Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
All'esito delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ( applicabili anche in tema di separazione giudiziale dei coniugi, in virtù e nei limiti della disposizione di cui all'art. 23), così nei giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla disciplina del processo civile di cognizione dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, come nei giudizi introdotti successivamente ad esse, alla natura fin dall'origine contenziosa dei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio, non si accompagna la caratterizzabilità della stessa udienza Presidenziale di comparizione dei coniugi, in termini corrispondenti (nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione ) a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 cod. proc. civ.; ciò in quanto, anche in un tal caso, la fase Presidenziale si rivela successivamente indirizzata soltanto all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed alla nomina del giudice istruttore, con relativa fissazione dell'udienza di comparizione innanzi a lui. Da ciò consegue, fra l'altro, che, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e quelli di decadenza dello stesso per la formulazione delle domande riconvenzionali, quale udienza di prima comparizione rilevante ai sensi dell'art. 180 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., debba intendersi esclusivamente quella innanzi al G.I. nominato all'esito della fase Presidenziale.
Commentario • 1
- 1. Provvedimenti temporaneihttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8317 del 1 settembre 1997 «In tema di provvedimenti temporanei ed urgenti, l'ordinanza del presidente del tribunale o del giudice istruttore in un processo di separazione personale tra coniugi attributiva, ad uno di essi, del diritto di abitare la casa familiare deve...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12293 del 10 giugno 2005 «...dei beni tra coniugi, non è preclusa dalla pendenza del giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi, nè dall'avvenuta pronuncia, da parte del presidente del tribunale, dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4614 del 7 maggio 1998 «I …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10914 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISOLE EOLIE 3, presso l'avvocato PAOLO GAMBERALE, che io rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA AN CA, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE 63, presso l'avvocato UMBERTO ALFIERI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1242/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GAMBERALE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ALFIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza parziale del 20/11/93 il Tribunale civile di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra ZZ IG e LA NA IC, disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle consequenziali statuizioni economiche. In sede di udienza presidenziale tenutasi il 26/11/90, per la LA era comparso un difensore, munito di procura in calce al ricorso notificato, il quale aveva chiesto rinvio depositando certificato medico attestante l'impedimento della sua assistita, ed il Presidente aveva rinviato a successiva udienza Presidenziale nella quale, per la donna, era stata depositata comparsa di costituzione contenente anche domande "riconvenzionali" relative agli assegni periodici di mantenimento, delle quali il difensore del ZZ aveva dedotto l'inammissibilità siccome a suo dire - tardive ai sensi dell'art. 167 c.p.c., siccome non formulate ne' - previa tempestiva costituzione in cancelleria - precedentemente alla data fissata per l'udienza Presidenziale, e neppure nel corso di quest'ultima, ma solo in una successiva - quand'anche pur sempre Presidenziale - udienza. All'esito dell'istruttoria, con successiva sentenza del 28/4/95, il Tribunale, affidata la figlia alla madre, determinava in L. 450.000 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della stessa nonché di altra figlia maggiorenne ma non autosufficiente, ed in L. 250.000 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal ZZ alla ex moglie.
Proponeva appello il ZZ limitatamente al capo relativo al riconoscimento dell'assegno divorzile, riproponendo, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità della domanda "riconvenzionale" di assegno divorzile formulata dalla LA, siccome - a suo dire - tardivamente proposta dopo l'espletamento della prima udienza di comparizione delle parti (corrispondente alla prima udienza Presidenziale) e dopo la costituzione delle parti avvenuta in quella sede, ed in ogni caso deduceva l'insussistenza delle condizioni atte a legittimare il riconoscimento dell'assegno divorzile, nonché la violazione dell'art. 5, comma 6 della l. 898/70. Costituitasi, la LA chiedeva il rigetto dell'appello, ed, in via incidentale, la determinazione dell'assegno divorzile nella maggiore misura di 500.000 mensili.
La Corte di Appello, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale venivano richieste dettagliate informazioni dapprima ai CC e quindi alla Guardia di ZA, in ordine alle condizioni economiche ed al tenore di vita delle parti e dei rispettivi nuclei familiari), disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità - per tardività - della domanda di assegno divorzile (rilevava la Corte come, nel giudizio di divorzio - così come in quello di separazione - la ritualità e tempestività delle domande va riscontrata con riferimento non già alla fase Presidenziale, ma a quella di costituzione davanti all'istruttore), rigettava sia l'appello principale che quello incidentale.
