Sentenza 25 settembre 1989
Massime • 6
Posto che nel delitto di furto titolare del bene giuridico offeso è il detentore della cosa che dalla sua sfera di possesso viene fatta passare nell'altrui signoria, nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza la qualità di parte offesa è assunta dalla banca. Infatti, con il contratto di utenza di cassette di sicurezza questa si obbliga ad eseguire non solo una prestazione assimilabile alla locazione ma anche e principalmente quella di custodia delle cassette mediante applicazione di vigilanza sul forziere e per esso sul suo contenuto, mentre gli affidanti, per essersi serviti di siffatto contratto e quindi di una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa che realizza condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dagli stessi nella propria abitazione, devono necessariamente dismettere il possesso dei rispettivi beni entrati in rapporto di fatto con la banca presso cui vengono depositati; beni dei quali - ai fini della loro custodia - la banca (che ne risponde ex art. 1829 cod. civ.) dovrà necessariamente avere, nell'ambito della vigilanza ritenuta necessaria, la disponibilità.*
Nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, pregiudicando il reato di furto il rapporto di fatto con la cosa ed il potere di vigilanza e custodia su di essa, la qualità di soggetto passivo del reato viene assunta dalla banca, mentre i titolari delle singole cassette assumono quella di danneggiati dal reato (fattispecie in cui il ricorrente si doleva della mancata applicazione della deroga alla "normale" Competenza per territorio prevista dall'art. 41 bis cod. proc. pen., sul rilievo che un magistrato esercitante le sue funzioni nello stesso distretto cui apparteneva il giudice competente a conoscere del reato avrebbe rivestito la qualità di parte lesa in quanto titolare di una delle cassette di sicurezza oggetto del furto; la Cassazione, affermando il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la doglianza).*
In tema di risarcimento dei danni cagionati dal reato, nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, custodite nel caveau di una banca, perpetrato con la complicità di guardie giurate, dipendenti di un istituto di vigilanza, addette alla sorveglianza, la responsabilità "ex contractu" della banca verso i clienti danneggiati dall'evento criminoso, non elide ne' elimina la responsabilità "ex delictu" dei colpevoli e dell'istituto di vigilanza, responsabile civile, il quale risponde direttamente, ex artt. 2049 cod. civ. e 185, comma secondo, cod. pen., verso i cassettisti e la banca per l'attività criminosa dei suoi dipendenti. ( V mass n 180363; ( V mass n 172517; ( V mass n 167356, ed ivi citata).*
In tema di risarcimento del danno cagionato dal reato, nell'ipotesi in cui taluno si avvalga per l'esecuzione di un determinato lavoro, di persona dipendente da altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza, committente, ai fini della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., deve considerarsi soltanto colui che ha fatto eseguire il lavoro; siffatto principio non si applica ove si accerti che quest'ultimo non si è avvalso per libera elezione della persona dipendente da altri, ma che questa ha agito su richiesta e per conto del suo committente. Ne consegue che nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza custodite nel caveau di una banca perpetrato con la complicità di guardie giurate, incaricate della sorveglianza, dipendenti da un istituto di vigilanza, è questo e non la banca tenuto a rispondere ex art. 2049 cod. civ. per il fatto commesso da dette guardie. ( V mass n 180363; ( V mass n 398631, Cass civ).*
In tema di risarcimento del danno cagionato dal reato, affinché il fatto illecito del commesso (o domestico) risalga al committente (o padrone) a norma dell'art. 2049 cod. civ., non è necessario che tra le mansioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che la incombenza affidata al commesso (o domestico) abbia determinato una situazione tale da rendere possibile o da agevolare la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il commesso abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo purché nell'ambito delle sue mansioni; nesso di occasionalità necessaria che deve escludersi solo allorché il danno sia imputabile all'attività privata dell'autore dell'illecito e sia commesso nell'Esercizio della sua privata autonomia (fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità ex art. 2049 cod. civ., operata dai giudici di merito, di un istituto di vigilanza per il furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, custodite nel caveau di una banca, perpetrato con la complicità di guardie giurate sue dipendenti, sul rilievo che il rapporto con i predetti dipendenti trascendeva i limiti della mera "occasionalità" in quanto la presenza dei guardiani in banca era volta proprio a prevenire il rischio tipico e specifico del furto). ( V mass n 180363; ( V mass n 172517; ( V mass n 167356, ed ivi citata).*
La prestazione del giuramento non comporta di per sè una presunzione assoluta di forza probante del contenuto della testimonianza. ( Conf mass n 129607).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/1989, n. 7598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7598 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1989 |
Testo completo
1 759 8
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 25.9.1989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
II
⚫ SEZIONE PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2213
Dott. ROMEO Presidente SALVATORI
1. Dott. GENNARO GIULIANI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> FRANCO SCORZA N. 16124/87
3. » OR IS
: 4. » GENNARO NAPOLITANO
ha pronunciato la seguente te I
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Milano nei confronti di:
1) IT SA, n. a Torre Annunziata il 4.11.1944;
2) LI EL,n. a Bari il 12.2.1952;
3) LA EN CE, n. a Bitonto il 20.1.1946;
4) CA RI,n. a Montù Beccaria iL 22.5.1922;
5) D'TO UA, n. a Napoli il 27.4.1927;
6) IT vincenzo, n. a Torre Annunziata il 30.6.1941;
7) DE IO CH,n. a Milano il 20.2.1932;
8) DE IO ON,n. a Monza il 31.8.1961;
9) CI GO,n. a Milano il 9.6.1928; nonchè dagli imputati detti escluso il NC e dall'Istituto
di Vigilanza "Città di Milano" responsabile civile;
DE ES IO LE, parte civile;
avverso la sentenza 9.5.86 della Corte d'Appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere. Dr.G.Giuliani
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Pozzetto" chiede il rigetto dei ricorsi.
Avv. GI Bana, del foro di Milano, difensore di parte civile, chiede per CI e RA l'a.c.r., mentre per tut ti gli altri la conferma della sentenza.
Avv. Roberto Morani, del foro di Sanremo, difensore di p.c.
NA IE chiede il rigetto di tutti i ricorsi.
Avv. Aldo Aldisio difensore di De CE LE, chiede il rigetto dei ricorsi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr.Viale
che ha concluso si oppone alla richiesta di rinvio dell'avv.
Murdaca. Chiede il rigetto del ricorso della parte civile
De CE iole e il rigetto dei ricorsi di tutti gli impu-
tati.
In accoglimento del ricorso del P.M. chiede l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti del CI e NC.
Rigetto dei ricorsi delle parti civili.
Uditi i difensori L'Avv. GI Sbisà, del foro di Milano,-
per la resp. civile dell'Ist. di Vigilanza "Citta di Milano"
si richiama ai motivi.
L'Avv. Giuliano Spazzali, del foro di Milano, difensore di 3
L'Avv. Luigi Muccolola del foro di Milano, difensore di D'AN
UA, chiede l'accoglimento del ricorso.
L'Avv. Enzo Gaito del foro di Roma, difensore di AN Ran-
cati, chiede l'accoglimento del ricorso.
L'Avv. Carmine Covino del foro di Milano, difensore di ER
CE, chiede l'accoglimento del ricorso.
L'Avv. Gaspare Bassi, del foro di Milano, difensore di GI
EL, chiede l'accoglimento del ricorso.
L'Avv. Gustavo Thiery, del foro di Roma, difensore del IE,
si richiama: ai motivi di ricorso.
L'Avv. ED Angelucci, del foro di Roma, difensore di Ciappi-
na GO, si richiama ai motivi di ricorso.
0079 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel pomeriggio del 20.5.1984, verso le ore 17,45, Carbo-
ne IN, guardia giurata dipendente dell'Istitu-
to di Vigilanza "Città di Milano", giunto all'ingres-
So di servizio della CA Provinciale RD, in
Milano alla via Paolo da Connobio 10 per effettuare il proprio turno di sorveglianza e dare il cambio a
IE SA, notava che il cancello dell'in-
gresso era aperto, la porta di accesso al posteggio sotterraneo spalancata, la sbarra di delimitazione della rampa di accesso alzata ed il collega assente.
Insospettitosi e non potendo entrare nei locali in-
terni essendo sprovvisto di chiavi chiedeva telefoni-
C en 4
camente l'intervento della Squadra Mobile della Que-
stura di Milano e del personale dell'Istituto di vi-
gilanza.
Gli agenti di Polizia nel corso dell'ese-
guito sopralluogo, rilevavano che ignoti, attraverso il locale posteggio sotterraneo avevano aperto me-
diante chiavi false due serrature del tipo a cassa-
forte e ne avevano forzato una terza di cui era muni-
ta una prima porta di accesso ai locali della banca e,forzandone una seconda mediante divaricazione, si erano così introdotti in un atrio al cui centro una porta blindata, di accesso ad una sala antistante la camera blindata (caveau) contenente cassette di sicurezza, era stata trovata aperta senza segni di forzature. La chiave di tale porta, consegnata dal personale della banca al termine del lavoro alla guardia giurata di servizio, era stata trovata appe-
sa ad una bacheca nella sala portineria.
