Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2006, n. 18030
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Sentenza 26 gennaio 2006

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Tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà. Pertanto tra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi l'obbligazione non si estingue con il pagamento pro quota ma con il pagamento per l'intero importo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2006, n. 18030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18030
    Data del deposito : 26 gennaio 2006

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