Sentenza 8 giugno 2010
Massime • 2
Non è punibile secondo le norme incriminatrici del falso ideologico e materiale perchè nemmeno preparatoria, la condotta dei consiglieri di maggioranza che allo scopo di salvaguardare da pratiche ostruzionistiche l'approvazione del bilancio preventivo di un Comune, si accordino per presentare alcuni emendamenti in bianco e riempirli successivamente alla lettura degli emendamenti presentati dalla minoranza sì da determinarne la decadenza, senza però riuscire nell'intento per effetto dell'iniziativa dei consiglieri di minoranza che impedisca di procedere al riempimento già prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti.
L'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è ammissibile anche qualora il riferimento agli effetti civili da conseguire possa desumersi implicitamente ma inequivocamente dai motivi.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1127 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1127 Anno 2013 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: PALLA STEFANO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MASTROPASQUA LUIGI N. IL 12/07/1948 2) BLINI GRAZIELLA N. IL 06/08/1955 3) MASTROPASQUA MAURIZIO N. IL 11/11/1975 avverso la sentenza n. 49/2010 TRIBUNALE di BERGAMO, del 06/10/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \-1 dg.) che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Rsl …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2010, n. 27629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27629 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1450
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 33732/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NO, n. a Vas il 9 novembre 1941;
TI RI TO, n. a Milano il 19 aprile 1944;
RI IO, n. a Milano il 22 novembre 1932;
Giudice Vincenzo, n. a Salerno il 26 marzo 1957;
De TO RI, n. ad Andria l'1 novembre 1951;
ER LO MA Giorgio, n. a Milano l'11 ottobre 1967;
TI RI, n. a Milano il 6 luglio 1950;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 13 giugno 2009;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M., Dr. Mura A., che ha concluso come da foglio allegato;
uditi i difensori avv.ti Colucci Augusta, anche in sost. dell'Avv. La Russa Ignazio e in sost. avv. Brambilla Pisani;
avv. Rossi Galante Franco.
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICApresso la Corte Suprema di Cassazione Sez. 5^ penale - udienza dell'8
giugno 2010;
Conclusioni del Procuratore generale nel procedimento n. 35732/09 R.G..
- Annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla condanna di BE NO per il reato tentato di cui al capo C, perché il fatto non sussiste, ed eliminazione dell'aumento di pena inflitto al riguardo all'imputato;
- annullarsi la sentenza impugnata nei confronti dello stesso BE con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, ex art. 622 c.p.p., limitatamente all'azione civile proposta nei suoi confronti, per il solo reato per il quale residua condanna;
- annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio, riguardo a tutte le altre statuizioni civili;
- rigettarsi nel resto i ricorsi di BE NO e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 4 maggio 2005 fu disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano di NO ON, funzionario addetto all'Ufficio atti consiliari del comune di Milano, TI RI sindaco del comune di Milano, RI De TO, vice sindaco dei comune di Milano, IO RI, consigliere comunale e capogruppo dell'Unione Democratico cristiana di centro, RI TO TI, consigliere comunale, Giudice Vincenzo, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, ER LO MA Giorgio, consigliere comunale e presidente della Commissione bilancio.
Erano tutti imputati di concorso in falso ideologico e in tentata falsità materiale, per avere attestato falsamente la tempestiva presentazione, entro il termine di decadenza indicato per le ore 16 del 15 marzo 2003 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, di novantadue emendamenti al bilancio preventivo del 2003, posto all'ordine del giorno dello stesso 15 marzo 2003, mentre in realtà erano stati depositati solo moduli firmati in bianco dai presentatori, che non fu possibile poi riempire successivamente, come programmato, perché sequestrati dalla polizia municipale, su sollecitazione dei consiglieri comunali di minoranza. In particolare si contestava che per sette dei novantadue emendamenti NO ON ne avesse attestato la presentazione il giorno precedente, il 12 marzo 2003, perché così indicatogli dal presidente del Consiglio comunale, IO MA, poi deceduto;
e che fosse stato indicato un ordine di presentazione degli emendamenti diverso da quello reale.