Sulla parete di cemento armato del caveau era stato praticato un foro quadrato di circa 40 cm.
attraverso il quale gli ignoti s'erano introdotti nel locale contenente 1.200 cassette di sicurezza asportando da 301 di esse danaro e preziosi.
Venivano rinvenuti nella stanza antistante una perforatrice installata in una baracca il caveau 1
5
prefabbricata schermata, due motori elettrici e, per terra materiale elettrico, punte di trapano, guanti,
scalpelli, nastro adesivo, 48 tavolette di E.T. IT;
nonchè un paio di pantaloni di colore turchese taglia
52 con spillato un cartoncino recante il nome in cor-
sivo "PA" o "Caffa".
La Squadra mobile, ritenendo che i malvi-
ventijavessero agito non solo durante le ore di ser
vizio della guardia giurata IE SA su cui cadevano i primi sospetti ma anche nelle ore
: precedenti e cioè durante il servizio notturno pre-
stato dalle 18 di sabato alle 8 di domenica 20 mag-
gio, da D'Antoni UA, fermavano costui nella cui abitazione veniva rinvenuta nel taschino del giubotto della uniforme, una bustina di "E.T. IT"
contenente due pastiglie,, della stessa marca e ti-
po di quelle abbandonate all'interno della banca,
che egli sosteneva d'aver raccolto durante una ispe-
zione eseguita dopo il fatto nella banca in compa-
gnia del suo caposquadra CE Ottavio che, invece,
lo smentiva:
Dalla registrazione dei numeri telefonici chiamati dall'interno della banca si stabiliva che il TI
lo si era messo in contatto ripetutamente con l'uten za 594933 intestata a certo ED EI la cui mo- 6
glie LI De AR era risultato esser legata con la guardia da una relazione amorosa;
dalle intercet-
tazioni eseguite su tale utenza si veniva a conoscen- 1.
za di un incontro fissato dallo stesso IE tra la De AR ed un certo "CO", identificato poi per il piastrellista NN CE che aveva con'
segnato alla donna la somma di lire 500.000. Il con-
trollo del telefono di costui, messosi in contatto
con tale "EL", consentiva di identificare que-
st'ultimo in GI EL, incaricato anche egli di ricevere e sistemare la refurtiva;
ancora, dalla intercettazione dell'utenza telefonica di quest'ulti mo si apprendeva che lo stesso, unitamente al Lapen- na, avrebbe incontrato il IE il 17 luglio suc-
cessivo a Cartagena in Spagna dove, infatti, i tre
|venivano tratti in arresto dalla polizia spagnola per essere poi estradati in Italia.
Da una agendina di cui il IE era in possesso erano rilevati i numeri telefonici del di lui fratello IE IN a cui il NN avreb be dovuto consegnare cinque milioni della refurtiva,
e quello di tale UR GI che risultava essere stato a bordo dello Yacht "Jolli" della socie tà "RD Vessel s.r.l." con il quale il IE
in compagnia di TE DI, incaricato di COrtar- 7 lo, e della sua convivente. De IO ON
aveva raggiunto da Ravenna la Spagna. Il UR
spontaneamente dichiarava al personale della Squadra
Mobile di Milano che di un possibile furto di valori alla CA Provinciale RD aveva cominciato a parlare da prima con il IE nel settembre 1983
e poi con tale RI, identificato per NC
RI, conosciuto in un bar di via Pier Lombardo
che egli aveva messo in contatto con il IE.
Nel corso di una perquisizione eseguita da agenti di Polizia nella abitazione dei genitori della De
IO ON, il padre di costei De IO
CH indicava il luogo, un solaio, in cui era sta-
ta naCOsta la somma di L.12.000.000 che la figlia gli aveva consegnato perchè la custodisse, nonchè
altri documenti. Nel corso delle ulteriori indagini si ac-
certava che il cartellino apposto all'interno del paio di pantaloni rinvenuti con altri oggetti nella banca, recava in nome "PA" che risultava corri-
spondere a PA CE UD, moglie del noto pregiudicato CI GO che si era servito del co-
gnome della consorte da lui dato alla titolare di un negozio di lavanderia in via Farini 36 la quale ri-
conosceva come di suo pugno la scritta "PA" sui 8 -
pantaloni; veniva disposta una intercettazione della utenza telefonica del CI che la sera del 27.11.
1984 parlando con la moglie riferiva d'essere a cono-
scenza che "i due si trovavano già là" e, in 'una se-
conda telefonata, invitava la moglie a portargli il passaporto dovendo egli emigrare nel Sud-America e,
infine, in una terza del 14.12.84 comunicava ancora alla moglie d'aver smarrito il portapassaporto e dei
diamanti mostrandosi assai preoccupato.
Dispostasi una perizia medico-legale al fi- ne di accertare lo stato di salute del CI ai fini della sua custodia cautelare ed una indagine tecnica volta ad una possibile identificazione del
CI nell'individuo filmato nella registrazione videomagnetica della telecamera inquadrante il passo carraio di accesso alla CA, entrambi gli accerta-
menti davano esito negativo.
Con sentenza in data 9.10.1984 il G.I.
presso il Tribunale di Brescia, al quale gli atti del procedimento erano stati trasmessi il 23.7.1984 dal
Procuratore della Repubblica di Milano ex art.41 bis c.p.p. figurando la drg.DA De Perini, giudice in servizio presso il Tribunale di Milano, tra coloro la cui cassetta di sicurezza era stata forzata dai ladri, dichiarava la propria incompetenza e tramset- 9
teva gli atti al G. I. presso il Tribunale di Milano
assumendo che la dr.DA De Pertini non aveva assun-
to la qualità di persona offesa dal reato per non es-
sere stati sottratti i beni contenuti nella cassetta di sicurezza a lei locata dalla CA, essendosi nel caso in esame in presenza di una desistenza volonta-
ria da parte degli autori del fatto.
Analoghe .considerazioni erano svolte dal Tribunale di
Milano che, investito separatamente del procedimento a carico del UR GI, con sentenza del
13.3.1985, confermata dalla Corte d'Appello in data
28.8.1985, aveva rigettato la proposta eccezione di incompetenza territoriale osservando non solo che il magistrato predetto non aveva subito alcun danno ma che la parte offesa doveva ritenersi la sola CA
locatrice e non i singoli locatari tant'è che era stato contestato un solo furto e non una serie di tali reati in continuazione:
All'esito della formale istruzione, con ordinanza del 13.6.1985 venivano tratti a giudizio,
previo stralcio della posizione del TE, innanzi al
Tribunale di Milano: IE SA, GI Ema-
nuele, La NN CE, NC RI, D'AN
UA e CI GO per rispondere: A) del delit to di furto aggravato in concorso ai sensi degli 10
artt. 110, 112 n.1, 624, 625 n.2 e.5 C.P., 61 n.7 e
11 Cod. Pen.%;B il IE IN: B) di ricettazione continuata ai sensi degli artt. 81 cpv., 648 C.P. per aver ricevuto dal fratello IE SA più somme di danaro provenienti dal ricavato della ces-
sione di beni provento del furto%3B De IO Miche- le: C) del reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648 C.P. per aver ricevuto la somma di L.75.000.000
provento del furto sub a); De IO ON: D)
di ricettazione ai sensi dell'art:648 C.P. di varie
: somme di danaro che sapeva provento del furto sub a);B
E) del reato di favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 C.P. per aver aiutato IE O-
re, TE DI e UR GI a sottrarsi alle ricerche dell'autorità provvedendo a far pagare una parte del prezzo per il noleggio della barca ser-
vita agli stessi per allontanarsi dall'Italia; AS-
sallo NN: F) di favoreggiamento personale con-
*tinuato (artt.81 cpv., 378 C.P.) per aver aiutato più volte IE SA, colpito da ordine di cattura, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità
procurandogli falsi documenti e visti per espatriare all'estero.
Il 23 novembre 1985 il Tribunale di Milano
dichiarava non doversi procedere nei confronti di AS
2 11
-
sallo NN in ordine al reato ascrittogli perchè
l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto della richiesta del Ministero della Giu-
stizia.
Assolveva De IO ON dal reato di cui allo art. 378 C.P. perchè il fatto non sussiste. Dichiarava
IE SA, GI EL, NN CE.
CO, AT RI, D'AN UA, IE
IN, De IO CH, De IO ON
e CI GO colpevoli dei reati loro ascritti, esclu sa l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. contesta-
ta in relazione al reato di furto e, concesse le at-
tenuanti generiche a De IO ON, a Vitiel.
lo IN e a De IO CH a favore del qua-
le veniva anche concessa l'attenuante ex art.62 n.6 C.P., condannava ciascuno di essi alle pene di giu-
stizia principali ed accessorie con applicazione alcuni di misure di sicurezza. I predetti imputati erano inoltre condannati, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede separata, in favore delle costituite parti civili De CE AN,
RO ES, Pozzetto S.r.1, CA Provinciale
RD, ON, AT, ER, Grassi e Binacchi
e al versamento, in solido, di una provvisionale, im-
mediatamente esecutiva, a favore di ciascuna delle - 12 -
parti civili NA e De CE GL. Lo
Istituto di Vigilanza "Città di Milano"; responsabi-
le civile, era condannato, in solido con gli imputa-
ti, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili NA IE e GL De CE LE,
nonchè al versamento di una provvisionale immediata-
mente esecutiva di L.20.000.000 per ciascuna delle predette. Avverso tale sentenza era proposta impugnazione da
IE SA, GI EL, CI GO,
NC RI, IE IN, NN CE,
De IO CH, De IO ON e D'Anto-
nio UA, dall'Istituto di Vigilanza Privata
"Città di Milano" per soli interessi civili, non-.
chè dalla parte civile De CE GL LE.
