccezione dello NG, - nelle more deceduto in relazione al reato di falso ideologico. - Deduce il legale ricorrente l'abnormità del provvedimento impugnato, per avere il g.i.p. "disposto l'iscrizione diretta degli indagati a Modello 21 per il reato di falso ideologico>>", nonostante che le statuizioni contestualmente adottate in ordine ai reati ex artt. 323 e 349 cod. pen., oggetto della richiesta di archiviazione, avessero esaurito i poteri riconosciutigli. Abnormità che si assume risaltare ancor più alla luce della motivazione adottata con riguardo ai reati oggetto del procedimento pendente, avendo il g.i.p., per un verso (art. 323 cod. pen), fatto luogo ad "una illegittima invasione della sfera di attribuzioni riservata al p.m.", avendo dato atto dell'esistenza di "separato procedimento penale" a carico di terzi, come tale indicativo del fatto che il magistrato inquirente "sta (verosimilmente) ancora espletando l'attività di propria competenza"; per altro verso (art. 349 cod. pen.), "sostanzialmente condiviso l'opportunità di non esercitare l'azione penale, il fascicolo delle indagini avendo già dimostrato non esservi stati interventi che possano essere qualificati come in violazione dei sigilli>>". Conclusivamente, rileva il ricorrente medesimo non rivestire alcuna valenza, in senso contrario, la sentenza della Suprema Corte n. 37658/14, richiamata dal provvedimento impugnato, posto che questa non risulta aver enunciato le statuizioni ad essa attribuite dal giudice di Latina, da ritenersi - giusta la tesi qui sostenuta "in spregio del generale principio di ripartizione tra i poteri e (del) le competenze di p.m. e g.i.p.", in considerazione della titolarità esclusiva in capo al magistrato inquirente, del potere di procedere all'iscrizione degli indagati nell'apposito registro e di esercitare l'azione penale.
2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il solo p.m. essendo legittimato a 2 dolersi del provvedimento con cui il g.i.p., non accogliendo la richiesta di archiviazione, abbia ordinato la formulazione dell'imputazione coatta.
3. Con memoria depositata il 15 novembre u.s. -come tale tardiva e perciò non valutabile il difensore del AI ha contestato le argomentazioni del - requirente P.G., anche con ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, ribadendo la fondatezza della propria impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova premettere che, alla stregua dell'illustrato tenore del ricorso, la denunciata abnormità dell'ordinanza del g.i.p. di Latina investe la sola parte del provvedimento, con cui è stata disposta l'iscrizione del AI (oltre che della DD e del RE) nel registro degli indagati per l'ulteriore reato previsto e punito dall'art. 479 cod. pen. Così delimitato l'ambito della cognizione devoluta in questa sede, l'atto d'impugnazione ripropone una tematica che, pur ampiamente discussa in passato, ha ormai trovato un suo stabile e definitivo assetto nella giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di argomentazioni consolidate, che il ricorso anzidetto neppure prende in considerazione, nonostante il g.i.p., a supporto della propria decisione, abbia puntualmente richiamato una recente pronuncia di questa Suprema Corte cui altre hanno poi fatto seguito, come si dirà di qui a breve - - di cui viene palesemente travisato il senso, per effetto della sovrapposizione del principio della riserva al p.m. del potere di esercizio dell'azione penale, pacifico ma qui non conferente, essendo vero semmai che esso è viepiù ribadito proprio e non dalle dalla giurisprudenza ignorata dal ricorrente: discende da ciò la declaratoria implicazioni connesse ad una mai ordinata imputazione coatta d'inammissibilità del ricorso.
