CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2023, n. 27291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27291 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da De OS OR, nato a [...] il [...] IT TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 17/11/2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di rigettare entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha tratto a giudizio OR De OS e TE IT per rispondere del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Torre Penale Sent. Sez. 6 Num. 27291 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/05/2023 Annunziata il 6 dicembre 2021 (capo 1), e del delitto di cui agli artt. 61, comma 1, n. 2, 110 e 337 cod. pen., commesso in Torre Annunziata il 6 dicembre 2021 (capo 2). Al De OS è stato, inoltre, contestata la commissione del reato di cui all'art. 697 cod. pen, commesso in Castellammare di Stabia il 6 dicembre 2021. 2. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza emessa in data 31 marzo 2022, ha condannato entrambi gli imputati per i delitti ascritti ai medesimi ai capi 1) e 2), ritenuti unificati dalla continuazione, alla pena di due anni di reclusione. Il Tribunale ha, inoltre, assolto il De OS dal reato al medesimo ascritto al capo 3). 3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto, ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., la pena inflitta a ciascuno degli appellanti ad anni uno e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. L'avvocato Ambra Somma, nell'interesse degli imputati, ha presentato distinti ricorsi avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. 5. Con il primo motivo dedotto nell'interesse dell'IT, il difensore ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione della confessione resa dall'imputato. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'integrale carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle censure svolte nei motivi di appello in ordine alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale. La Corte di appello, in particolare, neppure implicitamente, avrebbe accertato in concreto se la reiterazione dell'illecito nel caso di specie fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, secondo quanto prescritto dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 - 01). 6. Con il primo motivo dedotto nell'interesse del De OS, il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 178, comma, 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto sarebbe illegittimamente l'ordinanza con la quale, all'udienza del 17 novembre 2022, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato avanzata dal difensore. La Corte di appello ha rilevato sul punto che l'eccezione di nullità proposta dalla difesa in ragione dell'assenza dell'imputato era infondata, in quanto il De 2 OS, ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, non aveva fatto presente tale circostanza nella richiesta di partecipazione e non avanzato richiesta di autorizzazione, né al giudice della cautela, e tantomeno alla Corte d'appello e l'udienza era camerale ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. Rileva, tuttavia, il difensore che le Sezioni unite nella sentenza NT (Sez. U, n. 7635 del 0/09/2021 Ud. (dep. 03/03/2022), NT, Rv. 282806 - 01) hanno affermato il principio esattamente opposto e, dunque, la Corte di appello, venuta a conoscenza dello stato di detenzione del De OS per altra causa, avrebbe dovuto rinviare l'udienza al fine di consentire la partecipazione personale dell'imputato al giudizio. L'imputato, peraltro, aveva espressamente richiesto di partecipare al processo con dichiarazione del 24 ottobre 2022, trasmessa a mezzo pec dalla difesa. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'integrale carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle censure svolte nei motivi di appello in ordine alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale. 7. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto di chiesto di rigettare entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano. 2. L'avvocato Somma, con il primo motivo dedotto nell'interesse del De OS, ha dedotto la violazione dell'art. 178, comma, 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa all'udienza del 17 novembre 2022, avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato avanzata dal difensore, al fine di consentirne la traduzione. 3. Il motivo è fondato. 3 La Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, ha disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, in quanto il difensore, nel presentare richiesta di partecipazione dell'imputato all'udienza, non aveva indicato lo stato di detenzione del De OS per altra causa e nel procedimento di cui all'art. 599 cod. proc. pen. sarebbe onere della difesa avvisare tempestivamente la Corte di appello. Questa decisione è, tuttavia, errata. Dalla lettura degli atti processuali risulta, infatti, che la sottoposizione del De OS alla misura coercitiva degli arresti domiciliari è intervenuta in data 25 ottobre 2022 e, dunque, successivamente alla presentazione, in data 24 ottobre 2022, della istanza di partecipazione personale all'udienza. L'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., peraltro, espressamente prevede che «L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire». Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 0/09/2021 Ud. (dep. 03/03/2022), NT, Rv. 282806 - 01). Secondo le Sezioni unite, infatti, «il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione, ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata - nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all'emissione dell'ordine per quella data - con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso». La mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato detenuto, che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza illegittimamente celebrata (ex multis: Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923). La propagazione di tale nullità, tuttavia, postula un nesso di dipendenza e condizionamento tra atto nullo e successive attività, in quanto l'art. 185 cod. proc. pen. dispone che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. L'effetto estensivo della nullità conseguente alla mancata traduzione dell'imputato detenuto si ripercuote, dunque, sulla successiva sequenza 4 procedinnentale e sulla sentenza pronunciata all'esito del giudizio dibattimentale solo ove quest'ultima sia stata assunta nella medesima udienza, o in altra successiva alla quale lo stesso imputato non sia stato messo in condizione di partecipare, e non anche quando il giudice, preso atto della nullità verificatasi in una sola delle udienze dibattimentali, abbia assicurato all'imputato detenuto la partecipazione alle successive udienze (Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022, Graziano, Rv. 283438-01). Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi ctre l'acquisizione della notizia dell'avvenuta sottoposizione del De OS agli arresti domiciliari (e, dunque, del suo impedimento a comparire) imponeva alla Corte di appello di esercitare i propri poteri per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione personale dell'imputato al giudizio di appello. La decisione assunta dalla Corte d'appello risulta, dunque, illegittima e la nullità conseguente all'omessa partecipazione dell'imputato all'udienza si propaga alla sentenza adottata all'esito della stessa. La sentenza impugnata deve, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. L'accoglimento del primo motivo esime dal delibare l'ulteriore censura proposta dal ricorrente, peraltro comune all'IT. 4. Con il primo motivo dedotto nell'interesse dell'IT, il difensore ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione della confessione resa dall'imputato. 5. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, del resto, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale 5 ,\J obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in favore dell'imputato in ragione delle modalità concrete della condotta posta in essere e della tardività della confessione resa, a mezzo missiva, solo in prossimità della decisione del giudizio in grado di appello. 6. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'integrale carenza di motivazione in ordine al motivo di appello formulato sull'applicazione della recidiva all'imputato. 7. Il motivo è fondato. Il difensore, con il secondo motivo di appello, ha espressamente censurato l'applicazione immotivata della recidiva operata dalla sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto sussistente tale aggravante e l'aveva considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, senza, tuttavia, motivare in ordine alla ricorrenza dei suoi presupposti. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, pur riducendo la pena inflitta ad entrambi gli imputati non ha motivato sulla censura espressa e specifica formulata da entrambi gli appellanti. Sussiste, del resto, il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 27801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967). Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 - 01) hanno rilevato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, come, peraltro, costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 6 maggio 2009 n. 171. La Corte di appello, tuttavia, non si è confrontata con questo principio di diritto, espressamente richiamato dall'appellante, e ha applicato la recidiva, senza motivare in ordine alla ricorrenza dei suoi presupposti. 8. Alla stregua dei rilievi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, quanto al De OS per la celebrazione di nuovo giudizio di appello, e, quanto all'IT, per nuovo giudizio sul punto della recidiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso 1'11 maggio 2023.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di rigettare entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha tratto a giudizio OR De OS e TE IT per rispondere del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Torre Penale Sent. Sez. 6 Num. 27291 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/05/2023 Annunziata il 6 dicembre 2021 (capo 1), e del delitto di cui agli artt. 61, comma 1, n. 2, 110 e 337 cod. pen., commesso in Torre Annunziata il 6 dicembre 2021 (capo 2). Al De OS è stato, inoltre, contestata la commissione del reato di cui all'art. 697 cod. pen, commesso in Castellammare di Stabia il 6 dicembre 2021. 2. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza emessa in data 31 marzo 2022, ha condannato entrambi gli imputati per i delitti ascritti ai medesimi ai capi 1) e 2), ritenuti unificati dalla continuazione, alla pena di due anni di reclusione. Il Tribunale ha, inoltre, assolto il De OS dal reato al medesimo ascritto al capo 3). 3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto, ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., la pena inflitta a ciascuno degli appellanti ad anni uno e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. L'avvocato Ambra Somma, nell'interesse degli imputati, ha presentato distinti ricorsi avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. 5. Con il primo motivo dedotto nell'interesse dell'IT, il difensore ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione della confessione resa dall'imputato. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'integrale carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle censure svolte nei motivi di appello in ordine alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale. La Corte di appello, in particolare, neppure implicitamente, avrebbe accertato in concreto se la reiterazione dell'illecito nel caso di specie fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, secondo quanto prescritto dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 - 01). 6. Con il primo motivo dedotto nell'interesse del De OS, il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 178, comma, 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto sarebbe illegittimamente l'ordinanza con la quale, all'udienza del 17 novembre 2022, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato avanzata dal difensore. La Corte di appello ha rilevato sul punto che l'eccezione di nullità proposta dalla difesa in ragione dell'assenza dell'imputato era infondata, in quanto il De 2 OS, ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, non aveva fatto presente tale circostanza nella richiesta di partecipazione e non avanzato richiesta di autorizzazione, né al giudice della cautela, e tantomeno alla Corte d'appello e l'udienza era camerale ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen. Rileva, tuttavia, il difensore che le Sezioni unite nella sentenza NT (Sez. U, n. 7635 del 0/09/2021 Ud. (dep. 03/03/2022), NT, Rv. 282806 - 01) hanno affermato il principio esattamente opposto e, dunque, la Corte di appello, venuta a conoscenza dello stato di detenzione del De OS per altra causa, avrebbe dovuto rinviare l'udienza al fine di consentire la partecipazione personale dell'imputato al giudizio. L'imputato, peraltro, aveva espressamente richiesto di partecipare al processo con dichiarazione del 24 ottobre 2022, trasmessa a mezzo pec dalla difesa. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'integrale carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle censure svolte nei motivi di appello in ordine alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale. 7. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto di chiesto di rigettare entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano. 2. L'avvocato Somma, con il primo motivo dedotto nell'interesse del De OS, ha dedotto la violazione dell'art. 178, comma, 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa all'udienza del 17 novembre 2022, avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato avanzata dal difensore, al fine di consentirne la traduzione. 3. Il motivo è fondato. 3 La Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, ha disatteso la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, in quanto il difensore, nel presentare richiesta di partecipazione dell'imputato all'udienza, non aveva indicato lo stato di detenzione del De OS per altra causa e nel procedimento di cui all'art. 599 cod. proc. pen. sarebbe onere della difesa avvisare tempestivamente la Corte di appello. Questa decisione è, tuttavia, errata. Dalla lettura degli atti processuali risulta, infatti, che la sottoposizione del De OS alla misura coercitiva degli arresti domiciliari è intervenuta in data 25 ottobre 2022 e, dunque, successivamente alla presentazione, in data 24 ottobre 2022, della istanza di partecipazione personale all'udienza. L'art. 599, comma 2, cod. proc. pen., peraltro, espressamente prevede che «L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire». Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 0/09/2021 Ud. (dep. 03/03/2022), NT, Rv. 282806 - 01). Secondo le Sezioni unite, infatti, «il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione, ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata - nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all'emissione dell'ordine per quella data - con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso». La mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato detenuto, che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza illegittimamente celebrata (ex multis: Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923). La propagazione di tale nullità, tuttavia, postula un nesso di dipendenza e condizionamento tra atto nullo e successive attività, in quanto l'art. 185 cod. proc. pen. dispone che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. L'effetto estensivo della nullità conseguente alla mancata traduzione dell'imputato detenuto si ripercuote, dunque, sulla successiva sequenza 4 procedinnentale e sulla sentenza pronunciata all'esito del giudizio dibattimentale solo ove quest'ultima sia stata assunta nella medesima udienza, o in altra successiva alla quale lo stesso imputato non sia stato messo in condizione di partecipare, e non anche quando il giudice, preso atto della nullità verificatasi in una sola delle udienze dibattimentali, abbia assicurato all'imputato detenuto la partecipazione alle successive udienze (Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022, Graziano, Rv. 283438-01). Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi ctre l'acquisizione della notizia dell'avvenuta sottoposizione del De OS agli arresti domiciliari (e, dunque, del suo impedimento a comparire) imponeva alla Corte di appello di esercitare i propri poteri per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione personale dell'imputato al giudizio di appello. La decisione assunta dalla Corte d'appello risulta, dunque, illegittima e la nullità conseguente all'omessa partecipazione dell'imputato all'udienza si propaga alla sentenza adottata all'esito della stessa. La sentenza impugnata deve, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. L'accoglimento del primo motivo esime dal delibare l'ulteriore censura proposta dal ricorrente, peraltro comune all'IT. 4. Con il primo motivo dedotto nell'interesse dell'IT, il difensore ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in ragione della confessione resa dall'imputato. 5. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, del resto, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale 5 ,\J obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in favore dell'imputato in ragione delle modalità concrete della condotta posta in essere e della tardività della confessione resa, a mezzo missiva, solo in prossimità della decisione del giudizio in grado di appello. 6. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'integrale carenza di motivazione in ordine al motivo di appello formulato sull'applicazione della recidiva all'imputato. 7. Il motivo è fondato. Il difensore, con il secondo motivo di appello, ha espressamente censurato l'applicazione immotivata della recidiva operata dalla sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto sussistente tale aggravante e l'aveva considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, senza, tuttavia, motivare in ordine alla ricorrenza dei suoi presupposti. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, pur riducendo la pena inflitta ad entrambi gli imputati non ha motivato sulla censura espressa e specifica formulata da entrambi gli appellanti. Sussiste, del resto, il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 27801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967). Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 - 01) hanno rilevato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, come, peraltro, costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 6 maggio 2009 n. 171. La Corte di appello, tuttavia, non si è confrontata con questo principio di diritto, espressamente richiamato dall'appellante, e ha applicato la recidiva, senza motivare in ordine alla ricorrenza dei suoi presupposti. 8. Alla stregua dei rilievi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, quanto al De OS per la celebrazione di nuovo giudizio di appello, e, quanto all'IT, per nuovo giudizio sul punto della recidiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso 1'11 maggio 2023.