Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
Tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà. Pertanto tra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi l'obbligazione non si estingue con il pagamento pro quota ma con il pagamento per l'intero importo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2006, n. 18030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18030 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 26/01/2006
Dott. BARDOVAGNI OL - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 314
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 035594/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL OL, N. IL 06/11/1958;
avverso ORDINANZA del 08/06/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI OL;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo (inammissibilità del ricorso).
OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riabilitazione di EL OL dalla condanna inflittagli il 5.11.1992 dalla Corte d'Assise di Appello della sede, osservando che, in presenza degli altri requisiti, mancava quello dell'adempimento delle obbligazioni civili, ed in particolare del pagamento delle spese processuali, ammontanti a L. 20.938.812; ne' si configurava una situazione di impossibilità ad adempiere, attesi i redditi da lavoro percepiti dall'interessato nel decennio precedente (di importo variabile fino ad un massimo di circa L. 24.000.000 annui), il possesso di motoveicoli di grossa cilindrata (tre fino al settembre 2004, ceduti per 10.000,00 Euro;
attualmente uno di marca Honda del prezzo dichiarato di 3.000,00 Euro) e le floride condizioni economiche dei prossimi congiunti.
Ricorre per Cassazione il difensore denunciando violazione dell'art. 179 c.p., in quanto si era erroneamente ritenuto che sul EL
gravasse l'onere del pagamento dell'intero importo delle spese processuali, anziché della sola quota "di spettanza", regolarmente versata come dalla prodotta ricevuta per L. 632.550. In ogni caso, il mancato pagamento deve ritenersi giustificato non solo in presenza di condizioni di indigenza, ma anche quando vi sia insufficienza delle disponibilità economiche di fronte all'entità del debito;
ne' a tal fine è consentito far riferimento alla situazione patrimoniale di congiunti non obbligati.
Il ricorso è infondato. Va preliminarmente ribadito che fra le "obbligazioni civili derivanti dal reato" - che il condannato, per ottenere la riabilitazione, è tenuto a soddisfare, salvo dimostrazione dell'impossibilità di adempiere (art. 179 c.p., comma 6, n. 2) - va compresa (se non sia intervenuta remissione) anche quella del pagamento delle spese processuali (cfr. Cass., Sez. 1, 5.5/13.6.2000, Bellantoni). Tale obbligazione deve essere soddisfatta secondo le regole previste dalla disciplina normativa, e in particolare quella della solidarietà, piena fra condannati per lo stesso reato o per reati connessi e limitata alle sole spese comuni quando non vi sia connessione (art. 535 c.p.p., comma 2). La solidarietà è quindi esclusa soltanto se la celebrazione di un unico giudizio sia derivata da semplice collegamento soggettivo o probatorio o da ragioni di opportunità processuale (Cass., Sez. 6^, 12.6/15.12.1997, Albini ed altri, che riprende un principio già consolidato nel vigore del codice di rito del 1930). Quando vi sia invece solidarietà e comunanza di spese, nei termini prima chiariti, l'obbligazione non si estingue con il pagamento "pro quota", poiché l'intero importo è riferibile alla persona di ogni obbligato e causalmente collegato all'accertamento che tutti li riguarda;
versamenti parziali valgono soltanto a diminuire corrispondentemente quanto globalmente dovuto dai debitori solidali.
Escluso pertanto che, nel caso di specie, l'obbligazione sia soddisfatta con il versamento della "quota individuale", non essendo neppure dedotto un qualsiasi motivo di esclusione della solidarietà sul debito calcolato dall'ufficio giudiziario, va poi rilevato che il giudice "a quo" ha ragionevolmente desunto dall'entità dei redditi percepiti e dal possesso di costosi veicoli la capacità economica di far fronte alle spese di giustizia;
le floride condizioni economiche dei prossimi congiunti escludono altresì che il soggetto sia tenuto a concorrere al loro mantenimento. A tali rilievi il ricorrente - pur gravato da specifico onere probatorio, o comunque di allegazione, ex art. 179 c.p. e art. 683 c.p.p. - non ha opposto alcun concreto elemento di diverso segno.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006