Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/1989, n. 7598
CASS
Sentenza 25 settembre 1989

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Posto che nel delitto di furto titolare del bene giuridico offeso è il detentore della cosa che dalla sua sfera di possesso viene fatta passare nell'altrui signoria, nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza la qualità di parte offesa è assunta dalla banca. Infatti, con il contratto di utenza di cassette di sicurezza questa si obbliga ad eseguire non solo una prestazione assimilabile alla locazione ma anche e principalmente quella di custodia delle cassette mediante applicazione di vigilanza sul forziere e per esso sul suo contenuto, mentre gli affidanti, per essersi serviti di siffatto contratto e quindi di una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa che realizza condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dagli stessi nella propria abitazione, devono necessariamente dismettere il possesso dei rispettivi beni entrati in rapporto di fatto con la banca presso cui vengono depositati; beni dei quali - ai fini della loro custodia - la banca (che ne risponde ex art. 1829 cod. civ.) dovrà necessariamente avere, nell'ambito della vigilanza ritenuta necessaria, la disponibilità.*

Nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, pregiudicando il reato di furto il rapporto di fatto con la cosa ed il potere di vigilanza e custodia su di essa, la qualità di soggetto passivo del reato viene assunta dalla banca, mentre i titolari delle singole cassette assumono quella di danneggiati dal reato (fattispecie in cui il ricorrente si doleva della mancata applicazione della deroga alla "normale" Competenza per territorio prevista dall'art. 41 bis cod. proc. pen., sul rilievo che un magistrato esercitante le sue funzioni nello stesso distretto cui apparteneva il giudice competente a conoscere del reato avrebbe rivestito la qualità di parte lesa in quanto titolare di una delle cassette di sicurezza oggetto del furto; la Cassazione, affermando il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la doglianza).*

In tema di risarcimento dei danni cagionati dal reato, nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, custodite nel caveau di una banca, perpetrato con la complicità di guardie giurate, dipendenti di un istituto di vigilanza, addette alla sorveglianza, la responsabilità "ex contractu" della banca verso i clienti danneggiati dall'evento criminoso, non elide ne' elimina la responsabilità "ex delictu" dei colpevoli e dell'istituto di vigilanza, responsabile civile, il quale risponde direttamente, ex artt. 2049 cod. civ. e 185, comma secondo, cod. pen., verso i cassettisti e la banca per l'attività criminosa dei suoi dipendenti. ( V mass n 180363; ( V mass n 172517; ( V mass n 167356, ed ivi citata).*

In tema di risarcimento del danno cagionato dal reato, nell'ipotesi in cui taluno si avvalga per l'esecuzione di un determinato lavoro, di persona dipendente da altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza, committente, ai fini della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., deve considerarsi soltanto colui che ha fatto eseguire il lavoro; siffatto principio non si applica ove si accerti che quest'ultimo non si è avvalso per libera elezione della persona dipendente da altri, ma che questa ha agito su richiesta e per conto del suo committente. Ne consegue che nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza custodite nel caveau di una banca perpetrato con la complicità di guardie giurate, incaricate della sorveglianza, dipendenti da un istituto di vigilanza, è questo e non la banca tenuto a rispondere ex art. 2049 cod. civ. per il fatto commesso da dette guardie. ( V mass n 180363; ( V mass n 398631, Cass civ).*

In tema di risarcimento del danno cagionato dal reato, affinché il fatto illecito del commesso (o domestico) risalga al committente (o padrone) a norma dell'art. 2049 cod. civ., non è necessario che tra le mansioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che la incombenza affidata al commesso (o domestico) abbia determinato una situazione tale da rendere possibile o da agevolare la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il commesso abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo purché nell'ambito delle sue mansioni; nesso di occasionalità necessaria che deve escludersi solo allorché il danno sia imputabile all'attività privata dell'autore dell'illecito e sia commesso nell'Esercizio della sua privata autonomia (fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità ex art. 2049 cod. civ., operata dai giudici di merito, di un istituto di vigilanza per il furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, custodite nel caveau di una banca, perpetrato con la complicità di guardie giurate sue dipendenti, sul rilievo che il rapporto con i predetti dipendenti trascendeva i limiti della mera "occasionalità" in quanto la presenza dei guardiani in banca era volta proprio a prevenire il rischio tipico e specifico del furto). ( V mass n 180363; ( V mass n 172517; ( V mass n 167356, ed ivi citata).*

La prestazione del giuramento non comporta di per sè una presunzione assoluta di forza probante del contenuto della testimonianza. ( Conf mass n 129607).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/1989, n. 7598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7598
    Data del deposito : 25 settembre 1989

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