Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10919 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
1.09.19 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE SUPRAM Oggetto REVOCAZIONE PER SEZIONE PRIMA CIVILE DOLO PROCESSUALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4046/00 Dott. Giovanni OLLA - Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 28525 Consigliere Cron. Dott. Mario ADAMO Rep. 2718 Dott. EP SALME' Consigliere Ud. 27/03/2002 Dott. RI Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MA SA, MA TU, MA QU, MA IO, MA IA, MA IT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 50, presso l'avvocato CLAUDIO MAZZONI, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO RUSSI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega a margine del ricorso;
Richiesta copia studio ricorrenti dal SI SOLE 24 ORE..... per diritu S
contro
IL CANCELLIERE CO AN, MA OM LO;
intimati avversO la sentenza n. 493/98 della Corte d'Appello di NCELLERI 2002 LECCE, depositata il 28/12/98; 705 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 F812240 udienza del 27/03/2002 dal Consigliere Dott. RI Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I germani TE, QU, GI, RI, VI e UL MA, litisconsorte necessario l'altro germano MP AR chiamato in causa e rimasto contumace, nella qualità di eredi di EP GI MA, loro pa- dre e dante causa, con atto 15-5/5.10.95, hanno citato in giudizio, innanzi al tribunale di Lecce, Antonio фо AN, chiedendo la revocazione della sentenza dello stesso giudice del 26.4.85 con cui è stata accolta la domanda, proposta dal predetto convenuto nei confronti di EP GI MA, avente ad oggetto la richiesta di spostamento del tracciato attraverso il quale questi esercitava servitù di passaggio nel suo fondo. A soste- gno della domanda di revocazione, gli istanti hanno de- dotto il dolo dell'attore in quel giudizio, che sarebbe consistito nell'aver impedito al giudice l'accertamento della verità, avendogli taciuto che, per mezzo dell'opera mediatrice del C.T.U., era stato raggiunto con il EP GI un accordo transattivo, consacra- to in una scrittura privata allegata alla relazione del 2 detto c.t.u., che, secondo i termini del patto, avrebbe dovuto essere trasfusa in atto notarile da redigersi entro il mese di aprile 1984, che avrebbe indotto il loro dante causa, rimasto contumace, a disinteressarsi della lite. Il giudice non aveva tenuto conto della transazione perché il consulente tecnico, informato te- lefonicamente dell'intervenuto disaccordo, aveva porta- to a termine l'incarico. Per l'effetto, era sta emessa pronunzia di accoglimento della domanda. Nel corso della trattazione gli attori hanno esteso la domanda all'ipotesi dell'errore di fatto, per aver necessariamente il giudice della revocanda sentenza supposto l'inesistenza della transazione. I l Tribunale adito ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché proposta oltre il termine di gg 30 dalla scoperta del lamentato dolo processuale, che doveva identificarsi con la data di notificazione della sentenza impugnata, e, in relazione al denunziato erro- re di fatto, sia perché domanda nuova, sulla quale il AN non aveva accettato il contraddittorio, sia per- ché avanzata oltre il termine previsto per siffatta ipotesi dall'art. 327 c.p.c. Gli istanti hanno impugnato tale pronunzia innanzi alla Corte d'Appello di Lecce che, con sentenza n. 493 del 28.12.98 1'ha confermata. 3 i Avverso tale pronunzia i germani MA propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi. L'intimato AN non si è costituito. : MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 398 2° co. c.p.c. in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché motivazione in- sufficiente, illogica e contraddittoria su di un punto decisivo, lamentando che la corte territoriale ha di- chiarato l'impugnazione inammissibile ex art. 398 c.p.c, e, comunque, ha ritenuto inammissibile la prova dedotta nell'atto introduttivo perché articolata su fatti nega- to tivi, sul presupposto che il dolo processuale fosse consistito nell'aver il AN falsamente comunicato al c.t.u. il disaccordo con il MA che aveva posto nel nulla la precedente intesa. Osservano che tale postula- to logico è errato perchè il dolo, da loro denunziato, è consistito nell'aver il predetto AN taciuto al giudice l'esistenza dell'intervenuta transazione con il EP GI MA, che prevedeva una soluzione della lite diversa da quella chiesta nel prosieguo della li- e nell'aver continuato il giudizio profittando del-te, la circostanza che il predetto convenuto era rimasto contumace e non era, perciò, in condizione di rendersi conto delle vicende del giudizio. Solo il AN poteva 4 aver dato la falsa comunicazione al c.t.u. del venir meno della volontà di prestar fede all'accordo. Questo, dunque, è il comportamento doloso denunziato. La circo- stanza della falsa comunicazione al c.t.u. è solo uno degli aspetti del complessivo comportamento processuale doloso di controparte, né si può negare che ai fini del doloso proseguimento del giudizio non sia stata deter- minante la falsa notizia data al detto ausiliare del giudice dell'intervenuto disaccordo delle parti conten- denti. Il dolo, proseguono, è riscontrabile nella stes- sa esposizione dei fatti, essendo provato dal fatto stesso che la transazione venne stipulata tra le parti, che EP GI prima, ed essi istanti, suoi eredi, dopo, ripetutamente invitarono il AN a redigere l'atto notarile che avrebbe dovuto recepire l'accordo, che quegli sempre rinviò adducendo svariate scuse. Si può ritenere provata la circostanza che il AN diede la falsa comunicazione al C.T.U posto