Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
La sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare "ipso iure" la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità della stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso a detto giudice competente, esclude nondimeno l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire nel contempo, l'uso distorto dell'istituto (nella specie la S.C., nell'affermare tale principio, ha ritenuto che correttamente il giudice avesse proseguito il giudizio di merito, all'esito della delibazione di inammissibilità "ictu oculi" dell'istanza di ricusazione, non essendo in essa specificati i dedotti rapporti di parentela di cui all'art. 51, n. 2, cod. proc. civ.).
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA Nei confronti degli Avvocati ricorrenti, il consiglio distrettuale di disciplina di Venezia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, in relazione alla responsabilità per l'illecito di cui agli artt. 9 e 43 del codice deontologico (già artt. 6 e 30 del previgente codice), per avere omesso di corrispondere ad un collega domiciliatario il compenso dovutogli. Il ricorso dai predetti proposto al Consiglio nazionale forense è stato respinto, con sentenza deliberata il 13 febbraio 2020 e depositata il 6 novembre 2020. Il C.N.F. ha affermato che: a) la concorrenza tra i due procedimenti, incardinati a Roma e Venezia, è …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 gennaio 2021
FATTI DI CAUSA Nei confronti degli Avvocati ricorrenti, il consiglio distrettuale di disciplina di Venezia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, in relazione alla responsabilità per l'illecito di cui agli artt. 9 e 43 del codice deontologico (già artt. 6 e 30 del previgente codice), per avere omesso di corrispondere ad un collega domiciliatario il compenso dovutogli. Il ricorso dai predetti proposto al Consiglio nazionale forense è stato respinto, con sentenza deliberata il 13 febbraio 2020 e depositata il 6 novembre 2020. Il C.N.F. ha affermato che: a) la concorrenza tra i due procedimenti, incardinati a Roma e Venezia, è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10406 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9973 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto da:
NE PA E OV TA, elettivamente domiciliati in Roma, V. Laura Mantegazza n. 21 - 24, presso il Dr. Luigi Gardin, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Allegretti, per procura in calce al ricorso.
- ricorrenti -
contro
I.GE.CO. s.r.l., in persona dell'amministratore, già elettivamente domiciliato in Lecce, V.le G. Leopardi n. 15, presso il difensore avv. Antonio Palma.
- intimata -
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, 1^ sez. civ., n. 58 del 13 gennaio - 2 febbraio 2000. Udita, all'udienza del 22 gennaio 2003, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dr. Rosario Russo, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 6 dicembre 1994, OL BO e VI BE, si opponevano alla stima dell'indennità di espropriazione di alcuni loro terreni per il completamento del serbatoio Ceglie Messapico - Pertusillo IV, convenendo in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Lecce l'I.GE.CO. s.r.l. concessionaria dei lavori, per la determinazione della giusta indennità.
L'opposta si costituiva, eccependo l'incompetenza dell'adita Corte per esser competente il Tribunale regionale per le Acque Pubbliche;
gli opponenti, in data 19 novembre 1999, sei giorni prima dell'udienza collegiale del 25 novembre 1999, proponevano istanza di ricusazione dei componenti del collegio giudicante, per l'esistenza di rapporti di parentela non meglio precisati tra ognuno di loro e i rappresentanti legali della società convenuta.
Nonostante la presentazione del ricorso ex art. 52 c.p.c., la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 2 febbraio 2000, dichiarava la propria incompetenza per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche, negando in linea preliminare la necessità della sospensione del giudizio di merito prevista dal terzo comma della citata norma, fino alla pronuncia sulla ricusazione ictu oculi inammissibile, sulle orme di più sentenze della Corte suprema (S.U. 30 settembre 1989 n. 3948, Cass. 2 aprile 1998 n. 3400, 24 aprile 1993 n. 4804 e 1 aprile 1995 n. 3825). Per la cassazione di questa sentenza, hanno proposto ricorso OL BO e VI BE con tre motivi e la I.GE.CO. s.r.l. non si è difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente, riguardando tutti la violazione dell'art. 52, terzo comma, del c.p.c.. Si deduce anzitutto violazione degli artt. 360 n. 3, 52, ultima parte, 158 e 161 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto di superare l'obbligo di sospensione necessaria del giudizio a seguito della presentazione dell'istanza di ricusazione;
anche dopo la declaratoria di inammissibilità dell'istanza e fino alla ripresa del processo nei modi di cui all'art. 297 c.p.c. vi è difetto di giurisdizione per illecita composizione del collegio e da ciò consegue la nullità di ogni pronuncia del giudice ricusato per vizio della sua costituzione, insanabile e rilevabile di ufficio, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c.. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 360 n. 4, 52, ultima parte, 295 e 298 c.p.c. per esservi l'obbligo di sospensione e il divieto del compimento di qualsiasi atto processuale per effetto dell'istanza di ricusazione, anche dopo la declaratoria di inammissibilità della stessa, fino alla fissazione dell'udienza per la ripresa del processo.
Infine, con il terzo motivo di ricorso è censurata la sentenza della Corte d'appello di Lecce, per aver violato gli artt. 360 n. 3, 52, ultima parte e 297 c.p.c., potendo il processo sospeso ex art. 53 c.p.c., proseguire solo nei modi di cui all'art. 297 c.p.c., con la richiesta di fissazione dell'udienza e la notifica del ricorso alle altre parti.
2. Il ricorso è infondato.
Deve infatti condividersi l'affermazione della Corte di merito che ritiene facoltativa la sospensione di cui all'art. 52 c.p.c. che non ha luogo necessariamente "in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità di essa, il procedimento può continuare;
la evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso al giudice competente, esclude non di meno l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l'uso distorto dell'istituto" (Cass. 16 maggio 2000 n. 6309, Cass. 29 maggio 1997 n. 5307, 18 marzo 1991 n. 2870, in aggiunta alle sentenze citate in ricorso). Escluso che si verta in un caso di sospensione necessaria i tre motivi di ricorso sono tutti infondati, avendo correttamente la Corte di Lecce proseguito il giudizio di merito, non essendo specificati i rapporti di parentela di cui all'art. 51, n. 2, c.p.c. e potendo quindi non sospendere il giudizio (1^ motivo) e deliberare la decisione senza attendere il ricorso e la fissazione dell'udienza per la ripresa del processo (2^ e terzo motivo).
In conclusione il ricorso deve rigettarsi, nulla disponendosi per le spese in difetto di attività difensiva dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2003