Con sentenza del 9.5.1986 la Corte d'Appello di Mi-
lano assolveva NC AN e CI GO dalla |
imputazione loro ascritta per insufficienza di prove ordinando l'immediata scarcerazione del CI e revocando l'ordine di cattura emesso nei confronti del NC;
riduceva la pena rispettivamente inflit-
ta: a IE SA ad anni otto di reclusione e L.
2.000.000 di multa;
ad NG EL e Lapen-
na CE ad anni cinque di reclusione e L.2.000.000
di multa ciascuno;
riduceva la misura di sicurezza - 13 -
della libertà vigilata nei confronti del IE
SA ad anni due. Revocava la disposta libertà
vigilata nei confronti dell'GI, NN e del
D'AN. Revocava la disposta concessione della provvisionale in favore delle parti civili NA
IE e GL De CO LE. Confermava nel resto l'impugnata decisione sostituendo la cauzione imposta al IE SA con la ordinanza di scarcerazione 14.4.1986 con l'obbligo di presentarsi alla autorità di Polizia. Rigettava l'istanza di dis
: sequestro presentata da MB IA e da De O-
rio CH.
-Ricorre per cassazione il Procuratore Ge-
nerale della Repubblica di Milano nei confronti di tutti gli imputati, e deduce che l'impugnata senten-
za sarebbe nulla ex art.475 n.3 c.p.p. nei capi che riguardano gli imputati CI GO e NC Adria-
no giacchè insufficiente e contraddittoria sarebbe la motivazione con cui costoro sarebbero stati assolti dal reato loro ascritto per insufficienza di prove.
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avreb-
be tolto valore ad un primo elemento di accusa rap-
presentato dalle intercettazioni delle telefonate fatte dall'imputato CI alla propria moglie sen-
za spiegare in modo logicamente corretto perchè i 14
diCOrsi intercettati non potevano essere riferiti al furto in esame, ignorando che l'imputato non ave-
va voluto fornire spiegazioni su quei colloqui e in appello ne aveva dati di contorti e complicati;
ag-
si era parlato del- giunge che nei diCOrsi in esame
l'arrivo "di quelli" alcune ore prima che i giornali pubblicassero la notizia dell'arrivo dell'GI
e LL NN estradati dalla Spagna e giunti in Ita-
lia otto giorni prima, circostanza questa ultima no-
ta invece all'imputato%; il giudice di 2° grado avreb-
be svilito l'altro elemento di prova, l'appartenenza al CI dei pantaloni ritrovati nel caveau dando ad esso un incerto significato nonostante che allo interno di tale indumento fosse stato rinvenuto un tagliando recante il cognome "PA", che è quello della moglie dell'imputato, scritto dalla titolare della lavanderia di via Farini 36, analogo ad altro tagliando apposto dalla stessa lavanderia ad un al-
tro paio di pantaloni della medesima taglia, ritrova-
ti in casa CI;
illogicità e manchevolezza ag-
gravata questa dalla mancanza di una valutazione di sintesi di tutto il materiale probatorio essendosi giunti alla identificazione dell'imputato anche in base alle dichiarazioni IE-UR ed alla frequentazione NC-CI. - 15
Motivazione inadeguata sarebbe poi, anche quella ri-
guardante la liberazione dall'accusa del NC no-
nostante che le chiamate in correità di costui da par-
te del IE e del UR siano state sponta-
nee, di identico contenuto e rese in circostanze di tempo e luogo da far escludere un preventivo accordo
.tra i chiamanti;
nè sarebbero state spiegate le ragio ni per cui la Corte di merito miCOnosce che costitui scano riCOntri obiettivi della chiamata del Ciappi-
na: la circostanza relativa alla annotazione del suo
☐ numero telefonico nella agendina del UR;
la sincerità delle indicazioni del gestore del bar sul-
la frequentazione di esso da parte del NC;
le dichiarazioni rese dal proprietario dell'alloggio oc-
cupato dall'imputato in uno ai riconoscimenti foto-
grafici compiuti da costoro. Deve essere dichiarato inammissibile per omessa presentazione dei motivi il ricorso del P.G. contro tutti gli imputati ad esclu-
sione del CI e del NC il ricorso nei con-
fronti dei quali deve essere rigettato non potendo essere condivise le censure con esso mosse.
Ed invero, non è dato cogliere nella motil vazione della impugnata sentenza alcuno dei vizi de-
nunziati atteso che i giudici dell'appello hanno da-
to ampio e sufficiente conto delle ragioni che sono 16
risultate alla base del dubbio da loro espresso cir-
ca la responsabilità del CI e del NC.Essi,
infatti, procedendo ad una accurata disamina degli elementi posti a sostegno dell'accusa, ne hanho evi-
denziato gli aspetti negativi rappresentati, per il
CI: dalla spiegazione che questi, pur se in maniera confusa, risulta aver fornito sulla identità
dei due individui ai quali aveva fatto riferimento nel corso del colloquio con la moglie;
dalla impos-
sibilità di stabilire se i diamanti oggetto di altra conversazione telefonica dell'imputato che si duole- va con la moglie di averli smarriti unitamente al portafogli siano stati sottratti alla CA, non essendovi stato nei diCOrsi telefonici alcun riferi-
mento alla refurtiva;
dalla equivocità riguardante.
.l'episodio dei pantaloni rinvenuti nel caveau recan- ti un. tagliandino col nome "PA", della stessa mi-
sura di altro paio di pantaloni trovati in casa del
CI, i primi indossati da costui in sede di esprimento eseguito al dibattimento di primo grado,
tanto agevolmente su altro paio di pantaloni, da non poter essere ritenuti della sua taglia;
dalla circo-
stanza di non essersi servito egli della lavanderia di cui era cliente ma di altra chiusa 18 mesi prima del furto%; dal fatto di non aver egli, professioni- - 17
sta del crimine, tolto quel tagliando prima di farne uso.
E dati negativi, correttamente rilevano ancora i giu-
dici dell'appello, scaturirebbero così dall'incertezza circa la rassomiglianza del CI - nei fotogram-
mi che lo ritraggono in sede di esperimento giudizia—
rio comparati con quelli tratti dal filmato della
CA riguardanti l'uomo introdottosi nottetempo nei locali di essa ravvisabile solo per l'insieme del-
la figura e non nei tratti del volto, come dalla man canza, in "ordine alla sua chiamata in correità da par te del IE e del UR, di riCOntri obiet-
tivi circa la partecipazione sua alla fase ideativa-
organizzativa ed a quella successiva, neppure essen-
dovi seri elementi di prova di una sua partecipazione alla fase di riciclaggio del danaro.
Ugualmente con argomentazioni adeguate e logiche ha evidenziato la Corte di merito la equivocità degli elementi di accusa a carico del NC correttamen-
te puntualizzando che essi, rappresentati dalle spon-
tanee dichiarazioni del IE SA d'essere.
stato avvicinato dal UR che lo aveva messo in contatto con certo RI il quale gli aveva fatto concrete proposte sulla organizzazione del fur-
to in questione e dal riconoscimento fotografico
. - 18
di esso NC da parte del UR, non hanno ricevuto conforto alcuno in ordine alla loro validi-
tà probatoria, dalle dichiarazioni di NN IN
zo, proprietario del bar di via Pier Ludovico 23, e di Lattozzo Pietro, custode dello stabile ove l'impu-
tato abitava, i quali, precisa opportunamente la Cor-
te milanese, non altro avrebbero confermato se non
(che frequentatore di quel bar era NC RI e
che questi abitualmente frequentava il CI e il Pristeri, dati questi che giustamente non poteva-
no permettere di superare il contrasto tra le predet-
te acquisizioni processuali specie considerando,ag-
giungono ancora i giudici di secondo grado, che dopo l'esecuzione del furto e l'allontanamento dall!Ita-
lia del IE, del UR e del TE, tutti imbarcatisi sul panfilo "Jolly" diretto in Spagna
non vi è traccia del NC come nessun elemento che porti a questi v'è nemmeno nella seconda fase del piano relativa al riciclaggio della refurtiva. E' evidente,, dunque, la correttezza e la completezza della motivazione avendo colto la Corte fondati moti vi di perplessità all'esito di una accuratate puntua-
le valutazione delle risultanze processuali non su-
scettibili nel presente grado di guidizio di ulterio-
re verifica in ordine alla loro valenza probatoria - 19
in quanto il sindacato 'consentito in questa sede di legittimità in caso di assoluzione con formula dubi-
tativa è limitato al controllo della carenza logica della motivazione sulle ragioni del dubbio - non rav-
- e non sulla visabile come già detto nella specie fondatezza o meno di esso.
