Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
Nel caso in cui sia allegata la simulazione relativa di un contratto, viene comunque in rilievo l'esistenza e la validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra quindi non solo le normali limitazioni legali alla ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, ma anche quella più rigorosa stabilita dall'art. 2725 cod. civ., secondo il quale la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità è consentita solo nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, contemplata nell'art. 2724 n. 3 cod. civ. e non anche nelle altre ipotesi di cui ai n. 1 e 2 dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6420/1999 proposto da:
TT LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio n. 34, presso l'avv. Guido Romanelli, che lo difende insieme con l'avv. Alberto Luppi di Brescia, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
NI EB e RI MA;
- intimate -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 434 del 16 luglio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 2000 dal Consigliere Dott. Carlo Cioffi;
udito l'avv. Romanelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto del 19 novembre 1981 GI RI promise di vendere ad EB RT e ad LF IN un appartamento da costruire in Toscolano Maderno.
La costruzione non fu però realizzata;
ed EB RT e MA IN, la prima in proprio, ed entrambe nella qualità di eredi di LF IN, nel frattempo deceduto, convennero LO RI, erede di GI RI, pur esso deceduto, innanzi al Tribunale di Brescia, per sentir dichiarare risolto il contratto, e per ottenere la restituzione del prezzo, che avevano già pagato, come attestato dalle ricevute esibite.
Il convenuto si costituì e rispose che il contratto del quale EB RT e MA IN avevano chiesto la risoluzione era simulato in modo relativo, ed erano simulate in modo assoluto le ricevute attestanti il pagamento del danaro di cui avevano chiesto la restituzione;
sostenne in particolare che in realtà EB RT e MA IN avevano stipulato con GI RI una permuta, avendo ceduto a quest'ultimo la proprietà di un suolo edificatorio (giusta quanto risultava da un contratto di vendita avente ad oggetto quest'ultimo stipulato anch'esso il 19 novembre 1981) dietro promessa di cessione di un appartamento del costruendo edificio, e che le ricevute erano state rilasciate a scopo di garanzia, non essendo stati effettuati, ne' dall'una parte, ne' dall'altra, pagamenti;
chiese pertanto il rigetto della domanda, e l'accertamento della allegata simulazione assoluta in riconvenzionale. Il Tribunale, istruita la causa con l'esibizione di documenti, e dichiarata inammissibile la prova testimoniale chiesta dal convenuto per dimostrare le simulazioni da lui allegate, accolse le domande delle attrici.
La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dal soccombente. In particolare ha rilevato che la tesi difensiva di LO RI, anche se verosimile, non era stata provata nei modi di legge, ossia, con l'esibizione del documento attestante la stipulazione della allegata permuta, essendo richiesta per la validità di quest'ultima, relativa a beni immobili, la forma scritta;
e che le prove testimoniali da lui richieste erano inammissibili, perché non aveva allegato, e tanto meno provato, lo smarrimento del documento attestante la stipulazione della allegata permuta, e comunque perché dai documenti esibiti non emergeva un principio di prova di tale contratto.
LO RI ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi.
EB RT e MA IN non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso LO RI sostiene che la Corte d'appello di Brescia, ha affermato che egli, proponendo la tesi difensiva sintetizzata in narrativa, ha ampliato la materia del contendere, ed ha chiesto che fosse dichiarata anche la simulazione relativa della compravendita avente ad oggetto l'area edificatoria;
e negando di aver mai formulato tale domanda, censura la sentenza impugnata denunziando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Con lo stesso motivo di ricorso LO RI afferma che il denunziato errore ha avuto l'effetto di indurre la Corte a ritenere che egli, per dimostrare l'allegata simulazione, avrebbe dovuto provare anche la stipulazione del contratto dissimulato, e ad affermare quindi l'inammissibilità della prova testimoniale da lui chiesta, dal momento che tale contratto aveva ad oggetto beni immobili, e per la sua esistenza, non soltanto per la sua dimostrazione era dunque necessario un atto scritto. La censura è inammissibile.
Dall'esame della sentenza impugnata non risulta affatto che la Corte d'appello di Brescia si è sentita in dovere di pronunziarsi sulla simulazione della compravendita del suolo edificatorio, di cui innanzi si è detto;
e risulta invece che essa si è limitata a rilevare che con la sua tesi difensiva LO RI aveva allegato la simulazione di entrambi i contratti stipulati dalle parti.
Non è comunque quella indicata dal ricorrente la ragione per cui la Corte d'appello ha affermato l'inammissibilità della prova testimoniale da lui richiesta.
La Corte ha infatti rilevato, in accordo con un consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi in particolare la sentenza di questa Corte, sez. II, 16 aprile 1988 n. 2998), che nel caso in cui sia allegata la simulazione relativa di un contratto, viene comunque in rilievo la esistenza e la validità del negozio dissimulato, e la dimostrazione della simulazione incontra quindi non solo le normali limitazioni legali alla ammissibilità della prova testimoniale e quella per presunzioni, ma anche quella più rigorosa stabilita dall'art. 2725 cod. civ., secondo il quale la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità è consentita solo nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, contemplata nell'art. 2724 n. 3 cod. civ., e non anche nelle altre ipotesi di cui ai n. 1 e 2 dello stesso articolo. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato che dai documenti esibiti emerga un principio di prova per riscritto, e sostiene che da essi è dato desumere in modo inequivocabile la allegata simulazione del contratto del quale EB RT e MA IN hanno chiesto la risoluzione. La censura è inammissibile.
Essa ha ad oggetto una articolazione della motivazione della sentenza impugnata che non è decisiva, perché quella di cui appena innanzi si è detto è da sola sufficiente a dar adeguato conto della decisione adottata.
Questa Corte poi, giudice di legittimità, e non del merito, non può in ogni caso prendere in considerazione gli indizi nel dettaglio esposti dal ricorrente e valutarne la rilevanza probatoria. Nulla per le spese, perché le intimate non hanno svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001