CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20375 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. IC;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, M. Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata l’istanza di riabilitazione proposta da CO AN, in relazione alle sentenze di applicazione di pena emesse in data 3 dicembre 2008 e 17 giugno 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione, rispettivamente, ai reati di associazione per delinquere, ricettazione, falsità ideologica commessa da Pubblico ufficiale in atti pubblici, denuncia di sinistro non accaduto, corruzione in atti giudiziari, guida in stato di ebbrezza, commessi tra il 2004 e il 2007, nonché falsità materiale commessa da privato in autorizzazioni amministrative, truffa consumata e tentata, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, simulazione di reato, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e soppressione di atti veri, fatti commessi tra il 2005 e il 2008. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20375 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/03/2026 2 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione CO AN, per il tramite del difensore, avv. C. Galloni, denunciando, attraverso tre motivi, plurimi vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 179, comma sesto, cod. pen. e dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere che il ricorrente ha ottenuto l'annullamento giudiziale delle partite di credito concernenti il pagamento delle spese processuali riferite a una delle due sentenze per le quali è stata domandata la riabilitazione, reputando tale annullamento giudiziale relativo soltanto alla debenza nei confronti della Camera di Commercio. La Difesa, invece, sostiene che le partite di credito oggetto delle cartelle di pagamento relative alle spese di giustizia allegate al ricorso, siano le stesse oggetto di annullamento giudiziale pronunciato con sentenza definitiva del 22 febbraio 2021, a nulla rilevando che questo procedimento giudiziale riguardi anche debenze del ricorrente verso la Camera di Commercio. Osserva il ricorrente, dunque, che le spese giudiziali sono state giudizialmente annullate e che queste, peraltro, si riferivano solo alla sentenza del 3 dicembre 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma mentre alcuna spesa processuale risulta dovuta con riferimento alla sentenza di applicazione di pena del 17 giugno 2011, trattandosi di sentenza con la quale è stata applicata la pena di anni uno di reclusione su concorde richiesta delle parti rispetto alla quale opera l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Si osserva, infine, che la riabilitazione può essere negata (ai sensi dell’art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen.) solo per l’omesso adempimento delle obbligazioni civili e non anche per il mancato pagamento delle spese processuali. 2.2. Con un secondo motivo si denuncia analogo vizio sotto altro profilo, rilevando che l’ordinanza, nel ritenere non assolte le obbligazioni civili, non ha tenuto conto dell’intervenuto versamento, dalla data del 2 luglio 2008, della somma di 20.000,00 euro destinata alle persone offese – con rinuncia di queste alla costituzione di parte civile - e dell’impossibilità di adempiere ad altri impegni economici a causa di redditi annui pari a soli euro 6.650,00, con tre figli a carico. In ogni caso, si rileva che nell’udienza fissata per decidere sulla richiesta di applicazione di pena su concorde richiesta delle parti, non è possibile la costituzione di parte civile, mentre il Tribunale ha preteso la prova dell’omessa costituzione. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, M. Patarnello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. La riabilitazione si caratterizza, nell’ambito delle cause di estinzione per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea a estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. L'istituto ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi di volontà di riscatto dal passato. È noto, poi, che l'art. 179 cod. pen. richiede due condizioni positive, ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilo temporale e, l'altra, a un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni (salvi i più ampi termini previsti dal secondo e dal terzo comma dell’art. 179 cod. pen.) dal giorno dell'esecuzione della pena principale ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. Ai fini della verifica del requisito della buona condotta, che deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo previsto dal legislatore e decorrente dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta (Sez. 1, n. 1274 del 27/02/1996, Politi, Rv. 204698). L'attivarsi al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui, nel processo penale, sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 5, n. 6445 del 27/11/1998, [...]; Sez. 3, n. 2942 del 10/11/1998). Tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà (Sez. 1, n. 1844 del 9/12/2008, dep. 2009, [...]). Pertanto, tra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi, l'obbligazione non si estingue con il pagamento pro quota, ma con il pagamento per l'intero importo (Sez. 1, n. 18030 del 26/01/2006, [...]). 