CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7608 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del TRIB. LIBERTA di ORISTANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Penale Sent. Sez. 4 Num. 7608 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21 gennaio 2022 il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da DO SS avverso il decreto della Procura di Oristano di convalida datato 20 novembre 2021 di sequestro probatorio di un capannone ed al suo interno di di Kg. 242,5 di canapa semilavorata e 6232 piante di canapa in fase di essicazione, rinvenuti in un primo ambiente e 603 Kg. di canapa semilavorata in fase di essicazione rinvenuti in un secondo ambiente dello stesso capannone in relazione al reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ripercorrendo in sintesi i fatti oggetto del procedimento: il 19 novembre 2021, militari della G.d.F. di Nuoro, nel corso di un controllo fiscale, effettuavano l'accesso presso la sede operativa della SAP121 s.r.l.s. sita a Macomer alla presenza del socio amministratore e legale rappresentante NA Bastiano. Il capannone era risultato suddiviso in due aree distinte fra loro separate da una parete fissa e con accesi indipendenti. Nella prima venivano rinvenute n. 6232 piante di canapa di tipologia verosimilmente SA appese per l'essicazione e private dell'apparato radicale nonché alcune scatole di cartone contenenti 242,5 Kg. di parti di pianta del medesimo tipo oltre a diversi ventilatori utilizzati per l'essicazione; nella seconda parte venivano rinvenute disposte su teloni di plastica kg. 603 di canapa semilavorata anch'essa verosimilmente SA, essiccata e parimenti privata del tronco centrale. Nell'immediatezza il NA riferiva di essere proprietario unitamente a AR Giau delle piante stoccate nel primo ambiente disconoscendo invece la paternità delle piante site nel secondo. Sul posto sopraggiungevano altresì GI NI IS e DO SS. Il primo esibiva la fattura n.9 del 6.5.2021 emessa dalla Flower 2.0 s.r.l. nonché il contratto del 13.5.2021 concluso tra la società agricola RG NY e la Flower Farm s.r.l. e sei rapporti analitici richiesti dal committente SS DO per conto della RG NY. Gli operanti procedevano al sequestro delle piante che veniva tempestivamente convalidato dal Pubblico Ministero sul presupposto che la res costituisse corpo del reato di cui all'art. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990 . Dagli esami effettuati sulle sostanze rinvenute emergeva un THC dello 0,06% (quella contenuta nella scatole), dello 0,96 (sostanza rinvenuta sul telo), dello 2 0,45 (sostanza di cui alla fila delle piante) dello 0,55, 0,24 e 0,58 per la sostanza rinvenuta nel secondo capannone. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990 posto che nella porzione n. 2 del capannone sono stati rinvenuti Kg. 603 di piante di canapa trattandosi, anche alla luce del contratto di somministrazione prodotto, di lavorazione non consentita sulle stesse finalizzata alla conservazione delle sole inflorescenze e non già alla raccolta per l'inserimento nelle filiere consentite. 2. SS DO, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame articolando otto motivi di ricorso. Con il primo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 325 cod.proc. pen. per contrasto con l'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e con il diritto all'assistenza difensiva della persona sottoposta alle indagini poiché il Tribunale del riesame citava per l'udienza camerale solo uno dei difensori legittimamente nominati dall'indagato prima della fissazione dell'udienza e non sanava la violazione benché il legale avesse rilevato tempestivamente il vizio. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata perché il Tribunale del riesame, che si era già pronunciato nei riguardi dei concorrenti, aveva adottato una motivazione del tutto identica a quelle già redatte e priva di autonoma e specifica rielaborazione delle emergenze processuali. Con il terzo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione . alla profonda e costante lesione dei diritti difensivi dell'indagato cui veniva impedita la difesa tecnica durante il sequestro, non veniva rivelato di essere iscritto nelle notizie di reato e veniva precluso di esaminare il corpo del reato unitamente al legale ed a un consulente tecnico sia prima che durante l'udienza di riesame. Assumeva che i diritti difensivi dell'indagato, anche come affermati in sede europea, erano stati lesi durante le attività di campionamento e di analisi, che la difesa dell'indagato si era rivolta