Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 14999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14999 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
ONTE BOLLI N. 689 S penale EPUBBLICA ITALIANA 49 9 9 /0 3 R A IN NOME D POP MADILA CORTE SUPR SSAZIONE Oggetto SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE PRIMA CIVILE PER VIOLAZIONE DI NORME RELATIVE AD AIUTI COMUNITARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24726/00 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron.30427 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Ud. 19/03/2003 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL CRISTALLINA 3, presso l'avvocato ANTONIO SESTI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE My LOMBARDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI E FRODI, UFFICIO DI CATANIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 2003 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e 687 difende ope legis;
1 + - controricorrente
contro
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- intimata avverso la sentenza n. 39/99 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 23/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che previa eventuale correzione della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al primo motivo, chiede che il ricorso venga rigettato. Svolgimento del processo Il 30.5.1996 AL CO propose opposizione alla ordinanza-ingiunzione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Ispettorato Centrale Repressioni Frodi Ufficio di Catania, che gli aveva ir- rogato una sanzione amministrativa, per avere affermato di avere utilizzato per la coltivazione un terreno se- minativo di Ha 2,500, che aveva dichiarato di avere ri- tirato dalla produzione, tanto da meritare l'aiuto co- munitario. Contestò l'opponente la legittimità della ordinan- 2 za, in quanto emessa senza la preventiva sua convoca- zione, avendone egli fatto richiesta;
eccepì inoltre la litispendenza o continenza di cause, in considerazione di altro giudizio, di analoga natura, pendente presso il Pretore di Siracusa, e negò la sussistenza delle condizioni della decadenza che avevano determinato il provvedimento impugnato. Si costituì l'Ispettorato Centrale suindicato chiese il rigetto della opposizione, che il Tribunale di Siracusa pronunzio, con sentenza 23.11.1999, rite- nendo infondate le eccezioni di improcedibilità - dal momento che l'opponente aveva richiesto di essere ascoltato all'I.P.A. di Siracusa e non all'Ispettorato Repressioni Frodi di Catania, che aveva emesso la ordi- nanza - ingiunzione, il quale di quella richiesta non -aveva avuto notizia e di litispendenza e continenza, la prima perché le pretese erano diverse e la seconda per il fatto che, quand' annche fosse sussistita, la continenza non determina obblighi ma solo facoltà del simultaneus processus. - Nel merito ha ritenuto provato dal rapporto dei funzionari del Corpo Forestale che il ricorrente avesse esposto dati non con formi al vero, dichiarando di ave- re ritirato dalla produzione una superficie di terreno maggiore di quella reale. Propone ricorso per cassazione con tre motivi, il- lustrati da memoria, AL CO;
resiste con con- troricorso il Ministero. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione dell'art. 39 c.p.c., lamentando che non sia stata ritenuta la continenza, che è un obbligo e non una facoltà, alla luce del principio che deve essere applicata, sia quando una lite è contenuta in un'altra, sia quando è legata da un rapporto di connessione 0 possa diventarne uno stadio ° una fase, sia quando la prima domanda è il logico presupposto di fatto e di di- ritto della seconda. Trovando la richiesta dell'Ispettorato fondamento nel verbale 7.11.1994 del Corpo Forestale dello Stato, Aside Sicilia di Reggio Calabria, dal qua-Nucleo Sed- le aveva tratto origine un'altra ingiunzione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Sira- cusa, la contestazione della sanzione amministrativa poteva essere esaminata solo dopo che si fosse accerta- to che il ricorrente non aveva diritto a sottrarre le proprie terre alla coltivazione, accertamento rimesso al Pretore, poi Tribunale di Siracusa. Con il secondo motivo è denunziata la violazione degli art. 18 L. 689/1981; 3 c. III°, 4 lett. C L. 23.12.1986 n.898, in relazione alla omessa sua audizio- ne preventivamente alla emissione della ingiunzione. Essendo il fatto unico ed unica la competenza al recupero delle somme percepite, l'addebito della san- zione, che spettava agli organi della Regione Sicilia, richiedeva il previo accertamento del diritto o meno al beneficio di legge, in ordine al quale la audizione era indispensabile, a nulla rilevando che fosse stata ri- chiesta all'I.P.A. dei Siracusa, mentre l'ente imposi- tore è stato diverso, entrambi facendo comunque capo alla Regione Sicilia. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione degli artt. 2 C.1° L. 23.12.1986 n. 898; 1 L. 689/1981; 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 2 c.p.c.. Rileva che la legge 689/1981 impedisce la commina- toria di sanzioni amministrative in forza di fonti nor- mative secondarie non richiamate da norme primarie;
