Sentenza 6 febbraio 2009
Massime • 1
La proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scade in giorno festivo, non si applica ai termini dilatori, che si computano a giorni liberi. (Fattispecie relativa al termine di comparizione in appello dell'imputato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2009, n. 10322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10322 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 06/02/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 335
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 001379/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT LA N. IL 06/09/1951;
avverso SENTENZA del 04/10/2004 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/10/2004 la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 17/10/2002 appellata dal procuratore Generale e dall'imputato TI OL, ha condannato quest'ultimo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 589 c.p. perché, mentre percorreva l'Autostrada Salerno - Reggio Calabria, alla guida di un autoveicolo Ferrari, su di un tratto rettilineo, dopo una curva sinistrorsa, nel sorpassare un autobus di linea che lo precedeva, urtava con lo spigolo posteriore destro la ruota anteriore sinistra dell'autobus, nonché la carrozzeria adiacente, e, a causa di ciò, cambiava direzione di marcia, deviando dalla direzione parallela all'asse ortogonale della strada verso sinistra, insinuandosi nell'intervia di cambio di direzione di marcia ivi esistente montando sul guardrail, che aveva il bordo inclinato, e decollando a parabola in alto, in modo da ricadere sull'opposta corsia di marcia e da investire i veicoli che sopraggiungevano, cioè un'auto Alfa Romeo con a bordo SO CO, SO IV, UN MA EL e SO LA, i quali riportavano lesioni gravissime a causa delle quali, benché subito soccorsi e trasportati in ospedale, SO IV e UN MA EL decedevano, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza di norma e precauzioni doverose ed in particolare procedendo a velocità elevata certamente superiore a 130 Km/h, non adeguata alle condizioni atmosferiche, contraddistinte da pioggia radente, alle condizioni della strada resa viscida dalla pioggia, ed al sorpasso che si accingeva a compiere atteso il breve tratto di carreggiata che aveva a disposizione e le dimensioni di ingombro del veicolo sorpassato. La Corte territoriale ha motivato la sua decisione ritenendo che la sentenza pronunciata da un giudice onorario di tribunale in violazione dell'art. 43 bis dell'ordinamento giudiziario non sia nulla non riguardando il difetto della capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale ma la mancanza delle condizioni specifiche di esercizio della funzione giudicante, mancanza che non elimina nel giudice la sua capacità di organo giudiziario. Nel merito la Corte territoriale ha ritenuto condivisibile la ricostruzione della dinamica del sinistro come risultante dalla sentenza di primo grado sulla base delle foto allegate alla relazione del consulente tecnico del PM: è stata l'auto Ferrari dell'imputato ad urtare con la parte posteriore destra la ruota anteriore sinistra del pullman, per cui la responsabilità dell'incidente deve ascriversi esclusivamente alla condotta dell'imputato conducente dell'auto Ferrari.
Il TI propone ricorso per cassazione avverso questa sentenza chiedendone l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e art. 601 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 172 c.p.p., comma 5 e art. 178 c.p.p., lett. c) in quanto non sono stati rispettati i termini di comparizione dell'imputato stabiliti in venti giorni prima dell'udienza. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 1 cod. proc. pen. e al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 20 e 43 bis così come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 10 in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. a) in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di rigettare il motivo di gravame con il quale veniva rilevato il difetto di giurisdizione del giudice onorario monocratico, perché il vigente ordinamento giudiziario, con le norme citate, stabilisce tassativamente il principio che, in materia penale al giudice onorario possono essere affidati esclusivamente quei processi per i quali è prevista la citazione diretta.
Con il terzo motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 589 cod. pen.. In particolare si lamenta la motivazione solo apparente della responsabilità penale dell'imputato. Sostiene che alcuni elementi risultanti dalla CT del PM inducono a ritenere una diversa dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente del pullman entrato in collisione con la Ferrari dell'imputato: uno dei pneumatici dell'autobus di linea era in non buone condizioni di usura;
i bulloni che trattenevano lo pneumatico anteriore sinistro dell'autobus di linea hanno frullato il parafango posteriore destro della Ferrari;
il carter di copertura sulla ruota sinistra mancava;
non sono state trovate tracce della pozzanghera che avrebbe causato lo sbandamento della Ferrari. Il ricorrente deduce che le lacune probatorie potevano essere colmate con l'audizione come teste del conducente dell'autobus di linea che meglio di ogni altro ha potuto assistere all'incidente. Il primo motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che la proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scada in giorno festivo, non si applica ai termini dilatori, che si computano a giorni liberi, come il termine di comparizione in appello, previsto dall'art. 601 cod. proc. pen. (Cass. 23/1/2001 n. 12659) Pertanto i venti giorni liberi previsti per la notifica dal 29/7/2004, considerando la sospensione feriale, coincidono con il 3/10/2004 a nulla rilevando che trattasi di giorno festivo e, quindi, l'avviso di fissazione per l'udienza del 4/10/2004 è pienamente valido senza violazione dei termini i questione.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis c.p.p., comma 3, lett. b), dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), e cioè riferito a reati non previsti nell'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (da ultimo Cass. 15/11/2006 n. 41988). Parimenti infondato è il terzo motivo con il quale si lamentano solo circostanze di fatto che non possono essere sottoposte al vaglio del giudice di legittimità. D'altra parte la sentenza impugnata appare logicamente e compiutamente motivata per cui sfugge ad ogni censura di legittimità, ed il ricorrente propone in questa sede solo una diversa valutazione degli elementi probatori già compiutamente considerati dai giudici di merito.
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009