Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
La nullità della sentenza prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. ricorre nel solo caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest'ultimo sia meramente apparente. (Fattispecie nella quale la sentenza impugnata era mancante di una pagina: la Corte ha osservato che, ciononostante, risultava ugualmente corroborata da una motivazione adeguata e perfettamente idonea alla descrizione della fattispecie penale contestata agli imputati, e delle ragioni della dichiarazione della loro penale responsabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2010, n. 22293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22293 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/02/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 738
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 2054/200
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL RC N. IL 06/03/1957;
2) IN IC N. IL 24/11/1955;
avverso la sentenza n. 2513/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 19/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
udito il P.G. in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Leporati Bruno che deposita conclusioni scritte;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) del foro di Siena per il Salomone il quale conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AL RC, tramite il difensore propone un primo ricorso (11.9.2008) per Cassazione avverso la sentenza 19.6.2008 con la quale la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione 29.11.2005 del GUP della medesima città, appellata dalla sola parte civile, ha dichiarato la penale responsabilità dello stesso ai soli fini civili. Richiedendo l'annullamento dell'impugnata decisione, la difesa lamenta il vizio di violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, perché la sentenza manca, nell'originale di una pagina dattiloscritta, con la conseguenza che la motivazione deve essere ritenuta illogica, contraddittoria e non completa. Lo stesso AL RC in data 27.10.2008 proponeva un secondo ricorso per Cassazione avverso la medesima sentenza, deducendo:
1) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) in riferimento alla violazione dell'art. 125 c.p.p. già oggetto di denuncia del primo ricorso;
2) inammissibilità dell'atto di appello della costituita parte civile perché carente sotto il profilo delle ragioni poste a sostegno della domanda civile, trattando esclusivamente solo aspetti ed evenienze di contenuto penale;
3) vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e e specificatamente di contraddittorietà e manifesta illogicità, perché la Corte territoriale non ha preso in considerazione o ha dato valenza "neutra" alle condotte dell'imputato improntate solo ad una corretta condotta professionale e non già al conseguimento di fini illeciti;
3.a) vizio della motivazione (manifesta illogicità e contraddittorietà) in relazione al cd. carteggio LI LI e dr. AL;
3.b) manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine alla valutazione dello elemento psicologico del LI IN;
3.c) manifesta illogicità e contraddittorietà sulla comunicazione del prezzo dell'immobile da parte dell'IN LI;
3.d) illogicità e contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine ai tentativi di vendita dell'immobili;
3.e) illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione i ordine al valore reale dell'immobile;
3.f) illogicità e contraddittorietà manifesta sul prezzo e le modalità di conservazione dell'importo (sovveniente dalla vendita) da parte del sign. LI IN;
4) erronea applicazione della legge penale per insussistenza della fattispecie astratta (art. 606 c.p.p., lett. b)). Avverso la medesima sentenza, tramite il difensore, ricorre a sua volta IN NR:
1) vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per violazione dell'art. 125 c.p.p., per essere stata omessa la pag. 10 della motivazione della decisione impugnata che risulta quindi essere connotata da totale carenza di motivazione;
2) vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione dell'art. 643 c.p., attesa la mancanza del presupposto del reato nonché dell'elemento oggettivo e soggettivo. Esaminando contestualmente, attesa l'identità delle questioni poste, il primo ricorso proposto da AL CO, nonché il primo motivo del secondo ricorso del medesimo e il primo motivo del ricorso proposto da IN NR, il collegio osserva quanto segue.
In data 27.6.2008 la Corte d'Appello di Firenze depositava la motivazione della sentenza resa in data 19.6.2008 nei confronti di AL CO e IN NR.
Con ordinanza 23.9.2008 la Corte d'Appello di Firenze, rilevata la mancanza della pag. 10 della motivazione della suddetta sentenza, provvedeva alla sua integrazione mediante procedimento di correzione di errore materiale.
Avverso la sentenza venivano proposti ricorsi per Cassazione, dal AL in data 12.9.2008 e 28.10.2008, e dal IN in data 31.10.2008.
Le parti lamentano pertanto la violazione dell'art. 125 c.p.p. ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Il motivo è infondato.