alla segreteria del P.M. per poter visionare gli atti ma non aveva ricevuto risposta e che l'ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto che la censura doveva essere proposta non già in sede di riesame ma al Gip. 3 Il diritto di difesa non poteva essere esercitato anche dopo il rinvio dell'udienza del riesame e malgrado questo il Tribunale del riesame aveva deciso il procedimento. Con il quarto motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cod.proc. pen. a causa della mancanza genetica delle esigenze probatorie mai esposte nel decreto di convalida e dell'indicazione che i beni sequestrati costituissero corpo del reato o cose ad esso pertinenti risultando la motivazione adottata dal Tribunale una mera formula di stile. Con il quinto motivo di ricorso deduce che l'ordinanza impugnata ha posto in essere un'indebita supplenza motivazionale con riguardo al lacunoso decreto di convalida del sequestro. Con il sesto motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ex art. 325 cod.proc.pen. poiché effettuato al di là dei limiti fissati dalla giurisprudenza che lo riserva alla cannabis con valore percentuale THC superiore allo 0,6. Con il settimo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cosd.proc. pen. poiché fondati su elementi radicalmente inutilizzabili come le dichiarazioni ed il contratto e le carte ottenute dal ricorrente il 19 novembre 2021, sebbene allo stesso non fosse stata resa nota la qualità di persona sottoposta alle indagini. Con l'ottavo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del decreto di convalida del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. per contrasto con gli artt. 2 e ss. L. n. 242 del 2016. Rileva che, come emerge dagli atti di P.G., nella porzione n. 2 del capannone vi era solo una primissima lavorazione consistente nell'asportazione del tronco centrale non potendo quindi ravvisarsi una lavorazione vietata che presuppone la separazione e l'estrazione delle inflorescenze. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1.1. Va premesso che i motivi di ricorso reiterano in gran parte le censure proposte in sede di riesame e su cui il Tribunale si è compiutamente pronunciato. A riguardo va richiamato il principio secondo cui é inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 1.2. In ogni caso esaminando partitamente i motivi, il primo è infondato. Ricostruendo i dati per delibare la censura sollevata: dall'esame degli atti allegati al ricorso e segnatamente dall' All. 3 si evince che il SS in data 3.1.2022 ha nominato l'Avv. Pierandrea Setzu quale proprio difensore di fiducia (peraltro la predetta data appare chiaramente apposta sopra una cancellatura e non coincide con la diversa data del 4 gennaio 2022 indicata nel ricorso -pg: 2); dall'AH. 4 risulta che in data 7 gennaio 2022 il predetto difensore presentava al Tribunale di Oristano istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio. Successivamente, ovvero il 12 gennaio 2022, nel corso delle operazioni di prelevamento campioni il SS dichiara di intendere nominare quale secondo difensore l'Avv. Musu Salvatore (All. 6); in pari data il Tribunale di Oristano ha emesso il decreto di fissazione dell'udienza e disposto le notificazioni (All. 7). Pertanto così ricostruita la successione temporale, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, la nomina del secondo difensore non era stata ancora formalizzata e comunque non portata a conoscenza dell'autorità procedente. Era, infatti, onere dell'indagato comunicare all'autorità procedente la nomina del (42- secondo difensore, un/al:evil principio secondo cui l'omesso avviso della data dell'udienza fissata per la trattazione del riesame a uno dei due difensori di fiducia nominato con dichiarazione resa prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, è causa di nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta dall'indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa non essendosi attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data dell'udienza, nonostante la consapevolezza della non risultanza al tribunale della nuova nomina ( Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019 Rv. 277907 - 01). 2.2. Infondato è anche il secondo motivo. 