Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2017, n. 42256
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Sentenza 22 febbraio 2017

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Il reato di tolleranza abituale della prostituzione, previsto dall'art. 3, comma primo, n. 3, della legge 20 febbraio 1958 n. 75, è configurabile nella condotta dell'albergatore o dell'esercente di locali aperti al pubblico che consenta abitualmente di utilizzare il proprio esercizio anche per la sola attività di contatto, conoscenza od accordo tra cliente e persona dedita alla prostituzione, propedeutica al meretricio, da consumarsi altrove.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2017, n. 42256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42256
    Data del deposito : 22 febbraio 2017

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