Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
Non è applicabile al procedimento di prevenzione il principio di immediatezza della deliberazione sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., in quanto il Collegio non solo può riservarsi la decisione e deliberare in un momento successivo, previa informale convocazione dei suoi componenti, ma può, anche successivamente alla riserva della decisione, acquisire, su richiesta del pubblico ministero, elementi di giudizio sopravvenuti, con la sola prescrizione, in tal caso, del rispetto del contraddittorio, che è valore di garanzia ineludibile anche nel procedimento di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2016, n. 14049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14049 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
14 0 0 499 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da гор - Presidente - PAOLO ANTONIO BRUNO Sent. n. - Consigliere rel. CC 04/02/2016 CARLO ZAZA - Consigliere - R.G.N. 25353/2015 ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. GO SI AM, nato a [...] il [...] 2. AR CL GU, nata a [...] il [...] 3. AR IR, nata a [...] il [...] 4. GO AL, nato a [...] il [...] 5. GO AN, nato a [...] il [...] 6. GO ND, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 19/01/2015 della Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie con nuovi motivi depositate dai ricorrenti SI AM GO, AL GO, ND GO, AN GO e AR;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
1 D RITENUTO IN FATTO Con il provvedimento impugnato, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Taranto del 01/07/2011, veniva confermata l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di SI AM GO, in quanto persona dedita a traffici delittuosi e traente sostentamento dagli stessi, e della misura della confisca di un appartamento, una villa, un locale adibito ad attività artigianale, due fabbricati e tre autovetture intestate a SI AM GO e di altri beni intestati a congiunti del proposto, in particolare due terreni intestati alla moglie separata IR AR, un appartamento, una villa, tre terreni e un autocarro intestati al figlio AL GO, un appartamento intestato al figlio ND GO, un appartamento intestato al figlio CR GO e un'autovettura intestata alla convivente CL GU AR. Il provvedimento di primo grado era riformato con la revoca della confisca di un ulteriore terreno nei confronti di AL GO. Il proposto ed i terzi ricorrenti deducono:
1. SI AM GO, AN GO, ND GO, IR AR e CL AR violazione di legge sulla riserva di decisione assunta dalla Corte territoriale all'esito dell'udienza camerale e sul successivo deposito del dispositivo del provvedimento impugnato, con la motivazione dello stesso, il 13/04/2015; tale procedura violerebbe il principio di immediatezza della deliberazione e, come in particolare osservato dal ricorrente SI AM GO, determinerebbe abnormità del provvedimento, esponendo la decisione a possibili influenze esterne nel periodo intercorrente fra l'udienza e il deposito del provvedimento;
2. SI AM GO, anche con i motivi aggiunti, violazione di legge sulla declaratoria di inammissibilità dei nuovi motivi di appello depositati il 30/05/2013; l'apodittica affermazione di tardività degli stessi, tempestivamente presentati nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza del 17/06/2013, sarebbe in realtà da riferirsi agli accenni svolti nella premessa del provvedimento impugnato sulla presentazione dei motivi principali da parte del difensore di fiducia avv. Salvatore Maggio, alla nomina fiduciaria dell'avv. Alfredo Gaito, unitamente all'avv. Luigi Danucci, con revoca del precedente difensore, in data 03/02/2014 ed alla sottoscrizione dei motivi nuovi da parte dell'avv. Gaito in data precedente a quella della nomina, e quindi ad un implicito giudizio di mancanza di legittimazione del difensore proponente i motivi nuovi;
tale giudizio sarebbe tuttavia fondato su dati errati, in quanto, come da documentazione 2 allegata al ricorso, dal decreto di fissazione dell'udienza camerale del 17/06/2013 risultava disposizione di avviso agli avv.ti Maggio e Gaito, nel verbale di detta udienza si dava atto che l'avv. Gaito era difensore del GO con l'avv. Maggio e nel verbale dell'udienza del 03/02/2014 si attestava che il GO nominava in sostituzione dell'avv. Maggio il solo avv. Danucci, risultando pertanto che la nomina dell'avv. Gaito era precedente al deposito dei motivi nuovi;