Infatti, anche se priva della pagina 10, la sentenza è corroborata da una motivazione adeguata e perfettamente idonea alla descrizione della fattispecie penale contestata ad entrambi i prevenuti, nonché delle ragioni della dichiarazione della loro penale responsabilità. Infatti, la nullità ex art. 125 c.p.p., ricorre nel solo caso in cui la decisione giurisdizionale sia totalmente priva di un apparato motivazionale o nel caso in cui lo stesso sia meramente apparente. Nel caso in esame, nelle restanti tredici pagine la Corte territoriale rende congrua ed adeguata motivazione della ragioni della decisione assunta, posto che nella pagina originariamente mancante (la n. 10) vi sono esclusivamente considerazioni di contorno in ordine alla sorte dei libretti al portatore mai rinvenuti (con eccezione di uno) nei quali erano rifluite le somme di denaro già appartenenti al LI (sovvenienti dalla operazione di compravendita immobiliare) e successivamente bloccate presso l'istituto bancario, nonché l'incipit della descrizione della fattispecie concreta, cui segue nelle pagine successive, il pieno e completo sviluppo del ragionamento probatorio.
Pertanto alcuna censura di nullità può essere accolta per la invocata nullità ex art. 125 c.p.p. formulata dagli imputati, dovendosi ancora osservare che nessuna delle censure formulate dalla difesa involge il tema dei "libretti al portatore" trattato nella cennata pagina dieci originariamente mancante.
Pertanto il motivo deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, la difesa dell'imputato AL lamenta la mancata censura di inammissibilità dell'atto di appello della costituita parte civile, perché carente dell'indicazione delle ragioni poste a sostegno della domanda civile, avendo trattato esclusivamente aspetti di carattere penale.
Trattasi di questione già dedotta in sede di giudizio di appello, sulla quale la Corte territoriale, respingendola aveva rilevato che "...derivando in questo caso la dichiarazione di civile responsabilità dall'accertamento della responsabilità per il reato in origine contestato, l'appello della parte civile dovrà necessariamente affrontare il thema decidendum con argomenti propri del merito penale".
La decisione della Corte territoriale appare corretta alla luce della considerazione che, nel caso di specie, era onere indefettibile per la parte civile fornire la prova del fatto illecito (integrante la fattispecie penale) quale antecedente giuridico necessario (causa petendi) a giustificare la domanda risarcitoria civile (petitum), peraltro puntualmente riportata a pagina 38 dell'atto di appello della stessa parte civile (da ritenersi, per brevità, qui semplicemente richiamata) essendo ivi contenuta la precisa e puntuali indicazione delle richieste civili susseguenti all'affermata dichiarazione di responsabilità per la violazione degli artt. 110 e 643 c.p.. Infatti, nell'atto di appello, la parte civile ha formulato specifiche conclusioni richiedendo (affermata la penale responsabilità degli imputati, ai soli fini civili): da un lato, la condanna degli imputati medesimi alle "restituzioni" dell'immobile compravenduta e già appartenente al LI, stante la stretta connessione (secondo la prospettazione della parte civile) tra il contratto di vendita e l'atto dannoso quale elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 643 c.p.; dall'altro, la condanna degli stessi imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi ed ancora, in via subordinata, nel caso del mancato accoglimento della domanda principale di restituzione, la loro condanna, al pagamento di un ulteriore somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, indicati in Euro 350.000,00.
La parte civile ha quindi regolarmente assolto a quanto previsto dall'art. 576 c.p.c., come puntualmente rilevato dalla stessa Corte d'Appello.
Pertanto il secondo motivo di ricorso del AL va respinto siccome infondato. Il terzo motivo di ricorso proposto dalla difesa del AL, consiste nella denuncia del vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perché la Corte territoriale non avrebbe considerato come le azioni ascritte dell'imputato, fossero improntate solo ad una corretta condotta professionale e non già al conseguimento di fini illeciti;
in tale ambito la difesa articola una serie di sottomotivi che vengono qui di seguito partitamente, così esaminati:
3.a) vizio della motivazione (manifesta illogicità e contraddittorietà) in relazione al cd. carteggio LI LI e l'imputato AL che svolgeva le funzioni di commercialista dell'TO LI.
Le considerazioni svolte dal ricorrente, sul punto illustrano aspetti di fatto e non si risolvono in specifiche e puntuali censure della motivazione della decisione, sindacabili nei soli limiti previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non mettendo in evidenza vizi specifici della motivazione desumibili dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificatamente individuati. La difesa ha puntualmente indicato le date delle singole missive che compongono il cd. "carteggio" intercorso tra il LI e il AL e ha fornito una propria chiave lettura fornendo una ricostruzione e una valutazione in fatto alternativa rispetto a quella seguita dalla Corte territoriale, ma non ha formulato e dedotto, indicandolo ed enucleandolo all'interno delle categorie previste dall'art. 606 c.p.p., lett. e), uno specifico vizio della motivazione resa dalla Corte territoriale alle pagg. 12 e 13 della sentenza nelle quali analizza proprio la genesi, lo sviluppo e la portata del cd. carteggio, giudicandolo sostanzialmente irrilevante rispetto alle condotte illecite in concreto tenute dall'imputato. Il motivo deve quindi essere rigettato.