5 Ed invero la censura, che sembra evocare l'incompatibilità del giudice che si era già pronunciato con riferimento agli altri indagati, non può trovare ingresso in questa sede. 3.3. Infondato è anche il terzo motivo. Va premesso che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, a compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 cod proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall' art. 365 cod.proc.pen., per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, previsto dall' art. 114 disp. att. cod.proc.pen., di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia" (in termini, Sez. 1, n. 3124 del 30/06/1992 - Ritrecina, Rv. 191920; Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Rv. 263775 - 01). Il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di nullità del decreto di sequestro ex art. 178 lett. c) cod.proc. pen. per non essere stati rivolti all'odierno ricorrente gli avvisi riconosciuti alla persona sottoposta alle indagini, ne ha ritenuto l'infondatezza e ciò sulla base della ricostruzione della fattispecie concreta. Ha invero accertato che solo nel momento in cui l'odierno ricorrente, contattato dal NA è giunto sul luogo ed ha esibito la documentazione comprovante l'asserita liceità dell'attività dal medesimo svolta, e quindi un momento in cui il sequestro era già stato disposto ed era in corso la pesatura, è stato possibile attribuirgli la titolarità del materiale rinvenuto nella seconda parte del padiglione con conseguente assunzione della qualità di indagato sicché solo a partire da quel momento aveva diritto a ricevere i previsti avvisi. Ebbene, detta ricostruzione del fatto che trae origine dalla genesi dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza, giunta sul luogo per procedere a controlli di natura fiscale e trovatasi di fronte alla necessità di effettuare accertamenti di altra natura, non è manifestamente contraddittoria, non presenta vizi né salti logici né comunque il giudice di legittimità, in particolar modo in tema di misure cautelari reali, può sindacare la ricostruzione dei fatti come operata dal giudice della cautela. Parimenti infondate sono le censure riguardanti la mancata partecipazione all'attività di campionatura e l'impossibilità di nominare un difensore o un 6 consulente tecnico in quanto, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, con riguardo al primo aspetto non si tratta di attività che inerisce alla validità del titolo cautelare. 4.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il PM che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa. In tal modo, il diritto di difesa è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 comma 6 cod.proc.pen.. (Ha precisato peraltro la Corte che il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che il P.M. abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica).(Sez. 2, n. 39382 dell'8.10.2008, Salvatori, Rv. 241881). 5.5. Il motivo è manifestamente infondato. Ed invero il decreto di convalida di sequestro in atti, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dopo aver indicato la fattispecie incriminatrice contestata ha individuato il bene sottoposto a sequestro e le ragioni dell'apposizione del vincolo cautelare. 6.6. Il motivo è infondato. L'esame di detta censura presuppone la individuazione della condotta di coltivazione per fini leciti, secondo le disposizioni della legge n. 242 del 2016, e di quella punita ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. A riguardo le Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, PMI/Castignani, che, pur relativa alla rilevanza penale della commercializzazione della sostanza derivata dalla coltivazione lecita di canapa, ha, nondimeno, offerto la completa lettura della legge n. 242/2016, inquadrandone la collocazione sistemica nell'ordinamento italiano dell'Unione europea. Limitando la disamina alla normativa nazionale introdotta dalla legge n. 242 del 2016 "Disposizioni per la promozione della coltiva2)ione e della filiera agroindustriale della canapa", le citate Sezioni Unite hanno chiarito che le coltivazioni incentivate dalla legge n. 242/2016, si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309/1990, che, pur richiamando l'art. 14, disposizione che, al comma 2 lett. b) impone l'introduzione di ogni varietà di cannabis nelle formazione tabelle, introduce un'eccezione al divieto 7 laddove finalizzato alle produzioni consentite (fibre ed usi industriali, diversi dagli usi farmaceutici). Dunque, la coltivazione assume connotazione lecita, stante il permanente divieto di cui all'art. 26 d.P.R. 309/1990, solo se finalizzata alla realizzazione dei prodotti tasSAmente indicati nell'art. 2, comma 2 della legge 242/2016, nonché per l'autoproduzione aziendale di energia da biomassa, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. Mentre, come sempre precisato dalle Sezioni Unite, restano escluse dal