4 Alla luce di questi principi, cui il Collegio intende dare continuità, il provvedimento impugnato appare esente dai vizi denunciati e, anzi, il motivo di ricorso presenta tratti di aspecifciità. La motivazione, compiuta e logica, del giudice dell’opposizione evidenzia che si tratta di una obbligazione, quella relativa al pagamento delle spese processuali, che risulta non assolta anche a fronte della produzione, in sede di opposizione, della sentenza del 22 febbraio 2021, della Commissione Tributaria di Roma la quale, anzi, pare avere ad oggetto pretese dell'Agenzia delle entrate per l'omesso pagamento dei diritti alla Camera di Commercio e che, comunque, riguarda un annullamento intervenuto solo per aspetti formali, non relativi al credito essendo stato escluso espressamente, in quella sede, un accertamento negativo dell'esistenza dello stesso. Invero, l’esame dell’atto allegato dalla Difesa (v. all. A) consente, in difetto di puntuali elementi di smentita ancorati a dati obiettivi acquisiti nel procedimento, di confermare le conclusioni dei giudici di merito, dal momento che la sentenza in questione ha annullato la cartella senza tuttavia escludere l’esistenza del tributo. Su tale punto, peraltro, il Tribunale dà atto di una certificazione dell’Ufficio recupero credito del Tribunale di Roma, emessa in epoca successiva alla citata sentenza, cioè in data 1° aprile 2021, dalla quale si ricava la specifica esistenza di un debito per spese di giustizia pari ad euro 1063,52 non assolto quanto alla sentenza di cd. patteggiamento allargato. Su tale ultimo punto, invero, il ricorso nulla aggiunge specificamente, limitandosi genericamente a contestare che, comunque, quella sentenza, emessa in sede tributaria, riguarderebbe anche un debito verso la Camera di Commercio, senza altro specificare rispetto all’entità dell’ammontare residuo relativo alle dovute spese di giustizia, oggetto della successiva certificazione del Tribunale di Roma cui il provvedimento impugnato si riferisce. Né può rappresentare causa ostativa a rilevare tale carenza, la circostanza che il provvedimento di rigetto avverso il quale è stata proposta opposizione non faceva riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo indicato, trattandosi di obbligazione civile nascente da reato, quella del pagamento delle spese di giustizia, che, dunque, per ottenere la riabilitazione deve essere assolta come requisito necessario ex artt. 185 e 186 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. A tacer del fatto che non risulta alcuna dimostrazione della dedotta intervenuta rinuncia alla costituzione di parte civile, è assorbente la considerazione che, in tema di riabilitazione, si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile, tra l'altro, dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla condotta criminosa, richiesta dall'art. 179 cod. pen. anche nei casi in cui, nel 5 procedimento di cognizione, le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo e non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, Rv. 261276 - 01; Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Rv. 251421 - 01). Su tale punto, il ricorrente evidenzia che vi è stata prova documentale dell’avvenuto versamento di una somma, evidentemente messa a disposizione delle persone offese dai reati, indicata come adeguata rispetto all’esiguo reddito annuo prodotto, senza considerare però che l'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna (Sez. 1, n. 43720 del 13/9/2021, [...]; Sez. 1, n. 2903 del 2/10/2014, dep. 2015, n.m. sul punto;
Sez. 1, n. 9755 del 27/1/2005, Rv. 231589 - 01). Sotto tale profilo, quindi, non appare manifestamente illogico o affetto da vizi il ragionamento svolto nel provvedimento impugnato nella parte in cui, in sostanza, non riconosce efficacia solutoria delle obbligazioni derivanti dalle decine di reati cui si riferiscono le sentenze di applicazione di pena a carico di AN, a fronte del mero deposito della somma di euro 20.000,00, senza che sia nemmeno dedotto che questi si sia ulteriormente attivato per eliminare le conseguenze derivanti dal reato (anche sollecitando i danneggiati nelle forme previste dall'ordinamento; nello stesso senso v. anche Sez. 1, n. n. 37081 del 31/05/2024, AN, Rv. 287087 – 01). 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA IC GI De ZO
