Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTES 0 2 3 83 /02 E R REPUBBLICA ITALIANA 6 A 2 E 8 . N N 9 I 1 N O L / I - 4 P Z / I B 6 A C 2 R S L . I T L R . S A D I ASSAZIONE P . . G Oggetto D B E A L X R Songioni disc T E I SEZIONE TERZA CIVILE D R A I E 3 D S 1 T N formacisti E . E A S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N I M N A E S E Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 5384/97 - Rel. Consigliere Cron. 5674 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Michele VARRONE Consigliere- Ud.29/10/01 Dott. Italo PURCARO - Consigliere-pople Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IA CO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. PELLICO 24, presso 10 studio dell'avvocato CARELLO CESARE ROMANO, difeso dall'avvocato PASQUARIELLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE, MINISTRO DELLA SANITA', ORDINE FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CASERTA, PROCURATORE GENERALE PRESSO c/o 2001 TRIB S IA CV;
- intimati 1850 -1- avversO la decisione n. 385/96 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 20/11/1996, depositata il 13/02/97; RG. 385/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha chiesto l'accoglimento primi tre motivi ed assorbimento del 4° motivo di ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con ricorso del 9 marzo 1996 alla Commissione centrale esercenti professioni sanitarie AR IM DI si opponeva alla sanzione dell'avvertimento irrogatale dall'Ordine dei farmacisti della Provincia di Caserta per l'inosservanza dei provvedimenti del sindaco in materia di orario di apertura e chiusura delle farmacie. La Commissione centrale, con la decisione depositata il 13 febbraio 1997, ha respinto il ricorso, osservando, in ordine ai motivi dell'opposizione, che: a) la sanzione disciplinare "risulta adottata nella seduta del 28 ottobre 1995" da parte del Consiglio direttivo, mentre nella seduta del 30 novembre 1995 "si è soltanto provveduto alla stesura L dell'atto”; b) “la mancata notifica del provvedimento nella sua integrità non costituisce lesione del diritto alla difesa"; c) non è rilevante che la contestazione di addebito abbia fatto "riferimento a verbali di a m contravvenzione successivi al momento in cui l'Ordine ha deliberato di m E iniziare l'azione disciplinare". Avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie AR IM DI ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato inizialmente assegnato alle Sezioni unite di questa Corte;
il Procuratore Generale, al quale gli atti sono stati trasmessi ex art.375 c.p.c., ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il Tribunale e dell'Ordine dei farmacisti di Caserta. Il contraddittorio è stato integrato dalla ricorrente, ma nessun intimato si è costituito. Il ricorso è stato successivamente assegnato a questa Sezione semplice, non essendo prevista dalla legge la competenza interna delle Sezioni unite. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.38 e 39 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221 e l'incompetenza dell'organo che ha emanato il provvedimento sanzionatorio. Nel ricorso si afferma che tale provvedimento è stato emesso il 30 novembre 1995 dal Consiglio di disciplina dell'Ordine, mentre esso doveva essere emesso dal Consiglio direttivo. E' irrilevante il fatto, affermato nella decisione impugnata, che la composizione dei due organi fosse identica. 5 Il motivo di ricorso è infondato. La Commissione centrale ha affermato che l'irrogazione della sanzione disciplinare alla dott.ssa DI fu decisa dal Consiglio direttivo dell'Ordine di Caserta il 28 ottobre 1995, mentre nella successiva riunione dello stesso Consiglio del 30 novembre 1995 tale decisione fu “formalizzata”, e cioè si provvide “alla stesura dell'atto" (affermazioni a pag.2 e 3 della decisione impugnata). Trattasi di accertamento sugli atti del procedimento amministrativo disciplinare, che rientra nei poteri del giudice del merito, e cioè della Commissione centrale. Per contestare il detto accertamento la ricorrente isola, nell'ambito dei detti atti procedimentali, una frase relativa al fatto che la sanzione fu inflitta alla DI "nella riunione del 30.11.1995" da parte del “Consiglio di disciplina". La frase è tratta dalla comunicazione alla dott.ssa DI della sanzione inflittale. Ma sul tenore di tale 4 comunicazione prevale ciò che risulta dall'esame degli atti del procedimento (e quindi dei verbali del procedimento disciplinare), compiuto direttamente dalla Commissione centrale, la quale dai detti atti ha desunto che la sanzione fu adottata dal "Consiglio direttivo dell'Ordine", e non dal Consiglio di disciplina. Diventa priva di rilievo, pertanto, l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata e censurata dalla ricorrente, in ordine alla identica composizione dei due organi.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la "violazione dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa (art.24 Costituzione)", osservando che: a) il provvedimento sanzionatorio fu adottato il 30 novembre 1995, e non il precedente 28 ottobre;