novero dei prodotti di per sé commerciabili le infiorescenze di canapa, le foglie o gli olii e le resine derivate, in quanto non ricompresi fra i prodotti di cui all'art. 2 comma 2, la cui cessione costituisce attività illecita ai sensi del d.P.R. 309/1990. Va ancora evidenziata la disposizione di cui all'art. 4, commi 5 e 7 della legge n. 242/2016, con cui sono introdotte clausole di esclusione della responsabilità penale del coltivatore diretto, che formano il corollario della disciplina che regola la coltura lecita e segnatamente le disposizioni sulle modalità di verifica, di cui all'art. 4 legge n. 242/2016, sulla percentuale di THC che non deve superare 0,2% per i contributi europei, in un contesto nel quale, peraltro, il superamento di detta soglia, nondimeno, non implica nella legislazione nazionale il divieto di ricavare dalla coltivazione i prodotti di cui all'art. 2, comma 2 legge n. 242/2009, posto che il legislatore italiano ha introdotto l'ulteriore limite del 0,6% di THC entro il quale, pur in assenza di sostegno alla produzione, è concesso derivare dalla coltivazione i prodotti consentiti. Solo quando, invece, detta ultima soglia viene superata è prevista dal comma 7 dell'art. 4 legge n.242/2016 il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate. In sintesi ogni condotta di detenzione, cessione o commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale della cannabis SA , può integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90, atteso che la tabella II richiama testualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto, stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento. Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che ai fini dell'esclusione del fumus del reato contestato alcun rilievo può assumere l'invocata circostanza che le percentuali di THC siano inferiori alla soglia prevista dall'art. 4 della I. n. 242 del 2016. 7.7. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Ed invero il vincolo cautelare è fondato su quanto rivenuto dalla Guardia di Finanza al momento del controllo avendo peraltro l'IS spontaneamente fornito la documentazione a sostegno dell'asserita liceità della coltivazione. 8 8.8. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte sub n. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16.11.2022
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Penale Sent. Sez. 4 Num. 7608 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21 gennaio 2022 il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da DO SS avverso il decreto della Procura di Oristano di convalida datato 20 novembre 2021 di sequestro probatorio di un capannone ed al suo interno di di Kg. 242,5 di canapa semilavorata e 6232 piante di canapa in fase di essicazione, rinvenuti in un primo ambiente e 603 Kg. di canapa semilavorata in fase di essicazione rinvenuti in un secondo ambiente dello stesso capannone in relazione al reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ripercorrendo in sintesi i fatti oggetto del procedimento: il 19 novembre 2021, militari della G.d.F. di Nuoro, nel corso di un controllo fiscale, effettuavano l'accesso presso la sede operativa della SAP121 s.r.l.s. sita a Macomer alla presenza del socio amministratore e legale rappresentante NA Bastiano. Il capannone era risultato suddiviso in due aree distinte fra loro separate da una parete fissa e con accesi indipendenti. Nella prima venivano rinvenute n. 6232 piante di canapa di tipologia verosimilmente SA appese per l'essicazione e private dell'apparato radicale nonché alcune scatole di cartone contenenti 242,5 Kg. di parti di pianta del medesimo tipo oltre a diversi ventilatori utilizzati per l'essicazione; nella seconda parte venivano rinvenute disposte su teloni di plastica kg. 603 di canapa semilavorata anch'essa verosimilmente SA, essiccata e parimenti privata del tronco centrale. Nell'immediatezza il NA riferiva di essere proprietario unitamente a AR Giau delle piante stoccate nel primo ambiente disconoscendo invece la paternità delle piante site nel secondo. Sul posto sopraggiungevano altresì GI NI IS e DO SS. Il primo esibiva la fattura n.9 del 6.5.2021 emessa dalla Flower 2.0 s.r.l. nonché il contratto del 13.5.2021 concluso tra la società agricola RG NY e la Flower Farm s.r.l. e sei rapporti analitici richiesti dal committente SS DO per conto della RG NY. Gli operanti procedevano al sequestro delle piante che veniva tempestivamente convalidato dal Pubblico Ministero sul presupposto che la res costituisse corpo del reato di cui all'art. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990 . Dagli esami effettuati sulle sostanze rinvenute emergeva un THC dello 0,06% (quella contenuta nella scatole), dello 0,96 (sostanza rinvenuta sul telo), dello 2 0,45 (sostanza di cui alla fila delle piante) dello 0,55, 0,24 e 0,58 per la sostanza rinvenuta nel secondo capannone. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art.73, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990 posto che nella porzione n. 2 del capannone sono stati rinvenuti Kg. 603 di piante di canapa trattandosi, anche alla luce del contratto di somministrazione prodotto, di lavorazione non consentita sulle stesse finalizzata alla conservazione delle sole inflorescenze e non già alla raccolta per l'inserimento nelle filiere consentite. 2. SS DO, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame articolando otto motivi di ricorso. Con il primo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 325 cod.proc. pen. per contrasto con l'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e con il diritto all'assistenza difensiva della persona sottoposta alle indagini poiché il Tribunale del riesame citava per l'udienza camerale solo uno dei difensori legittimamente nominati dall'indagato prima della fissazione dell'udienza e non sanava la violazione benché il legale avesse rilevato tempestivamente il vizio. Con il secondo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata perché il Tribunale del riesame, che si era già pronunciato nei riguardi dei concorrenti, aveva adottato una motivazione del tutto identica a quelle già redatte e priva di autonoma e specifica rielaborazione delle emergenze processuali. Con il terzo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione . alla profonda e costante lesione dei diritti difensivi dell'indagato cui veniva impedita la difesa tecnica durante il sequestro, non veniva rivelato di essere iscritto nelle notizie di reato e veniva precluso di esaminare il corpo del reato unitamente al legale ed a un consulente tecnico sia prima che durante l'udienza di riesame. Assumeva che i diritti difensivi dell'indagato, anche come affermati in sede europea, erano stati lesi durante le attività di campionamento e di analisi, che la difesa dell'indagato si era rivolta alla segreteria del P.M. per poter visionare gli atti ma non aveva ricevuto risposta e che l'ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto che la censura doveva essere proposta non già in sede di riesame ma al Gip. 3 Il diritto di difesa non poteva essere esercitato anche dopo il rinvio dell'udienza del riesame e malgrado questo il Tribunale del riesame aveva deciso il procedimento. Con il quarto motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cod.proc. pen. a causa della mancanza genetica delle esigenze probatorie mai esposte nel decreto di convalida e dell'indicazione che i beni sequestrati costituissero corpo del reato o cose ad esso pertinenti risultando la motivazione adottata dal Tribunale una mera formula di stile. Con il quinto motivo di ricorso deduce che l'ordinanza impugnata ha posto in essere un'indebita supplenza motivazionale con riguardo al lacunoso decreto di convalida del sequestro. Con il sesto motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ex art. 325 cod.proc.pen. poiché effettuato al di là dei limiti fissati dalla giurisprudenza che lo riserva alla cannabis con valore percentuale THC superiore allo 0,6. Con il settimo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cosd.proc. pen. poiché fondati su elementi radicalmente inutilizzabili come le dichiarazioni ed il contratto e le carte ottenute dal ricorrente il 19 novembre 2021, sebbene allo stesso non fosse stata resa nota la qualità di persona sottoposta alle indagini. Con l'ottavo motivo deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e del decreto di convalida del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. per contrasto con gli artt. 2 e ss. L. n. 242 del 2016. Rileva che, come emerge dagli atti di P.G., nella porzione n. 2 del capannone vi era solo una primissima lavorazione consistente nell'asportazione del tronco centrale non potendo quindi ravvisarsi una lavorazione vietata che presuppone la separazione e l'estrazione delle inflorescenze. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1.1. Va premesso che i motivi di ricorso reiterano in gran parte le censure proposte in sede di riesame e su cui il Tribunale si è compiutamente pronunciato. A riguardo va richiamato il principio secondo cui é inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 1.2. In ogni caso esaminando partitamente i motivi, il primo è infondato. Ricostruendo i dati per delibare la censura sollevata: dall'esame degli atti allegati al ricorso e segnatamente dall' All. 3 si evince che il SS in data 3.1.2022 ha nominato l'Avv. Pierandrea Setzu quale proprio difensore di fiducia (peraltro la predetta data appare chiaramente apposta sopra una cancellatura e non coincide con la diversa data del 4 gennaio 2022 indicata nel ricorso -pg: 2); dall'AH. 4 risulta che in data 7 gennaio 2022 il predetto difensore presentava al Tribunale di Oristano istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio. Successivamente, ovvero il 12 gennaio 2022, nel corso delle operazioni di prelevamento campioni il SS dichiara di intendere nominare quale secondo difensore l'Avv. Musu Salvatore (All. 6); in pari data il Tribunale di Oristano ha emesso il decreto di fissazione dell'udienza e disposto le notificazioni (All. 7). Pertanto così ricostruita la successione temporale, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, la nomina del secondo difensore non era stata ancora formalizzata e comunque non portata a conoscenza dell'autorità procedente. Era, infatti, onere dell'indagato comunicare all'autorità procedente la nomina del (42- secondo difensore, un/al:evil principio secondo cui l'omesso avviso della data dell'udienza fissata per la trattazione del riesame a uno dei due difensori di fiducia nominato con dichiarazione resa prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, è causa di nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta dall'indagato qualora egli abbia concorso a darvi causa non essendosi attivato per portare il nuovo difensore a conoscenza della data dell'udienza, nonostante la consapevolezza della non risultanza al tribunale della nuova nomina ( Sez. 4, n. 45208 del 08/10/2019 Rv. 277907 - 01). 2.2. Infondato è anche il secondo motivo. 5 Ed invero la censura, che sembra evocare l'incompatibilità del giudice che si era già pronunciato con riferimento agli altri indagati, non può trovare ingresso in questa sede. 3.3. Infondato è anche il terzo motivo. Va premesso che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, a compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell'art. 356 cod proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall' art. 365 cod.proc.pen., per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, previsto dall' art. 114 disp. att. cod.proc.pen., di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia" (in termini, Sez. 1, n. 3124 del 30/06/1992 - Ritrecina, Rv. 191920; Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015, Rv. 263775 - 01). Il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di nullità del decreto di sequestro ex art. 178 lett. c) cod.proc. pen. per non essere stati rivolti all'odierno ricorrente gli avvisi riconosciuti alla persona sottoposta alle indagini, ne ha ritenuto l'infondatezza e ciò sulla base della ricostruzione della fattispecie concreta. Ha invero accertato che solo nel momento in cui l'odierno ricorrente, contattato dal NA è giunto sul luogo ed ha esibito la documentazione comprovante l'asserita liceità dell'attività dal medesimo svolta, e quindi un momento in cui il sequestro era già stato disposto ed era in corso la pesatura, è stato possibile attribuirgli la titolarità del materiale rinvenuto nella seconda parte del padiglione con conseguente assunzione della qualità di indagato sicché solo a partire da quel momento aveva diritto a ricevere i previsti avvisi. Ebbene, detta ricostruzione del fatto che trae origine dalla genesi dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza, giunta sul luogo per procedere a controlli di natura fiscale e trovatasi di fronte alla necessità di effettuare accertamenti di altra natura, non è manifestamente contraddittoria, non presenta vizi né salti logici né comunque il giudice di legittimità, in particolar modo in tema di misure cautelari reali, può sindacare la ricostruzione dei fatti come operata dal giudice della cautela. Parimenti infondate sono le censure riguardanti la mancata partecipazione all'attività di campionatura e l'impossibilità di nominare un difensore o un 6 consulente tecnico in quanto, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, con riguardo al primo aspetto non si tratta di attività che inerisce alla validità del titolo cautelare. 4.