Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2002, n. 9472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9472 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
225 O 5 A I I . Z R C N A A R . T T E REPUBBLICA ITALIANA R S . . U I L P . B L G I D A E R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L . R E T B D A A I T S D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Ą N I Oggetto E 3 E S 1 R T I N . E SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria N T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N. 1333/0109 4 72702- Dott. Antonio, Cron.25483 Dott. Nino Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud.14/02/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere C.C. TORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA 74225 sul ricorso proposto da: PERUGIA, inMINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta1 'AVVOCATURA e difende ope legis;
- ricorrente
contro
GE IG;
intimato avverso la sentenza n. 327/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 822 15/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo GE IG . residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione nca rideterminava l'ammontare del radditospettasse la detrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione 2 falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre 1995, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, n. 46 - 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 ger i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF - dell'ILOR cuiin virtù dell'interpretazione autentica di - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, 6. 28, deve n. essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma il 14.2.2002 Il Presidente Il Cons. Estensore CASSAZI THE Je ff Flo 22:0 Arnoldt Cou IL CANCELLIERE C1 Arnaldo asanc Oggi 28 GIU. 2002 E N A oldeR O I Z 6 8 A 9 R 1 A 5 I T / . S 4 R I / N 6 A G 2 E T . E R U .R . L .P B A L I D D A R L . T E E B T D A N T I S E A 1 N S I 3 E E S 1 R I E . A T N A M