Sentenza 4 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2003, n. 14836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14836 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' LA CORTE SUP E4 8 3 6 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 3625/01 Dott. Salvatore SENESE Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 30020 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 14/03/03 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI NN NA, EO OS E EO RI nella qualità di eredi legittimi di EO TO, der Greece, 209 domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14,2003 elettivamente ALBERTO BUZZI, 1577 presso lo studio dell'avvocato -1- rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE FATIGATO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 294/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 31/03/00 R.G.N. 1307/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito 1'Avvocato GIUSEPPE FERRARI per delega ROBERTO ROMEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14.10.1998 il Pretore di Foggia accoglieva la domanda di NT IT, già dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza nel maggio 1995, in esito a procedimento di prepensionamento, ai sensi della legge 7.6.1990, n. 141, condannando la medesima società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sulla base di quanto previsto dagli artt. 52, c.9 del contratto collettivo 90/92 e 4, c.14 del contratto collettivo 94/95. Proponeva appello la società convenuta sostenendo l'inapplicabilità della previsione collettiva al caso presente di prepensionamento, e, in subordine, deduceva che il diritto al periodo completo annuale di ferie - previsto dal citato art.52 - poteva essere riconosciuto solo a condizione che il medesimo periodo potesse essere goduto integralmente prima della risoluzione del rapporto (mentre tra la domanda di prepensionamento e la risoluzione del rapporto non vi era stato 2 intervallo sufficiente per una tale integrale fruizione). Sosteneva la società appellante che il pagamento dell'indennità sostitutiva era ammesso nei soli casi eccezionali in cui il mancato godimento fosse dovuto a cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori (mentre la risoluzione del rapporto era dovuta alla domanda di prepensionamento e, quindi, all'iniziativa dello stesso lavoratore). L'appello veniva respinto, con sentenza del 31.3.2000, dal Tribunale di Foggia il quale osservava che la materiale impossibilità di fruizione delle ferie da parte del ricorrente era dipesa non tanto dalla domanda di prepensionamento in sé, quanto proprio dai tempi imprevedibilmente ristretti imposti alla procedura concorsuale di prepensionamento. Rilevava, in particolare, il Giudice del gravame che mentre il termine ultimo per la domanda di prepensionamento era fissato al 10.5.1995, pochi giorni dopo, appena il 22.5.1995, sottoscritto un accordo sindacale, erano stati pubblicati gli elenchi dei lavoratori ammessi al 3 beneficio ed era stato fissato al 31.5.1995 la decorrenza unica della risoluzione del rapporto. Ne derivava che poiché la mancata fruizione delle ferie doveva addebitarsi a fatto del datore di lavoro, spettava al lavoratore l'indennità sostitutiva prevista dall'art.4, c.14 del citato ccnl. Avverso detta sentenza la Società di Trasporti e Servizi, succeduta alle : FFSS, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, seguito da note illustrative ex art. 378 c.p.c. Resistono, per l'intimato, deceduto nelle more del giudizio, gli eredi AN Di NA, OS IT e TA IT, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 52 c.9 del ccnl 1990/92, e 14, c.4 del ccnl R 1993/95, nonché l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo la società ricorrente lamenta che il Tribunale ha travisato completamente il senso dell'art. 14, c.4 allorchè interpreta detta norma come riferita non alle ferie proporzionate al periodo di lavoro effettivamente prestato, ma alle ferie spettanti in ragione della disciplina dattata dai vari commi (compreso il nono) dello stesso art.52. Secondo la ricorrente, invece, l'art. 14 c.4 del successivo ccnl si inserisce nello stesso solco dell'art. 52 del cccnl 1990/92, regolando un'ipotesi che quest'ultimo non contemplava e cioè l'ipotesi in cui, essendo le ferie concretamente fruibili, queste non lo siano state per fatto del datore di lavoro. La disposizione dunque, richiede, per un verso un comportamento da parte della società tale da impedire, nei fatti, l'effettivo