Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione. Solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto siasi limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve proporsi di ufficio l'indagine sul concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza della concausa di danno, salva, peraltro, l'onere di apposita impugnazione per denunciare l'eventuale omissione di tale indagine ed evitare che la questione risulti preclusa nell'ulteriore corso del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/1999, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
4. Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
5. Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società per azioni AL in persona del suo liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma in via Foro Traiano 1/a presso l'avvocato Ernesto Irace, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;
contro
CI VA, elettivamente domiciliato in Roma in via Po 21 presso la sede della C.I.S.L., rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'atto di controricorso, dall'avvocato Innocenzo Bernardinetti, controricorrente e ricorrente incidentale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni del 24 febbraio 1997, depositata l'11 marzo 1997, numero 120/97, r.g. 1849/96;
udita la relazione svolta nell'udienza del 16 novembre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale;
Svolgimento del processo
Con ricorso in data il febbraio 1994, CI VA premesso che la società Nuova Saip, essendosi verificata, nell'impresa, una situazione che aveva reso necessario il trattamento di integrazione salariale con sospensione dal lavoro a zero ore di parte dei dipendenti tra i quali esso istante, aveva stipulato, in data 5 ottobre 1984, un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali con il quale espressamente si era previsto che, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, si sarebbe fatto ricorso a un criterio di rotazione mensile per il personale interessato alla sospensione, clausola che non era stata rispettata dal datore di lavoro, restando così lui (e gli altri versanti nella stessa posizione) sospeso ininterrottamente dal lavoro dal 15 ottobre 1984 al 31 dicembre 1988, subendo quindi un danno quantificabile nella misura della retribuzione che gli sarebbe dovuta per un periodo di diciotto mesi corrispondente a quello durante i quali avrebbe dovuto operare la rotazione convenne in giudizio la società Nuova Saip avanti il Pretore di Terni facendo richiesta di condanna della stessa, in proprio favore, della somma di 12.000.000 di lire. Si costituì la società che contestò la fondatezza della pretesa, eccependo la intervenuta prescrizione quinquennale e opponendo che al verbale di riunione del 5 ottobre 1984 non poteva riconoscersi natura di accordo collettivo e che, in ogni caso, non si era data la prova della sussistenza dei requisiti che avrebbero dovuto costituire il presupposto per farsi luogo alla rotazione, consistenti, in particolare, nella fungibilità delle competenze professionali e delle capacità lavorative di essi richiedenti con quelle dei lavoratori che avrebbero dovuto sostituire, nella assenza di costi pregiudizievoli per l'impresa e nella idoneità della rotazione a favorire il superamento della situazione di crisi del mercato. Il Pretore, in accoglimento della eccezione di prescrizione del diritto, respinse la domanda con pronuncia resa il 15 novembre 1996. All'esito del giudizio di appello proposto dal lavoratore e nel quale si costituì la società per azioni AL che aveva nelle more incorporato per fusione la Nuova Saip, il Tribunale della stessa città, con sentenza emessa all'udienza del 24 febbraio 1997, ha invece accolto la richiesta del lavoratore e ha condannato l'appellante al risarcimento dei danni quantificati nella misura di sei milioni di lire oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria.
Ha rilevato il giudice di secondo grado che: a) la prescrizione applicabile nella specie era quella decennale configurandosi una ipotesi di inadempimento contrattuale;
b) al documento di cui al verbale di riunione con le organizzazioni sindacali sopra richiamato doveva attribuirsi atteso il suo letterale contenuto valore di accordo vincolante per le parti;
c) la azienda non aveva fornito dimostrazione della sussistenza delle insuperabili ragioni produttive che a termini dell'accordo del 5 ottobre 1994 avrebbero potuto costituire impedimento per la attuazione della prevista rotazione. Avverso questa decisione la società AL ha interposto ricorso per la sua cassazione sostenuto da quattro motivi.
L'intimato resiste con controricorso con il quale propone anche ricorso incidentale affidato a un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi perché proposti nei confronti della medesima sentenza.
