Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2002, n. 11630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11630 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA1 1 6 30/02 IN NOM DEL POPOLO ALI A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI imposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Primo Presidente f.f. R.G.N. 2383/02 Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione Cron. 23238 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Rep Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Ud. 13/06/02 - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Ernesto LUPO -Consigliere - Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: EL IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DI MATTIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente contro 2002 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA, 995 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI -1- CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
intimati avverso la decisione n. 236/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 17/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito 1'Avvocato Carlo ALBINI, per delega dell'avvocato Salvatore DI MATTIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO L'avvocato Cristiano LI stato sottoposto a procedimento disciplinare con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona in data 17 maggio 1999, comunicatogli in 25 maggio successivo, "per avere concordato con De UC NC di corrispondergli il 35% delle competenze che avrebbe incassato dalla controparte per le pratiche di recupero credito che gli avrebbe affidato il De UC, e con ciò violando l'art.35 1.p. e art.5 codice deontologico forense. In Verona dal 9 /2/93 al 14/2/ 98″ Il procedimento è sorto a seguito di un esposto del ل ي sig. NC De UC, datato 28 maggio 1998, nel quale questi aveva dichiarato di avere ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo per lire 2.629.128, quale corrispettivo per prestazioni professionali svolte dall'avv. LI nell'interesse dell'Agenzia Lavoro Sicurtà, di cui il De UC era agente;
pretesa ingiustificata perché il legale non avrebbe tenuto conto (fra l'altro) di quanto pattuito in un accordo scritto stipulato tra il LI e il De UC, secondo cui per ogni pratica segnalata dall'esponente LI, questi avrebbe corrisposto il 35% all'avv. della parcella, incassato dal cliente, dell'ammontare al De UC. SU Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.2383 02) 1 corso dell'istruttoria l'avv.LI ha contestato Nel riconoscendo, tuttavia, checontenuto dell'esposto, il il documento datato 9 febbraio 1993 ("accordo con il sig. De UC al 358″), ad esso allegato, era stato scritto di suo pugno. Il De UC ha precisato di avere raggiunto un accordo con 1' avv. LI, secondo cui il legale avrebbe corrisposto al De UC il 35% delle competenze da lui maturate su pratiche affidategli dallo stesso De UC, mentre quest'ultimo avrebbe corrisposto all'avv. LI il 35% delle provvigioni a lui spettanti sulle nuove polizze stipulate a favore di clienti procuratigli dall'avv. LI. All'esito dell'udienza dibattimentale nella quale il De UC ha confermato le proprie dichiarazioni, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona con decisione depositata il 5 giugno 2000 e notificata il 1° luglio successivo ha ritenuto l'incolpato responsabile dell'addebito contestatogli, irrogandogli la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi. Il LI ha impugnato questa decisione, deducendo che l'accordo di cui alla scrittura privata del 9 febbraio 1993 non sarebbe mai stato posto in essere se non come ipotesi di tentativo. Con decisione depositata il 17 novembre 2001 e SU Corte di cassazione est. V Proto (r.n.2383 02) 2 ritualmente notificata, il Consiglio nazionale forense ha rigettato il ricorso, osservando: -che risultava provata, alla stregua della documentazione agli atti del procedimento (documento datato 9 febbraio 1993, che lo stesso ricorrente aveva riconosciuto essere stato redatto di suo pugno) dell'istruttoria esperita dal Consiglio dell'ordine (dichiarazioni rese dal De UC in data 11 marzo 1999) l'esistenza di un accordo fra l'avv. LI ed il De UC - in base al quale il De UC si impegnava a corrispondere al LI una percentuale sulle provvigioni su pratiche assicurative relative a clienti segnalati dal LI al De UC, mentre il LI riconosceva al De UC una percentuale del 35% sulle competenze da lui maturate su pratiche affidategli dal De UC sostanziatosi in un patto di - quota lite che realizzava un comportamento lesivo del decoro e della dignità professionale;
-che, come emergeva in particolare dalla corrispondenza intercorsa fra il De UC e l'avv. LI allegata all'esposto del 28 maggio 1998, l'accordo posto in essere doveva ritenersi avere avuto concreta esecuzione;