Secondo l'accusa la presentazione degli emendamenti in bianco era destinata a darvi poi un contenuto idoneo a far decadere gli emendamenti della minoranza. E per questa ragione gli imputati erano stati chiamati a rispondere anche di tentato abuso d'ufficio. Con sentenza depositata il 7 giugno 2007 il tribunale assolse tutti gli imputati dal delitto di tentato abuso d'ufficio per insussistenza del fatto, dichiarò il solo NO ON colpevole di entrambi i reati di falso, assolvendone tutti gli altri imputati per non avere commesso il fatto, e respinse anche le domande per tali reati proposte dalle parti civili nei confronti dello stesso ON, ritenendo che dai reati non fosse derivato danno alcuno. La decisione, appellata da NO ON e dalle parti civili MI SI TI, ZI FI e RI IO, consiglieri comunali di minoranza, è stata in parte riformata dalla Corte d'appello di Milano, che, con la sentenza ora impugnata per cassazione, ha ribadito la dichiarazione di colpevolezza di ON NO e ha condannato tutti gli imputati a risarcire alle parti civili, anche per il delitto di abuso d'ufficio, i danni morali, liquidati in mille euro per ciascun danneggiato.
Contro questa sentenza ricorrono ora per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano e tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano propone due motivi d'impugnazione con riferimento alla posizione di NO ON.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 479 c.p.. Sostiene che non integra gli estremi del falso ideologico l'attestazione di ricezione dei moduli per emendamenti sottoscritti in bianco dai presentatori, perché NO ON non poteva certamente rifiutarsi di riceverli secondo l'effettivo ordine cronologico. Aggiunge che l'ordine cronologico di presentazione non è vincolante ai fini dell'ordine di discussione degli emendamenti, affidato alla discrezionalità del Presidente del consiglio regionale. E rileva che comunque la condotta sarebbe rimasta a livello di tentativo, non configurabile per la falsità ideologica. Quanto ai sette moduli retrodatati al 12 marzo 2003, deduce che solo una violazione dell'art. 48 c.p. ha consentito ai giudici del merito di ritenere integrato il reato addebitato a NO ON, che operò su specifica indicazione del presidente MA. Infatti, quand'anche l'indicazione di MA fosse falsa, ON fu tratto in errore dal suo diretto superiore, legittimato a ricevere gli emendamenti.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 476 c.p., sostenendo che la presentazione dei moduli in bianco non può
essere considerata condotta idonea e univoca ai fini dell'integrazione del contestato tentativo di falsità materiale.
3. Il difensore di RI De TO propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano omesso di considerare le deposizioni dei testi NC, DO e ET, sulle quali i giudici di primo grado avevano fondato la decisione di assoluzione. Da tali deposizioni si desume che la decisione di presentare emendamenti in bianco fu pubblicamente assunta al solo scopo di prevenire comportamenti ostruzionistici dell'opposizione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e lamenta che i giudici del merito si siano fondati sulla chiamata in correità proveniente da IO MA, benché priva di idonei riscontri esterni, tali non potendo considerarsi le dichiarazioni de relato del teste Di Martino sulle presunte confidenze ricevute dal consigliere Tinelli circa l'iniziativa di RI De TO nella strategia degli emendamenti in bianco.
4. Il difensore di RI TO TI e di Giudice Vincenzo propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'asserito concorso nel delitto di falso addebitato a NO ON da parte degli imputati, che avevano sottoscritto gli emendamenti in bianco. Sostiene che dalla sottoscrizione in bianco degli emendamenti non poteva desumersi la prova che gli imputati li avrebbero riempiti dopo la scadenza dei termini di presentazione, fissata per le ore 16 del 15 marzo 2003. Aggiunge che i giudici d'appello hanno mal valutato la chiamata di correo proveniente da IO MA, lette ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per il sopravvenuto decesso del dichiarante, senza tener conto delle corrette argomentazioni esibite in proposito dal tribunale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente i giudici d'appello abbiano ritenuto ammissibile il concorso tra i reati di falso e il reato di abuso d'ufficio originariamente contestato, dal quale tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado per insussistenza del fatto.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine al riconoscimento alle parti civili di un inesistente danno morale.
