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Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2023, n. 51262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51262 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) IA NT, nato a [...] il /11968, 2) OV AN, nato in [...]-Erzegovina il 1979, 3) DA NT, nato a [...] il 1972, 4) DZ LV, nata a [...] il 1986, 5) OV AB, nata a [...] il 1982, 6) HM ON, nato in [...] il 1973, 7) LE TA, nata in [...]-Erzegovina il 1984, 8) DZ EH, nata in [...] il 1954, avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GI RO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per le posizioni di DZ LV, OV AB, LE TA, e DZ EH;
rigetto del ricorso per GI NT;
annullamento con rinvio limitatamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 51262 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/11/2023 alla recidiva ed alla confisca per HM ON;
annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione per DA NT;
annullamento senza rinvio quanto ai capi 21 e 45 per mancanza di querela e annullamento con rinvio in ordine al reato di cui al capo 11 per OV AN;
sentiti i difensori: Avv. Roberto Capra, per HM ON, Avv. LA Foti, per DA NT, Avv. Domenico Peila, per IC LV, OV AB, OV TA e DZ LA ed anche in sostituzione dell'Avv. Stefania Consoli per OV TA;
Avv. Giancarlo Ascanio, in sostituzione dell'Avv. Riccardo Magarelli, per OV AN, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino, emessa il :20 giugno 2016, ha confermato la condanna di: - DA ON, per i reati di ricettazione di cui ai capi 29 e 31; - HM ON per i reati di furto e ricettazione di cui ai capi 14, 15 e 63; - IA NT per i reati di ricettazione di cui ai capi 22 e 43; di OV AN, per i reati di ricettazione e furto di cui ai capi 11,21 e 45. La Corte ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di: - DZ EH, in ordine al reato di ricettazione di cui al capo 59; - DZ LV, in ordine al reato di ricettazione di cui al capo 68; - OV TA, in ordine ai reati di ricettazione di cui ai capi 59 e 64; - OV AB, in ordine ai reati di ricettazione di cui ai capi 59 e 66. La Corte riteneva provata l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati contro il patrimonio quali furti e ricettazioni. Il reato associativo, dichiarato prescritto, era contestato ad alcuni imputati, tra i quali DA, IA e OV AN, ritenuti responsabili, al pari degli altri ricorrenti, anche di alcuni reati fine. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, con distinti atti. 3. GI NT. 3.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 22. 2 Non si sarebbe evidenziato alcun collegamento tra il magazzino di Settimo Torinese dove sarebbe stata occultata la refurtiva e la persona dell'imputato. L'accertamento non contestato della sua responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 43 - ove era risultato che la merce fosse detenuta dal ricorrente nella sua abitazione - dimostrerebbe che egli non aveva il possesso di alcun altro magazzino. La conversazione con altro coimputato non ricorrente DZ LI non dimostrerebbe la responsabilità, parlandosi solo di "quattro gomme" a fronte di un quantitativo di 2000 pneumatici. 3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, a proposito della quale la Corte avrebbe reso una motivazione generalizzante e non individualizzata sulla posizione del ricorrente. 4. OV AN. 4.1. Violazione di legge in ordine alla mancanza di querela quanto ai reati di furto aggravato di cui ai capi 21 e 45. Le denunce delle vittime non avrebbero valore di querela non contenendo istanze punitive. 4.2. Con il secondo motivo ci si duole della condanna dell'imputato per il reato di ricettazione di cui al capo 11, nonostante la mancanza di prova in ordine al dolo, non essendo stato il ricorrente al corrente della provenienza delittuosa del carico di rottami ferrosi costituenti parte della refurtiva, provenienza non comunicatagli dall'interlocutore delle conversazioni intercettate. La versione dell'imputato in tal senso non sarebbe stata adeguatamente valutata. 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di furto di cui al capo 21. Le risultanze costituite dalle intercettazioni, al netto della confessione del ricorrente che non sarebbe mai intervenuta, non proverebbero la sua partecipazione al furto di 2000 pneumatici. Ci si duole anche della mancata declaratoria di prescrizione. 4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di furto di lingotti di alluminio di cui al capo 45. Non vi sarebbe alcuna motivazione su tale capo di imputazione, così come non ve ne era stata da parte del Tribunale (che aveva affrontato il fatto ai fgg. 90-93 della sentenza di primo grado senza fare riferimento all'imputato) e di tanto ci si era doluti con l'atto di appello. 4.5. Con il quinto motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di prescrizione per il reato di intestazione fittizia di beni di 3 fry cui al capo 70 - potendosi evidenziare una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. basata su produzione documentale non considerata nel giudizio di primo grado - nonché in ordine ai provvedimenti consequenziali. In particolare, tenuto conto della pronuncia di prescrizione, non si sarebbe potuta mantenere la confisca, ritenuta per equivalente, della somma di euro 65.000 contenuta sul conto corrente della Banca Intesa. 5. DA NT. 5.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di ricettazione di cui ai capi 29 e 31. Non sarebbero state adeguatamente interpretate le conversazioni telefoniche valorizzate dalla Corte e non vi sarebbe prova che l'accordo inerente alla refurtiva di cui al capo 29 (un carico di cosmetici) e di cui al capo 31 (ricambi per motoveicoli) fosse andato a buon fine. 5.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, a proposito della quale la Corte avrebbe reso una motivazione generalizzante e non individualizzata sulla posizione del ricorrente. 5.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata chiesta la continuazione con i reati di cui a precedente sentenza passata in giudicato. 5.4. Con il quarto motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo 31. 6. HM ON. 6.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione di cui al capo 63, intervenuta prima della sentenza impugnata, anche a voler tener conto della recidiva specifica e reiterata. 6.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per i reati di furto di cui ai capi 14 e 15, inerenti ad un trattore stradale e ad un carico di bombolette spray. Non vi sarebbe prova del fatto che l'utenza telefonica di interesse (intestata a terzo soggetto) sarebbe stata utilizzata dal ricorrente, del quale, in ogni caso, non sarebbe stato evidenziato il contributo concorsuale alla perpetrazione dei reati, essendo egli intervenuto in fasi successive alla commissione dei delitti con eventuale responsabilità per il reato di ricettazione. L'ascolto delle conversazioni, in lingua rom e non tradotte, non consentirebbe di raggiungere alcuna prova di responsabilità. 