udita la relazione svolta dal consigliere B. IC;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, M. Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata l’istanza di riabilitazione proposta da CO AN, in relazione alle sentenze di applicazione di pena emesse in data 3 dicembre 2008 e 17 giugno 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione, rispettivamente, ai reati di associazione per delinquere, ricettazione, falsità ideologica commessa da Pubblico ufficiale in atti pubblici, denuncia di sinistro non accaduto, corruzione in atti giudiziari, guida in stato di ebbrezza, commessi tra il 2004 e il 2007, nonché falsità materiale commessa da privato in autorizzazioni amministrative, truffa consumata e tentata, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, simulazione di reato, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e soppressione di atti veri, fatti commessi tra il 2005 e il 2008. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20375 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/03/2026 2 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione CO AN, per il tramite del difensore, avv. C. Galloni, denunciando, attraverso tre motivi, plurimi vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 179, comma sesto, cod. pen. e dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere che il ricorrente ha ottenuto l'annullamento giudiziale delle partite di credito concernenti il pagamento delle spese processuali riferite a una delle due sentenze per le quali è stata domandata la riabilitazione, reputando tale annullamento giudiziale relativo soltanto alla debenza nei confronti della Camera di Commercio. La Difesa, invece, sostiene che le partite di credito oggetto delle cartelle di pagamento relative alle spese di giustizia allegate al ricorso, siano le stesse oggetto di annullamento giudiziale pronunciato con sentenza definitiva del 22 febbraio 2021, a nulla rilevando che questo procedimento giudiziale riguardi anche debenze del ricorrente verso la Camera di Commercio. Osserva il ricorrente, dunque, che le spese giudiziali sono state giudizialmente annullate e che queste, peraltro, si riferivano solo alla sentenza del 3 dicembre 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma mentre alcuna spesa processuale risulta dovuta con riferimento alla sentenza di applicazione di pena del 17 giugno 2011, trattandosi di sentenza con la quale è stata applicata la pena di anni uno di reclusione su concorde richiesta delle parti rispetto alla quale opera l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Si osserva, infine, che la riabilitazione può essere negata (ai sensi dell’art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen.) solo per l’omesso adempimento delle obbligazioni civili e non anche per il mancato pagamento delle spese processuali. 2.2. Con un secondo motivo si denuncia analogo vizio sotto altro profilo, rilevando che l’ordinanza, nel ritenere non assolte le obbligazioni civili, non ha tenuto conto dell’intervenuto versamento, dalla data del 2 luglio 2008, della somma di 20.000,00 euro destinata alle persone offese – con rinuncia di queste alla costituzione di parte civile - e dell’impossibilità di adempiere ad altri impegni economici a causa di redditi annui pari a soli euro 6.650,00, con tre figli a carico. In ogni caso, si rileva che nell’udienza fissata per decidere sulla richiesta di applicazione di pena su concorde richiesta delle parti, non è possibile la costituzione di parte civile, mentre il Tribunale ha preteso la prova dell’omessa costituzione. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, M. Patarnello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. La riabilitazione si caratterizza, nell’ambito delle cause di estinzione per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea a estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. L'istituto ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi di volontà di riscatto dal passato. È noto, poi, che l'art. 179 cod. pen. richiede due condizioni positive, ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilo temporale e, l'altra, a un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni (salvi i più ampi termini previsti dal secondo e dal terzo comma dell’art. 179 cod. pen.) dal giorno dell'esecuzione della pena principale ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. Ai fini della verifica del requisito della buona condotta, che deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo previsto dal legislatore e decorrente dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta (Sez. 1, n. 1274 del 27/02/1996, Politi, Rv. 204698). L'attivarsi al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui, nel processo penale, sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 5, n. 6445 del 27/11/1998, [...]; Sez. 3, n. 2942 del 10/11/1998). Tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà (Sez. 1, n. 1844 del 9/12/2008, dep. 2009, [...]). Pertanto, tra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi, l'obbligazione non si estingue con il pagamento pro quota, ma con il pagamento per l'intero importo (Sez. 1, n. 18030 del 26/01/2006, [...]). 