Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10406
CASS
Sentenza 2 luglio 2003

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La sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare "ipso iure" la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità della stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso a detto giudice competente, esclude nondimeno l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire nel contempo, l'uso distorto dell'istituto (nella specie la S.C., nell'affermare tale principio, ha ritenuto che correttamente il giudice avesse proseguito il giudizio di merito, all'esito della delibazione di inammissibilità "ictu oculi" dell'istanza di ricusazione, non essendo in essa specificati i dedotti rapporti di parentela di cui all'art. 51, n. 2, cod. proc. civ.).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA Nei confronti degli Avvocati ricorrenti, il consiglio distrettuale di disciplina di Venezia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, in relazione alla responsabilità per l'illecito di cui agli artt. 9 e 43 del codice deontologico (già artt. 6 e 30 del previgente codice), per avere omesso di corrispondere ad un collega domiciliatario il compenso dovutogli. Il ricorso dai predetti proposto al Consiglio nazionale forense è stato respinto, con sentenza deliberata il 13 febbraio 2020 e depositata il 6 novembre 2020. Il C.N.F. ha affermato che: a) la concorrenza tra i due procedimenti, incardinati a Roma e Venezia, è …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 25 gennaio 2021

    FATTI DI CAUSA Nei confronti degli Avvocati ricorrenti, il consiglio distrettuale di disciplina di Venezia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, in relazione alla responsabilità per l'illecito di cui agli artt. 9 e 43 del codice deontologico (già artt. 6 e 30 del previgente codice), per avere omesso di corrispondere ad un collega domiciliatario il compenso dovutogli. Il ricorso dai predetti proposto al Consiglio nazionale forense è stato respinto, con sentenza deliberata il 13 febbraio 2020 e depositata il 6 novembre 2020. Il C.N.F. ha affermato che: a) la concorrenza tra i due procedimenti, incardinati a Roma e Venezia, è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10406
Data del deposito : 2 luglio 2003

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