4 6.3. Con il terzo motivo, subordinato al precedente, il ricorrente si duole della qualificazione giuridica dei fatti in furto anziché in ricettazione, avuto riguardo all'intervento del ricorrente, a tutto concedere, in una fase successiva alla commissione dei delitti. 6.4. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 63. Non sarebbe emersa prova che i monili contenuti nella cassetta di sicurezza riconducibile al ricorrente fossero di provenienza delittuosa. La versione difensiva non sarebbe stata verificata, come pure il valore dei beni ai fini della ritenuta sproporzione rispetto alla situazione economica del ricorrente. 6.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, a proposito della quale la Corte avrebbe reso una motivazione generalizzante e non individualizzata sulla posizione del ricorrente. 6.6. Con il sesto motivo ci si duole del trattamento sanzionatorio quanto al mancato giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ed in relazione agli aumenti di pena in continuazione. 6.7. Con il settimo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla confisca dei beni, a proposito della quale non vi sarebbe alcun cenno nella sentenza nonostante lo specifico motivo di appello in cui si chiedeva l'individuazione del tipo di confisca applicata all'imputato rispetto alla statuizione di primo grado a lui non riferibile stante il richiamo all'art. 12 sexies Legge 356/1992. 6.8. Con l'ottavo motivo si invoca l'applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. che consente la sostituzione della pena detentiva. La richiesta è inoltrata alla Corte di cassazione in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in data antecedente all'entrata in vigore della norma. 7. DZ LV. 7.1. Con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente in relazione ai real:i di cui al capo 68 (ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro) per i quali è stata emessa declaratoria di non doversi procedere per prescrizione. La Corte non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al mantenimento della confisca, nonostante le specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, volte a dimostrare, anche attraverso una consulenza tecnica, la non riferibilità delle somme sequestrate alle condotte illecite contestate. Le somme in sequestro non avrebbero potuto essere considerate corpo del reato e per questo oggetto di abiezione, neanche ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. 5 8. OV AB. Deduce, in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di cui ai capi 59 e 66, argomenti sovrapponibili a quelli di DZ LV. 9. DZ EH. Deduce, con riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di cui al capo 59, argomenti sovrapponibili a quelli di DZ LV. 10. OV TA. Deduce, con riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di cui ai capi 59 e 60, argomenti sovrapponibili a quelli di DZ LV. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IA NT. Il ricorrente è stato condannato per i reati di ricettazione di cui ai capi 22 e 43. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In ordine al primo motivo - che inerisce alla affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 22 - deve ricordarsi che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). La Corte di appello, a fg. 59 della sentenza, ha offerto una ricostruzione non manifestamente illogica del contenuto dei dialoghi intercettati, esponendo che vi erano stati significativi contatti, subito dopo il furto di pneumatici per automobili di cui al capo 21, tra gli autori di esso ed il ricorrente, al quale gli interlocutori avevano fatto esplicito riferimento al possesso di "quattro gomme", particolare logicamente interpretato come riferentesi alla merce trafugata che l'imputato avrebbe dovuto ricevere accettando un incontro con gli interlocutori ai quali metteva a disposizione un magazzino per l'occultamento di essa, così compiendo la condotta di ricettazione contestatagli al capo 22. Tali dati di fatto, già sottolineati dalla sentenza di primo grado (fgg. 70 e 71, che aveva anche indicato con il loro numero le intercettazioni di riferimento e che non era stata criticata con l'atto di appello se non attraverso generiche doglianze), non sono rivedibili nell'ambito del giudizio di legittimità ed il presunto loro travisamento 6 kik - che avrebbe dovuto avere carattere macroscopico stante l'omogeneità delle decisioni di condanna nei gradi di merito - è affidato solo alle labiali affermazioni del ricorrente. Si osservi, peraltro, che in relazione al reato di ricettazione cli cui al capo 43, in ordine al quale il ricorrente non fa alcuna questione sulla sua responsabilità avendola ammessa, si era registrata, a distanza di poco tempo dal primo reato, analoga condotta illecita dell'imputato, commessa attraverso contatti instaurati con gli stessi autori del furto che aveva dato luogo alla ricettazione di cui al capo 22 (cfr. fgg. 88 e 89 della sentenza di primo grado); anche per tale ragione il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di associazione per delinquere poi dichiarato prescritto dalla Corte di appello (si veda, in particolare, fg. 105 della sentenza di primo grado, a proposito dei rapporti confidenziali e finalizzati a commettere le ricettazioni che intercorrevano tra il ricorrente e DZ LI, sodale e responsabile dei furti che avevano dato luogo alle ricettazioni ascritte al IA ai capi 22 e 43). 1.2. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha optato per una motivazione cumulativa a proposito della sussistenza della recidiva, tenendo conto dell'omologia delle condotte degli imputati gravati da tale circostanza, ivi compreso il ricorrente che risulta soggetto colpito da precedenti penali specifici e reiterati nel tempo. E' stato messo in luce, a fg. 61 della sentenza impugnata, che i reati per cui si procede dimostravano la rinnovata capacità a delinquere dei ricorrenti interessati e la loro pericolosità sociale. La motivazione è esente da ogni censura. In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 2. OV AN. Il ricorrente è stato condannato per i reati di furto di cui ai capi 21 e 45 e per il reato di ricettazione di cui al capo 11. 7 Nei suoi confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere in relazione al reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 70 al quale è stata rapportato il provvedimento di confisca. 