CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2023, n. 19637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19637 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EZEH IFEANYI nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
I lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. Domenico Seccia, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, Penale Sent. Sez. 4 Num. 19637 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza del 20/6/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, EZ Ifeanyi, subita dal 21/12/2018 al 26/9/2019 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 19/1/2020 agli arresti domici- bari per il reato di cui agli artt. 81 e 73 DPR 309/90. Il ricorrente veniva assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Macerata del 2/3/2020 divenuta irrevocabile il 16/10/2020. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'EZ che propone, quale unico motivo, di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione avrebbe rite- nuto la sussistenza della colpa grave del ricorrente, nonché travisamento dei dati. Il ricorrente ripercorre la vicenda cautelare e processuale riportando quanto esposto nella richiesta di riparazione e il contenuto dell'ordinanza impugnata per evidenziarne l'illogicità in quanto la stessa pone a fondamento della colpa grave rimproverata all'EZ condotte di terzi nonché elementi espressamente esclusi dalla sentenza di assoluzione. Ci si duole che la corte di appello non indichi il comportamento ostativo tenuto dall'indagato. Si evidenzia un'insanabile illogicità e contraddittorietà dell'impugnato provve- dimento laddove da un lato indica gli elementi alla cui presenza va riconosciuto l'indennizzo che, secondo il parere del ricorrente, sussistono e dall'altro successi- vamente lo nega. Si lamenta che la Corte distrettuale valorizzi ai fini del rigetto una condotta non riconducibile al ricorrente ma ai presunti acquirenti della sostanza stupefa- cente che hanno effettuato il riconoscimento fotografico, sulla cui scorta è stata disposta la custodia cautelare. L'impugnato provvedimento attribuisce rilievo ai riconoscimenti fotografici, fatti dagli acquirenti, ai dati delle utenze telefoniche, attribuite in base alla dichia- razioni degli acquirenti sui riconoscimenti svolti e ai rapporti con tale Papù, deri- vanti sempre dalle dichiarazioni degli acquirenti. In primo luogo, si obietta che gli elementi sulla cui base si voglia escludere il diritto all'indennizzo, devono essere certi, ovvero accertati o non negati. Pertanto, la valutazione non può avvenire su dati congetturali non definita- mente provati sia nella loro esistenza che nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento condizionante l'adozione della mi- sura. Vengono ricordati i principi stabiliti da questa Corte in tema di valutazione ella condotta per evidenziarne la violazione nella misura in cui la corte anconetana ha attribuito una condotta gravemente colposa al ricorrente per essere stato ricono- sciuto, in sede di indagini preliminari, nell'ambito dell'individuazione fotografica effettuata dai presunti acquirenti e per il fatto che gli stessi hanno fornito il numero delle utenze contattate. In sostanza è stata attribuita all'EZ la responsabilità dell'errato riconosci- mento fotografico e dell'attribuzione di utenze, mai state né in uso né intestate allo stesso. Si rileva che dalla lettura della motivazione appare evidente che la falsa ap- parenza della configurabilità dell'illecito penale non derivi da una condotta del ri- corrente, al quale non può attribuirsi alcuna condotta attiva, essendo stato lo stesso vittima di un errato riconoscimento. Da ciò deriverebbe l'evidente illogicità dell'ordinanza impugnata che attribui- sce la colpa grave al ricorrente descrivendola attraverso la valorizzazione di con- dotte di soggetti terzi. Il ricorrente rileva un'evidente illogicità anche nella valorizzazione della circo- stanza relativa all'utenza telefonica fornita dai presunti acquirenti, in quanto, come emerge dalla testimonianza dell'agente di P.G. Scagnetti, l'utenza è stata attribuita al ricorrente in base alle dichiarazioni degli acquirenti e non in base ad un accertato uso o intestazione dell'EZ. Si evidenzia, infine, la contraddittorietà del provvedimento impugnato che parte da premesse corrette, sulla necessità di valutare la condotta dell'indagato prima e dopo la sottoposizione alla misura, e poi ignorando, sostanzialmente, la richiesta dello stesso di poter effettuare un riconoscimento di persona, perché all'estero nel periodo in contestazione, attribuisce rilievo alla condotta di coloro che hanno effettuato il riconoscimento determinando la detenzione, mentre tra- scura completamente l'assenza di coinvolgimento dell'indagato in episodi diversi. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- guenza di legge. 3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe 4. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona, cui va 3 demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità. 5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consa- pevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza co- munemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevol- mente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme discipli- nari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, 4 l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 6. Ebbene, il provvedimento impugnato non opera un buon governo di tali principi -pure ampiamente richiamati, con una lunga elencazione di massime, nel corpo motivazionale- in quanto è imperniato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, prima del mancato riconoscimento dell'imputato in sede dibattimen- tale, e non sul dato ostativo per l'indennizzo, costituito dalla sua condotta grave- mente colposa. Come fondatamente lamenta il ricorrente il provvedimento impugnato, che richiama ampiamente il compendio indiziario su cui era stata imperniata la misura, e in particolare le s.i.t. e il riconoscimento degli acquirenti, non individua alcun comportamento doloso o colposo che sia riconducibile in prima persona all'odierno ricorrente e che possa dirsi ostativo al riconoscimento del chiesto indennizzo. Sulla verifica in ordine alla sussistenza di tali comportamenti ascrivibili all'odierno ricorrente dovrà tornare il giudice del rinvio tenendo conto del condivi- sibile principio già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui "a venire in rilievo ai fini dell'addebito di una condotta ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo non sono le prove dichiarative di per sé ma le condotte concreta- mente tenute dal sottoposto alla misura cautelare" (cfr, ex multis, Sez. 4, n. 22810/2018 in motivazione).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Ancona cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 aprile 2023 Il c6ìsigliere est sore Il Pre dente
I lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. Domenico Seccia, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, Penale Sent. Sez. 4 Num. 19637 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza del 20/6/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, EZ Ifeanyi, subita dal 21/12/2018 al 26/9/2019 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 19/1/2020 agli arresti domici- bari per il reato di cui agli artt. 81 e 73 DPR 309/90. Il ricorrente veniva assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Macerata del 2/3/2020 divenuta irrevocabile il 16/10/2020. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'EZ che propone, quale unico motivo, di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione avrebbe rite- nuto la sussistenza della colpa grave del ricorrente, nonché travisamento dei dati. Il ricorrente ripercorre la vicenda cautelare e processuale riportando quanto esposto nella richiesta di riparazione e il contenuto dell'ordinanza impugnata per evidenziarne l'illogicità in quanto la stessa pone a fondamento della colpa grave rimproverata all'EZ condotte di terzi nonché elementi espressamente esclusi dalla sentenza di assoluzione. Ci si duole che la corte di appello non indichi il comportamento ostativo tenuto dall'indagato. Si evidenzia un'insanabile illogicità e contraddittorietà dell'impugnato provve- dimento laddove da un lato indica gli elementi alla cui presenza va riconosciuto l'indennizzo che, secondo il parere del ricorrente, sussistono e dall'altro successi- vamente lo nega. Si lamenta che la Corte distrettuale valorizzi ai fini del rigetto una condotta non riconducibile al ricorrente ma ai presunti acquirenti della sostanza stupefa- cente che hanno effettuato il riconoscimento fotografico, sulla cui scorta è stata disposta la custodia cautelare. L'impugnato provvedimento attribuisce rilievo ai riconoscimenti fotografici, fatti dagli acquirenti, ai dati delle utenze telefoniche, attribuite in base alla dichia- razioni degli acquirenti sui riconoscimenti svolti e ai rapporti con tale Papù, deri- vanti sempre dalle dichiarazioni degli acquirenti. In primo luogo, si obietta che gli elementi sulla cui base si voglia escludere il diritto all'indennizzo, devono essere certi, ovvero accertati o non negati. Pertanto, la valutazione non può avvenire su dati congetturali non definita- mente provati sia nella loro esistenza che nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento condizionante l'adozione della mi- sura. Vengono ricordati i principi stabiliti da questa Corte in tema di valutazione ella condotta per evidenziarne la violazione nella misura in cui la corte anconetana ha attribuito una condotta gravemente colposa al ricorrente per essere stato ricono- sciuto, in sede di indagini preliminari, nell'ambito dell'individuazione fotografica effettuata dai presunti acquirenti e per il fatto che gli stessi hanno fornito il numero delle utenze contattate. In sostanza è stata attribuita all'EZ la responsabilità dell'errato riconosci- mento fotografico e dell'attribuzione di utenze, mai state né in uso né intestate allo stesso. Si rileva che dalla lettura della motivazione appare evidente che la falsa ap- parenza della configurabilità dell'illecito penale non derivi da una condotta del ri- corrente, al quale non può attribuirsi alcuna condotta attiva, essendo stato lo stesso vittima di un errato riconoscimento. Da ciò deriverebbe l'evidente illogicità dell'ordinanza impugnata che attribui- sce la colpa grave al ricorrente descrivendola attraverso la valorizzazione di con- dotte di soggetti terzi. Il ricorrente rileva un'evidente illogicità anche nella valorizzazione della circo- stanza relativa all'utenza telefonica fornita dai presunti acquirenti, in quanto, come emerge dalla testimonianza dell'agente di P.G. Scagnetti, l'utenza è stata attribuita al ricorrente in base alle dichiarazioni degli acquirenti e non in base ad un accertato uso o intestazione dell'EZ. Si evidenzia, infine, la contraddittorietà del provvedimento impugnato che parte da premesse corrette, sulla necessità di valutare la condotta dell'indagato prima e dopo la sottoposizione alla misura, e poi ignorando, sostanzialmente, la richiesta dello stesso di poter effettuare un riconoscimento di persona, perché all'estero nel periodo in contestazione, attribuisce rilievo alla condotta di coloro che hanno effettuato il riconoscimento determinando la detenzione, mentre tra- scura completamente l'assenza di coinvolgimento dell'indagato in episodi diversi. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- guenza di legge. 3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe 4. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona, cui va 3 demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità. 5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consa- pevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza co- munemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevol- mente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme discipli- nari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, 4 l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 6. Ebbene, il provvedimento impugnato non opera un buon governo di tali principi -pure ampiamente richiamati, con una lunga elencazione di massime, nel corpo motivazionale- in quanto è imperniato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, prima del mancato riconoscimento dell'imputato in sede dibattimen- tale, e non sul dato ostativo per l'indennizzo, costituito dalla sua condotta grave- mente colposa. Come fondatamente lamenta il ricorrente il provvedimento impugnato, che richiama ampiamente il compendio indiziario su cui era stata imperniata la misura, e in particolare le s.i.t. e il riconoscimento degli acquirenti, non individua alcun comportamento doloso o colposo che sia riconducibile in prima persona all'odierno ricorrente e che possa dirsi ostativo al riconoscimento del chiesto indennizzo. Sulla verifica in ordine alla sussistenza di tali comportamenti ascrivibili all'odierno ricorrente dovrà tornare il giudice del rinvio tenendo conto del condivi- sibile principio già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui "a venire in rilievo ai fini dell'addebito di una condotta ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo non sono le prove dichiarative di per sé ma le condotte concreta- mente tenute dal sottoposto alla misura cautelare" (cfr, ex multis, Sez. 4, n. 22810/2018 in motivazione).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Ancona cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 aprile 2023 Il c6ìsigliere est sore Il Pre dente