b) “mentre la contestazione iniziale (28.12.94) riguardava le due contravvenzioni del 1992 (peraltro archiviate), nel giudizio la incolpazione è stata estesa anche alle due contravvenzioni del 1995, impugnate in sede amministrativa". Il motivo di ricorso è infondato in ambedue le censure. Per quanto attiene alla censura sub a), la sua infondatezza deriva da ciò che si è osservato in relazione al primo motivo di ricorso. In ordine alla censura sub b), essa va dichiarata infondata, ma per ragioni diverse da quelle indicate dalla Commissione centrale, la quale ha ritenuto che la contestazione fosse irregolare, ma ha concluso per l'irrilevanza della irregolarità perché alla dott.ssa DI è stata inflitta la sanzione minima, onde essa è stata giudicata legittima dalla decisione impugnata anche se la contestazione regolare dovesse essere limitata ad 5 una sola delle quattro infrazioni poste a base del provvedimento disciplinare. Prima ancora della considerazione espressa dalla Commissione centrale (la quale è corretta in linea astratta, ma non si è fatta carico del rilievo della ricorrente che per le due violazioni del 1992 vi era stata l'archiviazione), va osservato che non sussiste, nel caso di specie, l'irregolarità della contestazione lamentata dalla dott.ssa DI davanti alla Commissione centrale con censura poi riproposta in questa sede. Come si premette nel “fatto” del ricorso per cassazione della DI, "con lettera del 2.10.95 il Vice Presidente dell'Ordine dei } Farmacisti della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art.39 DPR n.221/1950, comunicava alla istante che il Consiglio Direttivo, con provvedimento del 28.12.94 aveva deliberato di sottoporla a procedimento disciplinare per infrazioni alle ordinanze sindacali relative agli orari di apertura negozi di cui ai verbali di contravvenzione, redatti dai Vigili Urbani n.2261 del 7.2.92; n.2925 del 23.7.92; n.3347 del 14.2.95; n.3766 del 7.6.95”. E' esatto che, in detta comunicazione del Vice Presidente dell'Ordine, si includono due violazioni commesse nel 1995, e perciò successivamente alla data del 28 dicembre 1994 in cui il Consiglio Direttivo ha deliberato di sottoporre la dott.ssa DI a procedimento disciplinare. Ma la contestazione dell'illecito disciplinare (a cui deve corrispondere il provvedimento sanzionatorio, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'incolpato), va individuata non nella deliberazione del Consiglio direttivo, ma nella comunicazione effettuata all'incolpato dal Presidente del Consiglio stesso, come si desume chiaramente dall'art.39 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, secondo cui il detto Presidente, nel fissare "la data della seduta per il giudizio" disciplinare, “provvede a notificare all'interessato: a) la menzione circostanziata degli addebiti”. Consegue che la contestazione dell'illecito disciplinare da parte del Presidente dell'Ordine (prevista nel secondo comma del citato art.39) può anche specificare ed integrare la deliberazione del Consiglio direttivo di instaurare il procedimento disciplinare (prevista nel precedente primo comma). Ed infatti il diritto al contraddittorio ed alla difesa che lo stesso 5 art.39 conferisce all'incolpato ha modo di estrinsecarsi sull'addebito کیا disciplinare come è stato circostanziato nella comunicazione del Presidente che egli ha ricevuto, mentre non gli viene portata a conoscenza la precedente deliberazione del Consiglio direttivo. In conclusione, non sussistono le violazioni "dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa", che la ricorrente ha lamentato nel secondo motivo di ricorso. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce la "violazione dell'art.47 D.P.R. n.221/1950 e art.24 Costituzione-Art. 111 Costituzione", lamentando che le sia stata notificato soltanto il dispositivo e non la copia del provvedimento sanzionatorio. Critica la decisione impugnata che ha escluso la lesione del diritto di difesa per il fatto che ella poteva chiedere la copia non comunicatale, rilevando che tale richiesta avrebbe ridotto il termine per l'impugnativa. Il motivo di ricorso è infondato. 