2.1. Quanto al primo motivo, che deve ritenersi infondato, è vero che i reati di furto di cui ai capi 21 e 45 - in quanto aggravati dalla violenza esercitata da più persone su cose esposte alla pubblica fede - contestati al ricorrente, sono divenuti procedibili a querela dopo l'entrata in vigore del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150. Tuttavia, la difesa ha sottolineato che la persona offesa aveva sporto denuncia in ordine al furto subito. Tale atto - esistente all'interno del procedimento ma non necessario per la procedibilità in allora e per questo non presente nel fascicolo degli atti in possesso di questa Corte, non è stato allegato al ricorso - sotto questo profillo non autosufficiente - non consentendo al Collegio alcuna verifica in ordine al fatto che esso contenesse la volontà di perseguire l'autore del furto, così da assumere anche il valore di querela. 2.2. Anche il secondo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 11, è infondato. Deve richiamarsi quanto precisato con riguardo al ricorrente IA al paragrafo 1.1. delle presenti considerazioni in diritto, a proposito dell'interpretazione di merito del significato delle intercettazioni richiamate dalle conformi sentenze di condanna di primo e secondo grado (cfr. fg. 60 della sentenza impugnata). Dai dialoghi emergeva il coinvolgimento del ricorrente nella ricettazione della merce oggetto di furto di cui al capo 11, attraverso l'intermediazione per la vendita di essa a tale PI con il quale l'imputato entrava in contatto. Il contesto di riferimento dei rapporti tra il ricorrente e gli autori del furto, a lui legati anche da rapporti di parentela oltre che illeciti essendo stato l'imputato ritenuto partecipe dell'associazione per delinquere di cui al capo 1, dichiarato prescritto fin dal primo grado (cfr. sentenza del Tribunale fgg. 102,103), rendono ragione del giudizio della Corte in ordine alla piena consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita della merce, con superamento di ogni altra obiezione difensiva in proposito. 2.3. E' infondato anche il terzo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità per il reato di furto di cui al capo 21. La censura attiene al merito del giudizio, avendo la Corte, in conformità con la pronuncia di primo grado, interpretato senza manifeste illogicità le intercettazioni richiamate a fg. 60 della sentenza impugnata, dimostrative del coinvolgimento del ricorrente nel furto di pneumatici di cui al capo 21, essendo presente, come spiega bene il Tribunale a fg. 70 della sua decisione, mentre l'azione illecita si stava verificando, con la concitazione dimostrata dal coimputato DZ NN. 8 Il reato non è prescritto dovendosi tenere conto dell'incidenza della recidiva qualificata. 2.4. E' fondato il quarto motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità per il reato di furto di cui al capo 45. Nella sentenza impugnata, non vi è alcuna motivazione a proposito di tale reato. Sul punto vi era specifico motivo di appello, con il quale si era sottolineato che neanche la sentenza di primo grado (ai fgg. 90-93 nei quali si tratta di tale vicenda) aveva fatto riferimento specifico alla posizione del ricorrente ed, in effetti, così è. Ne consegue che la condanna per tale reato è rimasta priva di ogni giustificazione relativa alla specifica posizione dell'imputato, circostanza che determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale reato, con riguardo al quale è necessario un nuovo giudizio di merito. 2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso ci si duole della declaratoria di prescrizione in relazione al reato di intestazione fittizia di cui al capo 70 e del conseguente provvedimento di confisca. Si rileva che la motivazione sul punto offerta dalla Corte a fg. 70 della sentenza impugnata, non lascia comprendere il percorso seguito dai giudici di merito per giungere alla declaratoria di prescrizione del reato, la quale, in quanto ritenuta idonea a sostenere la conferma della confisca, avrebbe dovuto avere maggiore consistenza. Non vi è alcuna adeguata traccia in motivazione che faccia riferimento alla confisca, alla sua tipologia e alla possibilità del suo mantenimento nonostante la declaratoria di non doversi procedere alla luce della evoluzione giurisprudenziale sull'argomento. Ne consegue che la questione merita gli opportuni approfondimenti che la Corte territoriale non ha effettuato e per questo, sulla declaratoria di prescrizione di tale capo di imputazione e, di conseguenza e se del caso in ordine alla confisca, la sentenza deve essere annullata con rinvio. 3. DA NT. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione di cui ai capi 29 e 31. 3.1. Quanto al primo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità, deve richiamarsi quanto precisato a proposito del ricorrente IA al paragrafo 1.1. delle presenti considerazioni in diritto a proposito dell'interpretazione di merito del significato delle intercettazioni richiamate dalle conformi sentenze di condanna di primo e secondo grado (cfr. fgg. 58,59 della sentenza impugnata). Dai dialoghi emergeva il coinvolgimento del ricorrente nella ricettazione della merce oggetto di furto di cui ai capi 28 e 30, attraverso l'acquisizione del 9 compendio dei furti con accettazione della proposta dei responsabili dei delitti presupposto. Il contesto di riferimento dei rapporti tra il ricorrente e gli autori dei furti si ricava anche dal fatto che l'imputato è stato ritenuto partecipe dell'associazione per delinquere di cui al capo 1, dichiarato prescritto fin dal primo grado (cfr. sentenza del Tribunale fg. 103), rendendo ragione del giudizio della Corte in ordine alla piena consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita della merce, con superamento di ogni altra obiezione difensiva in proposito. Ne consegue l'inammissibilità del motivo. 3.2. Il secondo motivo, che inerisce alla recidiva, è manifestamente infondato per le ragioni espresse al paragrafo 1.2. delle presenti considerazioni in diritto a proposito del ricorrente IA. 3.3. Il terzo motivo è fondato. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale era stata chiesta l'applicazione della continuazione con i reati di cui ad altra precedente sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Milano il 16 giugno 2010. Tanto giustifica l'annullamento con rinvio per l'esame nel mento della richiesta. 3.4. Il quarto motivo, inerente alla entità dell'aumento di pena in continuazione relativo al secondo reato per il quale è intervenuta condanna in questo processo, è inammissibile per genericità, anche tenuto conto che la censura non aveva formato oggetto dell'atto di appello. Non può tenersi conto dell'eccezione inerente ad una presunta violazione del divieto di reformatio in peius, trattandosi di violazione di legge non dedotta con l'atto di appello ed eccepita solo all'odierna udienza. 4. HM ON. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito per i reati di furto di cui ai capi 14 e 15 e per il reato di ricettazione di cui al capo 63. 4.1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Il reato di ricettazione di cui al capo 63, commesso il 6 luglio del 2007, non è prescritto, al ricorrente essendo stata applicata la recidiva reiterata e specifica che comporta un doppio aumento ai fini del calcolo del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, RNio . 