Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
Una somma di denaro non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discende non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, come ad esempio per le particolari caratteristiche delle monete o delle banconote. (Fattispecie relativa a somma di denaro qualificata come corpo del reato di esercizio di raccolta abusiva di scommesse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2015, n. 22110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/02/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - N. 351
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 28496/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
QUADRARI DANILO N. IL 16/01/1981;
avverso l'ordinanza n. 457/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 21/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Nato Domenico di Reggio Calabria. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 21 maggio 2014, il Tribunale di Roma ha parzialmente confermato il sequestro probatorio effettuato a carico dell'indagato in relazione al reato di cui agli art. 110 cod. pen., della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4-bis, in relazione all'esercizio di attività di raccolta di scommesse per conto di un operatore estero, in mancanza di concessione e di autorizzazione. li Tribunale ha annullato il provvedimento di convalida del sequestro limitatamente al denaro. Premesso che la posizione dell'operatore estero per conto del quale l'indagato svolgeva la sua attività non sarebbe assimilabile a quella di altri operatori per i quali è stata riscontrata, a livello comunitario, una discriminazione, il Tribunale ha evidenziato che le finalità di prova non si attagliano al sequestro del denaro.
2. - Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sostenendo che l'esigenza probatoria del corpo di reato - quale il denaro in questione, incasso della raccolta abusiva di scommesse - sarebbe in re ipsa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso non è fondato.
Con riferimento a una fattispecie analoga a quella per la quale qui si procede, la Corte di cassazione ha già affermato che una somma di denaro, qualificata come corpo del reato non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla cosa sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento (sez. 6, 9 aprile 2009, n. 19771, rv. 243670). Più in generale si è affermato che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal pubblico ministero davanti al Tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà; con la conseguenza che somme di denaro ritenute provento di reato non possono essere sequestrate in mancanza di indicazioni sulla finalità probatoria avuta di mira mediante l'apposizione del vincolo (sez. 3, 6 maggio 2014, n. 37187, rv. 260241). Deve dunque ribadirsi che, in mancanza della deduzione di elementi specifici dai quali possa desumersi che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisca corpo di reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità (ad esempio per particolari caratteristiche delle monete o banconote), il denaro costituente corpo del reato non può essere sottoposto a sequestro probatorio.
4. - Ne consegue il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015