Ricorre per cassazione il ZZ, sulla base di 3 motivi. Resiste, con controricorso, la LA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo il ricorrente deduce INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA DALLA LA IN PRIMO GRADO;
VIOLAZIONE DELL'ART. 4 LEGGE N. 898/70, NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 6/3/87 N. 74, NONCHÉ DEGLI ARTT. 166 E 167 C.P.C. VECCHIO CODICE DI RITO,
IN RELAZIONE ALL'ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C., lamentando che la Corte di appello non abbia dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di assegno (oltretutto impropriamente definito di 11mantenimento" e non "divorzile") formulata dalla LA solo in sede di seconda udienza Presidenziale, e ciò benché - a dire del ricorrente - lo stesso contenuto testuale di cui al C comma dell'art. 4 della l. n. 898/70 farebbe del tutto chiara - attraverso il rinvio operato, ai fini della notifica del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, all'art. 163 bis c.p.c. - la piena operatività, già in quella fase, della disciplina di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. relativa a modi e termini di costituzione e di formulazione delle domande "riconvenzionali" (da avvenire - in caso di abbreviazione dei termini - in cancelleria tre giorni prima dell'udienza di comparizione, o - al più tardi - in sede di udienza).
Con il 2^ motivo il ricorrente deduce invece VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 6 L. 1/12/70 N. 898, NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 6/3/87 N. 74; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 SULLA DISPONIBILITÀ DELLE PROVE E SULLA VALUTAZIONE DI ESSE;
INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SULL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI ASSEGNO DIVORZILE, IN RELAZIONE ALL'ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C., lamentando come, dall'esame della sentenza, si renderebbe evidente come la Corte di Appello di Roma: a) non avrebbe tenuto conto, con valutazione logica e corretta, dei requisiti soggettivi ed oggettivi fissati dall'art. 5, comma 6 della legge n. 898/70 ai fini della legittimazione all'attribuzione dell'assegno, ne' - tanto meno - dei documenti prodotti e degli altri elementi (vedi la - a suo dire - incongrua negazione del lamentato profilo per cui il Tribunale avesse attribuito ad esso ZZ la disgregazione del matrimonio); b) avrebbe illogicamente valutato il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
c) avrebbe omesso di valutare l'attività lavorativa svolta in nero dalla LA, ed avrebbe del tutto incongruamente ritenuto "ininfluente" la circostanza relativa all'avvenuto rifiuto - da parte della stessa - del lavoro di portiera, affidando tale conclusione alla valutazione sia della natura dell'attività, che della supposta mancata prova della concretezza e serietà dell'offerta", ed omettendo di tenere nel dovuto conto sia la relativa corrispondenza epistolare, prodotta nel corso del giudizio di 1^ grado, sia il rifiuto della LA di presentarsi di persona innanzi al condominio.
Con il 3^ motivo il ricorrente deduce, infine, NULLITÀ DEGLI ACCERTAMENTI ISTRUTTORI E INDAGINI PATRIMONIALI, DISPOSTI DALLA CORTE DI APPELLO DAPPRIMA ATTRAVERSO I CARABINIERI E SUCCESSIVAMENTE ATTRAVERSO LA GUARDIA DI FINANZA. ILLEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO DISPOSTO "SULLA CAPACITÀ ECONOMICA DEL NUOVO NUCLEO FAMILIARE COSTITUITO DAL ZZ CON GI AN. VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULLA PRIVACY NEI CONFRONTI DI PERSONA TERZA ESTRANEA AL GIUDIZIO, CHE NON È PARTE IN CAUSA. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA NEI CONFRONTI DEL ZZ DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA NELL'ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI. ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA COLLEGIALE IN DATA 28/1-2/2/98 PER L'INDAGINE DEMANDATA, NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO PERCEPITO DAL ZZ PER TFR E FAF.
Il ricorrente lamenta, più in particolare: a) come gli accertamenti patrimoniali sarebbero da intendersi essere stati nullamente disposti nei suoi confronti, stante l'evidente difetto dei presupposti di legge (posto che egli aveva - a suo dire - provveduto regolarmente a depositare la dichiarazione dei redditi), e da ritenersi come del tutto inutili così come effettuati nei confronti della LA, atteso il modo del tutto superficiale in cui erano stati svolti;
b) l'illegittimità dell'allargamento dei quesiti e degli accertamenti disposti con l'ordinanza collegiale del 28/1/- 2/2/98, al TFR e al FAF percepiti da esso ZZ;
allargamento avvenuto in assecondamento di una - del tutto tardiva ed inammissibile - nuova domanda, formulata solo in sede di appello, di riconoscimento di una quota dell'indennità di fine rapporto;
c) l'illegittimità dell'ordinanza collegiale suddetta, nel punto in cui ha demandato alla Guardia di ZA l'accertamento "sulla capacità economica del nuovo nucleo familiare costituito dal ZZ" (il ricorrente pone in luce come, dal certificato del nuovo matrimonio, risulterebbe che egli si era nuovamente sposato solo il 25/7/96, e perciò successivamente alla stessa proposizione dell'appello); d) l'illegittimità dell'attività della Guardia di finanza la quale avrebbe - a dire del ricorrente - passato al setaccio, fin dal 1986, l'attività lavorativa e tributaria della nuova compagna di esso ZZ ed avrebbe, con palese violazione della legge sulla privacy, redatto una nota sulla donna fin dal 1990 in poi, e cioè con riguardo ad un periodo antecedente di ben 6 anni la data del matrimonio;
e) l'omesso accoglimento della richiesta di revoca dell'ordinanza collegiale in questione e di stralcio delle note informative riguardanti la nuova moglie di esso ZZ.