-che, comunque, il disvalore della condotta tenuta dall'avv. LI e la rilevanza della stessa sotto il SU Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.2383 02) 3 profilo disciplinare non sarebbero venuti meno ove anche il patto di quota lite non avesse avuto attuazione in concreto;
la sanzione irrogata rispetto all'illecito -che disciplinare contestato doveva ritenersi adeguata. Avverso questa pronuncia l'avv. LI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. Le parti intimate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso si denuncia violazione di legge (artt.1721 ss C.C., 110 e 246 c.p.c.; 115 e 56 c.p.; art.38 1.p. e art.5 e 45 cod. deont. forense), nonché carenza e illogicità di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza dei fatti ed alla loro non conformità alla dignità e al decoro della professione e alla adeguatezza della sanzione inflitta. Il ricorrente probatorio posto a base contesta l'impianto di responsabilità in ordine dell'affermazione all' addebito contestatogli, non essendo stata raggiunta certezza nella relativa prova. E lamenta che la responsabilità sia stata fondata unicamente sulle affermazioni del De UC, la cui posizione era incompatibile con quella di testimone, in quanto parte in causa. Né sarebbe invocabile il documento datato 9 febbraio 1993, mancando la prova sul nesso eziologico SU Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.2383 02) 4 tra il documento stesso ed il patto contestato. Aggiunge che sarebbe stato logico che la decisione impugnata, ricollegando la sanzione irrogata alla mancata attuazione del patto di quota lite contestato, pervenisse ad una sanzione meno afflittiva. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite, nei procedimenti disciplinari а carico di avvocati, l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento nell'esercizio di potere, e cioè del potere disciplinare in modo insuscettibile di manifestamente ricollegarsi ai fini per cui esso è stato conferito sent. 150/2001 e dalla legge (ex plurimis, sent.3529/2002). Nella specie il Consiglio nazionale forense ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'avvocato LI in ordine all'addebito contestatogli sulla documentazione acquisita agli atti (in particolare, sul documento in data 9 febbraio 1993, che lo stesso SU Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.2383 02) 5 incolpato aveva riconosciuto scritto di suo pugno), e sulle dichiarazioni del teste De UC (secondo il quale questi si era impegnato nei confronti del LI a corrispondergli una percentuale sulle provvigioni relative a pratiche assicurative concernenti clienti segnalati dal LI, mentre l'avv. LI aveva riconosciuto a favore del De UC una percentuale del 35% sulle competenze da lui maturate nella pratiche affidategli dallo stesso De UC), pervenendo alla conclusione che l'intesa intervenuta tra le parti si era sostanziata in un patto di quota lite, lesivo del decoro e della dignità professionale, e che tale patto, alla stregua della corrispondenza intercorsa tra le parti, risultava avere avuto concreta attuazione. E, ad abundantiam, ha aggiunto che il disvalore e la rilevanza della condotta del LI sotto il profilo disciplinare non sarebbero venuti meno neanche qualora, secondo la tesi del ricorrente, l'accordo non avesse avuto alcun seguito, stante la idoneità dello stesso a ledere comunque il prestigio della classe forense. Alla stregua di tali considerazioni le censure si rivelano del tutto inconsistenti, in quanto si risolvono, in effetti, nella mera contestazione processuali dell'apprezzamento delle risultanze SU Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.2383 02) 6 compiuto dalla decisione impugnata. Né è utilmente prospettabile come violazione di legge il fatto che il De UC (autore dell'esposto che aveva determinato l'avvio del procedimento disciplinare) sia stato sentito come teste, e che il Consiglio nazionale forense abbia, quindi, tenuto conto delle sue dichiarazioni, in quanto l'interesse nella causa determinante l'incapacità а testimoniare deve essere verificato in relazione alla situazione giuridica dedotta nella causa stessa, e, dunque, alla stregua della posizione giuridica del teste rispetto all'oggetto del giudizio. E, nella specie, vertendosi in tema di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato LI, non era configurabile una incompatibilità a testimoniare del De UC (salvo il rilievo ex post dell'attendibilità della sua testimonianza), non essendo egli parte attuale, né potenziale, del procedimento medesimo. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nessun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezione Unite civili il 13 giugno 2002. SU Corte di cassazione est V.Proto (r.n.2383 02) 7 Il consigliere est. SU Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.2383 02) E 6 N Il Presidente 8 O 2 9 I 1 . Z / E N 4 A / R . R 6 A 2 T B S . . N I I R L . G L L P . E P A D I R . C L B E A S A I D T D A D I I 1 S E 3 R N T 1 E E S N . T E I N S A A E M 2 AGO 2002 8