2. La già citata sentenza n. 37658 del 10.06.2014 di questa Corte (Sez. 6, -che questo Collegio Sirago, Rv. 261645), con ampia e condivisibile motivazione -ha chiarito pienamente condivide e da cui non ha dunque motivo di discostarsi che "Le discussioni sui poteri spettanti al giudice, nella valutazione della richiesta di archiviazione, sono condizionate dalla concorrenza di esigenze e principi in potenziale contrasto: la spettanza al pubblico ministero delle decisioni circa l'esercizio dell'azione penale, e la necessità di assicurare effettività alla regola di obbligatorio promovimento dell'azione medesima, che nell'attuale sistema è garantita appunto dal controllo giudiziale sulla rinuncia da parte del titolare. Ad un aspetto di tale controllo si riferisce il principio, ormai comunemente 3 ад affermato, di completa devoluzione al giudice della materia processuale cui si riferisce la domanda di archiviazione. La verifica sarebbe di fatto elusa se il pubblico ministero potesse evitarla semplicemente non iscrivendo nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. una determinata notizia di reato. E ciò vale tanto sotto il profilo soggettivo, cioè in rapporto alla possibile responsabilità di persone diverse da quella per la quale sia richiesta l'archiviazione in ordine ad un determinato fatto, tanto sotto il profilo oggettivo, cioè relativamente a fatti ulteriori o diversi rispetto a quelli per i quali vi è stata iscrizione nei confronti della persona cui si riferisce la richiesta. La reazione giudiziale all'omissione non può spingersi fino all'ordine di formulare l'imputazione per le notizie di reato soggettivamente od oggettivamente diverse da quelle iscritte. Ciò, essenzialmente, perché spetta al pubblico ministero di condurre proprie valutazioni (anche in punto di indagini) circa il promovimento dell'azione per ogni reato, e tale condizione verrebbe a mancare se l'azione fosse imposta in assenza delle sue determinazioni (le quali mancherebbero, per definizione, quanto a reati non compresi nella richiesta di archiviazione e non iscritti). Spetta certamente al giudice, però, di sollecitare il pubblico ministero a valutare notizie di reato dallo stesso trascurate, in analogia con quanto avviene per ogni illecito del quale il pubblico ufficiale prenda cognizione nell'esercizio delle proprie funzioni". E' dunque evidente che non vi è alcun contrasto con quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - alla cui pronuncia n. 4319 del 28.11.2013 - dep. 2014 (Rv. 257786) il ricorso in esame si richiama ripetutamente, riportandone anche alcuni passaggi testuali le quali hanno stabilito costituire atto abnorme sia l'ordine di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine concernente l'indagato e però per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia chiesto l'archiviazione, in ragione della radicale estraneità alla logica del sistema, essendosi qui in presenza di palesi quanto indebite ingerenze del giudice nei poteri dell'organo inquirente, relativamente allo svolgimento delle indagini e al conseguente esercizio dell'azione penale. Di più, l'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto fino a quel momento non sottoposto ad indagini si risolverebbe in una lesione del suo diritto di difesa, non essendo stato destinatario dell'avviso previsto dall'art. 409, comma 1, cod. proc. pen., né avendo quindi partecipato all'udienza camerale. Allo stesso modo in cui, ove il g.i.p. dovesse ravvisare a carico dell'indagato fatti di reato diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione, l'ordine d'imputazione coatta dallo stesso adottato varrebbe a precludere al pubblico ministero la possibilità di assumere le determinazioni sue proprie 4 all'esito delle indagini (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, sent. 19.06.2014, n. 46135, Rv. 262140). Ben altro, ovviamente, per le ragioni già sopra esplicitate, è l'ordine di far luogo all'iscrizione del registro delle notizie di reato, sia che si tratti di soggetto già indagato che di soggetto non sottoposto ad indagini precedenti (cfr., per tale ultima ipotesi, già Sez. Un. n. 22209 del 31.05.2005, Minervini, Rv. 231162), giacché siffatta determinazione lascia intatte le prerogative del magistrato inquirente, unico titolare delle indagini e del connesso potere di promuovere l'azione penale, ovvero di sollecitare l'adozione di un provvedimento di archiviazione, al contempo assicurando la piena attuazione del meccanismo previsto dall'art. 409 del codice di rito, preordinato a favorire l'ampliamento del piano investigativo, sulla scorta dell'esercizio del potere di controllo demandato al g.i.p. Discende da quanto precede la riaffermazione del principio di diritto, circa la piena legittimità del provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata a norma dell'art. 409 cod. proc. pen., nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata dal p.m., ordini a quest'ultimo di provvedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altra e diversa ipotesi criminosa (cfr. esattamente in termini, in aggiunta alla già citata sent. n. 37658 del 10.06.2014, Sez. 2 sent. n. 40308 del 16.09.2015, Rv. 264588 e Sez. 3, sent. n. 12740 del 02.12.2015 - dep. 24.03.2016, Rv. 266471, entrambe con riferimento ad ipotesi di dichiarata abnormità del provvedimento del g.i.p., sotto il diverso profilo della contestuale, non consentita imposizione di un termine al p.m. per l'espletamento delle indagini, in relazione alla nuova imputazione).
3. Alla declaratoria d'inammissibilità seguono le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016 lengIl Presidenteзакроет Il Consigliere est. Judua an DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 15 DIC 2016 L 5 EMA D IL FUNZIONARIO GIUDI Piera Esposito