Sentenza 12 aprile 2017
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevato che il collaboratore di giustizia, nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha già reso dichiarazioni al pubblico ministero su temi oggetto di esame, ordina al pubblico ministero, ex art. 16-sexies, comma 1, d.l. 15 gennaio1991, n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991, n. 82, il deposito dei relativi verbali per consentire l'esercizio dei diritti della difesa, stabilendo, inoltre, che l'esame dibattimentale del propalante non possa svolgersi su tali temi sin quando detto deposito non avvenga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2017, n. 43979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43979 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2017 |
Testo completo
439 79- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 487/2017 MA VESSICHELLI -· Presidente - REGISTRO GENERALE UMBERTO LU SCOTTI N.26154/2016 OS PEZZULLO - Rel. Consigliere - ROSSELLA CATENA AN SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AP nei confronti di: ET NN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] '79) nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] '82) nato il [...] a [...] '50) nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] '84) nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] DI AU LO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] 2 चैTO ND MA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] '58) nato il [...] a [...] لا avverso l'ordinanza del 28/04/2016 del TRIBUNALE di AP sentita la relazione svolta dal Consigliere OS PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; 4 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21.4.16 il Tribunale di Napoli rilevato che nell'ambito del procedimento a carico di TA AN e altri per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. il collaboratore di giustizia, SA VI, aveva già reso dichiarazioni al P.M. (circa i suoi rapporti con il clan mafioso "TI"), disponeva che il pubblico ministero dovesse depositare i relativi verbali per metterli a disposizione dei difensori, non potendo (in caso contrario, procedere all'escussione del teste nella fase dibattimentale e non potendo) più fare domande diverse da quelle di cui al verbale del 15.6.2010; precisava ancora più specificamente che non potessero essere fatte domande sulle circostanze per le quali il propalante fosse già stato sentito, non documentate in verbali non depositati nel processo in questione o su circostanze sulle quali il propalante era già stato assunto e che erano state documentate in verbali non depositati nel processo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il P.M. del Tribunale di Napoli, che ha dedotto l'abnormità dell'ordinanza impugnata, contrastando essa con l'assetto normativo vigente in materia di gestione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e con i principi riguardanti il ruolo del P.M.; in particolare, non esiste in via generale un obbligo, in sede di udienza dibattimentale, di deposito da parte del P.M. di tutti i verbali resi dal collaboratore di giustizia, ovvero di deposito di parti del verbale illustrativo in relazione alla disciplina della secretazione degli atti, alla segretezza delle indagini e quindi al disposto dell'art. 416/2 c.p.p., 130 disp. att. c.p.p. e 16 quater d.l. n. 8/91, norma questa speciale rispetto all'art. 329 c.p.p., sicchè il provvedimento assunto dal Tribunale è abnorme e, quindi, ricorribile per cassazione: - in quanto ha impedito al P.M. di fare domande su quello che è esattamente il thema probandum, ai sensi dell'art. 187 c.p.p.; -ha subordinato la possibilità che il P.M. potesse fare domande al deposito di ulteriori verbali o alla desecretazione di quello depositato;
-ha imposto il suddetto facere al P.M. sulla base di una mera ipotesi, in quanto il difensore di ST OR, figlio del capo del clan TI, aveva chiesto che il SA non deponesse in dibattimento su circostanze specifiche circa i rapporti tra le famiglie mafiose TI e SA, opponendo che il verbale depositato fosse omissato e che in esso non fosse menzionata la questione che il collaboratore stava spontaneamente affrontando nel processo in corso, o che, comunque, il SA avesse già dichiarato su tali vicende, non potendo andarsi avanti, se non previo deposito degli altri verbali o la desecretazione di quello depositato;
-non ha tenuto, altresì, conto del fatto che nella fattispecie occorre rifarsi alle norme attinenti alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ed, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 16 quater, d.l. n. 8 del 1991, convertito con la legge n. 82 del 1991, che costituisce norma speciale rispetto alla disposizioni di cui all'art. 329 c.p.p.; infatti, il verbale illustrativo non costituisce, nella sua interezza, atto di indagine in senso stretto, in quanto è inserito in apposito fascicolo tenuto dal Procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese;
le dichiarazioni contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione divengono atti di indagine conoscibili quando esse per estratto, ossia nella parte in cui si riferiscono al fatto per cui si procede ed allo specifico imputato, vengono estrapolate dall'apposito fascicolo tenuto dal Procuratore della Repubblica ed allegate alla richiesta di rinvio a giudizio;
