Sentenza 23 gennaio 2001
Massime • 1
La proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scada in giorno festivo, non si applica ai termini dilatori, che si computano a giorni liberi, come il termine di comparizione in appello, previsto dall'art. 601 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2001, n. 12659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12659 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 23/01/2001
Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
Dott. PIERFRANCESCO MARINI Consigliere N. 170
Dott. VITTORIO G. EBNER Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 30657/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
OS DE, n. a Castelfidardo l'11 aprile 1937
OC CA RT, n. a Carpi l'8 agosto 1947 dai Sig. avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna depositata 118 maggio 2000
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Udite le conclusioni del P.M. Dott. C. Di Zenzo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi uditi i difensori avv.ti R. Pellicciardi e A. D'Amico Motivi della decisione
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta. DE OS propone un unico motivo d'impugnazione, lamentando che, nonostante la sua collaborazione, le sia stata negata la prevalenza sulle aggravanti delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche.
CA RT OC propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo lamenta che il decreto di citazione per il giudizio d'appello gli sia stato notificato presso il suo studio legale, anziché presso il domicilio dichiarato, senza previe ricerche da parte dell'ufficiale giudiziario, che si limitò ad attestare solo che egli non era più reperibile all'indicato indirizzo di Carpi. Con il secondo motivo deduce la tardività della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello celebratosi il 26 aprile 2000, perché, essendo avvenuta la notifica il 5 aprile 2000, il termine scadeva in giorno festivo e doveva essere prorogato a norma dell'art.172 comma 3 c.p.p. Con il terzo motivo infine deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito si siano fondati solo sulle generiche chiamate in correità di DE OS, sfornite di autentici riscontri.
Il primo motivo del ricorso di CA RT OC è manifestamente infondato, perché, secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, nel caso d'impossibilità di effettuare la notifica preso il domicilio eletto o dichiarato, "l'ufficiale giudiziario non ha ne' il potere ne' il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento e la notifica va fatta presso il difensore poiché il di sposto del quarto comma dell'art.161 c.p.p. non rende applicabile il rinvio che l'art. 163 c.p.p. fa al 157 stesso codice" (Cass., sez. 6^, 15 giugno 1998, Brunori, M. 212007). Nè ha rilevanza l'eventuale omissione, in sede d'interrogatorio, dell'avvertimento dell'onere di comunicare le variazioni del domicilio dichiarato o eletto, perché l'art. 161 comma 4 c.p.p. trova applicazione anche nei casi in cui la dichiarazione o l'elezione del domicilio siano compiute d'iniziativa dell'interessato, senza sollecitazioni da parte dell'Autorità giudiziaria.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso di CA RT OC, perché la proroga di diritto del termine, stabilito a giorni, che scada in giorno festivo non si applica ai termini dilatori computabili a giorni liberi com'è il termine di comparizione in appello previsto dall'art. 601 c.p.p. (Cass., sez. 5^, 9 luglio 1997, P.m. E Rea, m. 209302, Cass., sez. 3^, 15 marzo 1995, Nimeziebotton, m. 202949). Il terzo motivo del ricorso di CA RT OC e l'unico motivo del ricorso di DE OS, infine, sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ai precedenti penali di OS e a una corretta valutazione della chiamata di correità della donna, plausibilmente ritenuta confermata da riscontri logici e documentali. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro G, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001