Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 4171
CASS
Sentenza 12 marzo 1998

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La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità; in tali ipotesi, infatti, si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità. (Fattispecie relativa a reato prescritto successivamente alla presentazione del ricorso per cassazione, privo della enunciazione dei motivi che lo sostenevano).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 4171
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4171
    Data del deposito : 12 marzo 1998

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