Ciò evidenziato, il ZZ richiede l'annullamento sia dell'ordinanza collegiale in questione, sia degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di ZA, attese sia le violazioni di legge sia la disparità di trattamento tra le parti processuali.
Il ricorrente, infine, conclude l'esposizione del motivo deducendo un ulteriore profilo di nullità della pronuncia della corte di appello, la quale avrebbe del tutto omesso di esaminare le conclusioni contenute nelle note del 11/3/99.
Il ricorso non può trovare accoglimento alcuno.
Ciò dicasi con riguardo - innanzitutto - al I motivo, sullo sfondo del quale non si fa fatica a riconoscere il peso e l'incidenza svolti dalla erronea convinzione secondo la quale la udienza "presidenziale", nell'economia della disciplina del divorzio "contenzioso" di cui alla legge n. 898/70 così come novellata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 (ma, in virtù dell'espressa estensione operatane dall'art. 23 della suddetta legge n. 74 anche ai giudizi di separazione personale, ciò si renderebbe predicabile anche in relazione a questi ultimi giudizi), cumulerebbe in sè, oltre alla funzione - del tutto originale e precipua sottolineata anche dal coinvolgimento, in essa, di un organo monocratico del tutto esponenziale, quale (salvo il potere di delega) il Presidente del Tribunale - di luogo di svolgimento delle attività indirizzate al tentativo di conciliazione, anche quella di vera e propria udienza di prima comparizione, nella quale il Presidente svolgerebbe anche le funzioni del "giudice istruttore"; udienza, in quanto tale, riconducibile ai contenuti di cui all'art. 180 c.p.c., con il connesso regime di decadenze così come ricostruibile sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. Un tal tipo di errore prospettico si rende tanto più percepibile ed evidente nella presente fattispecie, attesa quella che finisce per essere - anche in ragione delle peculiarità della concreta vicenda storico processuale, contrassegnata da una prima udienza Presidenziale di mero rinvio - la particolare prospettazione fattane dal ricorrente, il quale, una volta attribuita una tale caratteristica alla udienza presidenziale, pretende, altresì, di condurre alle estreme conseguenze l'assunto, teorizzando addirittura la configurabilità, all'interno della stessa udienza presidenziale (meglio si renderebbe, a questo punto, parlare piuttosto di "fase"), di una sorta di subprocedimento, all'occorrenza articolato esso stesso, al suo interno, su una possibile serie di udienze successive, solo la prima delle quali, concentrerebbe, però, in sè, le utili caratteristiche di quella di "prima comparizione" in senso proprio;
ragion per cui, una volta non formulate le domande "riconvenzionali" tempestivamente in relazione ad una tale prima udienza presidenziale, discenderebbe la decadenza definitiva del convenuto da ogni possibilità di formulazione successiva.
Orbene, nonostante il conforto provenuto, a tale tipo di assunto, in taluni contesti territoriali della giurisprudenza di merito nonché in taluni ambiti della dottrina, nessuna delle disposizioni normative positive appare sorreggere ed autorizzare (nè nel regime - applicabile alla vicenda processuale oggetto del presente giudizio - antecedente alla riforma del codice di rito del 1990, ma neppure in quello successivo, frutto della riforma in questione) un tal tipo di parallelismo e di "anticipazioni" di tematiche ipotizzati dal ricorrente, o qualsivoglia simmetria di sorta fra la fase presidenziale e. quella della udienza di prima comparizione innanzi al G.I., e ciò anche se può accadere, nel concreto, che il convenuto decida di costituirsi nel senso più proprio già in una tale fase. E a ciò devesi pervenire sulla base di profili che si rivelano formali e sostanziali ad un tempo, quali quelli per cui: a) nessuna delle attività cui è espressamente chiamato il Presidente nell'ambito di una tale fase - connotata - oltretutto - dai tratti della cognizione meramente sommaria - si colora di contenuti formali e sostanziali ragguagliabilì a quelli descritti, per il giudice istruttore, dall'art. 180 c.p.c., i quali - ad esempio - sia nel testo anteriforma che in quello post-riforma, contemplano i poteri di autorizzare la comunicazione di comparse, di autorizzare la chiamata in causa del terzo, nonché, nel nuovo testo post riforma, contemplano il potere-dovere di concedere al convenuto un termine non inferiore a 20 giorni prima dell'udienza di trattazione, per la formulazione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio;
b) più in particolare, la sequenza descritta dall'art. 4 della legge n. 898/70 (così come riformato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) tenga - di per sè - del tutto ferma un'articolazione bifasica in ragione della quale il Presidente, una volta esperito il tentativo di conciliazione, ed una volta assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti da lui ritenuti opportuni, debba nominare - fissando altresì l'udienza di "comparizione" innanzi al medesimo - il giudice istruttore, al quale soltanto spetterà la trattazione della controversia;
ed anzì, nel comma 8 presupponga e sottolinei ulteriormente un tal tipo di dualismo funzionale, nel momento stesso in cui - da un lato - attribuisce ai provvedimenti presidenziali - in estensione di quanto previsto dall'art. 189 disp. att. c.p.c. in relazione alle procedure di separazione personale -
una esecutività destinata a proiettarsi - in caso di estinzione del giudizio - anche al di là ed oltre la procedura (esecutività la quale non rappresenta invece - tanto meno in tali termini - connotato ordinario dei provvedimenti del giudice istruttore) e - dall'altro - avverte la necessità di ribadire come (in ragione di una evidentemente presupposta differenza di ruoli, poteri e funzioni) i provvedimenti in questione si rendano nondimeno modificabili dal giudice istruttore.
Non ignora questa Corte quelli che sono gli argomenti ai quali solitamente si affida la contraria tesi. Essi vanno, dal richiamo delle decisioni nn. 151 e 201 del 1971, della Corte Costituzionale (affermatrici, già a quell'epoca, del diritto dei coniugi di farsi assistere da un difensore già nella udienza Presidenziale, per la attività successiva all'insuccesso del tentativo di conciliazione, ed implicative - in quanto tali - di una natura "contenziosa" di una tale fase), ad una più generale e proclamata preoccupazione di vedere anche in questa sede, recuperata una "parità" fra gli oneri del ricorrente e del convenuto (parità che vedono messa in crisi dalla eventualmente affermata possibilità di quest'ultimo di assumere, a termine di riferimento per la sua costituzione, non già l'udienza Presidenziale, ma la prima udienza innanzi al nominato giudice istruttore), al richiamo di quelle disposizioni contenute nella novella di cui alla legge n. 74 del 1987 le quali: a) hanno onerato l'attore di una costituzione che precede l'udienza presidenziale e da effettuarsi con un ricorso compiutamente definito nei suoi contenuti identificativi della domanda e dei mezzi di prova;
b) hanno configurato a carico dello stesso Presidente del Tribunale, l'esistenza di un obbligo di tener conto, nella fissazione dell'udienza presidenziale, del rispetto di un termine a comparire modellato sulla base del rinvio all'art. 163 bis. c.p.c., ridotto alla metà; c) hanno abrogato la norma previgente che obbligava l'attore a notificare, al convenuto non comparso in fase presidenziale, l'ordinanza di fissazione dell'udienza innanzi all'"istruttore".
Ma nessuno di tali argomenti appare rivestire persuasività e carattere veramente definitivi.
Intanto va premesso - in linea più generale - come corrisponda ad una concezione sostanzialmente stereotipata del processo civile quella secondo la quale: a) il luogo della "cognizione contenziosa" (inteso come luogo della contrapposizione di più parti che controvertano e contendano di diritti personali e/o patrimoniali) si renda affidato al solo modello del processo contenzioso ordinario ed a quello delle sue più tipiche varianti (affermatesi - ad es. - attraverso il c.d. rito del lavoro), intesi nella loro più classica tipicità, e si renda invece estraneo ad ogni altro tipo di procedura la quale non risulti immediatamente ed integralmente riconducibile ad uno di quei modelli;
b) i modelli processuali - come tali - siano caratterizzati da moduli a struttura semplice ed essenziale, che non conoscono fra loro - o comunque al loro interno - contaminazioni, e siano sempre immediatamente riconducibili - perciò - volta a volta, ai tipi base;
c) una volta riconosciuta, in un modello processuale, unitamente all'esistenza di tratti peculiari, anche quella di tratti indizianti di un tipo più generale di procedimento, ciò legittimi - da un lato - a ritenere la riducibilità integrale di quel modello proprio ed esclusivamente nell'ambito di quel "tipo" normativo, e - dall'altro - a stravolgere le peculiarità "annegandole" nell'ambito esclusivo del "tipo generale" (cosi da trasformare, ad esempio -tanto per tornare alla procedura "divorzile" - il Presidente in un vero e proprio giudice istruttore).