274721; Sez, 5, n. 35852 del 07/06/2010, Rv. 240502). 4.2. In ordine al secondo motivo, deve richiamarsi quanto precisato a proposito del ricorrente GI al paragrafo 1.1. delle presenti considerazioni in diritto a proposito dell'interpretazione di merito del significato delle intercettazioni 10 richiamate dalle conformi sentenze di condanna di primo e secondo grado (cfr. fgg. 60 e 61 della sentenza impugnata). Dai dialoghi emergeva il coinvolgimento del ricorrente nei furti di cui ai capi 14 e 15, attraverso la diretta presenza sul luogo del delitto e la complicità nel trasporto del furgone oggetto di furto (cfr. anche sentenza di primo grado, fgg. 62 e segg., in particolare a fg. 66 a proposito della cella del telefonino in possesso del ricorrente che aveva agganciato il luogo dei furti, con gli operanti che ne avevano riconosciuto la voce, a superamento di ogni ulteriore argomentazione difensiva sul punto. 4.3. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente non ha interesse a dolersi della qualificazione come furto dei fatti di cui ai capi 14 e 15 anziché come ricettazione, quest'ultimo reato essendo più grave di quelli contestati. 4.4. Il quarto motivo è infondato in quanto la Corte, conformemente alla sentenza di primo grado (fgg. 110 e segg.) ha ritenuto, sulla base di un giudizio di merito non rivedibile perché non manifestamente illogico, che i gioielli ritrovati al ricorrente avessero provenienza delittuosa, decisione che ha preso corpo dalla mancanza di una qualche giustificazione documentale in ordine alla provenienza dei numerosissimi monili ritrovati al ricorrente in assenza di redditi con essi compatibili. 4.5. Il quinto motivo, che inerisce alla recidiva, è manifestamente infondato per le ragioni espresse al paragrafo 1.2. delle presenti considerazioni in diritto a proposito del ricorrente IA. 4.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato in quanto l'applicazione al ricorrente della recidiva reiterata e specifica non poteva consentire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen., che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee si spingesse oltre la già ritenuta equivalenza. La censura inerente all'entità dell'aumento di pena in continuazione è inammissibile per genericità, anche tenuto conto che la censura non aveva formato oggetto dell'atto di appello. 4.7. Quanto al settimo motivo, inerente alla confisca, deve sottolinearsi che il provvedimento ablativo è collegato alla ricettazione di cui al capo 63, in relazione al quale in questa sede la condanna viene confermata. La confisca, come emerge dalla sentenza di primo grado, è intervenuta ai sensi dell'art. 240-bis cod.pen. (ex 12-sexies legge n. 356 del 1992), reato che rientra tra quelli previsti dalla norma, a confutazione dell'assunto contenuto nel motivo di ricorso, che non vi era ragione di esaminare stante la genericità dell'atto di appello in ordine a tale punto e la circostanza che, decidendo della sussistenza del reato, il Tribunale aveva messo in luce la sproporzione esistente tra i redditi del ricorrente 11 len ed i beni ricettati, nonché l'assenza di giustificazioni fornite, sicché, trattandosi di confisca obbligatoria, il provvedimento era imposto dalla legge. Pertanto, la manifesta infondatezza della richiesta difensiva impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187). 4.8. L'ottavo motivo è manifestamente infondato in quanto l'applicazione della nuova norma di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non applicabile al momento della sentenza impugnata in quanto entrata introdotta successivamente nell'ordinamento penale, non è invocabile nel giudizio di legittimità in quanto impone accertamenti di merito a tale giudizio sottratti. Nel complesso, il ricorso deve essere rigettato. 5.Le posizioni delle ricorrenti DZ LV , OV AB, OV TA e DZ EH, in relazione alle quali è stata emessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego loro rispettivamente ascritti, possono essere trattate congiuntamente stante l'omologia delle censure dedotte con i ricorsi, che sono fondati per le ragioni e nei limiti che seguono. 5.1. Nei confronti delle ricorrenti il Tribunale aveva disposto la confisca dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 (oggi confluito nell'art. 240-bis cod. pen.). La Corte di appello, nel rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati, ha precisato che non vi erano gli estremi "per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., in considerazione degli elementi raccolti nel corso del giudizio, correttamente e compiutamente valutati nella sentenza di primo grado" (fg. 57 della sentenza impugnata). Dunque, la motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento è avvenuta attraverso un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, la cui motivazione si fonde con quella in questa sede impugnata stante l'omogeneità 12 del giudizio inerente alla responsabilità delle imputate sebbene i reati loro contestati si siano nel frattempo prescritti. 5.2. Una volta chiarita la legittimità del richiamo alla sentenza di primo grado, deve rilevarsi che non vi è alcuna adeguata traccia in motivazione che faccia riferimento alla confisca, alla sua tipologia e alla possibilità del suo mantenimento nonostante la declaratoria di non doversi procedere alla luce della evoluzione giurisprudenziale sull'argomento. In proposito, occorrerà tenere conto del fatto che se la confisca (o parte di essa) è stata disposta per equivalente, posto che i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., deve applicarsi il seguente principio di diritto, affermato da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, secondo cui, la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. Se, invece, si tratta di confisca diretta (anche in parte) le SS.UU. Lucci (n. 31617 del 26/06/2015) ammettevano la confiscai anche in caso di declaratoria di prescrizione, principio ribadito anche dalla più recente decisione prima citata. Si terrà, altresì, conto della natura facoltativa o obbligatoria della confisca, alla luce del principio di diritto stabilito da Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529, secondo cui, in tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OV AN, limitatamente ai reati di cui ai capi 45 e 70 e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso di OV. 13 Fp/ Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DA NT, limitatamente alla determinazione sulla continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 16 giugno 2010 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso di DA nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DZ LV, OV AB, OV TA e DZ EH limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino e rigetta nel resto i ricorsi. Rigetta il ricorso di HM ON e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di IA NT e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.11.2023 Il Consigliere estensore EP GA Il Presidente EUbtta Rosi
