Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 1
Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2010, n. 20567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20567 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/04/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 671
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 40291/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Anazza Giovanni, difensore di fiducia di ON IN, n. a Posada il 31.12.1946;
avverso l'ordinanza in data 30.6.2009 del Tribunale di Nuoro, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Nuoro in data 11.7.2000, divenuta irrevocabile.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarata inammissibile l'istanza presentata da ON IN, con la quale si chiedeva che venisse dichiarata la estinzione per prescrizione dei reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), L. n. 431 del 1985, artt. 1 e 1 sexies e art. 734 c.p., reati per i quali il ON era stato condannato dal Tribunale di Nuovo con sentenza in data 11.7.2000, divenuta irrevocabile l'8.11.2001. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che la formazione del giudicato preclude la possibilità di dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati di cui alla pronuncia di condanna. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. Con i vari mezzi di annullamento il ricorrente sostanzialmente insiste nella tesi secondo la quale l'istituto della prescrizione, i cui termini peraltro secondo l'assunto difensivo sarebbero già maturati prima della sentenza di condanna, deve trovare applicazione anche dopo la formazione del giudicato.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi in camera di consiglio è di quindici giorni, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e detto termine decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso, ai sensi del comma 2, lett. a), del citato articolo.
Orbene, l'avviso di deposito del provvedimento del giudice dell'esecuzione è stato notificato al ON il 21.7.2009, mentre il ricorso è stato depositato in data 2.10.2009, oltre il termine di quindici giorni concesso per l'impugnazione. Peraltro, il ricorso è altresì manifestamente infondato. Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione penale quello di dichiarare estinti per prescrizione i reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si fosse verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito.
Ed invero, la decisione di condanna del giudice di merito, passata in giudicato, non può essere suscettibile di alcuna modificazione in sede esecutiva, poiché ciò comporterebbe una inammissibile violazione del principio di intangibilità del giudicato penale (cfr. sez. 2^, 2000055496, Agresta, RV 216350; sez. 3^, 199502414, Di Rosa, RV 202529; sez. 1, 199703242, Mancini, RV 208392), mentre, in ogni caso, la prescrizione opera quale causa estintiva del reato solo durante la pendenza del processo e fino alla sua definizione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile anche al sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa della ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010