Con la prima ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1362 del codice civile in relazione all'interpretazione dell'accordo sindacale del 5 ottobre 1984, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - la società ricorrente principale deduce che, rappresentando la rotazione dei lavoratori posti in trattamento di integrazione salariale una eccezione, non essendo previsto quest'istituto dalla normativa vigente all'epoca in cui l'accordo in questione intervenne, una corretta interpretazione di questo avrebbe dovuto indurre a ritenere che - avendo le parti stipulanti individuato i presupposti per la sua applicazione in concreto, oltre che nella fungibilità e intercambiabilità dei lavoratori sospesi con quelli restati al lavoro, principalmente nella compatibilità con le esigenze organizzative e produttive aziendali e nella assenza di ragioni pregiudizievoli per la efficienza e per la economicità della residua attività - sul lavoratore (e non sul datore di lavoro) avrebbe dovuto fare carico l'onere di fornire la prova anche della sussistenza di queste due ultime essenziali condizioni, non essendo sufficiente il ricorso in positivo del primo di tali elementi.
A sostegno dell'assunto svolto, nell'atto di ricorso si richiama un passo della motivazione della sentenza della Corte costituzionale numero 694 del 1988, secondo la quale l'applicazione del criterio della rotazione sarebbe subordinato alla insussistenza del "pericolo della frustrazione o della mancata realizzazione delle finalità che si è posta la legge in previsione dei trattamenti di cassa integrazione".
Con il secondo motivo - denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'articolo 1411 del codice civile - si rileva che, dovendo riconoscersi all'accordo già indicato la natura di un contratto a favore di terzi, il comportamento tenuto, sia dai rappresentanti sindacali, sia dai lavoratori, di totale disinteresse alla sua applicazione - non avendo mai gli stessi, dalla data della sua stipulazione sino alla intervenuta cessazione del periodo di ammissione al trattamento di integrazione salariale, avanzato richiesta alcuna di riammissione in servizio avrebbe dovuto valutarsi come rinuncia al diritto dallo stesso accordo sorgente con conseguente inefficacia della promessa.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 e 1227 del codice civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e deduce che la motivazione della sentenza impugnata appare assolutamente contraddittoria con riferimento alla quantificazione del danno subito dal lavoratore, in quanto, dopo essersi premesso che si rendeva necessario procedere con valutazione equitativa, ai sensi dell'articolo 432 del codice di procedura civile, attesa la certezza del diritto e l'obiettiva impossibilità di determinare il valore economico della somma dovuta, dato che essa non può essere pari alle differenze retributive non percepite nel periodo in cui il dipendente era stato illegittimamente sospeso senza prestare altra attività, illogicamente si è affermato che "peraltro tali differenze retributive devono essere considerate il parametro principale a cui va commisurata la liquidazione equitativa", pervenendosi alla apodittica conclusione del riconoscimento del diritto a somme di denaro proprio nella misura pari a quelle differenze delle quali si era prima negata la spettanza.
Sotto un ulteriore profilo (sempre a proposito della entità del danno liquidato) la ricorrente aggiunge ancora che si è totalmente trascurato di valutare - così come invece voluto dall'articolo 1227 del codice civile - il fatto colposo dei creditori, e cioè la inerzia e acquiescenza da loro dimostrata per tutto il periodo antecedente la proposizione della domanda introduttiva del giudizio, incontestabilmente concorso a cagionare il danno.
Con il quarto motivo si denuncia la illegittimità della condanna al pagamento sulla somma liquidata, sia degli interessi sia danno da svalutazione della moneta, e ciò in quanto con il comma 36 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 numero 724 si è
introdotto, anche per i crediti di lavoro, il divieto di cumulo tra le due voci, al quale debbono ritenersi assoggettati i crediti maturati successivamente all'entrata in vigore di questa legge, il che è nella specie in quanto la maturazione di un credito coincide con la sua esigibilità, che, nel caso in questione, si è avuta con la pronuncia della sentenza impugnata.
L'impugnazione principale è infondata.
Il collegio ritiene di dovere ribadire i principi già affermati da questa Corte, sulle varie questioni, con la sentenza numero 5629 dell'otto giugno 1998.
Relativamente alla prima censura, occorre osservare che la vicenda, oggetto della controversia, è temporalmente regolata dalle disposizioni contenute nella legge 20 maggio 1975 numero 164, che (diversamente da quanto poi stabilito dalla legge 23 luglio 1991 numero 223) non prevedeva l'istituto della rotazione nella ipotesi del ricorso dell'imprenditore alla Cassa integrazione guadagni con sospensione dalla attività lavorativa di parte dei dipendenti, istituto che, nonostante il suo mancato riconoscimento normativo, non era certamente insolito rinvenire nella pratica per effetto di clausole della contrattazione aziendale, cui si perveniva all'esito della procedura di consultazione aziendale di cui all'articolo 5 della legge stessa, una volta che le parti ritenessero che il rimedio in questione fosse concretamente adottabile.
