Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2015, n. 22110
CASS
Sentenza 12 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Una somma di denaro non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discende non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, come ad esempio per le particolari caratteristiche delle monete o delle banconote. (Fattispecie relativa a somma di denaro qualificata come corpo del reato di esercizio di raccolta abusiva di scommesse).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2015, n. 22110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22110
    Data del deposito : 12 febbraio 2015

    Testo completo