Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10914
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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All'esito delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ( applicabili anche in tema di separazione giudiziale dei coniugi, in virtù e nei limiti della disposizione di cui all'art. 23), così nei giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla disciplina del processo civile di cognizione dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, come nei giudizi introdotti successivamente ad esse, alla natura fin dall'origine contenziosa dei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio, non si accompagna la caratterizzabilità della stessa udienza Presidenziale di comparizione dei coniugi, in termini corrispondenti (nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione ) a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 cod. proc. civ.; ciò in quanto, anche in un tal caso, la fase Presidenziale si rivela successivamente indirizzata soltanto all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed alla nomina del giudice istruttore, con relativa fissazione dell'udienza di comparizione innanzi a lui. Da ciò consegue, fra l'altro, che, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e quelli di decadenza dello stesso per la formulazione delle domande riconvenzionali, quale udienza di prima comparizione rilevante ai sensi dell'art. 180 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., debba intendersi esclusivamente quella innanzi al G.I. nominato all'esito della fase Presidenziale.

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  • 1Provvedimenti temporanei
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    Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8317 del 1 settembre 1997 «In tema di provvedimenti temporanei ed urgenti, l'ordinanza del presidente del tribunale o del giudice istruttore in un processo di separazione personale tra coniugi attributiva, ad uno di essi, del diritto di abitare la casa familiare deve...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12293 del 10 giugno 2005 «...dei beni tra coniugi, non è preclusa dalla pendenza del giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi, nè dall'avvenuta pronuncia, da parte del presidente del tribunale, dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4614 del 7 maggio 1998 «I …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10914
Data del deposito : 25 luglio 2002

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