Hanno proposto ricorso anche gli imputati
IE SA, GI EL, La NN Fran- cesco, D'AN UA, IE IN, De Gre-
gorio CH, De IO ON, CI GO,
il responsabile civile Istituto di Vigilanza "Città di Milano" e la parte civile LE De CE Agri-
foglio..
La difesa del IE SA con un primo motivo di ricorso dedotto anche dai difensori di La NN Francesco e di CI GO, estensibile, peraltro,
a tutti i ricorrenti, denunzia la violazione dell'art. 474 n.4 e 475 n.3 in relazione agli artt.39 e 41 bis
C.P.P. lamentando che il Tribunale prima e la Corte
d' Appello, poi, giudicando un fatto delittuoso com- messo in danno di un magistrato, la dott.ssa Parini
DA esercitante le sue funzioni nel distretto della
Corte d'Appello di Milano, avrebbero violato, non rimettendo gli atti al Giudice del più vicino distret to (la Corte di Appello di Brescia) le norme sulla - 20
competenza per territorio erroneamente escludendo la qualità di parte lesa del magistrato titolare di una delle cassette di sicurezza e vittima del furto con la considerazione che nessun danno gli sarebbe3
derivato per essere stati recuperati taluni degli oggetti mancanti, disamina di siffatta circostanza che, intervenendo in un momento successivo a quello diretto a stabilire la competenza, non poteva, peral-
tro, influenzare le scelte che le norme di procedu-
ra impongono.
Aggiunge l'ultimo ricorrente che titolare dell'interesse protetto dalla norma penale (art:624
C.P.) avrebbe dovuto essere ritenuta la dott.ssa Pa- rini come gli altri cassettisti che per perdere la qualità di parte offesa "avrebbero dovuto non solo rinunziare a detenere in proprio i beni depositati,
ma anche mettere in conto di perderli in maniera spe cifica subito riacquistandoli (per effetto di un par ticolare contratto assoggettato a premi di assicura-
zione particolare) per equivalente.
In conclusione, essi dicono essere stata la
CA Provinciale RD semplice affidataria dei beni custoditi nelle cassette di sicurezza su cui essa avrebbe vigilato come "longa manus" dei casset-
tisti per cui, non avendo perduto gli affidanti il
3 21
-
possesso dei beni,la sottrazione di quelli della Par
rini avrebbe conferito alla stessa la veste di persona offesa dal reato necessaria per la operatività dello spostamento di competenza.
La censura non ha fondamento.
Premesso che la formulazione letterale dell'art. 41
• bis.C.P.P. non può dar luogo a dilatazioni interpre-
tative essendosi in esso precisato che sono soggetti a spostamento di competenza quei procedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di indiziato, di im-
putato o di persona offesa dal reato per cui la dero-
ga è inapplicabile allorquando il magistrato interes!
sato figuri solo come danneggiato, deve osservarsi che esattamente i giudici dell'appello hanno ritenu-
to che la dott.ssa Perrini rivestisse unicamente ta-
le qualità.
Se è vero, infatti, che nel delitto di furto titola-
re del bene giuridico offeso (persona offesa dal reato secondo la terminologia del codice) è il detentore della cosa che dalla sua sfera di possesso viene fat-
ta passare nella altrui signoria, non può contestarsi che nel contratto di utenza di cassette di sicurezza
+ assuma tale qualità di parte offesa la CA che si obbliga ad eseguire non solo una prestaizone assimi- labile alla locazione ma anche e principalmente quel - 22
la di custodia delle cassette mediante applicazione di vigilanza sul forziere e per esso sul suo contenu-
to.
Nè appare di rilievo l'assunto su cui insistono i ricorrenti secondo il quale gli affidanti non perde-
rebbero il possesso dei benef atteso che costoro per
essersi serviti di siffatto contratto e, quindi, di quella complessa struttura materiale, tecnica ed or-
ganizzativa che realizza condizioni di sicurezza su-
periori a quelle raggiungibili dagli stessi nella
: propria abitazione, devono necessariamente dismettere il possesso dei rispettivi beni entrati in rapporto di fatto con la banca presso cui vengono depositati,
dei quali ai fini della idoenità della loro custodia la CA (che ne risponde ex art.1829 C.C.) dovrà
necessariamente averne, nell'ambito della vigilanza ritenuta necessaria, la disponibilità.
In conclusione correttamente la Corte Milanese ha ritenuto che, pregiudicando il reato di furto il rapporto di fatto con la cosa ed il potere di vigi-
lanza e custodia su di essa, la CA OL Lom-
barda doveva considerarsi soggetto passivo del reato in esameela dott.ssa Perrini semplice danneggiata,
donde l'inapplicabilità della norma derogatrice del-
la competenza territoriale. 23 1
Con un secondo motivo di ricorso deduce ancora il ri-
Scorrente che la pena irrogatagli sarebbe stata sta-
bilita con motivazione difettosa ed erronea applica-
zione della legge per essersi ritenuta essenziale la collaborazione dell'imputato nella esecuzione materia-
le del reato senza aver considerato che nel concetto di concorso è insita una collaborazione coordinata dei correi;
peraltro avendo omesso di tener conto del suo stato di incensurato, del comportamento da lui avuto fin dal primo contatto con gli organi in-
quirenti con i quali avrebbe poi collaborato dimostran do il suo ravvedimento.
.Senonchè deve osservarsi che l'impugnata sentenza è sul punto congruamente giustificata dal richiamo operato dalla Corte d'Appello con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 C.P., al-
la preminente posizione, tra gli altri complici, as-
sunta dal IE nella preparazione e nella esecu-
zione del crimine, dalla gravità dei danni arrecati,
dalla inesistente sua collaborazione con gli inquiren ti, così come adeguatamente motivata risulta la deci-
sione adottata per disattendere altre doglianze -og-
gi riproposte in questa sede, relative al diniego del le attenuanti generiche e dell'attenuante ex art.114
C.P. Cessendo state indicate le ragioni riCOntrate - 24
in atti e giuridicamente apprezzabili che sia sul piano oggettivo (rilevanza penale dei fatti ai danni di più persone con una organizzazione di mezzi ed una cooperazione di uomini quanto mai rilevante),sia su quello soggettivo (qualità dell'imputato, guardia giurata nell'esercizio delle sue funzioni) si oppo-
nevano alla concessione delle attenuanti generiche evidenziando il livello di pericolosità sociale del predetto, la cui determinante partecipazione al fatto stata esattamente evidenziata per confutare che sia stato modesto, quasi passivo il suo apporto alla esecuzione del reato.
L'GI, a mezzo del difensore, lamenta la violazione dell'art: 524 n.1 e 3 c.p.p. in relazio-
ne all'art. 475 n.3 e 477 stesso codice, sostenendo che la Corte di merito non acquisendo dati probatori circa la partecipazione al disegno criminoso dell'im putato che, assente da Milano nella giornata di dome-
nica, avrebbe appreso del furto solo successivamente alla commissione di esso, avrebbe reso un giudizio viziato da travisamento dei fatti stante appunto la mancanza di una prova certa obiettiva e indiscutibile d'avervi egli preso parte o sul piano della ideazio- ne ° su quello della programmazione o, infine, di un
preventivo impegno a riciclare la refurtiva, sicchè - 25
i giudici di merito avrebbero dovuto se mai ravvisare nei fatti da lui commessi il reato di ricettazione della somma di L.20.000.000 da lui ricevuta dal Cen-
turelli per essere distribuita ai parenti del TI-
lo%3B questi, infatti, avendo programmato di figurare d'essere stato vittima, durante il servizio alla ban ca,.di una aggressione ad opera di ignoti rapinatori,
piano questo fallito, non, aveva avuto alcun bisogno preventivamente alla commissione del furto, di rag-
giungere una intesa con l'GI per liberarsi del-
la refurtiva avendo avuto in animo di fare ciò egli direttamente.
Una analoga violazione andrebbe ravvisata nella impu gnata sentenza, aggiunge il ricorrente, in ordine al diniego delle attenuanti generiche negate per la man-
cata confessione dell'imputato senza tener conto del suo diritto al silenzio.
Entrambe le censure non hanno pregio. I
giudici della Corte milanese hanno controllato:l at tendibilità sostanziale delle dichiarazioni delle va-
rie parti sia con riferimento alla prima fase delle indagini di polizia giudiziaria, sia in relazione ai momenti successivi del processo, le hanno poste in relazione tralloro, hanno analiticamente valutato il tenore delle intercettazioni telefoniche ponendo in - 26 1
I
-
risalto poi in motivazione le circostanze (impossibi-
lità per il IE SA di contattare lo An-
giuli e il La NN per convincerli a fungere da ri-
ciclatori e consegnare loro la refurtiva nel. tempo intercorso tra il furto (ore 17,05) e le ore 18 (in cui si era allontanato dal luogo di appuntamento per lasciare l'Italia); viaggio effettuato dai due in
Spagna per raggiungere il IE certamente per ricevere istruzioni e non invece per essere ingaggia-
ti quali riciclatori%3B l'assicurazione data dal La Pen
na al IE IN due giorni dopo il furto cir-
ca le buone condizioni del fratello IN) per le quali si è ritenuto provato l'accordo intervenuto con l'GI e il La NN preventivamente diretto ad assicurare un contributo dei due in termini di intermediazione e di riciclaggio del danaro oggetto della refurtiva.