3. SI AM GO violazione di legge sul rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia;
il rinvio sarebbe giustificato dalla pendenza a carico del GO di un giudizio di merito per gli stessi fatti, definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Taranto del 24/02/2014 riportante fra l'altro disposizione di confisca degli stessi beni ai sensi dell'art. 12 sexies legge 07/08/1992, n. 356, e dalla conseguente ricorrenza nel caso concreto di un problema di violazione del principio del ne bis in idem con riguardo ai rapporti fra la giurisdizione penale e quella di prevenzione, alla luce della giurisprudenza comunitaria sulla natura sanzionatoria di quest'ultima;
4. SI AM GO violazione di legge sull'attualità della pericolosità sociale del proposto;
difetterebbe la motivazione sul tempo trascorso dalle precedenti condanne e sulle questioni poste con i motivi illegittimamente dichiarati tardivi;
la pericolosità sarebbe stata ritenuta unicamente in base alla natura del delitto di usura per cui era intervenuta condanna, e non alla personalità del proposto ed alla presenza di manifestazioni recenti di detta pericolosità;
5. SI AM GO violazione di legge sulla confisca;
la misura avrebbe colpito illegittimamente beni acquisiti in epoca non coincidente con quella nella quale si sarebbe manifestata la ritenuta pericolosità; non sarebbero state valutate la consulenza della difesa, la documentazione dalla stessa depositata e le censure proposte con i motivi nuovi sulla necessità di considerare anche redditi, non dichiarati a fini fiscali, relativi all'attività di imprenditore agricolo svolta dal padre del proposto, e i beni acquistati dal predetto, e di utilizzare razionalmente e con aderenza al caso concreto le tabelle ISTAT sulla spesa media familiare;
l'affermazione della Corte territoriale sulla confusione fra patrimoni del proposto e del padre non sarebbe sorretta da elementi sul coinvolgimento del primo nella gestione dell'attività imprenditoriale del secondo, e contrasterebbe con la circostanza per la quale la confisca non toccava detta attività;
6. AL GO, AN GO, ND GO e IR AR, anche con i motivi aggiunti, violazione di legge sulla confisca;
i beni confiscati sarebbero stati ritenuti riconducibili al proposto SI AM GO unicamente in base al rapporto parentale dello stesso con i titolari, omettendo la valutazione, se del caso con disposizione di una perizia, sulla ricostruzione storica delle attività di questi ultimi, sull'adeguatezza dei loro redditi rispetto all'acquisizione dei singoli beni e sulla provenienza di tali beni dal reimpiego di proventi illeciti;
il ricorrente AL GO lamenta la mancata valutazione delle allegazioni difensive, sostenute da consulenze tecniche, e di redditi derivanti dall'attività di calciatore del ricorrente, illegittimamente ritenuti non computabili in quanto non fiscalmente dichiarati, e comunque non riferibili ad un'evasione fiscale in quanto conseguiti allorché il ricorrente era minorenne;
la ricorrente AR censura il rigetto delle richieste istruttorie della difesa per violazione del diritto a controdedurre sull'acquisizione di una relazione della Direzione Investigativa Antimafia a confutazione della consulenza della difesa, e la mancata valutazione di elementi difensivi sulla provenienza di disponibilità finanziarie dalla famiglia di origine della AR;
7. CL AR violazione di legge sulla confisca dell'autovettura; non sarebbe stata valutata la documentazione prodotta dalla difesa sulla completa ricostruzione delle disponibilità delle AR, proporzionate all'acquisto di un veicolo del valore di € 9.000, omettendo di effettuare una perizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dai ricorrenti SI AM GO, AN GO, ND GO, AR e AR sull'eccepita illegittimità del deposito del dispositivo del provvedimento impugnato con la motivazione dello stesso sono infondati. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che il principio di immediatezza della decisione, sancito dall'art. 525 cod. proc. pen. ed invocato dai ricorrenti, non è applicabile al procedimento di prevenzione, nel quale è possibile per il collegio giudicante non solo riservarsi la decisione e deliberare in un momento successivo alla celebrazione dell'udienza, ma anche acquisire dopo la riserva elementi sopravvenuti, con la condizione del rispetto del contraddittorio (Sez. 5, n. 18176 del 25/012/2008, Matrone, Rv. 2239817). Tanto esclude altresì l'abnormità della procedura, segnatamente denunciata dal ricorrente SI AM GO, essendo detta procedura manifestazione di un potere per quanto detto consentito all'autorità giudicante. - 4 2. I motivi dedotti dal ricorrente SI AM GO sulla declaratoria di inammissibilità dei nuovi motivi di appello depositati il 30/05/2013 sono infondati. Il provvedimento impugnato motivava la decisione con un riferimento ad una non meglio specificata tardività dei motivi, che nel suo significato letterale non troverebbe tuttavia riscontro negli atti, dai quali, conformemente a quanto lo sostenuto dal ricorrente, risulta il tempestivo deposito dell'appello nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza di trattazione dell'impugnazione. Tale riferimento non è riconducibile alla ben diversa figura di inammissibilità del difetto di legittimazione del difensore redigente dei motivi nuovi in quanto all'epoca non ancora nominato, ipotizzato dal ricorrente e peraltro in concreto escluso dai richiami documentali dallo stesso esposti, corrispondenti alla successione delle nomine difensive riportate nell'ordinanza. Ma l'attributo della tardività neppure si attaglia alla causa di inammissibilità indicata dal Procuratore generale nel difetto di inerenza dei motivi nuovi a quelli principali, in quanto presentati dal solo avv. Gaito, e quindi da un difensore diverso dal redigente dei motivi principali, proposti dal solo avv. Maggio;
non senza considerare che tale inerenza, per come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, si traduce, in conformità alla previsione di cui all'art. 581, comma primo, lett. A cod. proc. pen., in una connessione funzionale fra i motivi nuovi e quelli principali in quanto concernenti gli stessi punti della decisione impugnata (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180; Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu, Rv. 254485; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301), e quindi in un rapporto attinente al contenuto oggettivo dei motivi, al quale è estranea la dimensione viceversa soggettiva dell'identità o meno del difensore che ne sia stato l'autore materiale. Dall'esame dei motivi nuovi, nella specie presentati, risulta però che gli stessi erano in concreto non solo indubbiamente inerenti ai motivi principali, nel senso appena specificato, ma addirittura sostanzialmente reiterativi, con mere precisazioni, di argomentazioni già rappresentate nei motivi principali;
argomentazioni che, in quanto tali, erano già state considerate nel provvedimento appellato. In questa prospettiva, la qualificazione di tardività dei motivi nuovi trova implicita giustificazione nell'impossibilità di ritenere per l'appunto nuovi» i motivi presentati il 30/05/2013, e quindi di considerarli tempestivamente depositati oltre il termine per la proposizione dei motivi principali, come il requisito della novità consentirebbe. Per altro verso, la circostanza per la quale detti motivi venivano sostanzialmente esaminati nel provvedimento impugnato, in risposta alle analoghe argomentazioni dedotte con 5 i motivi principali sugli stessi profili fattuali, rende comunque infondate le censure proposte in questa sede.
3. I motivi dedotti dal ricorrente SI AM GO sul rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia sono infondati. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, la rilevanza della questione relativa alla ravvisabilità o meno di una violazione del principio del ne bis in idem con riguardo ai rapporti fra la giurisdizione penale e quella di prevenzione, della quale si proponeva di investire l'organo di giustizia comunitario, è nella specie esclusa dalla mancanza di alcuna decisione irrevocabile sulla confisca degli stessi beni ai sensi dell'art. 12 sexies legge n. 356 del 1992; irrevocabilità che peraltro sarebbe ostativa all'applicazione sui beni della misura di prevenzione solo in quanto formatasi su una pronuncia di rigetto della richiesta di applicazione della confisca penale per motivi relativi ai presupposti comuni fra le due misure (Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014, Garone, Rv. 259453; Sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013, Bevilacqua, Rv. 257669). Il ricorrente non considera peraltro che, con il provvedimento impugnato, l'applicazione della misura veniva sospesa proprio in ragione dell'esistenza del sequestro preventivo disposto sui beni nel procedimento di merito.
