Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2906
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Sentenza 27 febbraio 2001

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Nel caso in cui sia allegata la simulazione relativa di un contratto, viene comunque in rilievo l'esistenza e la validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra quindi non solo le normali limitazioni legali alla ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, ma anche quella più rigorosa stabilita dall'art. 2725 cod. civ., secondo il quale la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità è consentita solo nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, contemplata nell'art. 2724 n. 3 cod. civ. e non anche nelle altre ipotesi di cui ai n. 1 e 2 dello stesso articolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2906
    Data del deposito : 27 febbraio 2001

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