Tali premesse si rendono quanto mai pertinenti al fine della soluzione dei problemi connessi alla definizione della struttura del processo divorzile contenzioso;
problemi più che mai rimessi in movimento dalla innovativa caratterizzazione datagli dalla novella del 1987, la quale lo ha ridefinito in termini tali da rendere più che mai precarie le precedenti e faticose proposte ricostruttive fondate - sulla falsariga delle conclusioni raggiunte in tema di procedimento di separazione personale giudiziale - sull'assunto di un procedimento caratterizzato da due fasi del tutto distinte ed incomunicabili nelle loro caratteristiche, la prima delle quali (quella Presidenziale) contrassegnata dai connotati del procedimento di volontaria giurisdizione (o, secondo altri, cautelare) e perciò priva di qualsiasi tratto della "contenziosità". e la seconda (svolgentesi innanzi al giudice istruttore nominato dal Presidente) caratterizzata, invece, da quelli dell'ordinario procedimento contenzioso.
La Suprema Corte, già con una pronuncia del 1989 (vedi Cass. 24 giugno 1989, n. 3095), essendo stata in quel caso chiamata a pronunciarsi in relazione al solo e più limitato tema della idoneità - o meno - della costituzione del ricorrente avvenuta (attraverso il deposito del ricorso introduttivo) nella fase presidenziale, a coprire anche la successiva fase svolgentesi innanzi al G.I., ha, nel dare risposta affermativa al quesito postole e nel chiarire la natura più complessivamente unitaria e contenziosa della procedura, ribadito peraltro la articolazione bifasica della procedura stessa (in tal senso vedi, altresì, Cass. 8 settembre 1992, n. 10291). Tale conclusione va ulteriormente ribadita in questa sede, avendosi cura di precisare aggiuntivamente - quanto all'argomento secondo il quale, all'affermata natura "contenziosa" della stessa "fase presidenziale", non potrebbero non accompagnarsi, insieme ai connotati immediati del processo contenzioso ordinario (corretti sotto i soli punti di vista dell'essere introdotto in via di ricorso e non di atto di citazione, nonché della presenza di un organo atipico quale il Presidente del Tribunale), un obbligo di immediata costituzione del convenuto - come, frutto di una sostanziale forzatura e di eccessiva semplificazione logico giuridica (tanto più insostenibile ove riferita al particolare contesto normativo del codice di rito - ancora precedente la riforma del 1990 - che ha governato la presente controversia) si riveli ogni schema concettuale che si conduca ad individuare, nel regime - in sè e per sè - delle "decadenze" e nella operatività quanto più piena e penetrante di quello stesso regime, uno dei tratti connotanti del moderno processo di cognizione "contenzioso", per il che non vi possa - fra l'altro - essere luogo a riconoscere "contenziosità" laddove non vi sia riconoscibilità - fra le parti - di una reciprocità dei regimi di decadenza, evidenziantesi anche sotto il profilo della loro tendenziale massima "sincronicità".
Va da sè, infatti, che, a tratto qualificante e connotante dello schema del procedimento "contenzioso", non possa assurgere una - oltretutto improponibile sul piano logico, data la naturale e fisiologica diversità (che si manifesta, non ultima, sul piano della sequenza cronologica, laddove la scelta dei tempi di introduzione della controversia spetta solo all'attore) sussistente fra i ruoli di impulso dell'attore e del convenuto - meccanicistica specularità, anche formale, fra i rispettivi poteri ed oneri processuali delle parti, ma solo un equilibrio sostanziale fra il contenuto e le potenzialità degli stessi;
equilibrio il quale - quindi - ben può tollerare - ove essa trovi giustificazione nelle peculiarità della natura della controversia - una differenziata scansione temporale originaria degli oneri di costituzione delle parti. Sotto quest'ultimo punto di vista, nessun dubbio appare coltivabile in ordine alla "specialità" delle controversie divorzili;
"specialità" che consegue alla natura degli interessi in gioco ed alla pur sempre perdurante (alla luce dei tuttora prevalenti modelli di organizzazione della vita consociata) centralità del modello familiare;
centralità che ben si rivela in grado di sorreggere - quindi - all'occorrenza, un trattamento differenziato ed accentuatamente non sincronico dei tempi di costituzione delle parti. Del resto questa Corte, con la già citata pronuncia 3095/89, ha già avuto modo di porre in evidenza le peculiarità del tutto singolari che discendono (il principio - affermato, in quel caso, in relazione ad una fattispecie di separazione giudiziale dei coniugi - ovviamente si rende del tutto estensibile, per la coincidenza delle caratteristiche strutturali, alla procedura "divorzile"), per i procedimenti "divorzili", dalla loro instaurazione attraverso il deposito di un "ricorso" introduttivo presso la cancelleria del giudice;
"ricorso" già istitutivo - in quanto tale - del rapporto processuale con il giudice, e della litispendenza.