che è ri- sultato dimostrata in causa l'estraneità del MA e dei suoi figli. Solo al AN l'accordo non conveniva per- ché avrebbe determinato l'abbattimento di alcuni albe- ri. Le stesse modalità di notificazione della sentenza avvalorano l'esistenza del dolo.. °Il 1' motivo è inammissibile. La corte d'appello ha affermato che la domanda non 5 è provata né è dato ritrovare nell'atto introduttivo una deduzione di prova, sulla circostanza decisiva, rappresentata dalla falsa comunicazione al C.T.U. della volontà delle parti di desistere dall'accordo con cui il MA EP GI aveva accettato di esercitare il suo diritto di servitù per un primo tratto sul traccia- to comune e per un altro tratto per mezzo di nuova stradetta da realizzarsi a spese del AN, onde la do- manda è inammissibile a termini del co. 2° dell'art 398 c.p.c. Essa, inoltre, è destinata al rigetto nel meri- to perché, anche a voler ritenere esservi stata dedu- zione della prova nell'atto di citazione, essa verte non sul fatto positivo della falsa comunicazione da parte del AN al C.T.U., ma su fatto negativo rappre- sentato dalla circostanza che né il MA EP GI né un suo incaricato informarono suddetto ausiliare del giudice che egli non intendeva rispettare la transazio- ne. I ricorrenti censurano solo genericamente tale iter argomentativo, e, soffermandosi sulla ricostruzione in fatto della vicenda processuale, non deducono gli ele- menti di prova di cui la corte di merito avrebbe tra- scurato la disamina. Nel ricorso, infatti, non risulta- no trascritti i capi di prova, articolati nel giudizio di merito, aventi ad oggetto le circostanze che, a loro 6 avviso, darebbero la dimostrazione della sussistenza dei fatti da cui emergerebbe il denunciato il dolo pro- cessuale di controparte. Nelle intenzioni dei ricorren- ti, presumibilmente, la lunga premessa espositiva sopra riferita, rappresenta il tracciato di riferimento at- traverso il quale questo giudice, attraverso la lettura degli atti dell'intero giudizio, può ricercare tali de- duzioni istruttorie e, quindi, valutarle. In sostanza, i ricorrenti sollecitano questa corte ad un'indagine integrativa che certamente non può trovare ingresso. Basta ricordare, infatti, l'orientamento, ormai consolidato, di questa corte secondo cui grava sulla do parte ricorrente, che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti ovvero all'omessa valutazione, da parte del- lo stesso giudice, di fatti rilevanti ai fini della de- cisione, l'onere di indicare in modo adeguato e speci- fico le risultanze che si deducono trascurate, dato che, per il principio dell'autosufficienza del ricor- 50 per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini suppletive (per tutte Cass. n.88/2001 rv 542958, n. 2602/01 rv 544062, n. 4349/01 rv 545175). 7 Col 2° motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 396 c.p.c., osservando che la corte di merito ha erroneamente ritenuto esservi preclusione processua- le per la deduzione dell'errore di fatto, determinata dalla scadenza dei termini per l'appello. Dalla lettu- ra della norma citata non si evince tale esclusione. Il motivo è infondato. La corte di merito ha dichiarato la domanda inam- missibile sul presupposto che l'art. 396 c.p.c. non consente la deducibilità dell'errore di fatto per le sentenze per le quali sia scaduto il termine per appel- lare. Tale decisione è corretta e, perciò, si sottrae al- la censura esposta.. La lettera della disposizione normativa richiamata il cui dato testuale recita dalla corte territoriale, sentenze per quali "le scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. precedente, purchè la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto", è chiara e non si presta a dubbi interpretativi. Tale disposizione, che elenca i casi tipici in cui è ammessa la revocazione c.d. straordinaria, non contiene rinvio 8 caso dell'errore di fatto, contemplato nell'art. 395 al 4 c.p.c., che, pertanto, deve ritenersi escluso. n. Al riguardo è antico e fermo l'orientamento di que- sta corte, che viene appieno condiviso e non necessita di rivisitazione, secondo il quale il passaggio in giu- dicato della sentenza di merito, derivante dalla consu- mazione del termine per proporre l'appello, rappresenta preclusione processuale ostativa alla revocazione per l'ipotesi in esame (Cass. 1990/12034 rv 481958, 1993/4689 rv 481958, 1999/14359 rv 532410). Il diritto a far valere la revocazione, infatti, si perde quando b si consuma il termine per proporla che, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla norma citata, coincide con quello ordinario per l'appello. Solo quando il mo- tivo di revocazione riguarda una sentenza pronunziata in grado d'appello o inappellabile per sua natura, la revocazione è ammissibile per tutti e sei i motivi po- sto che, non disponendo la parte interessata del mezzo di gravame ordinario, rispetto al quale la revocazione di trova in rapporto di sussidiarietà, essa rappresenta l'unico strumento azionabile per far valère tutti i vi- zi della pronunzia previsti dall'art. 395 c.p.c.. "Il giudizio di revocazione, infatti, attiene a vizi della formazione della volontà del giudice che, per essere fatti valere, richiedono che tale volontà si sia defi- 9 nitivamente espressa" (cass, citata). Il ricorso, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 27 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olla RI Rosaria Cultrera FromHow sh Rishike 109T129.11 450T 3099 TOT. 160 M CORTES Depositate in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetti 25 LUG. 2002 Uire IL CANCELLIERE H AGENZIA MEATE NOMA 2 2003- 4 Regaly CF 14169 10 (euro D. 3 0 0 10