Le critiche mosse circa la validità della prova che si dice contrastata: dalla ammissione dell'GI
d'aver avuto la busta contenente circa 18 milionilin valuta straniera dal UR prima che questi la-
sciasse 1'Italia; dalla mancanza di dimostrazione in ordine ad un accordo con il IE prima della com-
missione del furto%3B dall'originale piano del TI-
lo di apparire vittima di ignoti rapinatori, sono 27
tutte argomentazioni di scarsa rilevanza perchè non solo si risolvono in mere asserzioni, ma neppure rie scono a dimostrare il dedotto travisamento dei fatti
"o la illogicità della motivazione incidenti sulla de-
cisività della sentenza impugnata.
Infondato è poi l'altro motivo non potendo'
ritenersi insufficiente la motivazione del diniego delle attenuanti generiche fondato sulla considerazio ne non solo del comportamento processuale tenuto ma anche del ruolo tutt'altro che marginale avuto nella'
vicenda dall'GI e dal La NN, dalla gravità
del fatto desunta dall'intensità del dolo e dall'en-
tità del danno, elementi questi ai quali i giudici di merito con discrezionale e insindacabile apprezzamen-
to hanno inteso attribuire preminente rilievo rispet-
to ad altri valutabili ex art:133 C.P.
Anche il difensore del La NN censura l'impugnata sentenza lamentando che la Corte di merito avrebbe er-
roneamente valutato la attività da lui spiegata collo-
candola in un momento antecedente alla commissione del reato pur in mancanza di una prova concreta in proposito non essendone emersa alcuna dalle intercet-
tazioni telefoniche le quali, anzi, avrebbero esclu-
so un accordo preventivo, peraltro, non realizzabile stante l'immediato allontanamento del IE Salva- 28 1
tore dopo il fatto e, quindi, l'impossibilità del ricorrente di ottenere in consegna la somma di Lire
20 milioni%3B atteso l'esito negativo delle perquisizio ni;
la mancata chiamata in correità dell'imputato,lā. assenza sua e del coimputato GI da Milano alla epoca dei fatti, circostanza questa dimostrabile con l'escussione dei testi Di LO OC e del titolare delle pompe funebri di Melegnano per l'escussione dei quali occorreva rinnovare parzialmente il dibat-
timento, richiesta questa immotivatamente respinta.
Siffatta mancanza e contraddittorietà del-
la motivazione, aggiunge il ricorrente, si coglie-
rebbe anche in ordine alla negata concessione così
della attenuante ex art.114 C.P. che, al contrario, an-
dava ritenuta sussistente rappresentando il cambio di 18 milioni di .lire circa, nel quadro generale del-
la vicenda, un fatto particolare e di minimo interes- se, come delle attenuanti generiche di cui l'imputa-
to doveva essere ritenuto meritevole dovendosi esclu-
dere essere stata la attività, consistita nell'aiuto prestato ad un amico, "comprensiva di tutto il reato e perciò tale da dare la misura di una sua scarsa in-
tensità di dolo e di pericolosità.
Anche tali doglianze sono prive di consistenza alla luce di quanto esposto innanzi circa la analoga po- 29
sizione probatoria dell'GI%; deve solo aggiunger-
si che l'insieme delle circostanze elencate in ricor- SO a sostegno delle prospettazioni difensive dal La
NN (esito negativo delle perquisizioni;
mancata chiamata in correità del ricorrente) non può toglie-
re valore a quelle altre ritenute dalla Corte d'Ap-)
peilo a tal punto probanti da giustificare il riget-
to della istanza di rinnovazione del dibattimento pur senza spiegarne espressamente le ragioni, attra-
verso la puntualizzazione dell'adeguatezza degli ele-
: menti probatori acquisiti nel dibattimento di primo grado, così evitando l'inutilità di una ulteriore istruttoria: Neppure sussiste una erronea valutazio-
ne circa la minima importanza dell'attività svolta dalliimputato nell'esecuzione del reato atteso che essa correttamente è stata esclusa dai giudici di se-
condo grado a fronte di quell'apporto efficace e ne-
cessario alla sistemazione di parte del bottino rav-
visata dalla Corte che, infine, I appare aver soddisfat to l'obbligo della motivazione richiamando, per ne-
gare le attenuanti generiche, il comportamento pro-
cessuale del ricorrente teso a negare perfino l'evi-
denza della sua visita in Spagna per avere istruzio-
ni dal IE e inverosimilmente giustificata dallo asserito intento di convincere costui a rientrare 30 1
in Italia.
D'AN UA con un primo mezzo di annullamento deduce la nullità della sentenza per di-
fetto di motivazione, contraddittorietà ed illogici- tà di essa in ordine alla ritenuta sua responsabilità
affermata sulla base di indizi e non di prove, tali non apparendo: la affermata necessità del concorso di due guardie giurate per l'esecuzione del colpo,
una delle quali il D'AN contattato dal IE',
avrebbe consentito durante il suo turno di vigilanza,
l'installazione della carotatrice nel locale antistan-
te il caveau;
l'alibi che esso ricorrente avrebbe tentato di precostituirsi parlando di un "punto ne-
ro" da lui intravisto sul monitor della telecamera della banca;
la telefonata fatta dal IE alla
De AR che non sarebbe valsa a scagionare il D'An
tonio per essersi il primo sempre adoperato per coprice re i complici.
Un travisamento dei fatti sarebbe contenuto poi nel-
la impugnata sentenza con riferimento all'altro ele-
mento posto a sostegno dell'accusa relativo alla di-
chiarazione dell'imputato d'aver raccolto le pasti-
glie di IT a lui sequestarte in un primo tempo il 21 maggio e, poi, il giorno 20, laddove in realtà
egli aveva fatto sempre riferimento al 20 maggio quan 31
do si era recato in banca col caposquadra CE la cui smentita non poteva valere ad escludere che egli avesse potuto prenderle senza che l'altro se ne ac-
corgesse.
La motivazione con cui poi dai giudici della Corte di
Appello si assume dimostrato che lo COnosciuto in-
trodottosi nella banca ciò avrebbe fatto la notte tra il 19 ed il 20 maggio quando era di servizio il D'An-
tonio, sarebbe in contrasto con quanto in precedenza affermato circa la mancanza di una prova matematica di tale circostanza;
illogica, infine, essa sarebbe
nell'affermare, dopo aver premesso essere occorsi tem-
pi lunghi agli autori del furto per compiere tutte le operazioni, che il D'AN non poteva non aver assistito quanto meno alla posa della carotatrice ed alla suas insonorizzazione, presunzione ritenuta dalla
Corte di merito grave, precisa ed univoca pur non risultando essere stata mai accertata la durata dei tempi delle operazioni svolte dagli autori del furto,
Infine, una mera illazione, perchè non suffragata da alcun elemento concreto, conterrebbe la sentenza nel punto in cui argomenta che la complessità dell'opera-
zione imponeva che la banda conoscesse il nome della guardia giurata preposta alla vigilanza la notte tra il 19 ed il 20 maggio e supera il rilievo difensivo, 1 32
-
secondo cuï solo il giorno precedente venivano comu-
nicati i turni, con altra ipotesi e cioè che le guar-
die conoscessero qualche giorno prima i loro turni per la conclamata fiducia in loro dell'istituto.
Infine, immotivato sarebbe il diniego del-
le attenuanti generiche stante la mancata considera-
zione degli elementi favorevoli all'imputato.
Tutte le censure devono essere disattese.
La Corte di merito, nel condividere la decisione adottata dai giudici di primo grado,, ha valutato con criteri di corretta logica gli acquisiti elemen-
ti probatori accordando prevalenza a determinate cir-
costanze; ne discende che la scelta compiuta dai giu-
dici di merito seguendo il criterio del libero apprez-
zamento dei vari elementi probatori si risolve in una valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità.
Essa, invero, è risultata imperniata su conclusioni non contraddittorie nè illogiche (apparendo corretto il ragionamento fatto dalla corte milanese circa la necessaria complicità del D'AN solo durante il cui turno di guardia era stato possibile mettere in opera, previa apertura e forzatura di porte, la mac-
china carotatrice, schermarla, collegare alla rete elettrica i suoi idue motori ed all'impianto idrico 33
-
il sistema di raffreddamento. Altrettanto valido è
aver desunto la Corte di merito che in effetti l'im-
putato, parlando di punto nero da lui visto nel mo-
nitor, aveva affermato d'aver COrto il capanno con-
tenente la carotatrice senza aver inverosimilmente nulla sospettato;
priva di efficacia liberatoria dal l'accusa è la telefonata fatta dal IE per un motivo quanto mai plausibile); non travisate in pun-
to di fatto sarebbero poi le altre circostanze posto che l'imputato, in ordine all'uso delle pastiglie di "IT", ha reso in effetti due versioni riferi-
te a due distinti momenti;
non illogica, risultando grave, precisa ed univoca sarebbe la presunzione che per compiere tutte le operazioni preliminari sia oc- corso un lungo periodo di tempo donde la ragionevole ed elementare conseguenza che per eseguirle tutte occorreva necessariamente la connivenza della guar-
dia di turno il cui nominativo è verosimile fosse stato conosciuto dai malfattori.
