Cass. pen., sez. II, sentenza 08/09/2016, n. 43666
CASS
Sentenza 8 settembre 2016

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Massime1

In tema di estinzione della custodia cautelare per il decorso dei termini di durata massima, i termini stabiliti dall'art. 303, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente qualora, nel corso dell'udienza preliminare, il giudice - ritenendo che per il reato contestato debba procedersi con citazione diretta a giudizio - pronunci ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., per l'emissione del decreto di citazione. (In motivazione, la S.C. ha escluso la configurabilità di una regressione del procedimento idonea a determinare una nuova decorrenza dei termini di custodia, ai sensi del comma secondo del predetto art. 303, in quanto l'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. è emessa nel corso di una unica fase, ancora non conclusa, comprendente sia le indagini preliminari che l'udienza preliminare).

Commentario1

  • 1Art. 33-sexies c.p.p. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/09/2016, n. 43666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43666
Data del deposito : 8 settembre 2016

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