4 Alla luce di questi principi, cui il Collegio intende dare continuità, il provvedimento impugnato appare esente dai vizi denunciati e, anzi, il motivo di ricorso presenta tratti di aspecifciità. La motivazione, compiuta e logica, del giudice dell’opposizione evidenzia che si tratta di una obbligazione, quella relativa al pagamento delle spese processuali, che risulta non assolta anche a fronte della produzione, in sede di opposizione, della sentenza del 22 febbraio 2021, della Commissione Tributaria di Roma la quale, anzi, pare avere ad oggetto pretese dell'Agenzia delle entrate per l'omesso pagamento dei diritti alla Camera di Commercio e che, comunque, riguarda un annullamento intervenuto solo per aspetti formali, non relativi al credito essendo stato escluso espressamente, in quella sede, un accertamento negativo dell'esistenza dello stesso. Invero, l’esame dell’atto allegato dalla Difesa (v. all. A) consente, in difetto di puntuali elementi di smentita ancorati a dati obiettivi acquisiti nel procedimento, di confermare le conclusioni dei giudici di merito, dal momento che la sentenza in questione ha annullato la cartella senza tuttavia escludere l’esistenza del tributo. Su tale punto, peraltro, il Tribunale dà atto di una certificazione dell’Ufficio recupero credito del Tribunale di Roma, emessa in epoca successiva alla citata sentenza, cioè in data 1° aprile 2021, dalla quale si ricava la specifica esistenza di un debito per spese di giustizia pari ad euro 1063,52 non assolto quanto alla sentenza di cd. patteggiamento allargato. Su tale ultimo punto, invero, il ricorso nulla aggiunge specificamente, limitandosi genericamente a contestare che, comunque, quella sentenza, emessa in sede tributaria, riguarderebbe anche un debito verso la Camera di Commercio, senza altro specificare rispetto all’entità dell’ammontare residuo relativo alle dovute spese di giustizia, oggetto della successiva certificazione del Tribunale di Roma cui il provvedimento impugnato si riferisce. Né può rappresentare causa ostativa a rilevare tale carenza, la circostanza che il provvedimento di rigetto avverso il quale è stata proposta opposizione non faceva riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo indicato, trattandosi di obbligazione civile nascente da reato, quella del pagamento delle spese di giustizia, che, dunque, per ottenere la riabilitazione deve essere assolta come requisito necessario ex artt. 185 e 186 cod. pen. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. A tacer del fatto che non risulta alcuna dimostrazione della dedotta intervenuta rinuncia alla costituzione di parte civile, è assorbente la considerazione che, in tema di riabilitazione, si richiede la dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile, tra l'altro, dalla sua attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla condotta criminosa, richiesta dall'art. 179 cod. pen. anche nei casi in cui, nel 5 procedimento di cognizione, le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo e non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, Rv. 261276 - 01; Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Rv. 251421 - 01). Su tale punto, il ricorrente evidenzia che vi è stata prova documentale dell’avvenuto versamento di una somma, evidentemente messa a disposizione delle persone offese dai reati, indicata come adeguata rispetto all’esiguo reddito annuo prodotto, senza considerare però che l'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condotta successiva alla condanna (Sez. 1, n. 43720 del 13/9/2021, [...]; Sez. 1, n. 2903 del 2/10/2014, dep. 2015, n.m. sul punto;
Sez. 1, n. 9755 del 27/1/2005, Rv. 231589 - 01). Sotto tale profilo, quindi, non appare manifestamente illogico o affetto da vizi il ragionamento svolto nel provvedimento impugnato nella parte in cui, in sostanza, non riconosce efficacia solutoria delle obbligazioni derivanti dalle decine di reati cui si riferiscono le sentenze di applicazione di pena a carico di AN, a fronte del mero deposito della somma di euro 20.000,00, senza che sia nemmeno dedotto che questi si sia ulteriormente attivato per eliminare le conseguenze derivanti dal reato (anche sollecitando i danneggiati nelle forme previste dall'ordinamento; nello stesso senso v. anche Sez. 1, n. n. 37081 del 31/05/2024, AN, Rv. 287087 – 01). 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RA IC GI De ZO