Quanto all'ultima censura l'infondatezza di essa si
rivela evidente ove si consideri che sorretto da ade-
guata motivazione è stato il diniego delle attenuan-
ti generiche in considerazione della gravità del fat to, della intensità del dolo, della speciale qualifi-
ca rivestita dal ricorrente. - 34
La difesa del De IO CH censura la impugnata sentenza sostenendo che i giudici di me rito avrebbero erroneamente applicato la legge pena-
le avendo ritenuto integrare la condotta dell'imputa'
to = (limitatosi a ricevere la totale somma di Lire
74 milioni dalla figlia su incarico della quale ne aveva versati 12 alla soc. RD ASsel e la restan te parte egli spontaneamente aveva consegnato agli
- il delitto di ricettazione ravvisando- inquirenti)
ne gli elementi costitutivi: il fine di interesse,
del quale, invece, non era risultata prova alcuna agli atti, e la consapevolezza della provenienza de-
littuosa di quel danaro, da lui acquisita, al contra-
rio, solo dopo l'arrivo di una lettera della figlia
ON che metteva in relazione tale danaro con il TE. Ed erronea sarebbe stata l'applicazione del la legge penale, egli aggiunge, anche sul punto ri-
guardante la sua condanna al risarcimento dei danni in solido con gli altri imputati giudicati per fur-.
to ed altro non avendo la Corte di merito considera-
to che il vincolo della solidarietà avrebbe dovute-
legarlo ai condannati "per lo stesso reato".
Anche questo ricorso si rivela privo di giuridica consistenza in entrambi i suoi due motivi.
E' tale il primo relativamente al quale deve osser- - 35 -
varsi che logica e corretta appare la motivazione adottata dai giudici di merito per ritenere sussisten te il delitto di ricettazione atteso che l'elemento del profitto, la sussistenza del quale il ricorrente contesta, ben deve dirsi ravvisabile nel vantaggio che, nel ricevere egli quella somma di danaro ebbe a trarre la figlia De IO ON, mentre lo elemento della consapevolezza giustamente si è desun-
to dalla Corte di merito dal fatto che l'imputato nel ricevere quel danaro dalla figlia sapendo che era del
: TE, persona a lui non gradita, verosimilmente per-
chè dedita ad attività illecite, non potè non avere la consapevolezza che una somma di così rilevante importo fosse di provenienza delittuosa.
Manifestamente infondato è, invece, l'altro motivo di ricorso posto che come si legge nel dispo-
sitivo della sentenza del Tribunale, confermata sul punto da quella di appello, non vi è stata condanna degli imputati tutti al risarcimento dei danni - in
solido - a favore delle costituite parti civili, ri-
guardando la condanna solidale unicamente le spese dilgiudizio e quelle da rifondere alle stesse parti civili.
Quanto alla negata restituzione della somma di L.500.000
anche essa sequestrata pur appartenendo, deduce il 36
-
ricorrente, alla propria moglie, il ricorso ad esso relativo è inammissibile versandosi in tema di inci-
dente di esecuzione.
De IO ON, a mezzo del difenso- re deduce che l'impugnata sentenza sarebbe viziata per mancanza di motivazione non apparendo argomenta-
zione sufficiente quella posta a sostegno del giudi-
zio di conferma della di lei responsabilità non essen-
do valide le ragioni addotte per negare credibilità
all'assunto del TE relativo all'appartenenza al me-
desimo della somma di L.74 milioni consegnata alla ricorrente pochi giorni dopo la commissione del furto.
La doglianza deve essere disattesa poichè i giudici di merito hanno spiegato ampiamente le ragioni per cui gli elementi raccolti (lettera dell'imputata al padre contenente istruzioni su come comportarsi se interrogato dalla Polizia;
consegna della somma di danaro pochi giorni dopo la commissione del furto;
inverosimiglianza dell'assunto del TE circa la con-
servazione da parte sua di danaro di così rilevante importo in Milano) globalmente valutati con altri_
aspetti di rilievo emersi dalle risultanze processua li non costituivano una prova incompleta tale da giu stificare una formula comunque assolutoria.
Il CI a mezzo del difensore denunzia 37 l'erronea e falsa applicazione dell'art, 225 bis c.p.p.
lamentando d'essere stato egli interrogato dagli or-
gani di P.G. senza il rispetto delle norme della
istruzione formale con conseguente nullità degli atti in tal modo assunti.
Sostiene, poi, che apparente sarebbe la mo-
tivazione con cui sarebbe stata respinta la sua ri-
.
chiesta di rinnovazione del dibattimento pur necessa-
ria per l'audizione del teste Carnieletto, per proce-
dere ad una perizia della grafici della teste-Genna-
relli, per eseguire nuovi ingrandimenti fotografici da sottoporre ad una nuova analisi necessaria per sta-
bilire se l'uomo visto entrare due volte in banca fos ise il CI, nonchè per acquisire le intercetta-
zioni telefoniche in forma integrale per dare un esat-
to significato ad alcuni colloqui extrapolati dal te-
sto; in breve si duole della errata valutazione di alcuni elementi suppostamente indiziari.
Le doglianze sono prive di pregio sia per quanto ri-
guarda la denunziata erronea applicazione del dispo-
sto dell'art. 225 bis C.p.p. atteso che per essersi nella fattispecie in presenza di dichiarazioni spon-
taneamente rese dall'imputato, come tali non assogget tabili alla disciplina della norma in esame, ben po-
tevano esse, nei limiti del fatto storico, accertato 38 e dei riCOntri effettuati, concorrere alla forma-
zione del convincimento dei giudici, sia in ordine alla negata rinnovazione del dibattimento per aver la Corte di merito evidenziato, richiamandosi alle risultanze acquisite a mezzo della indagine condotta in sede di dibattimento di primo grado in maniera am-
pia e completa, la niuna necessità a suo insindaca-
bile giudizio di disporre anche uno di quegli espe-
rimenti.
Sulla base di tali premesse e delle argomentazioni svolte nell'esaminare il ricorso proposto nei con-
fronti del CI dal P.G. si ricava che nel con- I
fronto tra le doglianze quasi esclusivamente accen-
trate in censure di fatto e la motivazione della seri tenza, la decisione dei giudici di secondo grado è
immune dai vizi denunziati.
Con un primo motivo di ricorso posto a SO-
stegno della propria impugnazione l'Istituto di Vi-
gilanza "Città di Milano" (VCM) responsabile civile in quanto datore di lavoro delle guardie complici del furto, e condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, sostiene che carente di motivazione sarebbe la gravata sentenza in ordine ai rapporti intercorsi tra la CA Popola-
re RD ed esso Istituto e falsa sarebbe stata 39
l'applicazione degli artt. 1228, 1839 e 2049 C.C. in
relazione agli artt. 360 n.3 e 5 c.p.p., 475 n.3 e
524 n.1 e n.3 stesso codice;
ed invero, in virtù de-
gli intercorsi accordi l'Istituto di Vigilanza "Cit
tà di Milano" (VCM) che aveva assunto l'obbligo di svolgere a mezzo delle sue guardie un servizio di vigilanza ispettiva alla sede di Piazza Diaz della
B.P.E., avrebbe avuto il ruolo di ausiliario della
CA con la conseguenza che solo tale istituto di credito avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere verso i propri clienti (i cassettisti) dell'operato delle guardie del VCM, ma non in funzione di rapporti avuti dalla CA con ciascuno di tali guardie (rap-
porti esclusi dai giudici dell'appello per non aver
potuto l'utente CA presso la quale essi erano di-
satccati di volta in volta, esercitare una scelta di essi "intiutu personae"), ma per essersi valso l'En-
te bancario dell'Istituto di Vigilanza inteso in tut-
ta la sua organizzazione.
La denunziata erroneità di valutazione degli elemen-
ti di fatto e di diritto non sussiste atteso che il giudice di appello ha, da un lato, correttamente ap-
- plicato le norme di legge sottoposte al suo esame,
dall'altro,. ha valutato le risultanze in atti median-
te congrui ed adeguati apprezzamenti di fatto. 40
Egli, invero, ha puntualmente confutato la prospettazione difensiva relativa ad una mancata ade-
guata motivazione sul rapporto tra la previsione di cui all'art.1128 C.P. e quella ex art. 2049 C.C.,
sotto il profilo che il debitore il quale si è ser-
vito dell'ausiliare risponde dei fatti dannosi di natura contrattuale ed extracontrattuale da questi commesse con argomentazioni valide e sufficienti.
E' principio più volte affermato da questa
Suprema Corte quello secondo cui l'estensione alla sfera contrattuale con la normativa dell'art.1228 C.C.
della disciplina contenuta nell'art.2049 C.C. riguar-
dante la responsabilità per fatti dolosi o colposi degli ausiliari, determinando una ipotesi di respon-
sabilità contrattuale per fatto altrui (e non una
ipotesi di responsabilità extracontrattuale) compor-
ta che il fatto dell'ausiliare costituisca una spe-
cie di inadempimento imputabile al debitore che può
dar luogo a carico di costui oltre all'obbligo del risarcimento dei danni, alla risoluzione del contrat-
to (cfr. Cass.
7.12.1979 n.6364).