godimento delle ferie da parte del dipendente, ma per l'altro 1 verso presuppone la possibilità che le ferie possano essere concretamente godute. In sostanza - secondo la ricorrente - quella disposizione presuppone la concreta possibilità per il dipendente di fruire del periodo feriale, prevedendo, 4 nel caso in cui tale possibilità non si sia tradotta in atto per comportamento ascrivibile al datore di lavoro, che venga corrisposta l'indennità sostitutiva. In questi termini -aggiunge la società ricorrente l'interpretazione delle richiamate disposizioni contrattuali appare doverosa in aderenza alle regole dettate dagli artt. 1362 e segg c.c. Il motivo è infondato. La disciplina collettiva tenuta presente dal Tribunale risulta così articolata. L'art.52, c.9 del ccnl 90/92 dispone che “il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempre che le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione". L'art.4, c. 14 del ccnl 93/95 aggiunge che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno salvo nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro: in tale evenienza, per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore verrà corrisposto 1/26mo delle competenze fisse mensili. A fronte di entrambe tali previsioni, il Tribunale ha sostenuto che non v'è motivo di limitarne la portata complessiva solo alle ferie non godute proporzionate al periodo di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'anno, anziché, puramente e semplicemente alle ferie spettanti in ragione della nuova complessiva disciplina introdotta con il contratto collettivo del 1993/95. Ed infatti, la deroga introdotta con il nuovo contratto attiene proprio alle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, e cioè a quelle che di regola costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'art.52, c.9 e, quindi, per la nascita del diritto al periodo completo annuale di ferie. Né è possibile isolare arbitrariamente la nuova disposizione nel contesto della complessiva disciplina contrattuale. 5 L'interpretazione così fornita dal Tribunale risponde altresi ad una coerenza e ad una logica interna della disciplina pattizia voluta a livello collettivo, così rispondendo ai canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e segg. del c.c. Rimane da verificare se come si ventila nelle difese della società - ricorrente una tale eccezione non ricorra anche nell'ipotesi presente con la scelta dei lavoratori di domandare il prepensionamento. In proposito questa Corte ha avuto già occasione di affermare che la disciplina di cui all'art. 1 della legge 7.6.1990, n. 141 attribuiva alla facoltà dell'ente Ferrovie dello Stato l'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati e, se è vero che per favorire l'esodo (con evidenti benefici di bilancio per l'ente) venivano riconosciuti ai lavoratori che ne avessero fatto domanda (irrevocabile, ancora nell' interesse dell'ente, esonerato, sia pure in parte, da successive assunzioni obbligatorie) consistenti vantaggi pensionistici e anche l'attribuzione dell'intero periodo annuale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (e l'allora recente normativa sul prepensionamento dei ferrovieri ne costituiva l'ipotesi più rilevante) in corso di anno, ben avrebbe dovuto essere vagliata sotto l'aspetto premiale e incentivante della disciplina collettiva non può ritenersi che la domanda di prepensionamento renda di per sé imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie il quale è invece determinato da una serie di condizioni connesse all'iter dei relativi procedimenti dai quali in sostanza dipende il momento in cui il rapporto viene a cessare, e, con esso, la prestazione lavorativa (conf. Cass., 11.12.2001, n. 15627) Trova conferma quindi, l'indirizzo giurisprudenziale - già espresso da questa Corte secondo cui è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro - in grado di contemperare il 6 suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle conseguenziali pretese risarcitorie in senso specifico o per equivalente (Cass., 19.10.2000, n. 13860; Cass., 3.8.2001, n. 10759; Cass., 21.5.2002, n. 7451). Al di fuori di tale ipotesi, deve dunque concludersi che, in virtù delle menzionate disposizioni collettive, ove le ferie - pari all'intero periodo annuale sarebbero in astratto fruibili, ma non lo sono state di fatto, il lavoratore ha comunque diritto all'indennità sostitutiva, senza che occorra neppure indagare sulla esistenza di una eventuale colpa del datore di lavoro in relazione alla oggettiva mancata fruizione delle stesse ferie. -Col secondo motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 1352 c.c. in relazione all'art. 52 del ccnl. 1990/92 la società ricorrente contesta l'interpretazione accolta dal Tribunale nella parte in cui equipara le ferie come riconosciute dalla norma collettiva per il caso della cessazione del rapporto di lavoro, alle ferie come definite dall'art.36 Cost. Secondo la ricorrente tale equiparazione non può essere condivisa poiché si pone in contrasto con la funzione di recupero delle energie psico fisiche che è sottesa alla norma costituzionale, sicchè riconoscere in base al citato art. 52 l'indennità sostitutiva anche nei casi in cui la prestazione lavorativa non è stata resa, significa violare le regole di ermeneutica contrattuale. Anche questa censura non può essere condivisa. La funzione delle ferie del lavoratore vista come esigenza fondamentale del medesimo di recuperare le proprie energie affettive e sociali, con la conseguenza che esse maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa – così come postulato dagli artt. 36Cost, e 2109, c.3 c.c. non esclude che accordi -- collettivi possano ragguagliarle all'anno lavorativo prescindendo dal periodo 7 effettivamente lavorato, senza con ciò incorrere in una violazione della norma costituzionale o di quella codicistica, se la proporzione viene mantenuta a vantaggio del lavoratore e non in suo danno (Cass., 5.1.2001, n. 96). Le citate disposizioni vanno, infatti, intese come norme inderogabili con la conseguenza che esse rendono nulle ex art. 1418, c.1 c.c. i contratti individuali o collettivi di lavoro che in qualche modo limitino o escludano la proporzionalità in danno del lavoratore, ma non già quelli che, invece, riconoscono al lavoratore ferie in misura superiore e non strettamente connesse alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche. L'interpretazione delle norme collettive proposta dal Tribunale oltre a non concretizzarsi in una violazione di norme imperative, appare supportata da una motivazione esauriente, immune da vizi logici e giuridici, in quanto conduce, come risultato all'affermazione secondo cui le clausole collettive viste complessivamente riconoscono al lavoratore, in caso di anticipata risoluzione del rapporto e con trattamento più favorevole, una indennità sostitutive per le ferie non usufruite commisurata all'anno a prescindere dal periodo lavorato in tale arco di tempo e alla sola condizione che la mancata fruizione delle ferie non sia dipesa da volontà del lavoratore. La coerenza logica della interpretazione sostenuta nella sentenza impugnata si ravvisa anche nel contesto in cui le richiamate disposizioni contrattuali si collocano. In particolare, l'art. 4, c.14 del ccnl del 1993/93 mira ad evitare che il riconoscimento del diritto al periodo completo annuale di ferie già contenuto nel precedente art.52 del ccnl 90/92, ma subordinato alla condizione della loro concreta fruibilità prima della risoluzione o della sospensione del rapporto di lavoro, potesse vanificarsi del tutto ove quella condizione venisse meno per iniziativa dello stesso datore di lavoro, senza far salva alcun rimedio di tipo indennitario sostitutivo. 8 Col terzo motivo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della legge 7.6.1990, n. 141 lamentando che il Tribunale erroneamente le aveva addebitato la responsabilità di aver deliberatamente ristretto i tempi per le procedure di prepensionamento allo scopo di frustrare la fruizione delle ferie da parte dei lavoratori interessati, mentre invece quei tempi sono scanditi esclusivamente dalla citata legge che regola modalità e termini di quelle procedure. Le ultime precisazioni esposte in ordine al primo motivo, rendono all'evidenza ultroneo l'esame di questo secondo motivo di ricorso, rivolto tutto all'esame di aspetti o circostanze che non avrebbero comunque alcuna incidenza in ordine alle conseguenze della mancata fruizione delle ferie da parte dei lavoratori intimati. Per le ragioni esposte il ricorso della società dev'essere respinto, con attribuzione a carico della stessa delle spese del presente giudizio nei termini di cui al dispositivo °
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese del presente giudizio pari ad € 17,00 oltre ad € 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore fa t for CANCELLIERE Depositato in Cancelleria KOTT. 2003 ICA oggi A P U IL CANCELLIERE a