ancor più in base a criteri discrezionali delle autori- tà amministrative. Assume di non essersi reso responsabile della con- dotta prevista dalla legge 898/1986, non avendo esposto dati o notizie falsi, né aveva violato norme di legge o regolamento, avendo provato che tutte le terre desti- nate al ritiro dalla produzione erano state effettiva- 5 mente coltivate nel periodo settembre 1987 - aprile 1988, come prescritto dal D.M. n. 35 del 1990 ( art. 3). Addebita al giudice di merito di avere, in viola- zione dell'art. 112 c.pc., omesso di considerare che egli aveva prodotto il certificato catastale delle ter- re, da cui risultava che parte di esse erano classifi- cate come seminativo di 5a, così mettendo in condizioni la P.A. di valutare adeguatamente la regolarità della documentazione per il beneficio di legge, e che i te- stimoni avevano escluso che la domanda contenesse dati falsi e confermato che le terre erano state coltivate. Aggiunge che anche il seminativo di 5° poteva esse- re ammesso al beneficio, nessuna norma di legge o re- golamento prevedendo all'epoca il contrario, sicché im- motivata era stata la esclusione dal beneficio della domanda proposta, fondata sulla circostanza che le ter- re non fossero coltivabili e che la sanzione ammini- strativa fosse assistita da una riserva assoluta di legge, malgrado il contrario disposto dell'art. 1 L. 689/1981 e dell'art. 2 L. 898/1986, e senza nemmeno la indicazione della norma secondaria che consente la ap- plicazione della sanzione. Il ricorso non merita di essere accolto. La circostanza che il giudizio, con il quale il presente sarebbe stato in rapporto di continenza, si 6 sia concluso con sentenza 23.X.2000 del Tribunale di Siracusa - come il ricorrente riferisce nella memoria ex art. 378 c.p.c. -> fa perdere ogni interesse al pri- mo motivo di censura, rendendolo inammissibile. Del secondo motivo è, invece, palese la infondatez- za. Il giudice di merito ha respinto la eccezione di improcedibilità della azione, per il fatto che la ri- chiesta di audizione era stata dal ricorrente rivolta all'Ipa di Siracusa e non all'Ispettorato Repressione Frodi, che aveva emesso la ordinanza impugnata, sicché è del tutto inconferente l'argomento che i due enti fa- cessero capo alla Regione Sicilia, atteso che l'art. 18 II C. L. 689/1981 riferisce l'obbligo di sentire gli interessati all'autorità competente, che è quella alla quale il rapporto è trasmesso dal funzionario o agente accertatore e che dovrà emettere la ordinanza- ingiun- zione. Del pari infondato ed in parte inammissibile è il III motivo. Osserva la sentenza impugnata che dal rapporto dei funzionari del Corpo forestale era risultato in modo indubitabile che il ricorrente aveva esposto dati non conformi alla reale situazione di fatto, dichiarando di avere ritirato dalla produzione una superficie di ter- 7 reno superiore a quella effettiva, sì da conseguire in- debitamente aiuti comunitari. Tale essendo stato l'illecito contestato ed accer- tato, non è dato comprendere la ragione della doglian- za, che suppone l'assenza di norme primarie sanziona- trici, posto che, al contrario, la condotta illecita corrisponde al testo dell'art. 2 L. 898/1986, il quale stabilisce che " chiunque mediante la esposizione di dati e notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, con- tributi o altre erogazioni.... è punito....". Del resto è lo stesso ricorrente ad affermare nello svolgimento della censura, con riguardo alla con- testazione dell'addebito, sul piano della materialità della sua condotta che, producendo il certificato ca- tastale a corredo della domanda, aveva messo l'Amministrazione nella condizione di valutarne adegua- tamente la regolarità per l'ammissione al beneficio, ed invocando testimonianze che avrebbero escluso che egli 11 nella formulazione della domanda per il contributo abbia indicato dati e notizie falsi" e che le terre ri- tirate dalla produzione non erano state coltivate in riconoscere che l'addebito precedenza, ha finito per -° meno che fosse la esposizione supponeva - fondato di dati falsi. 8 Quanto al merito della responsabilità, inammissibi- li sono le deduzioni che il ricorrente propone, posto che sollecitano un riesame della documentazione prodot- tae della prova testimoniale assunta, per un giudizio difforme dalle conclusioni raggiunte dal tribunale, fondate sul rapporto dei funzionari del Corpo foresta- le, che avevano accertato che della superficie indicata come ritirata dalla produzione una parte non era stata coltivata né era coltivabile. Né il ricorrente denunzia vizi di motivazione, tan- to da rendere ammissibile la "1censura, posto che la valutazione delle risultanze della prova ed il giudizio sulla attendibilità dei testi, come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più ido- nee a sorreggere la decisione, non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza ° contraddittorietà di motivazione, in- volgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento del- la sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio con- vincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento, né a confutare tutte le deduzioni avverse ( ex plurimis Cass. 4347/1999; 2008/1996; 3498/1994). E a tale principio il tribunale si conformato, 9 valutando il rapporto del Corpo forestale e ad esso at- tribuendo valenza decisiva e prevalente sulle altre ri- sultanze processuali, implicitamente disattese;
sicché inesistente risulta il vizio di omessa pronunzia, con riguardo al mancato esame del certificato catastale prodotto, non essendo prospettabile con riferimento ad istanze istruttorie, per le quali può, semmai, profi- larsi l'omesso esame di un punto decisivo della
contro
- versia, deducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. ( Cass. 4271/1996) .. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
compensa le spese La Corte rigetta il ricorso e processuali Roma 19.3.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Antonio Saggio) (Donato Plenteda) Furn 4p Fomen tarzalepe IL CANCELLIERE I L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C A Prima Sezione Civile N D Depositato in Cancelleria E 58011 20030/ E R E 10