Uniformandosi a tale indirizzo giurispru-
denziale i giudici dell'appello hanno giustamente evidenziato che la responsabilità ex art. 1228 C.C.
dell'Istituto CArio che rimane contrattuale anche -> 41 -
nella ipotesi in diCOrso in cui a dar causa allo inadempimento è stato il fatto doloso degli ausilia-
ri di vigilanza, (responsabilità di cui si può parla-
re solo qule premessa logic-giuridica necessaria a sostenere le argomentazioni da svolgere non essendo-
vi domande risarcitorie e non potendovene essere in questa sede verso l'Istituto CArio), non esclude
•
la responsabilità degli autori del fatto illecito e deliloro datore di lavoro, responsabile civile.
In altri termini la responsabilità "ex contractu"
della CA verso i clienti danneggiati dall'evento criminoso, non elide nè elimina la responsabilità "ex delictu" dei colpevoli e del responsabile civile in quanto, ha esattamente precisato la Corte di merito,
la partecipazione dell'Istituto di Vigilanza allo evento furto%2B, attraverso l'attività criminosa dei suoi dipendenti" è il titolo in forza del quale sor-
ge la diretta responsabilità di esso ex art.2049 C.C.
पि e 185, II co. C.P. verso i cassettisti e verso la
+
CA OL RD costituitisi parti civili che hanno esperito in questa sede l'azione di risar-
cimento dei danni.
Con un secondo motivo di ricorso denunzia il ricorrente la violazione e la falsa applicazione delle norme sopra citate, nonchè la contraddittorie- 42
tà e l'insufficiente motivazione in ordine alla ne-
gata opponibilità alle costituite parti civili degli accordi sull'esonero di responsabilità intercorsi con la CA OL RD e, richiamato l'art.
5 del contratto 28.6.1983 "resta comunque esclusa la responsabilità e la garanzia della vostra società
per eventuali furti o danni verificatisi anche per grave e comprovata negligenza o dolo della guardia addetta al servizio", deduce che la argomentazione della Corte d'Appello, secondo cui per essere di na-
tura extra contrattuale l'azione proposta dalle par- ti civili ad esse non sarebbero opponibili gli accor-
di riguardanti la ripartizione del rischio, sarebbe equivoca poichè a legittimare tale opponibilità sa-
rebbe proprio la legge (art.1228 C.C.) non trattando-
si di opporre a terzi un accordo a cui sono estranei
perchè, invece, la disciplina dei loro rapporti con la CA risulta rafforzata dal predetto accordo.
Anche tale censura, però, è priva di giu-
ridica consistenza non essendo ravvisabile il dedot-
to vizio di contraddittorietà che, come è noto, sus-
siste quando vengono poste dal giudice a fondamento della propria decisione proposizioni in contrasto concettuale tra loro e neppure l'insufficienza della motivazione che, non equivalendo a mancanza della stes - 43
-
sa, non è vizio che importi nullità della sentenza e quindi, non è deducibile in questa sede;
in ogni ca-
so la motivaizone appare perfettamente congrua e giu-
ridicamente corretta rispetto al punto del ricorso in esame.
E noto che il contratto, che è l'accordo di due o più parti tra le quali ha forza dilegge,
non produce effetti rispetto ai terzi (art. 1372 C.C.); esso come non giova ai terzi così non può neppure pregiudicarli in quanto relativamente a costoro è
appunto "res inter alios acta" e nessun principio di autonomia contrattuale può legittimare la vulnerazio' ne di tale géneralissimo criterio (Cass.n.821/1970
in Giust. Civ. Mass. 1970-973).
Esattamente, pertanto, i giudici dell'ap-
pello hanno osservato che la clausola anzidetta li-
mitativa di responsabilità per l'istituto di Vigilan-
za avrebbe potuto essere opposta in sede contrattua-
le all' altra parte ma non alle parti civili che quell'accordo non hanno stipulato e che hanno eserci-
tato in questo processo una'azione di responsabilità
extracontrattuale per la lesione subita al loro di-
ritto di proprietà per effetto delle azioni crimino-
se commesse dai dipendenti di esso ricorrente la re-
sponsabilità dei quali concorre ed ha la stessa esten - 44
-
sione di quella del committente Istituto di Vigilan- za con carattere di solidarietà che riguarda "la me-
desima prestazione" (art.1292 C.C.) anche se la ri-
partizione del debito è in rapporto alla gravità del le rispettive colpe.
- Destituita di fondamento è l'ulteriore do-
glianza con cui si addebita ai giudici di merito la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2049 C.C.
per essersi erroneamente da essi richiamato il crite-
rio secondo cui la responsabilità di chi ha fatto eseguire il lavoro per l'attività di un dipendente altrui va esclusa quando di questi non ci si sia av-
valsi per libera elezione, laddove, al contrario,
per stabilire la qualità di committente, come tale responsabile, avrebbe dovuto farsi riferimento non ad una "electio" intesa in senso formale di scelta fisica dell'ausiliare, ma nel senso sostanziale di utilizzazione anche temporanea ed esclusiva della attività di questi da parte di chi di essa si avvan-
taggia al quale sono imputabili le conseguenze giu-
ridiche della attività medesima.
Aggiunge il ricorrente che avrebbe dovuto pervenirsi comunque a ritenere la sua estraneità alle conseguenze derivate dal furto in danno della CA
OL RD sulla base di una analisi economi- 45
ca della distribuzione dei costi e dei profitti e sul piano giuridico della funzione della responsabilità
oggettiva di assoggettare al risarcimento dei danni chi è in grado di affrontarlo economicamente potendo identificare i rischi e cautelarsi rispetto ad essi.
Senonchè la Corte milanese ha puntualmente osservato i principi giuridici richiamati in materia sulla ba- se di un consolidato indirizzo giurisprudenziale se-
condo il quale: "nella ipotesi in cui taluno si avval-
ga per l'esecuzione di un determinato lavoro, di per-
sona dipendente da altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza, committente, ai fini della responsabilità ex art. 2049 C.C., deve considerarsi soltanto colui che ha fatto eseguire il lavoro;
il principio non si applica ove si accerti che quest'ul timo non si è avvalso per libera elezione della per-
sona dipendente da altri, ma che costui ha agito su richiesta e per conto del suo committente" (Cass.
फि 23.4.1979 n.2228); dopodichè per adeguarsi all'affer-
mato principio ha preso minuziosamente in esame le circostanze di fatto evidenziate in atti (scelta da parte dell'Istituto di Vigilanza degli agenti da in-
viare in servizio alla CA;
approvazione da parte della direzione dell'Istituto di Vigilanza dei compi-
ti assegnati dal personale della CA agli agenti;
0 - 46
controlli e poteri di vigilanza esercitati su costo-
ro dal loro datore di lavoro;
continua rotazione ne-
gli incarichi degli agenti atta ad escludere un inse rimento di essi nella organizzazione della CA)per giungere a concludere, con dovizia di argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico, es- sere stati utilizzati gli agenti nel servizio di vi-
Svolto gilanza da essi temporaneamente, a scelta e per con-
to del loro Istituto, sicchè le critiche che il ricor-
rente muove alle valutazioni della Corte di appello
: si risolvono in censure in punto di fatto inammissi-
bili in questa sede.
Quanto alla subordinata tesi difensiva osserva che non era tenuta la Corte di Appello a motivare in or-
dine ad una prospettazione solo genericamente formu-
lata dall'appellante.
Neppure mostra di aver pregio il quarto motivo di annullamento con il quale il ricorrente
Istituto per invalidare il principio sotteso nello art. 2049 C.C. secondo cui quanto viene fatto per la impresa viene ad essa addebitato, premette che nel caso di specie una responsabilità a sensi della ci-
tata norma non sussiste in assoluto (indipendentemen-
te da chi deve essere considerato padrone e commit-
tente) in quanto le concrete modalità del fatto dan-
SC 47
noso dimostrerebbero che manca il criterio di colle-
gamento con l'esercizio delle incombenze a cui la guardia o le guardie erano adibite, essendosi l'agen-
te infedele reso complice del furto nell'ambito di una sua iniziativa personale estranea allo svolgimen-
to dei suoi compiti. Aggiunge che in tal caso manche-
rebbe per la propagazione della responsabilità dal
(preposto al preponente un elemento teleologico: la produzione del danno nel perseguimento dell'intères-
se del committente non ravvisabile certamente nel ca-
so di abuso delle mansioni fuori degli COpi perse-
guiti dal preponente.
Conclude, deducendo che l'impugnata sentenza sarebbe viziata da contraddittorietà di motivazione proprio sul punto riguardante la sussistenza o meno del nes-
so di occasionalità necessaria tra il danno arrecato e le incombenze esercitate posto che la Corte d'Ap-
पि pello, dopo aver ammesso l'esclusione del nesso anzi-
detto allorchè il danno sia imputabile ad attività
privata dell'autore dell'illecito commesso nell'eser cizio della sua privata autonomia, avrebbe poi in contrasto con quanto conclamato, affermato essere ir-
rilevante che tale comportamento rimanga autonomo dall'incarico ricevuto;
e, nella specie, precisa il ricorrente, non vi era stata relazione alcuna tra le - 48
mansioni affidate al IE e il danno da lui ca-
gionato nell'esercizio di una sua privata e autono-
ma attività.