Più in particolare, questa Corte, con la richiamata pronuncia, ha già avuto a sottolineare come, l'immediata costituzione del rapporto processuale, conseguente al deposito del ricorso, tolga conseguentemente ogni rilevanza funzionale - a tali fini - alla successiva costituzione del convenuto, il cui evento non assume essenzialmente significato se non nella logica dell'esercizio concreto del diritto difesa da parte del convenuto medesimo. Da ciò consegue, fra l'altro, che, di per sè, un modello processuale il quale, all'instaurazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso introduttivo, faccia seguire una prima (e del tutto concisa temporalmente) fase caratterizzata da tratti di cognizione meramente sommaria, nella quale, in ragione delle peculiarità della controversia, non si renda ancora operativo l'obbligo di costituzione formale del convenuto, ma si prevedano il mero svolgimento del tentativo di conciliazione personale, e la mera eventuale assunzione di provvedimenti del tutto urgenti (e successivamente modificabili), sì renda del tutto compatibile con i caratteri della "contenziosità", non venendo esso modello ad incidere sulla parità dei poteri delle parti, ne' tanto meno a pregiudicare le facoltà di difesa dell'attore, risultandone semmai - tanto per tornare al tema del processo divorzile - eventualmente pregiudicata (ma in conseguenza di una sua libera scelta), proprio la parte convenuta che non abbia ritenuto di costituirsi già in fase presidenziale.
Quanto poi alle prospettate pregnanza ed impegnatività del riferimento contenuto, nel comma 6 del novellato art. 4 della legge n. 898/70, al parametro di cui all'art. 163 bis c.p.c. (inteso quale sintomo di una più generale, immediata attualità - in relazione "alla fase presidenziale" - del complesso sistema delle norme che ad esso art. 163 bis si raccordano: e perciò degli artt. 166 e 167 c.p.c. in tema di costituzione del convenuto e di decadenze dello stesso), vanno da sè stesse le considerazioni suggerite dalla finale non sovrapponibilità completa delle situazioni così come costruite proprio dall'art. 4 della legge n. 898/70; non sovrapponibilità che si rende conseguente alle caratteristiche - alla fine - solo parziali con le quali il riferimento risulta realizzato, posto che esso va - si - ai termini di comparizione fissati nell'art. 163 bis C.P.C., ma previa loro dimidiatura;
il che, deponendo concomitantemente quale indizio ulteriore di una avvertita (dal legislatore) "specialità" delle controversie divorzili, svuota di ogni ipotizzata impegnatività il riferimento contenuto nel comma 6 dell'art. 4 della legge n. 898/70. Quanto poi - infine - all'argomento relativo all'avvenuta soppressione, ad opera dell'art. 8 della legge n. 74/87, dell'onere originariamente fissato - dal comma settimo dell'art. 4 della legge n. 898/70 - a carico dell'attore, di notificare l'ordinanza che chiude la fase presidenziale (il che si porrebbe a sintomo di un onere di già immediata costituzione del convenuto), risulta già sottolineata, in dottrina, la sostanziale ambiguità di un tal dato, posto che contraddittorio proprio con la logica di un obbligo di immediata costituzione del convenuto;
logica dalla quale non potrebbe non discendere - semmai - nel caso in cui l'ordinanza contenga anche provvedimenti provvisori ed urgenti, l'esigenza di assicurare al convenuto non costituitosi - e perciò, nei fatti, da ritenere contumace (dichiarabile tale dal Presidente ?) - quel complesso di garanzie che connotano sul piano più generale la posizione del contumace nell'ordinario rito contenzioso (vedi la previsione generale di cui all'art. 292 C.P.C.). Del pari nessun accoglimento può trovare il 2^ motivo di ricorso, del quale va predicata, in realtà, l'assoluta inammissibilità, posto che, al di là della sua formulazione apparente, esso si rivela indirizzato, in realtà, a provocare un - inconcepibile in questa sede di legittimità - sindacato di merito sulle valutazioni del materiale probatorio compiute dalla Corte di Appello di Roma e sulle conclusioni tratte in concreto da quest'ultima, nel momento in cui - con motivazione di per sè del tutto priva di vizi logico-giuridici ha confermato la sussistenza - nella fattispecie dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'attribuzione dell'assegno divorzile alla LA NA. Del pari inaccoglibile si rivela, infine, il 3^ motivo di ricorso, laddove, da un lato, non hanno modo di configurarsi le ipotizzate violazioni di cui all'art. 5, comma 9, della legge n. 898/70, nel momento in cui: a)le contestate ordinanze istruttorie della Corte di appello di Roma rispettivamente del 2/4-14/4/97, e del 28/1-2/2/98 lungi dall'indirizzarsi specificamente ed isolatamente all'accertamento dei redditi della nuova compagna del ZZ, hanno avuto in realtà a proprio e legittimo obiettivo l'accertamento delle condizioni patrimoniali del nuovo nucleo familiare del ZZ, come ineliminabile passaggio attraverso il quale pervenire alla ricostruzione di uno dei parametri normativi espressamente indicati dal comma 9 dell'art. 5 della legge n. 898/70: quello del tenore di vita di ciascuno dei coniugi;
