Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
Ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza di condanna contumaciale, ed in particolare per la valutazione del rispetto del termine di decadenza di trenta giorni per la proposizione dell'istanza, il giudice, ove abbia motivo di dubitare delle allegazioni di parte, può compiere gli opportuni accertamenti in ordine al momento in cui il soggetto istante ha avuto effettiva conoscenza del procedimento. (La Corte ha chiarito che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 cod. proc. pen. precedente alla novella del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., con L. 22 aprile 2005, n. 60).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2006, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 24/01/2006
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 104
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 23694/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunziata dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione Terza Penale, in data 10/5/2005;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Santo Consolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 10/5/2005 la Corte d'Appello di Roma Sezione Terza Penale dichiarò inammissibile la richiesta di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., formulata sull'assunto che NO, giudicato in contumacia, aveva saputo dell'intervenuta condanna solo quando gli fu notificato avviso di chiusura indagini per un procedimento penale instaurato a suo carico per aver affermato, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, di non aver mai riportato condanne.
Ad avviso della Corte territoriale, NO non avrebbe assolto l'onere probatorio di provare il rispetto del termine di decadenza di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della sentenza contumaciale per proporre la richiesta di restituzione nel termine, non allegando il provvedimento a lui notificato.
Ricorre per Cassazione il difensore di NO deducendo la violazione della legge processuale ovvero la mancata assunzione di una prova decisiva in quanto la Corte Territoriale avrebbe escluso ogni obbligo di verifica d'ufficio (ritenuta sussistente solo in relazione all'art. 175 c.p.p., comma 2, per l'accertamento della conoscenza effettiva del procedimento e dell'assenza di volontaria rinuncia a comparire) sui presupposti del termine di decadenza, omettendo di acquisire il provvedimento notificato, che pure era stato indicato.
Tale interpretazione ad avviso del ricorrente sarebbe in contrasto con l'abolizione dell'onere di provare la mancata effettiva conoscenza e l'assenza di colpa a carico del richiedente, in conseguenza di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ritenne la pregressa normativa in contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Il ricorso è fondato.
È necessario ricordare che il D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha innovato la disciplina della restituzione in termine, è stato emesso in conseguenza della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo pronunciata in data 10 novembre 2004 nel caso JD c. IA (ricorso n. 56581/00). Di ciò vi è espressa menzione nel preambolo del D.L. citato:
"Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo". Appare dunque chiaro che l'intenzione del legislatore era quella di uniformarsi alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, con la sentenza menzionata, aveva ritenuto, all'unanimità, la sussistenza della violazione dell'articolo 6 (diritto ad un equo processo) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e che la violazione constatata derivava da un problema strutturale legato al cattivo funzionamento della legislazione e della prassi italiana causata dall'assenza d'un meccanismo effettivo che miri ad assicurare il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere che una giurisdizione si pronunci ex novo sulla fondatezza dell'accusa, dopo averle ascoltate nel rispetto delle esigenze dell'articolo 6 della Convenzione, quando queste persone, che non erano state informate in maniera effettiva delle procedure a loro carico, non avevano rinunciato in maniera inequivoca al loro diritto a comparire nel procedimento.
La Corte Europea, con la menzionata sentenza, aveva perciò statuito che l'IA doveva garantire, con delle misure appropriate, la messa in opera del diritto in questione per il ricorrente e le persone che si trovino in una situazione simile alla sua.
In particolare la Corte europea ha reputato che l'articolo 175 c.p.p. nel testo previgente non conferiva all'imputato un diritto incondizionato ad ottenere la restituzione del termine per proporre appello e ricordato che un condannato di cui non si possa considerare che egli abbia rinunciato in maniera inequivoca a comparire deve in ogni circostanza potere ottenere che una giurisdizione si pronunci ex novo sulla fondatezza dell'accusa rivolta contro di lui. Una semplice possibilità di rinuncia, dipendente dalle prove che possano essere fornite dal Pubblico Ministero o dal condannato quanto alle circostanze riguardanti la dichiarazione di fuga (nel caso esaminato JD era latitante), non potrebbero soddisfare alle esigenze dell'articolo 6 della Convenzione.
L'articolo 175 c.p.p., nel testo anteriore alla modifica non garantiva, secondo la Corte europea, con un grado di sufficiente certezza, la possibilità per l'imputato di essere presente e di difendersi nel corso del nuovo processo.
La violazione del diritto ad un equo processo, secondo la Corte europea, traeva dunque la sua origine da un problema risultante dalla legislazione italiana nella materia del processo in contumacia e derivava dalla formulazione delle disposizioni del c.p.p., relative alle condizioni richieste per la presentazione d'una domanda di restituzione nel termine.
