Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
È legittimo, in quanto rientra nel potere di controllo del giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall'art. 409 cod. proc. pen., il provvedimento con cui il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., nell'accogliere tale richiesta, ordini all'organo inquirente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa.
Commentario • 1
- 1. Oscuramento dei dati personali nelle sentenze: solo se motivi legittimi (Cass. 11959/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2021
In tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all'art. 52, comma primo, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere fondata su "motivi legittimi", da intendersi quali "motivi opportuni" la cui valutazione impone un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e di pubblicità della sentenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sez. VI, Sent., (ud. 15/02/2017) 13-03-2017, n. 11959 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere - Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2014, n. 37658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37658 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 10/06/2014
Dott. LEO G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1063
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 50508/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IC, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza in data 17/07/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente all'ordine di iscrivere notizia di reato a carico del RA. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la ordinanza del 17/07/2013 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, nell'accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero nei confronti di RA IC, con riguardo al reato previsto dall'art. 341 bis c.p.p., ha ordinato allo stesso Pubblico Ministero di iscrivere nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. la diversa notizia del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il provvedimento è stato assunto all'esito dell'udienza camerale fissata e celebrata a norma dell'art. 409 c.p.p.. Si legge, nel provvedimento medesimo, che l'odierno ricorrente avrebbe insultato e minacciato agenti della polizia municipale che stavano contestandogli una contravvenzione al codice della strada. Il Giudice ha convenuto che non vi fossero elementi per il perseguimento d'un reato di oltraggio, mancando la prova della presenza al fatto di terze persone, ma ha ritenuto doveroso l'approfondimento dell'ipotesi che le minacce fossero state profferite dal RA per opporsi all'atto dell'ufficio che gli agenti di polizia stavano compiendo.
2. Ricorre il Difensore del RA, costituito procuratore speciale, denunciando l'asserita abnormità del provvedimento impugnato.
Secondo il ricorrente, l'art. 409 c.p.p. conferirebbe al giudice dell'archiviazione due sole possibilità, oltre a quella di accogliere la relativa domanda, cioè l'ordine di svolgere ulteriori indagini, entro un tempo determinato, o l'ordine di formulare l'imputazione per il reato posto ad oggetto della richiesta del pubblico ministero. A tali facoltà si accompagna la possibilità di ordinare, nel procedimento contro ignoti, che si provveda all'iscrizione del nominativo di persona determinata. Fatta eccezione per tale ultimo caso (art. 415 c.p.p.), spetterebbe al pubblico ministero individuare sul piano obiettivo e su quello soggettivo le iscrizioni da effettuare, tanto che la giurisprudenza gli ha riconosciuto finanche il c.d. potere di cestinazione, cioè l'iscrizione a mod. 45 delle c.d. pseudo notizie di reato. Si ammette dal ricorrente che il giudice dell'archiviazione è investito dell'intera fattispecie posta ad oggetto della indagine, e che può conferire ai fatti una diversa qualificazione giuridica, ma ciò sarebbe solo propedeutico ad un eventuale rigetto della richiesta di archiviazione ed all'adozione dei provvedimenti tipicamente conseguenti. Non sarebbe consentita di contro l'operazione attribuita al Giudice procedente, di archiviazione per un fatto e di contestuale riqualificazione del fatto medesimo al fine di ordinare l'iscrizione della relativa notitia criminis.
3. Nelle proprie requisitorie scritte, il Procuratore generale ricorda come le Sezioni unite di questa Corte abbiano stabilito l'abnormità del provvedimento con il quale il giudice dell'archiviazione ordini di formulare l'imputazione con riguardo a notizie di reato soggettivamente od oggettivamente diverse da quelle poste ad oggetto della domanda del pubblico ministero (si tratta della sentenza n. 4319/2014). A parere del Requirente, la situazione qui considerata sarebbe analoga, posto anche che, nel caso di specie, ad indagini ormai esaurite, si sarebbe imposto al pubblico ministero di esercitare l'azione per il delitto di resistenza, data la consapevolezza che una ipotetica richiesta di archiviazione sarebbe respinta. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto sulla base di motivi infondati, e deve dunque essere rigettato. Ne consegue la necessaria condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. L'argomento in questione è stato oggetto di ampie discussioni, anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, ma può dirsi ormai definito, in termini che il Collegio stima di condividere appieno, grazie tra l'altro a ripetute e dirette prese di posizione delle Sezioni unite di questa Corte.
