Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBB013 6 9 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto www. SEZIONE SECONDA CIVILE CITAZIONE HOTIFICATIONA " Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANIMOTRATOREN CONDOMINIC BALDASSARRE Presidente R.G.N. 16292/98 Dott. Vincenzo VELLA Consigliere Cron. 2885 Dott. Antonio Consigliere Rep. 461 Dott. Roberto Michele TRIOLA BUCCIANTE Consigliere Ud. 28/09/00 Dott. Ettore MAZZACANE Rel. Consigliere Dott. Vincenzo ha pronunciato la seguente SE NTENZA 1 sul ricorso proposto da: CARTA ROSANNA, AB IC, TI RI, MADAU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NELLA, PICCHEDDA SALVATORE, MONTECUCCO MARIA CHIARA, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MACCIONI CARLA, CARTA ALESSANDRO, SERRA MARIA ROSA, ❘ dal Sig. IL SOLE 24 ORE : GEN. 2001 SPANU ANNA, MELONI GIOVANNI, CABONI GIOVANNI, SERRA pet diritti ADRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO IL CANCELLIERE 88, presso lo studio dell'avvocato GUALTIERIMASSIMO LIRE 3000 CARLO, che li difende unitamente agli avvocati CHESSA CANCELLERIA MIGLIOR GUIDO, DE TONI ANTONIO, giusta delega in atti;
ricorrenti CG063621 contro 2000 ELEUTERI MASSIMO, CONDOMINIO VIA QUIRRA LOC IS 1523 ARRUASTAS IGLESIAS;
-1
- intimati -
avverso la sentenza n. 42/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 29/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito 1'Avvocato GUALTIERI Carlo difensore del -་་་་་ ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. り .. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 4.10.1995 NA RT, EN NI, IO TI, LL DA, VA IC, MA AR TE, LA IO, LE RT, MA OS SE, CO ON NZ, MA LU ED, NA AN, OV NI, OV NI ed NA SE convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari il Condominio di via Quirra, località Is. Arruastas Iglesias in dell'amministratore in carica chiedendo persona dichiararsi l'invalidità della delibera assembleare del 6.4.1995 nella parte in cui si era stabilito di non resistere all'azione giudiziaria proposta, nei confronti del Condominio, dai condomini Mattuzzu, Ciacci e Cadoni esponendo che a tale decisione si era pervenuti con il voto determinante di questi ultimi. Si costituiva in giudizio MO UT, citato in qualità di amministratore del condominio, ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo di non essere amministratore di tale condominio. I l Tribunale adito con sentenza del 20.7.1996 dichiarava il difetto di legittimazione passiva 3 dell'UT. A seguito di gravame avverso tale decisione da parte degli attori al quale resistevano sia l'UT che il condominio di via Quirra, la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 29.1.1998 respingeva l'impugnazione proposta contro 1'UT e dichiarava inammissibile l'appello nei confronti del condominio suddetto. La Corte territoriale rilevava che gli attori nel giudizio di primo grado avevano citato il Condominio di via Quirra non già nella persona り dell'amministratore (ovvero la s.n.c. 21 M di UT MO) ma nella persona fisica AMMINISTRATURE dell'UT indicato come amministrativo del condominio;
ciò aveva comportato l'interesse dell'UT a resistere sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, ed aveva altresì determinato la mancata partecipazione al giudizio di primo grado del Condominio in quanto non regolarmente citato;
la fondatezza di tale assunto era confermata dallo stesso comportamento processuale degli appellanti, che avevano convenuto in grado di appello sia la società 21 M amministratrice del condominio (così dimostrando che quest'ultimo non aveva partecipato al giudizio di primo grado con conseguente inammissibilità dell'appello notificatogli) sia l'UT in legittimazione proprio, il quale difettava di passiva nel giudizio instaurato contro il Condominio. Avverso tale sentenza NA RT, EN NI, IO TI, LL DA, VA IC, MA AR TE, LA IO, LE RT, MA OS SE, NA AN, OV NI, OV NI ed NA SE hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo;
l'UT ed il u Condominio di via Quirra non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato ricorrenti deducono nullità della sentenza e del procedimento comma, 163per violazione degli articoli 156 terzo terzo comma n.2 e 7, 164, 354 e 100 c.p.c., ed omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio. I ricorrenti, premesso che l'atto di citazione RECANOC introduttivo del giudizio di primo grado, secondo la locuzione, agli effetti del requisito di cui 5 all'art. 163 comma terzo n.2, "il Condominio di via Quirra in persona dell'amministratore in carica .." conteneva elementi sufficientemente idonei a consentire l'individuazione della parte convenuta, EVIDENZIANO (evidenziando) che la notificazione di tale atto stata effettuata a mani proprie dell'UT presso la sede legale della società amministratrice del suddetto condominio;
