Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 201 del codice della strada, alle notificazioni dell'ordinanza - ingiunzione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le modalità dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890; pertanto, è causa di nullità della notificazione medesima, eseguita a mezzo del servizio postale, la mancata osservanza delle disposizioni, contenute nell'art. 7 della citata legge, circa la persona alla quale il piego deve essere consegnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10140 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 2332 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto
DA
RI AN, elettivamente domiciliato in Roma, V. S. Tommaso d'Aquino n. 116, presso l'avv. Adriano Castellana che, con l'avv. Dante Malgutti di Aosta, lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA, con funzioni di PREFETTO, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Aosta in composizione monocratica del 4 novembre 1999.
Udita, all'udienza del 21 febbraio 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Antonio Iannella con delega, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso e il P.M., Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso nello stesso senso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 maggio 1999, il Giudice unico del Tribunale di Aosta ha rigettato l'opposizione di VA OR all'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione della Valle d'Aosta che in funzione di prefetto aveva disposto, il 7 maggio 1999, la confisca della autovettura Alfa Romeo 156 tg.ta AZ 320 SK e contro l'esecuzione della stessa di cui al verbale del 1^ settembre 1999, perché, ai sensi dell'art. 201, comma 3^ del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), le notificazioni sono comunque validamente eseguite qualora siano fatte al domicilio che risulta dalla patente di guida del conducente e pertanto nel caso doveva escludersene la nullità dedotta con l'opposizione, per violazione dell'art. 7 della L. n. 890/82, sulle notificazioni a mezzo posta.
Secondo l'opponente, il provvedimento era illegittimo per non essergli stata mai notificata l'ordinanza dei Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta in funzione di Prefetto, che gli aveva ingiunto di pagare L. 609.200, subordinando, ai sensi dell'art. 21, comma 1^, della L. 24 novembre 1981 n. 689, richiamato dall'art. 193,
comma 4^, C.d.S., la confisca del veicolo all'omesso pagamento della sanzione pecuniaria e del premio di assicurazione per almeno sei mesi;
solo con l'esecuzione della confisca, l'opponente aveva avuto notizia dell'ordinanza ingiunzione indicata, che risultava notificata a mezzo posta a persona addetta al recapito, che dalla sottoscrizione appariva essere tale "Di Massimo" non meglio identificata. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso, con unico motivo, il OR e si è difeso con controricorso il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, in funzione di prefetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 360, n.ri 1 e 3, e 201 C.d.S., per la valenza e il significato attribuito dal Tribunale a questa ultima norma, che sancisce che la notifica è validamente eseguita in determinati luoghi (comma 3^, 2^ periodo), come la residenza, il domicilio o la sede del soggetto risultante "dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione Generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente", se avviene "con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale" (primo periodo del medesimo 3^ comma dell'art. 201 C.d.S.). Essendo onere dell'interessato provvedere alla modifica della residenza su detti documenti, è chiaro il motivo per il quale luogo della notifica non può che essere quello risultante dagli stessi, dove sarà validamente eseguita in ordine all'individuazione della località dove deve rinvenirsi il destinatario;
le modalità delle notifiche sono però quelle del codice di rito o delle leggi che le disciplinano.
Nel caso v'è nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento presupposto della confisca, per la consegna del plico ad un soggetto del quale s'ignora quale sia il collegamento con il destinatario dell'atto, per la genericità dell'espressione con il quale è qualificato d"'incaricato al recapito"; solo coloro che con il destinatario sono legati dai rapporti di cui all'art. 7 della L. 890/82, potevano ricevere il plico e non risultando detti rapporti tra VA OR e la donna alla quale è stata consegnata la raccomandata, tale "Di Massimo", non è sicuro che sia stato conosciuto dal destinatario dell'atto l'onere di pagamento ostativo alla perdita della proprietà del veicolo.
2. Il ricorso è fondato.
Errata è infatti la ratio della sentenza per la quale è "comunque" valida la notifica eseguita presso il domicilio riportato nella patente di guida del conducente, "nonostante la prospettata violazione dell'art. 7 legge 890/92" sulle notificazioni a mezzo posta, perché la violazione delle modalità di esecuzione della notifica previste o dal codice di procedura civile o dalla L. 20 novembre 1982 n. 890 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, può comportare la nullità di essa (Cass. 7 luglio 1999 n. 7044). La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e non può provvedersi nel merito ex art. 384 c. p. c., dovendo procedersi ad accertamenti di fatto sulla relata di notifica che esiste, tenuto conto che il tribunale non ha neppure esaminato la "prospettata violazione dell'art. 7 Legge 890/82", ritenendo comunque valida la notifica eseguita nei luoghi di cui all'art. 201 C.d.s. (cfr. decisione oggetto di ricorso); la causa deve essere rinviata al Tribunale monocratico di Aosta in persona di diverso magistrato perché si uniformi al principio di diritto relativo all'applicabilità delle norme sulle notifiche anche a quelle eseguite nei luoghi indicati dalla norma del Codice della strada e provveda alla disciplina delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Aosta in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002