Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 1
Deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma primo lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di incidente probatorio ritenendola superflua rispetto al materiale già acquisito, e perciò in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, giacchè in tale caso, il g.i.p. non "ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione", ma ha motivatamente esercitato il potere discrezionale che gli compete a norma dell'art. 398 comma primo cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2004, n. 38000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38000 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 08/07/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 939
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 10769/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC CO, nato a [...];
avverso la ordinanza resa il 19.11.2003 dalla corte d'appello di Torino. Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - CO HI, a mezzo di procuratori speciali, con dichiarazione scritta depositata presso la cancelleria della competente corte d'appello in data 14.11.2003, presentava istanza di ricusazione contro il G.U.P. del tribunale di Casale Monferrato, Dott.ssa Daniela Bellesi, perché la stessa, in veste di G.I.P., in data 22.12.2002, aveva respinto la richiesta del HI volta alla "revoca del divieto di ricevere visite e telefonate dai familiari non conviventi".
Lo stesso HI, sempre a mezzo di procuratore speciale, in data 17.11.2003, presentava altra dichiarazione di ricusazione del G.U.P. Daniela Bellesi, deducendo che la stessa aveva manifestato indebitamente e anticipatamente il proprio convincimento in ordine all'esito della udienza preliminare, in particolare rigettando la richiesta di incidente probatorio per assumere la testimonianza di una minore e una perizia psicodiagnostica sulla testimone stessa, nonché esprimendo l'intendimento di concludere l'udienza preliminare prima della scadenza del termine di custodia cautelare.
2 - La corte d'appello di Torino, con ordinanza del 19.11.2003, ha dichiarato inammissibili entrambe le dichiarazioni di ricusazione, condannando il HI al pagamento della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.
Sulla prima dichiarazione ha osservato che era intempestiva, perché, sebbene proposta oralmente nella udienza preliminare dell'8.10.2003, era stata formalizzata per iscritto solo il 14.11.2003, e quindi ben oltre il termine legale costituito dall'accertamento della costituzione delle parti;
e inoltre che era anche manifestamente infondata giacche ai sensi dell'art. 34, comma 2 ter, lett. b), c.p.p. non è incompatibile ne' ricusabile il giudice che abbia emesso provvedimenti relativi a permessi di colloquio e alla corrispondenza telefonica dei detenuti. Sulla seconda dichiarazione di ricusazione la corte torinese ha osservato che era manifestamente infondata, giacché: a) il diniego dell'incidente probatorio era stato legittimamente motivato con la esistenza agli atti di una pluralità di elementi probatori, sicché era da escludere l'espressione indebita di un convincimento anticipato maturato fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
b) la (non comprovata) espressione di un intendimento di concludere l'udienza preliminare prima della scadenza del termine di custodia cautelare manifestava semplicemente uno scrupolo doveroso di celebrare speditamente il procedimento, che non può avere rilievo per il fine invocato.
3- Il HI ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno. In particolare lamenta:
3.1 - violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché la corte territoriale non ha rispettato gli artt. 41, comma 3, e 127 c.p.p. che impongono di procedere in contraddittorio, dando avviso alle parti almeno dieci giorni prima della udienza fissata, quando la deliberazione accede al merito della istanza di ricusazione;
3.2 - violazione o erronea interpretazione dell'art. 38 c.p.p. laddove l'ordinanza impugnata ha ritenuto intempestiva la prima dichiarazione di ricusazione, posto che: a) solo all'udienza preliminare dell'8.10.2003 i difensori avevano saputo che il giudice assegnato era la stessa Dott.ssa Bellesi che aveva pronunciato il provvedimento sulle modalità esecutive della custodia carceraria;
b) avevano subito fatto verbalizzare la dichiarazione motivata di ricusazione, nella convinzione che la cancelleria avrebbe trasmesso il relativo verbale alla corte d'appello competente;
c) nella successiva udienza del 13.11.2003 avevano rinnovato la dichiarazione, chiedendo espressamente la trasmissione dei verbali al giudice ad quem;
d) a fronte del rigetto della richiesta, i difensori avevano presentato direttamente la dichiarazione alla cancelleria della corte torinese in data 14.11.2003.
3.3 - difetto di motivazione in ordine alla prima istanza di ricusazione, laddove l'ordinanza impugnata, attraverso una indebita interpretazione analogica dell'art. 34. 2 ter, lett. b) c.p.p., ha ritenuto che il provvedimento del G.I.P. sulla misura cautelare non è causa di incompatibilità;
3.4 - illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla seconda dichiarazione di ricusazione, giacché da una parte il richiamo a una "pluralità di elementi probatori" per negare l'incidente probatorio significava che il giudice aveva già maturato il proprio convincimento;
e dall'altra, la volontà di speditezza processuale contraddiceva il diritto di difesa dell'imputato.
4- Il ricorso è infondato e va respinto, giacché il provvedimento della corte torinese è pienamente legittimo, tale da resistere a tutte le censure del ricorrente.
4.1 - Anzitutto la corte ben poteva provvedere de plano ai sensi del primo comma dell'art. 41 c.p.p., avendo ritenuto che entrambe le dichiarazioni di ricusazione erano inammissibili o per tardività o per manifesta infondatezza.
4.2 - Quanto alla tardività della prima dichiarazione di ricusazione, essa non è stata confutata, ma semmai confermata dal ricorrente (v. motivo n. 3.2). Infatti egli cerca di giustificare il proprio comportamento, ma tuttavia non può smentire che la dichiarazione fu presentata alla cancelleria della corte d'appello competente - come richiede inderogabilmente l'art. 38, comma 3, c.p.p. - solo in data 14.11.2003, e quindi oltre il termine legale prescritto dal primo comma dell'art. 38, che è quello della conclusione degli accertamenti relativi alle costituzione delle parti nella udienza preliminare, celebrata l'8.10.2003. Nè la tardività può essere esclusa sol perché l'interessato, o il suo procuratore speciale, credeva che il cancelliere della udienza avrebbe trasmesso alla corte d'appello torinese il verbale contenente la dichiarazione orale (o meglio l'intenzione) di richiedere la ricusazione.
4.3 - Essendo indiscutibile la tardività della prima istanza di ricusazione, resta assorbita la censura in ordine alla manifesta infondatezza, pure affermata nella impugnata ordinanza (v. n. 3.3). 4.4 - In ordine alla seconda dichiarazione di ricusazione, la doglianza del ricorrente è priva di fondamento giuridico. Deve infatti escludersi la configurabilità di un'ipotesi di ricusazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p. nel caso in cui il G.I.P. rigetti la richiesta di incidente probatorio ritenendola superflua rispetto al materiale probatorio già acquisito e quindi di ostacolo al principio della ragionevole durata del processo: in tal caso infatti egli non "ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione" (come recita la formula della disposizione suddetta), ma ha motivatamente esercitato il potere discrezionale che gli compete in base all'art. 398, comma 1, c.p.p..
5 - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, in considerazione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover applicare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2004