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP GA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GI RO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per le posizioni di DZ LV, OV AB, LE TA, e DZ EH;
rigetto del ricorso per GI NT;
annullamento con rinvio limitatamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 51262 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/11/2023 alla recidiva ed alla confisca per HM ON;
annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione per DA NT;
annullamento senza rinvio quanto ai capi 21 e 45 per mancanza di querela e annullamento con rinvio in ordine al reato di cui al capo 11 per OV AN;
sentiti i difensori: Avv. Roberto Capra, per HM ON, Avv. LA Foti, per DA NT, Avv. Domenico Peila, per IC LV, OV AB, OV TA e DZ LA ed anche in sostituzione dell'Avv. Stefania Consoli per OV TA;
Avv. Giancarlo Ascanio, in sostituzione dell'Avv. Riccardo Magarelli, per OV AN, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino, emessa il :20 giugno 2016, ha confermato la condanna di: - DA ON, per i reati di ricettazione di cui ai capi 29 e 31; - HM ON per i reati di furto e ricettazione di cui ai capi 14, 15 e 63; - IA NT per i reati di ricettazione di cui ai capi 22 e 43; di OV AN, per i reati di ricettazione e furto di cui ai capi 11,21 e 45. La Corte ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di: - DZ EH, in ordine al reato di ricettazione di cui al capo 59; - DZ LV, in ordine al reato di ricettazione di cui al capo 68; - OV TA, in ordine ai reati di ricettazione di cui ai capi 59 e 64; - OV AB, in ordine ai reati di ricettazione di cui ai capi 59 e 66. La Corte riteneva provata l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati contro il patrimonio quali furti e ricettazioni. Il reato associativo, dichiarato prescritto, era contestato ad alcuni imputati, tra i quali DA, IA e OV AN, ritenuti responsabili, al pari degli altri ricorrenti, anche di alcuni reati fine. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, con distinti atti. 3. GI NT. 3.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 22. 2 Non si sarebbe evidenziato alcun collegamento tra il magazzino di Settimo Torinese dove sarebbe stata occultata la refurtiva e la persona dell'imputato. L'accertamento non contestato della sua responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 43 - ove era risultato che la merce fosse detenuta dal ricorrente nella sua abitazione - dimostrerebbe che egli non aveva il possesso di alcun altro magazzino. La conversazione con altro coimputato non ricorrente DZ LI non dimostrerebbe la responsabilità, parlandosi solo di "quattro gomme" a fronte di un quantitativo di 2000 pneumatici. 3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, a proposito della quale la Corte avrebbe reso una motivazione generalizzante e non individualizzata sulla posizione del ricorrente. 4. OV AN. 4.1. Violazione di legge in ordine alla mancanza di querela quanto ai reati di furto aggravato di cui ai capi 21 e 45. Le denunce delle vittime non avrebbero valore di querela non contenendo istanze punitive. 4.2. Con il secondo motivo ci si duole della condanna dell'imputato per il reato di ricettazione di cui al capo 11, nonostante la mancanza di prova in ordine al dolo, non essendo stato il ricorrente al corrente della provenienza delittuosa del carico di rottami ferrosi costituenti parte della refurtiva, provenienza non comunicatagli dall'interlocutore delle conversazioni intercettate. La versione dell'imputato in tal senso non sarebbe stata adeguatamente valutata. 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di furto di cui al capo 21. Le risultanze costituite dalle intercettazioni, al netto della confessione del ricorrente che non sarebbe mai intervenuta, non proverebbero la sua partecipazione al furto di 2000 pneumatici. Ci si duole anche della mancata declaratoria di prescrizione. 4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di furto di lingotti di alluminio di cui al capo 45. Non vi sarebbe alcuna motivazione su tale capo di imputazione, così come non ve ne era stata da parte del Tribunale (che aveva affrontato il fatto ai fgg. 90-93 della sentenza di primo grado senza fare riferimento all'imputato) e di tanto ci si era doluti con l'atto di appello. 4.5. Con il quinto motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di prescrizione per il reato di intestazione fittizia di beni di 3 fry cui al capo 70 - potendosi evidenziare una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. basata su produzione documentale non considerata nel giudizio di primo grado - nonché in ordine ai provvedimenti consequenziali. In particolare, tenuto conto della pronuncia di prescrizione, non si sarebbe potuta mantenere la confisca, ritenuta per equivalente, della somma di euro 65.000 contenuta sul conto corrente della Banca Intesa. 5. DA NT. 5.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di ricettazione di cui ai capi 29 e 31. Non sarebbero state adeguatamente interpretate le conversazioni telefoniche valorizzate dalla Corte e non vi sarebbe prova che l'accordo inerente alla refurtiva di cui al capo 29 (un carico di cosmetici) e di cui al capo 31 (ricambi per motoveicoli) fosse andato a buon fine. 5.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, a proposito della quale la Corte avrebbe reso una motivazione generalizzante e non individualizzata sulla posizione del ricorrente. 5.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata chiesta la continuazione con i reati di cui a precedente sentenza passata in giudicato. 5.4. Con il quarto motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo 31. 6. HM ON. 6.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione di cui al capo 63, intervenuta prima della sentenza impugnata, anche a voler tener conto della recidiva specifica e reiterata. 6.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per i reati di furto di cui ai capi 14 e 15, inerenti ad un trattore stradale e ad un carico di bombolette spray. Non vi sarebbe prova del fatto che l'utenza telefonica di interesse (intestata a terzo soggetto) sarebbe stata utilizzata dal ricorrente, del quale, in ogni caso, non sarebbe stato evidenziato il contributo concorsuale alla perpetrazione dei reati, essendo egli intervenuto in fasi successive alla commissione dei delitti con eventuale responsabilità per il reato di ricettazione. L'ascolto delle conversazioni, in lingua rom e non tradotte, non consentirebbe di raggiungere alcuna prova di responsabilità. 