4. I motivi dedotti dal ricorrente SI AM GO sull'attualità della pericolosità sociale del proposto sono infondati. I temi posti dal ricorrente sul tempo trascorso dalle precedenti condanne del GO, e sulla necessità di valutare non solo la gravità del reato di usura per il quale il predetto era stato ritenuto responsabile, ma anche la personalità del GO e l'esistenza di manifestazioni recenti della pericolosità dello stesso, venivano in realtà esaminati nel provvedimento impugnato;
nel quale si osservava che alla condanna del GO per il reato di usura nel 2010 aveva fatto seguito un'ulteriore condanna, sia pure non ancora definitiva, per lo stesso reato, che l'attività criminosa risultava svolta dalla fine degli anni Novanta, e che la custodia cautelare subita ininterrottamente dal proposto dal 2009, e l'accertato accompagnarsi del predetto con soggetti pregiudicati nei periodi di libertà, escludevano la ravvisabilità di elementi indicativi dell'abbandono dell'ambiente criminale da parte del GO. Considerazioni queste, rispetto alle quali gli ulteriori rilievi del ricorrente si risolvono nella deduzione di vizi motivazionali per i quali il ricorso non è consentito in materia in questa sede.
5. I motivi dedotti dal ricorrente SI AM GO sulla confisca sono infondati. 6 こ ร Gli argomenti oggetto delle censure proposte nel ricorso erano specificamente esaminati dalla Corte territoriale, osservandosi, quanto al dato temporale, che le acquisizioni dei beni si erano verificate dal 1994 dopo che già dall'anno precedente aveva avuto inizio l'attività usuraria del GO, e, quanto alla proporzione dei redditi dichiarati rispetto al valore dei beni, che i primi erano insufficienti anche tenendo conto dei redditi dell'attività agricola del padre del proposto, oggetto dei rilievi del ricorrente. E' poi infondata la censura di carenza motivazionale sulle deduzioni difensive in ordine alla necessità di valutare anche la prodotta documentazione relativa a redditi non dichiarati, correttamente ritenuti non computabili nel giudizio di proporzione fra capacità reddituali e disponibilità patrimoniali del proposto in quanto proventi derivanti da evasione fiscale, e quindi illeciti, che la misura ablativa mira comunque a sottrarre all'interessato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244). E, per il resto, il ricorrente lamenta vizi motivazionali sulle valutazioni dei giudici di merito, che non possono trovare ingresso in questa sede.
6. I motivi dedotti dai ricorrenti AL GO, AN GO, ND GO e AR sulla confisca sono infondati. Va preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale, il ricorso presentato nell'interesse di AL GO è stato proposto da difensore munito di procura speciale, in effetti allegata ai motivi nuovi depositati dal ricorrente. Il provvedimento impugnato era tuttavia congruamente argomentato con una motivazione che non incorreva nella carenza, lamentata dai ricorrenti, dell'aver valutato unicamente il rapporto parentale degli stessi con proposto, ma esaminava per ciascuno di essi la proporzione dei redditi conseguiti, anche alla luce delle deduzioni difensive, rispetto ai beni confiscati. Quanto a AL GO, si osservava in particolare che il conseguimento dei redditi asseritamente ottenuti dallo stesso in età minore per un'attività di calciatore ne avrebbe comunque imposto la dichiarazione da parte dei genitori, in mancanza della quale gli stessi non potevano essere valutati ai fini del descritto giudizio di proporzionalità, per quanto rilevato al punto precedente, rispetto a beni ritenuti nella reale disponibilità del proposto e solo fittiziamente intestati al figlio;
quanto ad ND e AN GO, si rilevava motivatamente l'inattendibilità della tesi difensiva della donazione degli immobili agli stessi da parte del nonno;
e, quanto alla AR, si evidenziava come la stessa non avesse svolto alcuna attività lavorativa. کے 7 Anche in questo caso, le ulteriori censure dei ricorrenti lamentano vizi meramente motivazionali, non riconducibili a violazioni di legge che consentano il giudizio di legittimità in questa materia.
7. I motivi dedotti dalla ricorrente AR sulla confisca dell'autovettura sono infondati. L'insufficienza delle capacità reddituali della ricorrente rispetto all'acquisto del veicolo era adeguatamente motivata nel richiamo all'entità di tali redditi, per gli anni precedenti all'acquisto, nella misura di € 2.697 nel 2005 ed € 6.710 nel 2006, ed all'impossibilità di valutare a questi fini l'introito da risarcimento di un danno, indicato dalla difesa, in quanto successivo all'acquisto. Ed il ricorso si limita a prospettare per il resto vizi di mera illogicità della motivazione. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza De G8TATA IN CANCELLE addi 7 APR 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuiso 008