Le discussioni sui poteri spettanti al giudice, nella valutazione della richiesta di archiviazione, sono condizionate dalla concorrenza di esigenze e principi in potenziale contrasto: la spettanza al pubblico ministero delle decisioni circa l'esercizio dell'azione penale, e la necessità di assicurare effettività alla regola di obbligatorio promovimento dell'azione medesima, che nell'attuale sistema è garantita appunto dal controllo giudiziale sulla rinuncia da parte del titolare.
Ad un aspetto di tale controllo si riferisce il principio, ormai comunemente affermato, di completa devoluzione al giudice della materia processuale cui si riferisce la domanda di archiviazione. La verifica sarebbe di fatto elusa se il pubblico ministero potesse evitarla semplicemente non iscrivendo nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. una determinata notizia di reato. E ciò vale tanto sotto il profilo soggettivo, cioè in rapporto alla possibile responsabilità di persone diverse da quella per la quale sia richiesta l'archiviazione in ordine ad un determinato fatto, tanto sotto il profilo oggettivo, cioè relativamente a fatti ulteriori o diversi rispetto a quelli per i quali vi è stata iscrizione nei confronti della persona cui si riferisce la richiesta. La reazione giudiziale all'omissione non può spingersi fino all'ordine di formulare l'imputazione per le notizie di reato soggettivamente od oggettivamente diverse da quelle iscritte. Ciò, essenzialmente, perché spetta al pubblico ministero di condurre proprie valutazioni (anche in punto di indagini) circa il promovimento dell'azione per ogni reato, e tale condizione verrebbe a mancare se l'azione fosse imposta in assenza delle sue determinazioni (le quali mancherebbero, per definizione, quanto a reati non compresi nella richiesta di archiviazione e non iscritti). Spetta certamente al giudice, però, di sollecitare il pubblico ministero a valutare notizie di reato dallo stesso trascurate, in analogia con quanto avviene per ogni illecito del quale il pubblico ufficiale prenda cognizione nell'esercizio delle proprie funzioni. Le Sezioni unite hanno da tempo stabilito che la sollecitazione, certamente lecita anche quando limitata ad una segnalazione formale della notizia diversa od aggiuntiva, può spingersi fino all'ordine di effettuare l'iscrizione della notizia di reato (del resto doverosa da parte del pubblico ministero) nell'apposito registro. Si tratta di una situazione ben diversa dall'ordine di formulare l'imputazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Difensore e dallo stesso Procuratore generale.
Dopo l'osservanza dell'ordine di iscrizione, infatti, il pubblico ministero resta arbitro della valutazione circa la necessità di indagini (che potrebbe compiere molto più limitatamente in caso di imputazione coatta), e soprattutto può ancora esercitare la propria attribuzione fondamentale, che è quella di stabilire se una notizia di reato sia fondata o meno. In caso negativo, ben potrà essere richiesta l'archiviazione.
Nè può assumere rilievo l'argomento delle ridotte probabilità di accoglimento della domanda. È una prospettiva di mero fatto, per nulla ineludibile. Comunque, l'eventuale ordine di formulare l'imputazione giungerebbe dopo le determinazioni dell'organo della pubblica accusa, e solo in esito ad un procedimento camerale segnato, tra l'altro, dal potenziale coinvolgimento della persona indagata e di quella offesa.
3. Come si accennava, l'abnormità dell'ordine di effettuare l'iscrizione della notizia di reato è stata esclusa dalle Sezioni unite di questa Corte fin da epoca risalente.
L'orientamento si è manifestato in primo luogo con riguardo alla iscrizione di notizie soggettivamente non comprese nella richiesta di archiviazione: "non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera notitia criminis" (Sez. U, Sentenza n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, rv. 231162). In epoca recente, il principio è stato esplicitamente esteso al reato ulteriore o diverso attributo al soggetto cui già si riferisce la richiesta di archiviazione per altro reato: "non costituisce (...) atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo carico da quelle già espletate (...) A conclusioni non diverse si deve pervenire con riferimento all'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi a carico della persona indagata fatti costituenti reato diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione. Anche in tale ipotesi, infatti l'ordine di formulare l'imputazione (è abnorme), dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portante a sua conoscenza" (dalla motivazione di sez. U, sentenza n. 4319 del 28/11/2013, L., rv. 257786).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014