4 6.3. Con il terzo motivo, subordinato al precedente, il ricorrente si duole della qualificazione giuridica dei fatti in furto anziché in ricettazione, avuto riguardo all'intervento del ricorrente, a tutto concedere, in una fase successiva alla commissione dei delitti. 6.4. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 63. Non sarebbe emersa prova che i monili contenuti nella cassetta di sicurezza riconducibile al ricorrente fossero di provenienza delittuosa. La versione difensiva non sarebbe stata verificata, come pure il valore dei beni ai fini della ritenuta sproporzione rispetto alla situazione economica del ricorrente. 6.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, a proposito della quale la Corte avrebbe reso una motivazione generalizzante e non individualizzata sulla posizione del ricorrente. 6.6. Con il sesto motivo ci si duole del trattamento sanzionatorio quanto al mancato giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ed in relazione agli aumenti di pena in continuazione. 6.7. Con il settimo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla confisca dei beni, a proposito della quale non vi sarebbe alcun cenno nella sentenza nonostante lo specifico motivo di appello in cui si chiedeva l'individuazione del tipo di confisca applicata all'imputato rispetto alla statuizione di primo grado a lui non riferibile stante il richiamo all'art. 12 sexies Legge 356/1992. 6.8. Con l'ottavo motivo si invoca l'applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. che consente la sostituzione della pena detentiva. La richiesta è inoltrata alla Corte di cassazione in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in data antecedente all'entrata in vigore della norma. 7. DZ LV. 7.1. Con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente in relazione ai real:i di cui al capo 68 (ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro) per i quali è stata emessa declaratoria di non doversi procedere per prescrizione. La Corte non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al mantenimento della confisca, nonostante le specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, volte a dimostrare, anche attraverso una consulenza tecnica, la non riferibilità delle somme sequestrate alle condotte illecite contestate. Le somme in sequestro non avrebbero potuto essere considerate corpo del reato e per questo oggetto di abiezione, neanche ai sensi dell'art. 240 cod. pen.. 5 8. OV AB. Deduce, in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di cui ai capi 59 e 66, argomenti sovrapponibili a quelli di DZ LV. 9. DZ EH. Deduce, con riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di cui al capo 59, argomenti sovrapponibili a quelli di DZ LV. 10. OV TA. Deduce, con riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di cui ai capi 59 e 60, argomenti sovrapponibili a quelli di DZ LV. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IA NT. Il ricorrente è stato condannato per i reati di ricettazione di cui ai capi 22 e 43. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In ordine al primo motivo - che inerisce alla affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 22 - deve ricordarsi che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). La Corte di appello, a fg. 59 della sentenza, ha offerto una ricostruzione non manifestamente illogica del contenuto dei dialoghi intercettati, esponendo che vi erano stati significativi contatti, subito dopo il furto di pneumatici per automobili di cui al capo 21, tra gli autori di esso ed il ricorrente, al quale gli interlocutori avevano fatto esplicito riferimento al possesso di "quattro gomme", particolare logicamente interpretato come riferentesi alla merce trafugata che l'imputato avrebbe dovuto ricevere accettando un incontro con gli interlocutori ai quali metteva a disposizione un magazzino per l'occultamento di essa, così compiendo la condotta di ricettazione contestatagli al capo 22. Tali dati di fatto, già sottolineati dalla sentenza di primo grado (fgg. 70 e 71, che aveva anche indicato con il loro numero le intercettazioni di riferimento e che non era stata criticata con l'atto di appello se non attraverso generiche doglianze), non sono rivedibili nell'ambito del giudizio di legittimità ed il presunto loro travisamento 6 kik - che avrebbe dovuto avere carattere macroscopico stante l'omogeneità delle decisioni di condanna nei gradi di merito - è affidato solo alle labiali affermazioni del ricorrente. Si osservi, peraltro, che in relazione al reato di ricettazione cli cui al capo 43, in ordine al quale il ricorrente non fa alcuna questione sulla sua responsabilità avendola ammessa, si era registrata, a distanza di poco tempo dal primo reato, analoga condotta illecita dell'imputato, commessa attraverso contatti instaurati con gli stessi autori del furto che aveva dato luogo alla ricettazione di cui al capo 22 (cfr. fgg. 88 e 89 della sentenza di primo grado); anche per tale ragione il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di associazione per delinquere poi dichiarato prescritto dalla Corte di appello (si veda, in particolare, fg. 105 della sentenza di primo grado, a proposito dei rapporti confidenziali e finalizzati a commettere le ricettazioni che intercorrevano tra il ricorrente e DZ LI, sodale e responsabile dei furti che avevano dato luogo alle ricettazioni ascritte al IA ai capi 22 e 43). 1.2. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha optato per una motivazione cumulativa a proposito della sussistenza della recidiva, tenendo conto dell'omologia delle condotte degli imputati gravati da tale circostanza, ivi compreso il ricorrente che risulta soggetto colpito da precedenti penali specifici e reiterati nel tempo. E' stato messo in luce, a fg. 61 della sentenza impugnata, che i reati per cui si procede dimostravano la rinnovata capacità a delinquere dei ricorrenti interessati e la loro pericolosità sociale. La motivazione è esente da ogni censura. In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 2. OV AN. Il ricorrente è stato condannato per i reati di furto di cui ai capi 21 e 45 e per il reato di ricettazione di cui al capo 11. 7 Nei suoi confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere in relazione al reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 70 al quale è stata rapportato il provvedimento di confisca. 2.1. Quanto al primo motivo, che deve ritenersi infondato, è vero che i reati di furto di cui ai capi 21 e 45 - in quanto aggravati dalla violenza esercitata da più persone su cose esposte alla pubblica fede - contestati al ricorrente, sono divenuti procedibili a querela dopo l'entrata in vigore del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150. Tuttavia, la difesa ha sottolineato che la persona offesa aveva sporto denuncia in ordine al furto subito. Tale atto - esistente all'interno del procedimento ma non necessario per la procedibilità in allora e per questo non presente nel fascicolo degli atti in possesso di questa Corte, non è stato allegato al ricorso - sotto questo profillo non autosufficiente - non consentendo al Collegio alcuna verifica in ordine al fatto che esso contenesse la volontà di perseguire l'autore del furto, così da assumere anche il valore di querela. 