Occorre tener presente quanto sul punto
è stato affermato da questa Corte con sentenza 11.3.
1968 n.1541: "affinchè il fatto illecito del commes- So (o domestico) risalga al committente (o padrone)
a norma dell'art. 2049 C.C., non è necessario che tra le mansioni affidate e l'evento sussista un nes-
di causalità, essendo invece sufficiente che ri- So corra un semplice rapporto di occasionalità necessa-
ria, nel senso che la incombenza affidata al commes- so (o domestico) abbia determinato una situazione tale da rendere possibile o da agevolare la consuma-
zione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il commesso abbia ope-
rato oltre i limiti dell'incarico e contro la volon-
tà del committente o abbia agito con dolo purchè
nell'ambito delle sue mansioni".
Orbene, la Corte milanese non è incorsa nel vizio denunziato atteso che, adeguandosi al prin-
cipio suddetto secondo il quale il nesso di occasio-
nalità necessaria deve escludersi solo allorchè il danno sia imputabile all'attività privata dell'auto-
re dell'illecito e sia commesso nell'esercizio della - 49
sua privata autonomia, ha correttamente motivato, do-
po aver analizzato le circostanze di fatto e argomen-
tato in maniera logica e precisa relativamente ad es
se, che, pertanto, appaiono incensurabili in questa sede, circa la sussistenza di tale nesso tra il rap-
porto che legava il IE e il D'AN, coauto-
ri del furto, al committente Istituto di Vigilanza
e la produzione del danno, rilevando altresì che se pure le azioni delittuose furono commesse "a titolo
personale", giacchè diversamente sarebbe stato ravvi-
sabile del dolo a carico dell'Istituto committente,
le incombenze affidate ai primi resero possibile o comunque agevolarono la perpetrazione del furto, ir-
rilevante Cessendo stato che tale comportamento si sia posto come autonomo dall'incarico ricevuto ovvero abbia addirittura ecceduto dai limiti dello stesso
(Cass. Civ.Sez. III 6.1.1985 n.75).
पिर Correttamente, pertanto, ancora una volta
non è stata esclusa la responsabilità ex art. 2049 C.C.
dell'Istituto ricorrente anche perchè il rapporto tra questice i suoi dipendenti trascendeva largamente i limiti della mera "occasionalità" in quanto la presen-
za dei guardiani in banca era volta proprio a preveni-
re il "rischio tipico e specifico" del furto.
Con una ultima censura viene denunziata la 50
mancanza di motivazione della impugnata sentenza sul punto relativo all'assunto difensivo con cui s'era dedotto che causa efficiente nella produzione dello evento dannoso avrebbe dovuto ritenersi l'insufficien-
te protezione del locale delle cassette di sicurez-
za privo di un efficace sistema di allarme e di blin datura nello spaziodi 40 cm. da ogni lato, ubicato nel punto di attacco della scala interna raccordan-
te il piano terra con la fila superiore delle casset-
te di sicurezza, ovvero, ai sensi dell'art. 1227 C.C.,
: una colpa concorrente dell'istituto di Credito.
Anche tali critiche l'impugnata sentenza non merita per l'ovvia considerazione che la pretesa fatta va-
lere in questa sede dalle costituite parti civili,
come già si è detto, trae titolo dalla responsabilità
extracontrattuale degli autori del fatto illecito produttivo del danno e del responsabile civile Isti-
tuto di Vigilanza di Milano che, si è rilevato esat- tamente, volendo eccepire il fatto colposo del cre-
ditore ex art. 1227 C.C., avrebbe dovuto evocare in giudizio la CA OL RD per contestarle precisa responsabilità d'ordine contrattuale o extra-
contrattuale che esulano dal presente giudizio.
La difesa di LE De CE GL,
costituita parte civile, con i primi due motivi di 51
ricorso denunzia la inosservanza e 1'erronea applica-
zione degli artt. 308, 408, 106, 489 c.p.p. in rela-
zione all'art. 524 n.1 e 3 e 475 n.3 stesso codice,
lamentando che la Corte milanese nel revocare la prov-
visionale concessa dal Tribunale motivando che non vi sarebbe agli atti la porva del danno subito dalla parte civile non potendo esso derivarsi dalla denunzia delle vittime del furto, avrebbe tralasciato di con-
siderare che l'assunto della parte lesa costituisce prova ad ogni effetto nel procedimento penale perchè
asseverato dal giuramento e suffragato dalle dichia-
razioni degli ufficiali di P.G, fonte anche questa del convinciemnto del giudice, oltre al fatto che la assegnazione di una provvisionale non sarebbe vincola ta alla regola sancita dal comma II dell'art: 278 c.p.
-che la vuole contenuta nei limiti in cui è stata già
raggiunta la prova.
Le censure sono prive di pregio. Ed invero i giudici di secondo grado hanno giustificato il provvedimento di revoca della provvisionale concessa alle costitui te parti civili con motivazione precisa ed adeguata,
pur se legittimamente succinta atteso il carattere discrezionale del provvedimento, negando, con argomen-
tazioni precise e puntuali desunte dalle circostanze di causa, decisive valore probatorio, ai fini della - 52
quantificazione dei danni, alla denunzia delle parti lese pur se confermate dal giuramento al quale non hanno attribuito efficacia di prova determinante ade-
guandosi in tal modo al principio secondo il quale la prestazione di esso non comporta di per sè una si presunzione assoluta di forza probante del contenuto e della testimonianza (Cass.
6.12.1974 n.2118 Rep.1976,
6511; Mass,Cass.Pen. 1975-927) così come non hanno de-
sunto dalle altre risultanze processuali altri ele- .|
menti probatori validi da porre a sostegno del prov vedimento medesimo. 949883 :
Fondato è invece, l'altro motivo di ricor so con cui la stessa ricorrente si duole aver la Cor-
te di merito tralasciato di pronunziare la condanna del responsabile civile al pagamento delle spese nul-
la argomentando in motivazione. Iou si odd
In proposito osserva che l'obbligo alla rifusione delle spese in favore della parte civile
è legato alla sussistenza del diritto al risarcimen-
to del danno ed esse vanno poste pertanto a carico.
dell'imputato o delresponsabile civile che partecipa-
al giudizio in collegamento con la loro soccombenza;
nell'ambito di essa va posta la condanna dell'Istitu-
to di Vigilanza "Città di Milano" a rifondere alla
LE De CE GL le spese sostenute dal- 53 -
la stessa in grado di appello così come liquidate nella stessa sentenza in solido con gli altri imputa-
ti in tal senso integrandosi la sentenza impugnata.
Al rigetto dei ricorsi degli imputatij ricorrenti e dell'Istituto di Vigilanza Privata "Città di Milano"
segue, come per legge, la condanna di essi, in solido,
alle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di L.500.000 in favore della Cassa delle Ammen-
de, nonchè la condanna degli stessi, in solido, alla=
rifusione delle spese sostenute dalle parti civili
: CA OL RD, HI IE, Bonea. Orlan-
do in RO ES, RT RO ES, "Il
Pozzetto s.r.
1. in persona del legale rappresentante;
;
LE De CE GL in questo giudizio di casazione liquidate in favore diiciascuna di esse parti in L.
1.700.000 ivi comprese L.
1.500.000 per onorario.
P.Q.M.
SAA
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Ge-
nerale della Repubblica di Milano nei confronti di tutti gli imputati ad esclusione di CI GO e
NC RI. Rigetta ilrricorso dello stesso Pro-
curatore Generale nei confronti del CI e del
NC. Rigetta il ricorso del CI, nonchè i 54
ricorsi degli altri imputati IE SA, An-
giuli EL, La NN CE, D'AN Pasqua
le3 IE IN, De IO CH e De Gre-
gorio ON, nonchè quello del responsabile civi-
le "Istituto di Vigilanza Privata Città di Milano"
In parziale accoglimento del ricorso di LE De Fran-
ceCO GL integra la sentenza impugnata con la condanna in favore di essa costituita parte civile delle spese dalla stessa sostenute in grado di appel lo così come liquidate nella sentenza di quel grado in solido con gli altri imputati. Rigetta nel resto il ricorso della predetta LE De CE Agrifo-
glio.
Condanna gli imputati ricorrenti, nonchè l'Istituto
di Vigilanza Privata "Città di Milano" al pagamento,
in solido, delle spese processuali e ciascuno della somma di L.500.000 alla Cassa delle Ammende.
Condanna gli stessi, in solido, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili CA Provincia-
le RD, in persona del suo legale rappresentan-
te, BI IE, BO AN, in RO ES,
RT RO ES;
"Il Pozzetto" S.r.1. in
persona del legale rappresentante, LE De CE
GL, in questo giudizio di cassazione liqui date in favore di ciascuna di esse parti in Lire 55
I
1.700.000 per onorario..
Così deciso in Roma il 25.9.1989 via ₤1.500.000=W IL PRESIDENTE
Ecc.Dott. SALVATORI ROMEO
K l
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott. GAULIANI GENNARODENNA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
31 MAG. 1990 addi
IL CANCELLIERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 CI GO, chiede l'accoglimento.