5. Il difensore di RI TI propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione sull'eccezione di nullità dell'appello della parte civile, privo di riferimento agli effetti civili perseguiti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione della prova, essendosi i giudici d'appello fondati esclusivamente sulla chiamata in correità del defunto MA IO, priva di riscontri.
6. Il difensore di NO ON propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato.
Sostiene che non vi fu falsità ideologica ne' per quanto attiene all'attestazione di presentazione degli emendamenti in bianco, effettivamente presentati, ne' per quanto attiene all'attestazione della data e dell'ordine cronologico delle presentazioni, basata sulle indicazioni del Presidente del Consiglio regionale, MA IO, legittimato sia a ricevere gli emendamenti sia a stabilirne l'ordine di discussione indipendentemente dall'ordine di presentazione.
Aggiunge che comunque i moduli in bianco non furono completati, sicché la condotta, in realtà unitaria e non scindibile in una falsità ideologica e in una falsità materiale, non integrò gli estremi del tentativo.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 479 c.p., sostenendo che il tentativo di falsità ideologica è escluso dalla giurisprudenza.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce mancata applicazione dell'art. 48 c.p. nel rapporto tra l'imputato e il presidente IO MA quanto all'attestazione della data di presentazione di sette dei novantadue emendamenti.
7. Il difensore di IO RI propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità civile dell'imputato, lamentando che i giudici del merito si siano fondati esclusivamente sulle dichiarazioni di IO MA, benché contraddittorie e inaffidabili, oltre che prive dei necessari riscontri, senza considerare altre determinanti testimonianze. In particolare, sostiene il ricorrente, non v'è alcuna prova che gli emendamenti in bianco dovessero essere riempiti dopo la scadenza del termine di presentazione;
e comunque IO RI sottoscrisse gli emendamenti con la convinzione che sarebbero stati riempiti prima della presentazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione della decisione impugnata:
a) in relazione al delitto di falsità ideologica, niente affatto integrata da NO ON, in quanto non era preposto alla gestione di un registro protocollare e attestò quale data di presentazione di una parte degli emendamenti quella indicatagli dal presidente IO MA;
b) in relazione al tentativo di falsità materiale, in quanto i moduli firmati in bianco non erano atti pubblici e comunque la condotta di presentazione di tali moduli non fu ne' idonea ne' univocamente intesa alla loro alterazione;
c) in relazione al tentativo di abuso d'ufficio, in quanto non vi fu alcuna violazione di legge o regolamenti da parte degli imputati e comunque la condotta risulta assorbita nella contestazione dei delitti di falso.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 185 c.p. e vizio di motivazione della decisione impugnata, sostenendo che manca la prova di un qualsiasi danno subito dalle parti civili.
8. Il difensore di LO MA Giorgio ER propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento delle deposizioni di IO MA e del testimone GI NC. Manca infatti la prova che fosse stato effettivamente programmato il riempimento degli emendamenti in bianco solo dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, perché, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, MA IO non lo ha mai affermato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento delle deposizioni di IO MA e dei testimoni GI NC e Giuseppe AN. Sostiene che,
contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, mancano riscontri alla deposizione di IO MA, anche se interpretata come chiamata di correo.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata nella parte in cui considera non plausibile la tesi difensiva di un accordo per il riempimento dei moduli entro i termini di presentazione degli emendamenti, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare in proposito la decisiva testimonianza di IO RI.
9. Va esaminato preliminarmente il primo motivo del ricorso di RI TI, con il quale si deduce difetto assoluto di motivazione sull'eccezione di nullità dell'appello della parte civile. Infatti, se questa censura fosse fondata, il suo accoglimento risulterebbe assorbente di ogni altra questione.
