Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11723 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Dott. Giovanni 1 1 7 23 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20859/00 Cron. 25605 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO : Dott. Fabrizio FORTE Rep. 3157Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 26/02/03 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ON IL, IL IR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso 1'Avvocato ANTONIO MONACO, che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati SERENA SALVO, ENRICO DELL'OCA e NICOLA BOSCO giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti - -
contro
BANCA SAN PAOLO BRESCIA, ORA BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, 2003 presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta 491 -1- e difende unitamente all'avvocato GIANNI MARTINAZZOLI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 423/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 31/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato PAFUNDI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 15-10-1991, ON LI e NT RI proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Brescia avverso il decreto ingiuntivo n. 3905/91, emesso dal Presidente di detto Tribunale ed avente ad oggetto il pagamento della somma di £ 193.253.580, oltre interessi convenzionali, in favore della Banca San Paolo di Brescia a titolo di scoperto di conto corrente. Adducevano gli istanti, al fine della revoca del decreto ingiuntivo opposto, sia l'inesistenza di detto credito, sia la nullità del contratto di conto corrente per contrasto con gli artt. 1346 e 1284 c.c.. L'adito Tribunale, costituitasi la Banca, con sentenza in data 2-6-1994, accoglieva l'opposizione, non ritenendo dimostrata l'esistenza dello scoperto in questione ed affermando che l'estratto-conto prodotto dalla Banca in sede di procedura monitoria non poteva configurarsi quale prova nel giudizio di opposizione. A seguito dell'impugnazione proposta dalla Banca, la Corte d'Appello di Brescia, costituitisi il ON e la NT, prodotti dall'appellante gli estratti-conto inviati ai correntisti, unitamente ad altra documentazione, ed espletata consulenza di ufficio in ordine all'entità dell'esposizione debitoria in questione, con la sentenza in esame, in riforma di quanto statuito in primo grado, condannava gli appellati al pagamento in favore della Banca della somma di £ 171.397.182, oltre interessi legali dal settembre '91 al saldo. In particolare, la Corte territoriale, rilevato preliminarmente che l'appellante Banca non ha provveduto a depositare il fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169, secondo comma, c.p.c., ha affermato che detta omissione non ha alcun rilievo sul piano procedimentale potendo interessare soltanto il merito della controversia, nel senso che la mancanza del fascicolo dell'appellante, ritualmente prodotto e depositato in sede di costituzione, implica soltanto che il giudizio deve avvenire sulla base degli atti disponibili e, quindi, nel merito senza tener conto della documentazione di cui il collegio non può prendere cognizione;
ha aggiunto che “i dati descritti nella relazione di consulenza sono utilmente rappresentativi delle vicende del rapporto di conto corrente e della sua situazione al momento della chiusura, indicando gli stessi una forte posizione debitoria degli odierni appellati nei confronti della Banca, per cui va riconosciuto l'esistenza del credito dell'appellante". Ricorrono per cassazione, il ON e la NT, con due motivi, illustrati con memoria;
resiste con controricorso la Banca. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 191 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, in quanto, non avendo la Banca provveduto a depositare nuovamente il fascicolo di parte, ai sensi dell'art. 169, secondo comma, c.p.c., all'atto del deposito della comparsa conclusionale, la Corte d'Appello "avrebbe dovuto decidere il merito della controversia basandosi unicamente sul decreto ingiuntivo a suo tempo opposto, sul contratto di conto corrente, sulla sentenza del Tribunale di Brescia e sulla consulenza di ufficio”. Ne consegue, per la parte ricorrente, la censurabilità dell'impugnata decisione laddove sulla base della consulenza di ufficio, che non è un mezzo di prova, ha accertato, oltre al quantum debeatur, l'esistenza del credito per cui è processo. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1363 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, laddove la Corte territoriale è pervenuta a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dal Tribunale di Brescia, sulla base degli stessi documenti già esaminati da quest'ultimo, e non potendo tener conto della documentazione successiva di cui al fascicolo di parte ritirato e non depositato di nuovo all'atto delle conclusioni. Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente, riguardando le stesse il thema decidendum della valenza, sul piano probatorio nella fattispecie in esame, della consulenza di ufficio, avulsa dalla documentazione allegata al fascicolo della parte appellante. Premesso che i risultati della consulenza di ufficio sono discrezionalmente valutabili dal giudice di merito e che, nel caso in esame, la Corte di Brescia ha più che sufficientemente esposto le ragioni del suo convincimento in ordine all'attendibilità di quanto con la stessa accertato, deve rilevarsi che prive di pregio sono le doglianze degli odierni ricorrenti laddove affermano essersi erroneamente basata l'impugnata decisione sui dati della CTU anche in relazione all'an debeatur. Fermo restando, infatti, che la consulenza di ufficio non è un mezzo di prova bensì strumento processuale al fine di una più specifica valutazione dei dati emergenti dall'istruzione probatoria, va rilevato che nella vicenda processuale in questione non è assolutamente corrispondente al vero, così come addotto dai ricorrenti, che i giudici della Corte territoriale hanno erroneamente affermato l'esistenza del debito ingiunto al ON e alla NT in virtù del solo accertamento svolto dal consulente di ufficio;
quest'ultimo ha espletato la propria indagine contabile sulla base dell'esame delle operazioni bancarie quali risultanti dai documenti contabili regolarmente allegati al fascicolo della parte appellante. L'esistenza del debito in questione, quindi, non è stato arbitrariamente rimesso al solo apprezzamento del consulente di ufficio ma oggettivamente accertato in base a documenti risultanti per tabulas all'atto dell'espletamento dell'attività peritale. Ne consegue che non ha fondamento la doglianza dei ricorrenti riguardo all'incidenza dell'omesso deposito, in sede di conclusioni, del fascicolo della parte appellante sulle prove attestanti il credito in oggetto poiché i documenti prodotti dalla stessa Banca, prova della fondatezza nella pretesa di quest'ultima, hanno "conservato” la propria valenza probatoria essendo stati presi in considerazione dal consulente e riportati nella sua indagine scritta. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. In Roma, il 26-2-2003 Presidenté L'estensore from. B д E G N U F (L 1 1 19 0 उप्र CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione _presso l'Agerizia delle Entrate di Roma 2 il 14-x - 2003 serie 4 al n. 34143 versate € 139,44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2003) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci