Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, legittimato ad impugnare davanti alla corte d'appello ovvero a ricorrere per cassazione avverso i provvedimenti di liquidazione dei compensi relativi alla gestione e amministrazione dei beni sequestrati o confiscati, emessi ai sensi dell'art. 2-octies legge 31 maggio 1965, n. 575, è il solo amministratore giudiziario, non anche il difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2004, n. 13272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13272 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 28/01/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 165
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 022502/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UP CE N. IL 11/12/1939;
avverso DECRETO del 01/04/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VITO MONETTI, che ha chiesto di procedere a correzione di errore materiale, e di dichiarare inammissibilità, nel resto, il ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con atto del 17.5.2003, l'avv. Rosario Pennisi, quale "difensore del Dott. Francesco UP", amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro nei procedimenti di prevenzione a carico di CO MI e CO FI, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Catania in data 1.4.2003, che aveva rettificato il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Catania in favore del Dott. UP per la suddetta attività di amministratore giudiziario.
L'avv. Pennisi ha lamentato la mancata integrale applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. 570 del 28.7.1992 ed un errore di calcolo nella liquidazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Si osserva, in primo luogo, che - esaminato anche l'originale del ricorso per Cassazione - non è stata rinvenuta agli atti alcuna nomina dell'avv. Rosario Pennisi da parte del Dott. Francesco UP. Solo in sede di reclamo risulta scritto "giusta allegato atto di nomina", ma neppure tale atto è stato rinvenuto. Tale mancanza contempla già di per sè l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, firmato dal solo professionista.
Un secondo argomento è, però, determinante, e lo si espone tenendo conto della circostanza che molte volte gli atti di nomina di difensori sono o non inseriti nel fascicolo o non trasmessi alla Corte di Cassazione ovvero posti in altra parte del fascicolo. Il 7^ comma dell'art. 2 octies legge 31.5.1965 n. 575 dispone che "entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso (di deposito), l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte di Appello decide sul ricorso in Camera di consiglio, previa audizione del ricorrente". È, poi, pacifica, anche se non espressamente prevista dalla legge, la ricorribilità per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello, a norma dell'art. 111, comma 2, Cost. Dall'espressa citazione della norma in questione risulta evidente che unico legittimato a proporre il ricorso alla Corte di Appello avverso il decreto di liquidazione del Tribunale sia l'amministratore, e ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il ricorso per Cassazione, salva poi la difesa tecnica ex art. 613 c.p.p.. Tale conclusione è avvalorata dal contenuto del 6^ comma dell'art. 2 octies legge n. 575/1965, il quale dispone che l'avviso di deposito dei provvedimenti di liquidazione e di rimborso sia comunicato al solo amministratore, senza che sussista alcun riferimento alla figura del difensore.
Diversamente nelle molteplici ipotesi di legittimazione del difensore ad impugnare (ad es., oltre che nel procedimento penale ordinario ex art. 571, 3^ comma, c.p.p.; per i provvedimenti in materia di misure di sicurezza ex art. 680 c.p.p.; per le richieste di riesame delle misure cautelari ex art. 309, 3^ comma, c.p.p.) le norme sono chiare e non consentono dubbi in proposito.
Altrettanto pacifica è, invece, una situazione analoga a quella in esame, e cioè che legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato sia solo l'"interessato", e non anche il suo difensore, stante l'espressa attribuzione solo al primo, e non anche al secondo, dell'art. 6, comma quarto, della legge 30.7.1990 n. 217 (Cass. 26.10.2000, Tomasello;
Cass.
2.3.1998 n.
1251; Cass. 31.5.1995 n. 3316), ed ora dall'art. 99 D.P.R. 30.5.2002 n. 115, del diritto di impugnare. Sul punto si riscontra una decisione che, pur negando il diritto di impugnazione del difensore, riconosce a quest'ultimo analoga legittimazione rispetto all"'interessato", quando gli sia stata conferita procura speciale ex art. 122 c.p.p. (Cass. 22.11.2000, Pizzo). Inoltre, la giurisprudenza formatasi in tema di liquidazione dei compensi all'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro nella procedura prevista per le misure di prevenzione e di impugnazione dei relativi provvedimenti, ha condivisibilmente ritenuto che trattasi di un provvedimento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritto soggettivo (Cass. 14.4.1999 n. 1282; Cass. 19.3.1998 n. 992). Ne consegue che la figura del difensore, così come concepita nel procedimento penale, è del tutto estranea alla procedura di liquidazione dei compensi all'amministratore ex art. 2 octies legge n. 575/1965, tanto che, nelle citate sentenze della Corte di
Cassazione è stata esclusa l'applicazione dell'art. 680 c.p.p., che regola l'impugnabilità dei provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione, in quanto richiamato dall'art. 4, comma 11, legge 27.12.1956 n. 1423, a sua volta richiamato dall'art. 3 ter, comma 2, della legge 31.5.1965 n. 575, e che - come già detto - prevede il diritto di impugnazione del difensore.
Per completezza di esposizione, si rileva che è superfluo valutare la legittimità o meno di un ricorso proposto da difensore munito di procura speciale, in quanto, non solo tale atto non si rinviene, ma - a differenza della richiamata qualità di difensore in epigrafe al ricorso - tale qualità non è stata neppure citata dall'avv. Pennisi.
In conclusione, legittimato ad impugnare i provvedimenti di liquidazione dei compensi, emessi ai sensi dell'art. 2 octies legge 31.5.1965 n. 575, e quindi anche a proporre ricorso per Cassazione,
è solo l'amministratore giudiziario, e non anche il difensore, trattandosi di provvedimento non assimilabile a quelli strettamente inerenti alla procedura avente ad oggetto la misura di prevenzione, ed essendo il dato normativo inequivoco e non suscettibile di interpretazione analogica.
Il ricorso viene, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene equo liquidare in E. 500,00, in favore della cassa delle ammende, non vertendo in tema di assenza di colpa in ordine alla produzione dell'inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004