2.2. Anche il secondo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 11, è infondato. Deve richiamarsi quanto precisato con riguardo al ricorrente IA al paragrafo 1.1. delle presenti considerazioni in diritto, a proposito dell'interpretazione di merito del significato delle intercettazioni richiamate dalle conformi sentenze di condanna di primo e secondo grado (cfr. fg. 60 della sentenza impugnata). Dai dialoghi emergeva il coinvolgimento del ricorrente nella ricettazione della merce oggetto di furto di cui al capo 11, attraverso l'intermediazione per la vendita di essa a tale PI con il quale l'imputato entrava in contatto. Il contesto di riferimento dei rapporti tra il ricorrente e gli autori del furto, a lui legati anche da rapporti di parentela oltre che illeciti essendo stato l'imputato ritenuto partecipe dell'associazione per delinquere di cui al capo 1, dichiarato prescritto fin dal primo grado (cfr. sentenza del Tribunale fgg. 102,103), rendono ragione del giudizio della Corte in ordine alla piena consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita della merce, con superamento di ogni altra obiezione difensiva in proposito. 2.3. E' infondato anche il terzo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità per il reato di furto di cui al capo 21. La censura attiene al merito del giudizio, avendo la Corte, in conformità con la pronuncia di primo grado, interpretato senza manifeste illogicità le intercettazioni richiamate a fg. 60 della sentenza impugnata, dimostrative del coinvolgimento del ricorrente nel furto di pneumatici di cui al capo 21, essendo presente, come spiega bene il Tribunale a fg. 70 della sua decisione, mentre l'azione illecita si stava verificando, con la concitazione dimostrata dal coimputato DZ NN. 8 Il reato non è prescritto dovendosi tenere conto dell'incidenza della recidiva qualificata. 2.4. E' fondato il quarto motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità per il reato di furto di cui al capo 45. Nella sentenza impugnata, non vi è alcuna motivazione a proposito di tale reato. Sul punto vi era specifico motivo di appello, con il quale si era sottolineato che neanche la sentenza di primo grado (ai fgg. 90-93 nei quali si tratta di tale vicenda) aveva fatto riferimento specifico alla posizione del ricorrente ed, in effetti, così è. Ne consegue che la condanna per tale reato è rimasta priva di ogni giustificazione relativa alla specifica posizione dell'imputato, circostanza che determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale reato, con riguardo al quale è necessario un nuovo giudizio di merito. 2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso ci si duole della declaratoria di prescrizione in relazione al reato di intestazione fittizia di cui al capo 70 e del conseguente provvedimento di confisca. Si rileva che la motivazione sul punto offerta dalla Corte a fg. 70 della sentenza impugnata, non lascia comprendere il percorso seguito dai giudici di merito per giungere alla declaratoria di prescrizione del reato, la quale, in quanto ritenuta idonea a sostenere la conferma della confisca, avrebbe dovuto avere maggiore consistenza. Non vi è alcuna adeguata traccia in motivazione che faccia riferimento alla confisca, alla sua tipologia e alla possibilità del suo mantenimento nonostante la declaratoria di non doversi procedere alla luce della evoluzione giurisprudenziale sull'argomento. Ne consegue che la questione merita gli opportuni approfondimenti che la Corte territoriale non ha effettuato e per questo, sulla declaratoria di prescrizione di tale capo di imputazione e, di conseguenza e se del caso in ordine alla confisca, la sentenza deve essere annullata con rinvio. 3. DA NT. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione di cui ai capi 29 e 31. 3.1. Quanto al primo motivo, che inerisce al giudizio di responsabilità, deve richiamarsi quanto precisato a proposito del ricorrente IA al paragrafo 1.1. delle presenti considerazioni in diritto a proposito dell'interpretazione di merito del significato delle intercettazioni richiamate dalle conformi sentenze di condanna di primo e secondo grado (cfr. fgg. 58,59 della sentenza impugnata). Dai dialoghi emergeva il coinvolgimento del ricorrente nella ricettazione della merce oggetto di furto di cui ai capi 28 e 30, attraverso l'acquisizione del 9 compendio dei furti con accettazione della proposta dei responsabili dei delitti presupposto. Il contesto di riferimento dei rapporti tra il ricorrente e gli autori dei furti si ricava anche dal fatto che l'imputato è stato ritenuto partecipe dell'associazione per delinquere di cui al capo 1, dichiarato prescritto fin dal primo grado (cfr. sentenza del Tribunale fg. 103), rendendo ragione del giudizio della Corte in ordine alla piena consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita della merce, con superamento di ogni altra obiezione difensiva in proposito. Ne consegue l'inammissibilità del motivo. 3.2. Il secondo motivo, che inerisce alla recidiva, è manifestamente infondato per le ragioni espresse al paragrafo 1.2. delle presenti considerazioni in diritto a proposito del ricorrente IA. 3.3. Il terzo motivo è fondato. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale era stata chiesta l'applicazione della continuazione con i reati di cui ad altra precedente sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Milano il 16 giugno 2010. Tanto giustifica l'annullamento con rinvio per l'esame nel mento della richiesta. 3.4. Il quarto motivo, inerente alla entità dell'aumento di pena in continuazione relativo al secondo reato per il quale è intervenuta condanna in questo processo, è inammissibile per genericità, anche tenuto conto che la censura non aveva formato oggetto dell'atto di appello. Non può tenersi conto dell'eccezione inerente ad una presunta violazione del divieto di reformatio in peius, trattandosi di violazione di legge non dedotta con l'atto di appello ed eccepita solo all'odierna udienza. 4. HM ON. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito per i reati di furto di cui ai capi 14 e 15 e per il reato di ricettazione di cui al capo 63. 4.1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Il reato di ricettazione di cui al capo 63, commesso il 6 luglio del 2007, non è prescritto, al ricorrente essendo stata applicata la recidiva reiterata e specifica che comporta un doppio aumento ai fini del calcolo del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, RNio . 274721; Sez, 5, n. 35852 del 07/06/2010, Rv. 240502). 