parametro alla definizione del quale non possono non concorrere - ovviamente - anche le condizioni patrimoniali degli altri componenti conviventi del nucleo familiare di ciascuno dei divorziandi;
b) dallo stesso contesto dell'ordinanza collegiale del 28/1-2/2/1998, nessun rapporto di finalizzazione è dato di desumere fra il disposto allargamento degli accertamenti demandati alla Guardia di ZA anche al trattamento di fine rapporto, ed una - oltretutto improponibile, in sede di giudizio divorzile - domanda ex art. 12 bis della l. n. 898/70, inserendosi invece anche tale avvenuto allargamento, nell'ambito degli strumenti di cognizione delle condizioni patrimoniali e redditizie del ZZ. Quanto poi alla dedotta violazione dei presupposti che abilitano il giudice del divorzio agli accertamenti istruttori patrimoniali, va osservato come, anche a voler prescindere dal profilo relativo - ancora una volta - alla genericità delle deduzioni svolte a sostegno della doglianza (alla fine, il ricorrente, affermando genericamente di avere ottemperato all'onere di presentazione della dichiarazione personale dei redditi e di "ogni documentazione relativa" ai suoi redditi, si limita a proporre genericamente una versione della sua diligenza nella produzione documentale reddituale, del tutto opposta, nelle conclusioni, a quelle tratte, sul punto, dal giudice di merito), assorbente si renda. la considerazione per cui: a) l'avvenuta produzione della documentazione reddituale e patrimoniale - anche quando si realizzi - non svolge - di per sè - alcun rilievo preclusivo ai fini dell'esercizio dei poteri istruttori conferiti, al giudice del divorzio, dal già richiamato comma 9 dell'art. 5 della l. n. 898/70, rendendosi invece a ciò sufficiente l'esistenza di contestazioni fra le parti circa la rispettiva effettiva posizione patrimoniale e reddituale (e sul punto, lo stesso ZZ si guarda bene dal dedurre l'avvenuta non contestazione, da parte della LA, delle risultanze della documentazione reddituale dedottamente prodotta dal medesimo); b) l'avvenuto esercizio dei poteri istruttori d'ufficio da parte della Corte di Appello di Roma ha trovato, in ogni caso, nella presente fattispecie, concomitante ed autosufficiente titolo nella espressa previsione contenuta nell'art. 738 c.p.c., la quale, nel rito camerale (e tale è - ai sensi della espressa previsione di cui all'art. 4, comma 12, della l. n. 898/70 così come modificato dall'art. 8 della legge n. 74/87 - quello che governa i giudizi nascenti dall'impugnazione proposta avverso la sentenza divorzile), abilita, in via ordinaria e discrezionale il giudice ad assumere informazioni.
Quanto poi alle deduzioni relative ai termini dedottamente distorti in cui gli accertamenti sarebbero stati in concreto realizzati, e circa la concreta incidenza di esse supposte distorsioni, va posta innanzitutto in risalto la assoluta genericità delle doglianze sollevate dal ZZ, le quali non soddisfano, di certo, sul punto, i requisiti di autosufficienza del ricorso, e va inoltre rilevato come il ZZ, alla fine, si limiti a contrapporre una sua diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella sono pervenuti i giudici di merito.
Del pari del tutto generica ed inammissibile si rende la doglianza relativa al profilo per cui gli accertamenti della Guardia di ZA sul conto della GI si sarebbero in modo aggiuntivamente indebito, a dire del ZZ spinte indietro nel tempo fino ad epoca antecedente il matrimonio di quest'ultima con il ZZ, avvenuto nel 1996 (il ZZ nell'affermare una tale circostanza non deduce, però, che anche il rapporto di convivenza con la GI risalisse solo al 1996, e si limita invece a richiamare per sommi capi il contenuto di note difensive del 15/1/98 e del 11/3/99 delle quali è, oltretutto, precluso l'esame diretto a questa Corte).
Aggiungasi a ciò il profilo per cui non viene concretamente dedotto in quale misura tali pretesi "sconfinamenti" avrebbero concretamente pregiudicato la decisione dei giudici di merito, e quale sia conseguentemente l'interesse del ZZ a sollevare la doglianza. Nella motivazione della Corte di appello - infatti - non viene conferito spazio esorbitante agli accertamenti condotti dalla Guardia di ZA sul conto della GI, i quali non vengono in rilievo se non ai fini della ritenuta disponibilità, da parte del ZZ, dell'abitazione di proprietà della medesima.