3.b) manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine alla valutazione dello stato psicologico del LI IN. Sul punto la difesa lamenta che la sentenza sottovaluta le risultanze della visita medica del dr. BONELLI che ritenne il LI TO capace di intendere e di volere nel dicembre del 2000, nonché il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dal notaio COPPINI ove afferma che il "LI TO appariva determinato e cosciente nella volontà di cedere il suo appartamento, lo lessi tutto l'atto....". La doglianza è infondata perché orientata ad una rivalutazione nel merito delle risultanze probatorie approfonditamente analizzate dalla Corte territoriale, la quale, non solo prende in considerazione (e non trascura) quanto affermato dal notaio COPPINI e dallo psichiatra BONELLI, ma conduce una valutazione della portata delle suddette dichiarazioni confrontandole con altro materiale probatorio inerente alla capacità psichica della parte offesa: 1) i referti medici al momento del ricovero del LI IN presso l'ospedale Campanesi attraverso i quali è stata rilevata come già nel luglio dell'anno 2000 la parte offesa fosse stata offesa da un episodio di ischemia con emiparesi e conseguente incapacità di provvedere alle esigenze fisiche minimali;
2) la diagnosi di deterioramento delle funzioni intellettive con disorientamento spazio temporale;
3) le dichiarazioni testimoniali dell'assistente sociale NICCOLAI e del medico di base dott.ssa LIBERATORI;
4) le risultanze degli accertamenti della commissione medica che nel dicembre del 2000 rilevo nella parte lesa un disorientamento nello spazio e nel tempo caratterizzato da scarso senso logico.
La Corte territoriale, quindi, con una motivazione che appare adeguata, non sindacabile nel merito, ha concluso per una sostanziale irrilevanza delle prove richiamate dalla difesa, giungendo per contro ad una valutazione di incapacità della parte offesa. Il motivo deve quindi essere rigettato.
3.c) manifesta illogicità e contraddittorietà sulla comunicazione del prezzo dell'immobile da parte dell'IN LI;
3.d) illogicità e contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine ai tentativi di vendita dell'immobili;
3.e) illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione i ordine al valore reale dell'immobile;
3.f) illogicità e contraddittorietà manifesta sul prezzo e le modalità di conservazione dell'importo (sovveniente dalla vendita) da parte del sign. LI IN. Anche i cd. sub-motivi indicati rispecchiano i limiti già riscontrati in quelli precedentemente esaminati. Infatti anche sui punti dianzi (3c - 3f) indicati, la difesa ha formulato mere considerazioni in fatto volte ad una diversa ricostruzione della vicenda senza indicare specifiche e manifeste contraddittorietà o illogicità desumibili dal testo della decisione impugnata.
Analoga censura deve essere mossa con riferimento al quarto motivo di ricorso della difesa del AL, che prendendo spunto dalla diversa e soggettiva interpretazione dei dati probatori giunge alla conclusione dell'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 643 c.p., senza peraltro indicare quale sia stata la interpretazione erronea data dalla Corte d'Appello. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Parimenti deve essere rigettato il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato IN. In particolare, respinto il primo motivo per le ragioni più sopra indicate, il secondo è infondato là ove lamenta che mancherebbe, nella descrizione della condotta ascritta al prevenuto, tanto la prova della "induzione" esercitata sulla volontà della parte offesa, tanto la prova di "un contributo causale" fornito per la verificazione dell'evento (compimento da parte del LI TO di un atto a sè pregiudizievole) in concorso con il AL. Pertanto la difesa conclude con la richiesta di affermazione del vizio di carenza di motivazione della sentenza sul punto.
Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale ha affrontato in modo specifico e puntuale (vv. pp. 11 e 12 della motivazione) la posizione del IN pervenendo, attraverso una motivazione articolata ed adeguata, a ritenere sussistente la responsabilità di quest'ultimo, sia indicando gli elementi di fatto attraverso i quali il IN si è reso conto di trattare con un soggetto che non era nella pienezza dell'esercizio delle proprie capacità, sia valutando lo stesso comportamento del IN in sede di esecuzione del contratto, non essendo stata data da questi la prova di avere interamente versato il prezzo (già molto basso) dell'immobile acquistato dal LI TO.
Pertanto anche questo ricorso deve essere rigettato. Il rigetto dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile (LT LI) costituita delle spese di questo grado di giudizio che vengono liquidate in Euro 4.265,00 oltre Iva e c.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore della parte civile LI LI delle spese di questo grado liquidate in Euro 4.265,00 oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010