4.2. In ordine al secondo motivo, deve richiamarsi quanto precisato a proposito del ricorrente GI al paragrafo 1.1. delle presenti considerazioni in diritto a proposito dell'interpretazione di merito del significato delle intercettazioni 10 richiamate dalle conformi sentenze di condanna di primo e secondo grado (cfr. fgg. 60 e 61 della sentenza impugnata). Dai dialoghi emergeva il coinvolgimento del ricorrente nei furti di cui ai capi 14 e 15, attraverso la diretta presenza sul luogo del delitto e la complicità nel trasporto del furgone oggetto di furto (cfr. anche sentenza di primo grado, fgg. 62 e segg., in particolare a fg. 66 a proposito della cella del telefonino in possesso del ricorrente che aveva agganciato il luogo dei furti, con gli operanti che ne avevano riconosciuto la voce, a superamento di ogni ulteriore argomentazione difensiva sul punto. 4.3. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente non ha interesse a dolersi della qualificazione come furto dei fatti di cui ai capi 14 e 15 anziché come ricettazione, quest'ultimo reato essendo più grave di quelli contestati. 4.4. Il quarto motivo è infondato in quanto la Corte, conformemente alla sentenza di primo grado (fgg. 110 e segg.) ha ritenuto, sulla base di un giudizio di merito non rivedibile perché non manifestamente illogico, che i gioielli ritrovati al ricorrente avessero provenienza delittuosa, decisione che ha preso corpo dalla mancanza di una qualche giustificazione documentale in ordine alla provenienza dei numerosissimi monili ritrovati al ricorrente in assenza di redditi con essi compatibili. 4.5. Il quinto motivo, che inerisce alla recidiva, è manifestamente infondato per le ragioni espresse al paragrafo 1.2. delle presenti considerazioni in diritto a proposito del ricorrente IA. 4.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato in quanto l'applicazione al ricorrente della recidiva reiterata e specifica non poteva consentire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen., che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee si spingesse oltre la già ritenuta equivalenza. La censura inerente all'entità dell'aumento di pena in continuazione è inammissibile per genericità, anche tenuto conto che la censura non aveva formato oggetto dell'atto di appello. 4.7. Quanto al settimo motivo, inerente alla confisca, deve sottolinearsi che il provvedimento ablativo è collegato alla ricettazione di cui al capo 63, in relazione al quale in questa sede la condanna viene confermata. La confisca, come emerge dalla sentenza di primo grado, è intervenuta ai sensi dell'art. 240-bis cod.pen. (ex 12-sexies legge n. 356 del 1992), reato che rientra tra quelli previsti dalla norma, a confutazione dell'assunto contenuto nel motivo di ricorso, che non vi era ragione di esaminare stante la genericità dell'atto di appello in ordine a tale punto e la circostanza che, decidendo della sussistenza del reato, il Tribunale aveva messo in luce la sproporzione esistente tra i redditi del ricorrente 11 len ed i beni ricettati, nonché l'assenza di giustificazioni fornite, sicché, trattandosi di confisca obbligatoria, il provvedimento era imposto dalla legge. Pertanto, la manifesta infondatezza della richiesta difensiva impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187). 4.8. L'ottavo motivo è manifestamente infondato in quanto l'applicazione della nuova norma di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non applicabile al momento della sentenza impugnata in quanto entrata introdotta successivamente nell'ordinamento penale, non è invocabile nel giudizio di legittimità in quanto impone accertamenti di merito a tale giudizio sottratti. Nel complesso, il ricorso deve essere rigettato. 5.Le posizioni delle ricorrenti DZ LV , OV AB, OV TA e DZ EH, in relazione alle quali è stata emessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego loro rispettivamente ascritti, possono essere trattate congiuntamente stante l'omologia delle censure dedotte con i ricorsi, che sono fondati per le ragioni e nei limiti che seguono. 5.1. Nei confronti delle ricorrenti il Tribunale aveva disposto la confisca dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 (oggi confluito nell'art. 240-bis cod. pen.). La Corte di appello, nel rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati, ha precisato che non vi erano gli estremi "per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., in considerazione degli elementi raccolti nel corso del giudizio, correttamente e compiutamente valutati nella sentenza di primo grado" (fg. 57 della sentenza impugnata). Dunque, la motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento è avvenuta attraverso un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, la cui motivazione si fonde con quella in questa sede impugnata stante l'omogeneità 12 del giudizio inerente alla responsabilità delle imputate sebbene i reati loro contestati si siano nel frattempo prescritti. 5.2. Una volta chiarita la legittimità del richiamo alla sentenza di primo grado, deve rilevarsi che non vi è alcuna adeguata traccia in motivazione che faccia riferimento alla confisca, alla sua tipologia e alla possibilità del suo mantenimento nonostante la declaratoria di non doversi procedere alla luce della evoluzione giurisprudenziale sull'argomento. In proposito, occorrerà tenere conto del fatto che se la confisca (o parte di essa) è stata disposta per equivalente, posto che i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., deve applicarsi il seguente principio di diritto, affermato da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, secondo cui, la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. Se, invece, si tratta di confisca diretta (anche in parte) le SS.UU. Lucci (n. 31617 del 26/06/2015) ammettevano la confiscai anche in caso di declaratoria di prescrizione, principio ribadito anche dalla più recente decisione prima citata. Si terrà, altresì, conto della natura facoltativa o obbligatoria della confisca, alla luce del principio di diritto stabilito da Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529, secondo cui, in tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OV AN, limitatamente ai reati di cui ai capi 45 e 70 e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso di OV. 13 Fp/ Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DA NT, limitatamente alla determinazione sulla continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 16 giugno 2010 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso di DA nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DZ LV, OV AB, OV TA e DZ EH limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino e rigetta nel resto i ricorsi. Rigetta il ricorso di HM ON e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di IA NT e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.11.2023 Il Consigliere estensore EP GA Il Presidente EUbtta Rosi