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il PM che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa. In tal modo, il diritto di difesa è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 comma 6 cod.proc.pen.. (Ha precisato peraltro la Corte che il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che il P.M. abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica).(Sez. 2, n. 39382 dell'8.10.2008, Salvatori, Rv. 241881). 5.5. Il motivo è manifestamente infondato. Ed invero il decreto di convalida di sequestro in atti, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dopo aver indicato la fattispecie incriminatrice contestata ha individuato il bene sottoposto a sequestro e le ragioni dell'apposizione del vincolo cautelare. 6.6. Il motivo è infondato. L'esame di detta censura presuppone la individuazione della condotta di coltivazione per fini leciti, secondo le disposizioni della legge n. 242 del 2016, e di quella punita ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. A riguardo le Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, PMI/Castignani, che, pur relativa alla rilevanza penale della commercializzazione della sostanza derivata dalla coltivazione lecita di canapa, ha, nondimeno, offerto la completa lettura della legge n. 242/2016, inquadrandone la collocazione sistemica nell'ordinamento italiano dell'Unione europea. Limitando la disamina alla normativa nazionale introdotta dalla legge n. 242 del 2016 "Disposizioni per la promozione della coltiva2)ione e della filiera agroindustriale della canapa", le citate Sezioni Unite hanno chiarito che le coltivazioni incentivate dalla legge n. 242/2016, si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309/1990, che, pur richiamando l'art. 14, disposizione che, al comma 2 lett. b) impone l'introduzione di ogni varietà di cannabis nelle formazione tabelle, introduce un'eccezione al divieto 7 laddove finalizzato alle produzioni consentite (fibre ed usi industriali, diversi dagli usi farmaceutici). Dunque, la coltivazione assume connotazione lecita, stante il permanente divieto di cui all'art. 26 d.P.R. 309/1990, solo se finalizzata alla realizzazione dei prodotti tasSAmente indicati nell'art. 2, comma 2 della legge 242/2016, nonché per l'autoproduzione aziendale di energia da biomassa, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. Mentre, come sempre precisato dalle Sezioni Unite, restano escluse dal novero dei prodotti di per sé commerciabili le infiorescenze di canapa, le foglie o gli olii e le resine derivate, in quanto non ricompresi fra i prodotti di cui all'art. 2 comma 2, la cui cessione costituisce attività illecita ai sensi del d.P.R. 309/1990. Va ancora evidenziata la disposizione di cui all'art. 4, commi 5 e 7 della legge n. 242/2016, con cui sono introdotte clausole di esclusione della responsabilità penale del coltivatore diretto, che formano il corollario della disciplina che regola la coltura lecita e segnatamente le disposizioni sulle modalità di verifica, di cui all'art. 4 legge n. 242/2016, sulla percentuale di THC che non deve superare 0,2% per i contributi europei, in un contesto nel quale, peraltro, il superamento di detta soglia, nondimeno, non implica nella legislazione nazionale il divieto di ricavare dalla coltivazione i prodotti di cui all'art. 2, comma 2 legge n. 242/2009, posto che il legislatore italiano ha introdotto l'ulteriore limite del 0,6% di THC entro il quale, pur in assenza di sostegno alla produzione, è concesso derivare dalla coltivazione i prodotti consentiti. Solo quando, invece, detta ultima soglia viene superata è prevista dal comma 7 dell'art. 4 legge n.242/2016 il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate. In sintesi ogni condotta di detenzione, cessione o commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale della cannabis SA , può integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90, atteso che la tabella II richiama testualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto, stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento. Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che ai fini dell'esclusione del fumus del reato contestato alcun rilievo può assumere l'invocata circostanza che le percentuali di THC siano inferiori alla soglia prevista dall'art. 4 della I. n. 242 del 2016. 7.7. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Ed invero il vincolo cautelare è fondato su quanto rivenuto dalla Guardia di Finanza al momento del controllo avendo peraltro l'IS spontaneamente fornito la documentazione a sostegno dell'asserita liceità della coltivazione. 8 8.8. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte sub n. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16.11.2022