7 8 E' pertinente il richiamo che la ricorrente fa al disposto dell'art.47 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, secondo cui all'incolpato va notificata “copia" del provvedimento disciplinare, onde non può essergli addossato l'onere di richiederla all'organo che ha emanato il provvedimento. Non può, perciò, essere condivisa sul punto la decisione impugnata. Va, però, osservato che, nel caso di specie, non è stato dalla ricorrente dedotto che la comunicazione del provvedimento disciplinare inviatale dal Presidente dell'Ordine (la quale non è limitata al dispositivo del provvedimento disciplinare) sia diversa in modo sostanziale dal testo dello stesso provvedimento, nel senso che il contenuto della prima differisca sostanzialmente da quello del secondo. Né, nel corso del کر giudizio, la ricorrente ha indicato un qualunque vizio del provvedimento کی sanzionatorio la cui prospettazione le sia stata impedita dalla mancata ricezione della copia del medesimo. Deve, perciò, ritenersi che, nel caso di specie, non si sia verificata la violazione del diritto di difesa lamentata dalla ricorrente. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.38 e 66 del D.P.R. n.221 del 1950, lamentando che nella decisione impugnata manchi l'indicazione dello "oggetto del ricorso" prescritta dal n.2 dell'art.66 citato, nonché "della norma che si sarebbe violata", essendovi sul punto "una estrema incertezza”. Nel provvedimento sanzionatorio si afferma nel ricorso -- -"si adombra la violazione dell'art. 13 del codice deontologico dei farmacisti, qualificandosi 'azioni sleali' il mancato rispetto delle norme sugli orari”, ma tale violazione non configura l'illecito disciplinare previsto dall'art.38 del D.P.R. n.221 del 8 9 1950, che si riferisce ad "abusi o mancanze nell'esercizio della professione” o a “fatti disdicevoli al decoro professionale". Poiché le norme sugli orari sono emanate dal sindaco (che, in materia, è titolare anche del potere repressivo) e non dall'Ordine, le violazioni delle stesse "attengono all'aspetto pubblicistico dell'attività commerciale e non a quello professionale dell'arte farmaceutica". Il motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Non sussiste, innanzitutto, la violazione dell'art. 66, n.2 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, il quale prevede che la decisione della Commissione centrale deve contenere “l'oggetto del ricorso". L'oggetto del ricorso della DI e cioè gli estremi del provvedimento sanzionatorio } impugnato dalla ricorrente - è specificato nell'epigrafe della decisione impugnata, oltre che desumersi dal contenuto della stessa. Sussiste, invece, l'assoluta mancanza di motivazione della decisione impugnata in ordine alla violazione dell'art.38 del citato D.P.R. n.221 del 1950, vizio che la ricorrente deduce nella esposizione del motivo di ricorso, anche se la sua epigrafe è limitata al vizio di violazione di detta disposizione normativa. Nella parte "in fatto" della decisione impugnata si riferisce che, con l'ultimo dei motivi formulati dalla DI davanti alla Commissione centrale, la ricorrente ha sostenuto "l'irrilevanza, dal punto di vista deontologico, delle menzionate violazioni alle ordinanze sindacali”. L'esame del riassunto motivo viene, però, completamente omesso dal Collegio giudicante, il quale ha preso in considerazione esclusivamente le doglianze del ricorso relative alla regolarità del procedimento, ma 9 10 nulla ha detto in ordine alla configurabilità come illecito disciplinare della condotta della DI, e quindi sulla sussistenza della violazione dell'art.38 del D.P.R. n.221/1950. Poiché la sanzione disciplinare è stata irrogata per la violazione di una norma del codice deontologico dei farmacisti, questa Corte di legittimità non può accertare direttamente se la condotta commessa dalla DI realizzi o meno la violazione di detto codice, costituente tale punto un accertamento di fatto rientrante nei poteri del giudice del merito. Tale assoluta mancanza di motivazione sul punto concretizza una violazione di legge nella decisione impugnata, onde questa va cassata con rinvio alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 5.- Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto motivo per quanto di ragione, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 29 ottobre 2001. ЗабегоGeen Fiducia Il Relatore-Estensore Il Presidente Етић Стро IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria 19.401 Gina Casali oggi, IL CANCELLIERE C1 Gina 10