Nei confronti della allora vigente disciplina legislativa venne proposta questione di illegittimità costituzionale che fu peraltro dichiarata inammissibile dal giudice delle leggi, con la sentenza n. 694 del 1988 richiamata dal ricorrente, nella cui motivazione si avvertiva che la legge, mentre non consentiva una "applicazione generale e indiscriminata del criterio (della rotazione)", pur tuttavia non escludeva che a esso si potesse pervenire in peculiari casi "sempre che lo consenta la situazione da sanare, che sussista una fungibilità tra i lavoratori cassintegrati o che i costi non siano elevati e, in definitiva, non vi sia il pericolo della frustrazione o della mancata realizzazione della finalità che si è posta la legge di previsione dei trattamenti di cassa integrazione", presupposti che evidentemente andavano accertati in concreto e che, una volta ritenuti sussistenti in positivo, avrebbero permesso la stipulazione tra le parti sociali di una pattuizione aziendale che prevedesse la applicazione del criterio della rotazione, il che si verificò, nella concreta fattispecie in esame, mediante l'accordo intervenuto tra la società e le organizzazioni sindacali il 5 ottobre 1984, con il quale la prima si impegnava a seguire il criterio di rotazione "compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali".
Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio - che è condiviso dal Collegio - secondo il quale, nella ipotesi in cui un accordo aziendale preveda il rientro in servizio dei dipendenti sospesi con ricorso alla cassa integrazione guadagni, con la determinazione di un criterio di rotazione collegato alle esigenze tecnico-organizzative e professionali e alla esecuzione di questo accordo il datore di lavoro si sia sottratto - essendo venuto a integrarsi in capo ai lavoratori un vero e proprio diritto soggettivo -, mentre su questi grava l'onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni indicate nell'accordo per il rientro (nella specie, la fungibilità con gli altri lavoratori restati occupati e la intercambiabilità delle mansioni, sulla quale, peraltro, nulla si osserva nel ricorso), la sussistenza di ostacoli, che in relazione a tali esigenze, impediscono l'attuazione della rotazione, richiesta dal lavoratore, costituisce l'oggetto di una eccezione in senso stretto che deve essere sollevata dal datore di lavoro sul quale incombe l'onere della relativa prova (ex plurimis, Cass., 22 aprile 1993, n. 4729; Cass. 21 maggio 1992, n. 6103). Orbene, con argomentazioni diffuse e logicamente corrette nei cui confronti del resto la ricorrente non muove contestazioni, il giudice del merito ha ritenuto che fosse in atti la prova della sussistenza delle condizioni di cui sopra, mentre nulla era stato dedotto che fosse idoneo a dimostrare che fossero insorte concrete ragioni produttive e organizzative impeditive della attuazione del criterio adottato.
Nè di tali ragioni si rinviene un qualche riferimento nello stesso atto di ricorso, questo limitandosi alla infondata prospettazione che anche della insussistenza di cause ostative dovesse fornirsi dimostrazione dai lavoratori.
Inammissibile è il secondo motivo, non avendo la questione con esso proposta formato oggetto di deduzione avanti il giudice di appello. Va aggiunto che esso appare in ogni caso infondato non essendo riconducibili i contratti collettivi di lavoro nello schema del contratto a favore di terzi, venendo essi conclusi dalle organizzazioni sindacali non quali portatrici di un interesse proprio, ma secondo i principi della rappresentanza collettiva. Sempre inammissibile per analoga ragione è la seconda parte della terza censura, con la quale si denuncia la omessa valutazione da parte del Tribunale del comportamento dei lavoratori per avere essi concorso alla causazione del danno, non avendo mai rivendicato in precedenza, e durante tutto il periodo nel quale rimasero sospesi dal lavoro, la attuazione del criterio della rotazione. A proposito di tale deduzione deve ribadirsi il principio già affermato da questa Corte, per il quale, in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (comma primo dell'articolo 1227 del codice civile) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile a un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, costituendo, questa, oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 112 del codice di procedura civile, mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve proporre di ufficio l'indagine sul concorso di colpa del danneggiato, sempre però che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza della concausa del danno, salvo, peraltro, l'onere di apposita impugnazione per denunciare l'eventuale omissione di tale indagine ed evitare che la questione risulti preclusa nell'ulteriore corso del giudizio (Cass., 16 novembre 1992 n. 12267). Ora, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, da quella di primo grado e dalla stessa comparsa di costituzione in appello, mai eccezione in tale senso venne proposta ne' mai vennero prospettati gli elementi di fatto che avrebbero dovuto legittimare l'intervento ex officio dei giudici del merito, essendosi sempre basata la difesa della società esclusivamente nel negare validità di accordo aziendale al più volte richiamato verbale di riunione del 5 ottobre 1984 e nel contestare la applicabilità di questo a causa di imprecisate ragioni produttive.
