Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/2003, n. 15491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15491 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 . 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 54 9 1/00 Oggetto Composta dagli Ill.mr Sigg.ri Magistrati: ....... Dott. Vito GIUSTINIANI - Primo Presidente f.f. R.G.N. 4227/02 Dott. Massimo GENGHINI - Cron. 31533 - Presidente di sezione Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Ud. 10/07/03 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US SS PI, elettivamente domiciliato in .36% ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ROCCA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CARUSO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 003 contro 74 PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, in persona del -1- Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, rappresentata e dall'avvocato ANTONIO SALEMI, giusta delega indifesa calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 5/02 del Tribunale di CATANIA Sezione distaccata di PATERNO'; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Antonio SALEMI;
4. udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto dei - primi tre motivi e remissione atti alla sezione semplice. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PI US RR veniva contravvenzionato dai Carabinieri della Stazione di Paternò con verbale del 19/9/95 ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 per avere esercitato attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza l'autorizzazione provinciale ex art. 2, 1° co., e senza essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale ex art. 5 l. cit. A seguito di tale contravvenzione la Provincia Regionale di Catania pronunciava l'ordinanza n. 59 del 9/9/98 notificata il 15/9/98 con la quale ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di L.
6.666.666. Avverso tale ingiunzione il RR proponeva opposizione, con atto depositato il 14/10/98, chiedendone l'annullamento per carenza di motivazione, eccesso di potere e violazione di legge. Con sentenza 12 gennaio 2002 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e compensava le spese processuali ritenendo provato il fatto contestato ed a nulla rilevando il carattere gratuito dell'attività prestata e lo status di pubblico impiegato del RR. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a numerosi motivi, uno dei quali prospetta una questione di giurisdizione (donde l'assegnazione alle S.U. ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c.). La Provincia Regionale di Catania ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente non appare condivisibile l'iter logico seguito dal P.G. il quale ha ritenuto di concludere (nel senso del rigetto) anche con riguardo al primo ed al secondo motivo, con i quali il RR ha denunciato la nullità 3 della sentenza e/o del procedimento in quanto la pronuncia è stata emessa da un magistrato onorario designato dal Presidente del Tribunale (primo motivo) e comunque incompetente, trattandosi di causa devoluta al Giudice di Pace (secondo motivo). E' di tutta evidenza, infatti, che l'esame del terzo motivo, attinente ad una pretesa carenza di giurisdizione, si pone come assolutamente preliminare (dovendosi al riguardo individuare a chi spetti la competenza giurisdizionale), mentre quello delle altre due censure, relative a pretesi vizi processuali, esula dai compiti di queste Sezioni Unite (art. 142 disp. att. c.p.c.). Orbene, con il terzo motivo il RR, richiamando l'art. 24 L. 24 novembre 1981 n. 689 - il quale devolve al giudice penale la cognizione di infrazioni amministrative obiettivamente connesse con un reato si duole che ― nel caso di specie abbia conosciuto della contravvenzione contestatagli non il giudice penale ma il giudice civile. La doglianza è inammissibile, prospettando non una questione di giurisdizione, bensì un problema di connessione fra giudizio civile e penale, in quanto l'art. 24 cit. assegna al processo penale una forza attrattiva dell'oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione nell'ipotesi in cui l'accertamento dell'illecito amministrativo si ponga come antecedente logico necessario per l'esistenza del reato. Si tratta, quindi, di un problema di ripartizione di competenza nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria, mentre le questioni di giurisdizione sono esclusivamente quelle di cui all'art. 37 c.p.c., relative ai rapporti tra il giudice ordinario ed i giudici speciali o la pubblica amministrazione. Il motivo è, pertanto, inammissibile e tale va dichiarato, con la conseguente rimessione degli atti al P. Presidente per l'assegnazione ad una 4 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 × DA REGISTRAT™ BOLLI modifiche al sistema penale ART. 23 L. 2 * N. 689 modic Sistema penale Sezione semplice.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso e rimette gli atti al P: Presidente per l'assegnazione ad una Sezione semplice. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE M. IL CANCELLIERE C1 Giovarmi Cambattista Deposi t to Cancellaria 16 OTT. 2003 SU ERE C1 Clovani Giambattista M