d'altra parte, pur presentando la menzionata notificazione una irregolarità (posto che nella relata si attesta che 1'atto di citazione veniva notificato al Condominio di via Quirra in persona dell'Amministratore in carica MO UT invece che in persona dell'amministratore in carica società in acc. semplice 21 M di MO UT e C.), nondimeno la sua eventuale invalidità non avrebbe mai potuto citazione fino a riflettersi sull'atto di individuazione del pregiudicare la corretta soggetto destinatario della "vocatio in jus"; per altro verso il giudice di appello, qualora ave ritenuto che la notificazione non aver raggiunto il suo scopo, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. La censura è infondata. Dall'esame diretto degli atti, consentito a 6 questa Corte dalla natura processuale del vizio lamentato, emerge che l'atto di citazione NEL introduttivo del giudizio di primo grado, (sul quale ERA il soggetto convenuto (na indicato come "Condominio di via Quirra Loc. Is. Arruastas di Iglesias in persona dell'amministratore in carican fu notificato al Condominio di Via Quirra il 4.10.1995, a seguito di ordine di rinnovazione da parte del giudice istruttore, "in persona dell'amministratore in carica MO UT, nel a manisuo domicilio in Iglesias, via Firenze 12, della convivente madre che ne cura la consegna". Sulla base di tali premesse è agevole rilevare che tale notifica avvenne nei confronti di un soggetto che non aveva alcun riferimento con il Condominio suddetto, essendo pacifico in causa che l'UT non ne era l'Amministratore, e che tale carica era rivestita dalla a s.n.c. 21 M di UT MO e C. di cui lo stesso UT era il legale rappresentante. L'errata indicazione nella relata di notifica dell'UT quale amministratore del Condominio di via Quirra e la rilevata radicale diversità tra il soggetto nei cui confronti fu eseguita la notifica medesima ed il soggetto naturale destinatario dell'atto (ovvero la 7 società 21 M, unica legittimata a rappresentare il condominio di via Quirra nella qualità di Amministratrice di ess ) comportano la conseguenza che il Condominio suddetto non è stato convocato in correttamente evidenziato dal giudizio, come giudice di appello. La notifica in esame deve quindi essere ritenuta inesistente, conformemente all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la notificazione eseguita in luogo e nei confronti di una persona che non presenta alcun è collegamento con il destinatario dell'atto 4 appunto inesistente. Alla luce di tali conclusioni la deduzione dei ricorrenti secondo cui l'eventuale vizio della notificazione non si rifletterebbe sull'atto di citazione si manifesta del tutto infondata: nella fattispecie i rilievi correttamente svolti dal giudice di appello non riguardano l'atto di citazione ma la sua notificazione avvenuta nei i confronti di soggetto privo di collegamento con il soggetto destinatario dell'atto, ovvero il Condominio di via Quirra, il quale quindi non partecipò al giudizio di primo grado. Da quanto esposto consegue altresì l'inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 354 c.p.c. laddove prevede la rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello qualora questi dichiari nulla la notificazione introduttiva: tale disposizione della citazione NOTIFICATICHE infatti riguarda appunto la nullità della citazione DELLA CITATIONE che abbia dato luogo ad una irrituale dichiarazione 10003 convenuto, e non si estende di contumacia del 3/0000 di inesistenza della quindi all'ipotesi 10ST 124, 18.1097 124,18, notificazione medesima e di ritenuta conseguente 4567 30,99 EVOCAZIONE 8057 5582 mancata (convocazione in giudizio del soggetto destinatario dell'attoto (conf. sent. 135 n.259/99). Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio atteso che l'UT ed il Condominio di via Quirra non hanno svolto attività difensive in questa sede. CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazion
P.Q.M.
11.3.201l delle Entrate di Roma 2 il 18532serie 4 al n. 14564 versate apposta in calca alla qopia autentica La Corte rigetta il ricorso. (art. 278 T.U n 115 del 20/5/2002) Così deciso in Roma il 28.9.2000 Vinczo Baldassare Vicem wzw. wave isti IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico Lalazico DE S CANCELLERIA 3 1 GEN. 2001 CANCELLIERE C Lalorico