Ma, in ogni caso, anche questa censura si appalesa, inoltre, totalmente infondata.
E invero. poiché l'articolo 1227 sanziona la condotta del creditore che si configuri come "fatto colposo" che abbia concorso a cagionare il danno, occorre che un tale comportamento sia nel contempo da qualificarsi come colposo e sia tale che altro diverso avrebbe prodotto il risultato certo di evitare o ridurre il danno. È evidente che, nella specie, non ricorre alcuno dei due requisiti, e ciò in quanto l'inerzia nell'esigere il rispetto di un patto non può - almeno in via generale e salve determinate ipotesi particolari - valutarsi come fatto illecito colposo sia pure sotto il profilo di una violazione del più generale dovere di correttezza, e, d'altra parte, nulla impone di ritenere che una richiesta in corso di integrazione salariale avrebbe avuto l'effetto di indurre il datore di lavoro ad adempiere alla obbligazione che si era assunto. Apparentemente fondata è la censura che si muove alla sentenza del merito con la prima parte di quest'ultimo motivo, risultando infatti contraddittoria la motivazione con la quale, prima - ritenendosi la necessità di una liquidazione in via equitativa - si nega che possa la stessa essere pari alle differenze retributive non percepite dai lavoratori durante i periodi in cui avrebbero dovuto essere riammessi in servizio, e, poi, a questo risultato ugualmente si giunge, assumendosi quelle differenze come parametro per operare la determinazione del danno.
Tale vizio motivazionale non influisce peraltro sulla esattezza del dispositivo.
Il giudice del merito ha infatti erroneamente ravvisato la necessità del ricorso al disposto dell'articolo 1226 del codice civile, che consente una valutazione equitativa del danno esclusivamente nel caso in cui questo "non può essere provato nel suo preciso ammontare", difficoltà che certamente nella specie non era dato ravvisare, configurandosi in questa invece una violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile da parte del datore di lavoro, non già nella fase preparatoria dell'accordo aziendale - il che avrebbe determinato una forma di responsabilità precontrattuale -, ma in quella di applicazione dello stesso, conseguendone una responsabilità contrattuale, con l'obbligo del risarcimento integrale dei danni subiti dai lavoratori da determinarsi ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, commisurandosi perciò questo almeno all'entità dei compensi retributivi che gli stessi avrebbero maturato durante l'intero periodo di inadempimento dell'obbligazione contrattuale. Il giudice di appello ha dato espressamente atto che è risultato che in tale periodo i resistenti non conseguirono altri guadagni da lavoro subordinato o autonomo (aliunde perceptum) con eccezione esclusivamente del trattamento di integrazione salariale, che si è dedotto dalla somma determinata come dovuta dal datore di lavoro inadempiente, derivandone che il risultato giuridico-contabile si sottrae a censure.
Infine, con riferimento al quarto motivo, va osservato che la tesi della ricorrente non è condivisibile.
E invero, nella specie, a prescindere dal problema relativo alla applicabilità del disposto di cui al comma 36 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 numero 724 agli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati -, non essendo per nulla pacifico che a tali crediti possa estendersi la regola della non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria (si confronti, a questo proposito, C. cost., 23 aprile 1998, n. 147), va osservato che, nella specie, deve ritenersi, in ogni caso, operativa la disciplina previgente alla introduzione del divieto, riferendosi la maturazione del diritto alla percezione degli stessi, e quindi l'obbligazione debitoria, a momento temporalmente antecedente rispetto a quello del 1^ gennaio 1995, dal quale, secondo la espressa previsione della citata disposizione, decorrerebbe il divieto stesso.
Al rigetto del ricorso principale - al quale resta evidentemente assorbito quello incidentale, da intendersi come condizionato, in quanto proposto "per mero tuziorismo" e avente come oggetto censure avverso la omessa pronuncia sulle doglianze nei confronti della sentenza di primo grado in punto di mancata ammissione di mezzi di prova richiesti - consegue la condanna della sua proponente al rimborso delle spese del giudizio in favore dei resistenti, che si liquidano nella misura che si determina nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
condanna la società ricorrente principale al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti che liquida in lire 48.000 oltre complessive lire quattro milioni per onorari di difesa. Così deciso in Roma, il 16 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1999