La censura in realtà non è corretta nella sua formulazione, riferita a un difetto di motivazione, perché viene eccepita un'invalidità dell'atto d'appello, vale a dire un error in procedendo, rispetto al quale questa corte è giudice anche del fatto, indipendentemente dalla motivazione esibita al riguardo dal giudice della decisione impugnata. Quando viene denunciata la violazione di una norma processuale che comporti invalidità, infatti, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la sola giustificazione della decisione impugnata, come avviene nel caso di denuncia di un vizio della giustificazione in fatto della decisione sul merito, bensì sempre e direttamente la decisione, anche quando se ne denunci la non corrispondenza ai fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma processuale che si assume violata. Sicché, se il giudice del merito ometta di pronunciarsi su un'eccezione di nullità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per l'omessa motivazione, ma solo per l'invalidità già vanamente eccepita: perché ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, sulla quale l'invalidità denunciata deve comunque incidere, bensì l'esistenza appunto di tale invalidità. Nel caso in esame, dunque, rileva solo se le parti civili avessero validamente proposto l'appello poi accolto dalla corte milanese;
non rileva che su tale questione la corte d'appello abbia taciuto. In proposito in giurisprudenza è in realtà controverso se, quando propone impugnazione contro una sentenza di proscioglimento, la parte civile debba proporre "un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuoi conseguire" (Cass., sez. 6^, 22 ottobre 2009, Bianco, m. 246168) ovvero tale riferimento possa "anche desumersi implicitamente dal motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata" (Cass., sez. 5^, 23 settembre 2009, Longo, m. 245392). Dei due orientamenti è certamente preferibile il secondo, peraltro anche maggioritario, perché debbono intendersi richiamate le conclusioni formulate dalla parte civile nel giudizio di primo grado (Cass., sez. 5^, 2 luglio 2009, Rubertà, m. 244499). E l'atto d'appello va interpretato unitariamente nella sua diffusa argomentazione della responsabilità penale dell'imputato (Cass., sez. 5^, 6 maggio 2003, Caratossidis, m. 224932), che è premessa logica necessaria e sufficiente per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla parte civile (Cass., sez. 5^, 22 febbraio 1999, Bavetta, m. 212934).
Disattesa la censura, va pertanto riconosciuta l'ammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili.
10. Quanto al merito risultano fondati i motivi d'impugnazione proposti dal pubblico ministero e dagli imputati, laddove escludono la configurabilità dei reati contestati.
Infatti, benché molte censure attengano anche alla motivazione in fatto della decisione impugnata, per quel che rileva la vicenda risulta in realtà ricostruita in termini non controversi. È certo che, per salvaguardare da pratiche ostruzionistiche l'approvazione del bilancio comunale, i consiglieri di maggioranza avevano concordato la presentazione di novantadue emendamenti sottoscritti in bianco, che sarebbero stati poi riempiti dopo la lettura degli emendamenti presentati dalla minoranza.
Come risulta dalla sentenza impugnata, in realtà, l'art. 61, comma 5, regolamento comunale prevede che "l'approvazione di un emendamento ... implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto". Sicché l'accorta formulazione di emendamenti della maggioranza avrebbe potuto comportare la decadenza di numerosi emendamenti della minoranza, perché lo stesso art. 61 regolamento comunale prevede al comma 1 che gli emendamenti siano messi in discussione e votati secondo l'ordine di presentazione ovvero secondo il diverso ordine logico che il presidente del consiglio comunale reputi opportuno. L'accordo tra gli imputati prevedeva dunque un inevitabile intervento del presidente MA IO nella definizione dell'ordine di discussione degli emendamenti, atteso che gli emendamenti antiostruzionistici della maggioranza in tanto potevano risultare idonei allo scopo in quanto logicamente pregiudiziali rispetto a quelli della minoranza. E sarebbero stati perciò formulati in questa prospettiva. Ne consegue che, tale essendo il contesto normativo, non aveva alcuna rilevanza l'ordine cronologico di presentazione degli emendamenti, la cui registrazione da parte del funzionario NO ON era destinata a dare certezza non di quell'ordine, bensì solo della tempestività della presentazione entro il termine di scadenza, fissato alle ore 16 del 15 marzo 2003.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, la falsità di un'attestazione "non può essere riconosciuta prescindendo dal contesto normativo in base al quale va definito il significato dell'enunciato, potendo questo variare al punto che un'attestazione, apparentemente falsa nel suo astratto significato letterale, risulti invece veridica se interpretata con riferimento al suddetto contesto" (Cass., sez. 5^, 19 ottobre 1999, De Vanna, m. 215136, Cass., sez. 5^, 16 marzo 1994, La Rosa, m. 198006). La stessa previsione di un riempimento degli emendamenti successivo alla presentazione risulta in questa prospettiva irrilevante. È vero infatti che, secondo quanto prevede l'art. 485 c.p., comma 2, "si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata". Ma deve appunto ritenersi che il documento rappresentativo degli emendamenti non poteva considerarsi definitivamente formato prima della scadenza del termine di presentazione, appunto perché era il contenuto dell'emendamento, non l'ordine della sua presentazione, a determinarne l'ordine d'esame da parte del consiglio comunale. E se i presentatori avessero tempestivamente richiesto di riempire i moduli, ON avrebbe dovuto permetterli, sebbene dando atto della data effettiva del riempimento. Deve pertanto certamente escludersi che sia addebitabile a chicchessia una falsità ideologica in atto pubblico.