l'art. 16 sexies, comma 1 d.l. n. 8 del 1991, convertito con legge n. 82 del 1991, dispone che quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone о persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b) c.p.p. il giudice, su richiesta di parte, dispone che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento, essendo il verbale segreto fino a quando sono segreti gli estratti di cui sopra;
il regime di segretezza discende, dunque, direttamente dalla norma e non risulta disponibile per il Procuratore alcuna deroga congegnandosi un regime di "segreto obbligatorio" tranne appunto che per gli atti oggetto di estrazione;
il sistema non contempla affatto un potere di secretazione del pubblico ministero quanto alla gestione del contenuto del verbale illustrativo della collaborazione, ma al contrario dispone che il verbale illustrativo è tout court un atto segreto salvo e previa estrazione delle parti attinenti il singolo processo e le specifiche imputazioni ivi contemplate;
proprio sulla base di tali elementi la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto abnorme atti del tipo di quello impugnato.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Piero Gaeta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
4. Il difensore di RN RA, SC RL, ST OR e Di MA PA ha depositato memoria in data 22.3.2017 con la quale ha concluso per l'infondatezza del ricorso del P.M. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del P.M. è inammissibile non potendo proporsi il rimedio del ricorso per cassazione avverso il provvedimento in esame. 2 T 1. Va innanzitutto evidenziato che il provvedimento impugnato è stato assunto dal Tribunale di Napoli all'udienza del 21.4.2016, nell'ambito del procedimento a carico di TA AN e altri, con riferimento all'escussione del collaboratore di giustizia SA VI in merito ai rapporti con il clan TI. A seguito dell'opposizione della difesa di alcuni imputati all'esame del collaboratore condotto dal P.M. fondata sul presupposto che l'unico verbale illustrativo della - collaborazione, ricevuto in copia, era quello del 15.6.2010, composto da pagine bianche con omissis, contenente in un'unica pagina 4 righi di verbale, non riguardanti i temi di esame- il Tribunale chiedeva al collaboratore se avesse reso altre dichiarazioni sui temi oggetto di esame ed il SA, in proposito, rendeva risposta positiva. Il Tribunale, a quel punto, adottava il provvedimento impugnato, con il quale dava atto che il SA aveva reso già dichiarazioni al P.M., sicchè la Pubblica Accusa " depositerà i verbali per metterli a disposizione dei difensori e per ora, quindi, il Pubblico Ministero non potrà fare più domande diverse da quelle di cui al verbale del 15.6.2010", precisando ancora che "non possono essere fatte domande al propalante che su circostanze sulle quali il propalante è stato già sentito e sono state le dichiarazioni documentate in verbali non depositati in questo processo. Per dichiarazioni diverse è chiaro che possono essere fatte altre domande che verranno assunte nel contraddittorio tra le parti".
2. Il P.M., reputa che tale provvedimento sia abnorme per tutti i profili segnalati in premessa, che tuttavia non possono essere condivisi quanto alle conclusioni tratte.
2.1. Sul punto vanno innanzitutto richiamati i principi affermati da questa Corte, secondo cui è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (cosiddetta abnormità strutturale) ed in particolare che sia stato emesso dall'autorità giudiziaria nell'esercizio di un potere non riconosciuto dall'ordinamento (c.d. abnormità strutturale per carenza di potere in astratto), o con deviazione rispetto al modello legale e, dunque, nell'esercizio di un potere consentito, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè al di fuori dei casi ivi stabiliti (c.d. abnormità strutturale, per carenza di potere in concreto) (in questi termini, ex multis, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Inoltre è affetto da abnormità il provvedimento che, pur essendo manifestazione in astratto di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita (cosiddetta abnormità funzionale) (Sez. 3 U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013). Alla stregua di siffatti principi, non può ritenersi che il provvedimento impugnato rientri in una delle ipotesi di abnormità (strutturale, o funzionale), per le quali è ammesso il ricorso per cassazione.
2.2. Ed invero, il Tribunale, a seguito della risposta del collaborante SA- secondo la quale egli aveva reso già dichiarazioni sui temi oggetto di esame ha ritenuto in relazione al disposto di cui al primo comma dell'art. 16 sexies del decreto legge, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82 (a termini del quale "quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b, del codice di procedura penale, il giudice, su richiesta di parte, dispone che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-quater limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento")- di limitare l'esame dibattimentale del collaborante ai soli temi relativi alle parti del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione del 15.6. 2010, non omissati.