Ove poi la genericamente dedotta violazione delle norme delle leggi sulla "privacy" non debba intendersi indirizzata a conseguire, per altra via, la affermazione di un del tutto inconfigurabile (alla luce della disciplina normativa) principio secondo cui i poteri istruttori del giudice di merito quali configurabili - nei giudizi divorzili - alla luce degli artt. 738 c.p.c. e del comma 9 dell'art. 5 della legge n. 898/70 si arresterebbero sulla soglia delle figure dei coniugi e non potrebbero investire anche i soggetti con essi conviventi l'accertamento relativo al tenore di vita dei coniugi divorziandi o separandi, non può non coinvolgere, infatti, forzatamente anche il gruppo dei soggetti con loro stabilmente conviventi, ove questi ultimi risultino forniti di redditi e di disponibilità patrimoniali, salvo all'interessato lo specifico onere di comprovare eventualmente che tali redditi e disponibilità patrimoniali non refluiscano in alcun modo nell'ambito della convivenza), del tutto generiche ed inammissibili si rivelano, in ogni caso, le doglianze sollevate dal ZZ sul profilo relativo alle dedotte violazioni della legge sulla privacy.
Ed infatti, al di là del profilo per cui il ZZ non specifica più concretamente in cosa si siano tradotte tali supposte violazioni (della legge n. 675/96 ?), va osservato come - anche a prescindere dalla considerazione per cui la comunicazione, all'autorità giudiziaria, (e perciò la loro pubblicizzazione nel corso del processo), da parte degli organi della polizia giudiziaria o tributaria, degli esiti degli accertamenti loro eventualmente demandati nel corso di un giudizio, corrisponde all'adempimento di un preciso dovere di carattere istituzionale, per il che, di per sè, sfugga ad ogni valutazione di illegittimità - il tipo di tutela apprestato dalla legge n. 675/96 sfugga del tutto all'ambito delle invocate categorie della "nullità" o dell'annullabilità degli atti compiuti, evocate dal ricorrente allorché invoca l'annullamento dell'ordinanza collegiale, nonché degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di ZA (misura - quest'ultima - oltretutto estranea ai poteri del giudice ordinario).
Del pari del tutto generiche - ed in ogni caso del tutto inammissibili in questa sede - si rivelano, infine, le doglianze sollevate dal ZZ in ordine: a) ad una supposta avvenuta violazione di norme relative alla parità di trattamento in sede di accertamenti tributari compiuti dalla Guardia di ZA. ed alle modalità concrete con le quali tali accertamenti sarebbero in concreto state effettuate (ed infatti tali profili investono accertamenti ed apprezzamenti di merito del tutto preclusi a questa Corte); b) al dedotto omesso esame, da parte della Corte di appello, delle "conclusioni" da esso ZZ rassegnate nelle note del 11/3/99 (ed infatti l'assoluta genericità del riferimento, in ricorso, a non meglio chiarite e neppure trascritte "conclusioni", preclude la stessa esaminabilità della doglianza ove riferita a "conclusioni" in senso tecnico, e, dall'altro, ove invece il riferimento alla nozione di "conclusioni" debba intendersi indirizzato, in senso del tutto improprio, a riassumere il complesso delle considerazioni sviluppate dal ZZ nelle pagine comprese fra 12 e 17 del ricorso per cassazione qui oggetto di esame (considerazionì da ritenersi perciò sviluppate negli stessi termini - anche nelle note del 11/3/99 va osservato, innanzitutto, come, ai fini della configurabilità del vizio di omessa motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) rilevante ai fini della cassazione di una pronuncia, non si rende sufficiente di per sè la mancata presa di posizione, da parte del giudice di merito, sui singoli segmenti argomentativi sviluppati dalle parti, richiedendosi - invece - il profilo aggiuntivo della decisività di tali segmenti (ed, allora, tanto più ove sviluppate in termini analoghi a quelli proposti in questa sede, come tali non si sono configurate di certo decisive, per la Corte di Appello - per le ragioni già innanzi illustrate - ne' le generiche deduzioni relative a pretese violazioni della legge sulla privacy, ne' le altrettanto generiche deduzioni relative ai supposti straripamenti negli accertamenti patrimoniali effettuati a carico della signora GI. Inoltre, ed in ogni caso, proprio ove in tal senso dovesse interpretarsi il riferimento alle "conclusioni" sviluppate nelle "note", cui allude il ricorrente nel denunciare il vizio di omesso esame-motivazione, va osservato come, di contro a quanto dedotto dallo stesso ZZ, la sentenza della Corte di Appello risulta avere dato risposta a tutte le tematiche davvero decisive della controversia concernenti la spettanza e la misura in sè dell'assegno divorzile, con motivazione incensurabile in questa sede, posto che - di per sè - compiuta ed immune da vizi logico-giuridici. Dal rigetto del ricorso, consegue la condanna del ZZ alla refusione delle spese di questa fase di giudizio, in favore della controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di LA NA IC, che liquida in commplessivi euro 1269,1 di cui milleduecento euro per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Suprema Corte di Cassazione, il 8 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002