NO ON era tenuto a ricevere gli emendamenti anche in bianco, come era tenuto a consentirne ogni successiva integrazione o modificazione, purché operata entro il termine previsto per la presentazione.
E in realtà è il rispetto di questo termine la principale questione di fatto ancora controversa. Secondo i ricorrenti, infatti, l'accordo antiostruzionistico prevedeva appunto il rispetto in ogni caso del termine di presentazione degli emendamenti. Secondo i giudici d'appello, invece, gli imputati avevano concordato che il riempimento dei documenti sottoscritti in bianco dovesse comunque avvenire dopo la lettura degli emendamenti della minoranza, anche se successiva alla scadenza del termine di presentazione.
Sennonché questa controversa questione di fatto è del tutto irrilevante, perché, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, il riempimento dei documenti sottoscritti in bianco fu impedito per l'intervento di alcuni consiglieri di minoranza, già prima che i termini di presentazione degli emendamenti scadessero. Non v'è dubbio infatti che il concorso nel reato è possibile anche quando la condotta tipica si sia arrestata al tentativo. Tuttavia è punibile il concorso nel delitto tentato;
non è punibile il tentativo di concorso. Non è punibile l'attività preparatoria compiuta dai concorrenti senza che ne sia effettivamente seguita l'esecuzione di un reato almeno in forma tentata.
Anche nel caso di concorso di persone, dunque, è pur sempre necessario che una condotta corrispondente alla fattispecie monosoggettiva sia stata compiuta, perché l'art. 115 c.p. prevede che, salva diversa specifica disposizione, "qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo". Nel caso in esame è certo che gli imputati si erano accordati per riempire gli emendamenti in bianco dopo la lettura degli emendamenti della minoranza. È controverso, ma è irrilevante, se fosse stato concordato che il riempimento avvenisse anche dopo la scadenza del termine di presentazione. Ciò che rileva infatti è che il riempimento degli emendamenti in bianco fu impedito dalla minoranza già prima che il termine di presentazione scadesse. E dunque, quand'anche l'accordo fosse stato stipulato tra gli imputati nel senso ritenuto dai giudici del merito, dovrebbe egualmente escludersi la configurabilità del tentativo, sia del falso materiale sia dell'abuso d'ufficio. Lo impone l'art. 115 c.p., posto che sarebbe stato lecito l'eventuale riempimento degli emendamenti prima della scadenza del termine di presentazione. La condotta realizzata fino alla scadenza del termine di presentazione degli emendamenti, infatti, non può ritenersi neppure preparatoria di un reato, anche se si ritenesse che l'accordo per la consumazione di un reato fosse stato già concluso. I giudici del merito hanno pertanto erroneamente ritenuto punibile, in violazione dell'art. 115 c.p., l'accordo per commettere un reato di cui non è stata realizzata nemmeno in parte la condotta tipica.
Sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i fatti non sussistono, previa estensione a ON dei motivi degli altri ricorrenti relativi al delitto di abuso d'ufficio. Considerato l'andamento del giudizio nelle sue diverse fasi, si giustifica la compensazione delle spese agli effetti civili.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i fatti non sussistono. Compensa le spese agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010