2.3. Letto, dunque, il provvedimento impugnato alla luce del predetto disposto normativo, non può ritenersi che tale provvedimento, sia "singolare" o "strano", siccome avulso dal sistema normativo, contemplando già tale sistema, in alcuni casi, il potere del Tribunale di acquisire atti e di ordinare l'integrazione degli atti stessi (cfr. in tal senso, Sez. 5, n. 49516 del 24.10.2013). Sul punto, deve rilevarsi come il Pubblico Ministero offra una lettura solo parziale del provvedimento impugnato, soffermandosi esclusivamente sull'aspetto per il quale il P.M. "dovrà depositare" il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione specificamente riguardante i rapporti del SA con il clan TI, censurando appunto il potere del giudice di ordinare il deposito di atti relativi alla fase dell'indagine, che è limitato a casi specifici, trascurando, invece, l'aspetto indubbiamente connesso (e senz'altro più importante), relativo al fatto che il collaborante aveva dichiarato di aver reso dichiarazioni sui temi per i quali si stava svolgendo in quel momento l'esame (non rilevando in proposito che le dichiarazioni fossero spontanee, ovvero indotte dalle domande del P.M.). Il Tribunale, dunque, in relazione al disposto di cui all'art. 16 sexies suddetto, stante l'opposizione della difesa di alcuni imputati, ha sospeso l'esame del collaborante su quel tema specifico, in assenza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione su tale tema ed il provvedimento assunto dal 4 Tribunale, dunque, non può ritenersi "singolare", siccome riguardante la verifica da parte dell'argano giudicante del rispetto delle regole poste a presidio dell'esame dei collaboratori di giustizia. Sul punto, come evidenziato nella premessa di altra pronuncia di questa Sezione (Sez. 5, n. 49516 del 24.10.2013), sussiste un dovere del giudice nazionale di esaminare l'intero protocollo processuale per verificare se siano presenti degli elementi probatori non rivelati all'accusato e se tale mancata disclosure sia compatibile con il dovuto bilanciamento tra l'interesse della collettività e l'interesse del singolo a difendersi efficacemente.
2.4. Non si ritiene di condividere, alla luce di quanto evidenziato, il principio espresso in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 37164 del 07/07/2014) secondo cui l'ordinanza impugnata si tradurrebbe in un atto abnorme, in quanto evocherebbe in capo al giudice del dibattimento un potere dispositivo nei confronti del pubblico ministero che non trova referente alcuno nel panorama della legge processuale, atteggiandosi alla stregua di un "ordine di fare" impartito alla parte pubblica che crea una norma anziché limitarsi ad applicarla, così vulnerando lo stesso principio di legalità costituzionalmente sancito- atteso che tale principio non pare tener conto del dato evidenziato, secondo cui, quando il collaborante abbia già reso dichiarazioni sui temi per i quali è in corso l'esame il giudice "dispone che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-quater limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento".
2.5. Né può ritenersi rilevante, ai fini della soluzione della questione in esame, il fatto che l'eventuale inosservanza dell'obbligo del Pubblico Ministero di trasmettere ex art. 416 c.p.p. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 4 giugno 1997, Finocchi;
Cass., Sez. 6^, 30 marzo 1998, Pareglio), atteso che, per quello che rileva ai fini dell'abnormità, occorre verificare se il provvedimento impugnato, sia riconducibile ad un potere del giudice non riconosciuto dall'ordinamento e non le conseguenze di eventuali omissioni del P.M.. 2.6. Neppure può invocarsi nella fattispecie l'ipotesi della cd. "abnormità funzionale", non essendo l'ordinanza impugnata causa di alcuna paralisi processuale, atteso che o non sussiste alcun verbale documentale rilevante per la difesa, o tale materiale esiste e non è dal Pubblico Ministero ritenuto 5 ostensibile, ed allora lo stesso dovrebbe essere messo a disposizione del giudice in tempo utile per permettergli di verificare la sua utilità ai fini dell'esercizio dei diritti della difesa (cfr. in tal senso Sez. 5, n.49516 del 24.10.2013).
4. In definitiva, esistendo nel nostro ordinamento un principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e potendo il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale propo rsi nel caso di provvedimento abnorme, tale non essendo il provvedimento impugnato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso del P.M.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 12.4.2017 ев Il Consigliere estensore Il Presidente Mar cdid Rosa Pezzullow Maria Vessichelli нове 22 X 6