Esisteva, secondo la Corte europea, nell'ordinamento giuridico italiano una carenza in conseguenza della quale ogni condannato in contumacia che non sia stato informato in maniera effettiva delle procedure a suo carico intentate contro di lui poteva vedersi privato di un nuovo processo.
Secondo la Corte europea, le lacune del diritto e della prassi interne rivelatesi nella fattispecie potevano dar luogo per l'avvenire a numerosi e fondati ricorsi.
La Corte ha ritenuto che l'IA dovesse eliminare ogni ostacolo legale che potrebbe impedire la restituzione nel termine per fare l'appello o la rinnovazione del processo concernente ogni persona condannata in contumacia che, non essendo stata informata in maniera effettiva delle procedure a suo carico intraprese, non abbia rinunciato in maniera inequivoca al suo diritto di comparire all'udienza.
Queste persone si vedrebbero così garantire il diritto d'ottenere che una giurisdizione si pronunci ex novo sulla fondatezza dell'accusa rivolta contro di loro, dopo essere state ascoltate nel rispetto delle esigenze dell'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Di conseguenza, l'IA doveva prevedere e disciplinare con misure appropriate una procedura ulteriore che potesse assicurare la realizzazione effettiva del diritto alla riapertura della procedura, conformemente ai principi della protezione dei diritti enunciati nell'articolo 6 della Convenzione Europea citata.
La dichiarata intenzione del legislatore di uniformarsi alle indicazioni della Corte europea, non si era peraltro tradotta in norme adeguate, dal momento che, nel Decreto Legge, permaneva la previsione che la non effettiva conoscenza del procedimento da parte di chiedeva la restituzione in termine doveva risultare dagli atti. Il Parlamento, con la legge di conversione, ha abolito tale previsione, riducendo gli ulteriori ostacoli alla restituzione in termine, che rischiavano di rendere l'IA inadempiente rispetto alle indicazioni formulate dalla Corte europea.
Questa essendo la situazione, ritiene questa Corte che l'interpretazione restrittiva dei poteri del Giudice, data dalla Corte territoriale, nel senso che gli stessi esisterebbero solo in relazione all'accertamento dell'effettiva conoscenza del procedimento, ma non anche del momento in cui la stessa abbia avuto luogo, non sia conforme alla volontà del legislatore di uniformarsi alle indicazioni della Corte europea.
Infatti se è vero che il permanere di un termine di decadenza presuppone l'individuazione di un momento certo di conoscenza dell'atto (in tal senso v. Cass. Sez. 2A sent. 25041 del 23/6/2005 dep. 8/7/2005 rv. 231887) che si vuole impugnare, l'onere che compete a chi richiede la restituzione in termine è quello di indicare tale momento, ma non anche - come ha ritenuto la Corte territoriale - quello di provare che la conoscenza sia intervenuta solo in quel momento.
Con tale interpretazione, cioè sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace che richiede la restituzione in termine, l'onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento - e quindi implicitamente l'onere di provare che, prima di quel momento, tale effettiva conoscenza non vi fosse - la Corte territoriale ha ripristinato quegli ostacoli che ad avviso della Corte europea comportavano la violazione del diritto ad un processo equo.
In tal modo non solo si viola la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, vigente per l'IA, siccome ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, ma anche l'art. 175 cod. proc. pen., interpretandolo in modo difforme dalla volontà del legislatore, che ha espressamente dichiarato (e con successive modifiche in senso ampliativo, in sede di conversione ribadito) di volersi uniformare alla citata convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.
Peraltro la vigente disciplina processuale in tema di notifiche, di inidoneità del domicilio dichiarato od eletto, nonché di possibilità del difensore, anche d'ufficio, di proporre impugnazione senza specifico mandato, richiede ulteriori interventi da parte del Legislatore per evitare che l'IA subisca altre condanne. L'interpretazione della Corte d'Appello è altresì illogica, dal momento che la effettiva conoscenza del procedimento non può che essere individuata con riferimento al momento in cui la stessa si è avuta in capo al richiedente, sicché ogni indagine in proposito - in relazione alla quale la Corte territoriale conviene che al Giudice competano poteri di accertamento d'ufficio - non può che riguardare anche l'elemento temporale.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto, nel corso del quale il Giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:
"In presenza di una allegazione di mancata conoscenza di una sentenza contumaciale prima di una certa data, il Giudice investito di una richiesta ex art. 175 c.p.p., ove abbia motivo di dubitare di quanto allegato, deve esperire gli accertamenti ritenuti opportuni sia sulla eventuale pregressa effettiva conoscenza, sia in ordine al momento in cui la stessa è intervenuta".
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2006