Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità; in tali ipotesi, infatti, si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità. (Fattispecie relativa a reato prescritto successivamente alla presentazione del ricorso per cassazione, privo della enunciazione dei motivi che lo sostenevano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 12.3.1998
Dott. Carlo DAPELO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere N. 308
Dott. Alessandro CONZATTI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Diana LAUDATI Consigliere N. 43632/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EO US, nato a [...], il 1^ gennaio 1973, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, sezione I penale, in data 25 luglio 1997. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 25 gennaio 1997, il Pretore di Catanzaro, sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, dichiarò EO US responsabile, in concorso con altri, della contravvenzione di cui all'articolo 707 C.P., commesso il 22 giugno 1993, e lo condannò alla pena di nove mesi di arresto.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 25 luglio 1997, la rigettò.
Il EO propose allora ricorso per cassazione, ma senza enunciare i motivi ad esso relativi, con la conseguenza che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi degli articoli 591, comma 1, lettera c), e 581 c.p.p. Nè rileva che la data di prescrizione del reato sarebbe stata il 22 dicembre 1997; ed infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo a rende l'atto introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la di emettere una pronuncia diversa dalla possibilità inammissibilità: in tali ipotesi dichiarazione di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità (Cass. pen., Sez. un., 11 novembre 1994, Cresci).
E poiché la sentenza impugnata venne emessa in data 25 luglio 1997, e quindi prima della data di prescrizione del reato de quo, appare evidente - alla stregua della citata giurisprudenza - che il reato non si è estinto.
Secondo il disposto dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, equitativamente fissata circostanza che non ha enunciato i motivi, nella misura di lire cinquecentomila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1998