Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 45084
CASS
Sentenza 26 ottobre 2005

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L'attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani ad opera dei cittadini nelle piazzole ecologiche, cosiddette ecopiazzole, istituite dai Comuni, non è qualificabile in termini di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 6, lett. m), del decreto n. 22 del 1997, atteso che nel concetto di luogo di produzione dei rifiuti non rientra l'intero territorio comunale rispetto ai rifiuti prodotti dai suoi cittadini, ma lo stesso si estende al massimo sino a ricomprendere siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata. Conseguentemente si verte in tema di stoccaggio quale fase preliminare alle attività di smaltimento o recupero, e come tale necessitante la prevista autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 45084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45084
    Data del deposito : 26 ottobre 2005

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