Sentenza 24 settembre 2012
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico e non quello di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità la condotta del medico che attesti falsamente di avere sottoposto a visita medica un minore prima dell'assunzione al lavoro, considerato che la dichiarazione di idoneità al lavoro è un atto pubblico, dotata di una propria individualità ed autonomia, stante il dovere, attribuito dalla legge al medico, non già di certificare, ma di accertare e, quindi, di attestare - attraverso, non solo la documentazione esibita dall'interessato, ma anche mediante la visita ed il controllo diretto - lo stato di salute del soggetto ai fini dell'assunzione al lavoro, con conseguente funzione pubblicistica della data, di necessità anteriore all'assunzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2012, n. 7538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7538 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 24/09/2012
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA G. - rel. Consigliere - N. 2157
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 47020/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA SA MA N. IL 07/10/1971;
2) AN AN N. IL 21/06/1958;
avverso la sentenza n. 1012/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 07/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. D'Antonia per AT anche in sost. dell'avv. Di Giorgio M. per AN.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7-6-2011 la Corte d'Appello di Caltanissetta, confermando quella in data 7-7-200 del Tribunale di Nicosia, riconosceva responsabili del reato di cui all'art. 479 cod. pen. PA RO AR e NT AN per avere la prima quale istigatrice, il secondo, medico della Medicina dei Servizi convenzionato con l'ASL n. 4 di Enna, quale autore materiale dell'atto, attestato falsamente che il AN aveva sottoposto a visita medica il minore DE CA.
2. Personale dell'ispettorato del lavoro di Enna aveva accertato, il 22-7-2005, nel corso di un'ispezione presso il ristorante gestito dalla AT in Regalbuto, che tre giorni prima lo CA era stato assunto senza previa sottoposizione a visita medica. Il 1-8-2005 l'imputata aveva tuttavia depositato presso l'ispettorato un certificato a firma del AN recante la data del 18-7-2005, giorno precedente all'assunzione, di idoneità al lavoro del minore.
3. La corte territoriale, ritenendo certo che la visita fosse stata effettuata in data successiva all'ispezione, come risultava tanto dalle dichiarazioni dello CA, quanto dalla data degli esami strumentali cui il giovane era stato sottoposto, riteneva integrato. Il reato, escludendone la qualificabilità ai sensi dell'art. 480 cod. pen. sulla scorta della giurisprudenza di questa corte secondo cui le attestazioni non veritiere contenute in certificato medico integrano falso ideologico in atto pubblico.
4. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso tramite i rispettivi difensori. AN deduceva con un primo motivo nullità della decisione per difetto di correlazione tra accusa contestata e sentenza in quanto, mentre il capo d'imputazione gli addebitava la falsa attestazione di aver sottoposto a visita il minore, la corte territoriale aveva dato per certa l'effettuazione della visita individuando il profilo di falsità nel fatto che la stessa fosse intervenuta in epoca successiva alla data indicata nel certificato.
5. Con un secondo motivo AN si doleva della erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen., essendo la condotta qualificabile ex art. 481 cod. pen. in quanto il certificato era stato da lui redatto non in veste di pubblico ufficiale, ma di libero professionista, che si era limitato a riportare, come riconosciuto in sentenza, gli esiti di esami strumentali eseguiti da altri medici e già in possesso del paziente, non diversamente da quanto avviene per il rilascio dei certificati di idoneità psicofisica alla guida.
6. La AT ricorre con due motivi. Vizio di motivazione per non essersi tenuto conto della doglianza, sollevata con l'atto di appello, circa il mancato uso del certificato per chiedere l'annullamento del verbale o per proporre opposizione alla sanzione, viceversa pagata, in tal modo non essendosi realizzata l'efficacia pubblicistica dello stesso. Violazione di legge in relazione all'art.479 cod. pen. in quanto il certificato, che aveva natura di atto pubblico quanto all'attestazione di idoneità al lavoro, aveva invece funzione soltanto certificativa quanto alla data, onde avrebbe dovuto ritenersi integrato il reato di cui all'art. 480 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono nel complesso da disattendere.
2. Il primo motivo nell'interesse del AN, relativo a nullità della decisione per difetto di correlazione tra accusa contestata e sentenza, si colloca in area di inammissibilità. Trattandosi, infatti, di nullità a regime intermedio (Cass. 31436/2012;
12620/2010) verificatasi in primo grado, avrebbe dovuto essere dedotta o rilevata nel successivo grado di appello, mentre non risulta che ciò sia avvenuto. Peraltro, e comunque, la censura è anche manifestamente infondata. Premesso che la giurisprudenza di questa corte è consolidata nel senso che tale patologia sussiste solo quando la trasformazione del fatto contestato sia a tal punto radicale da sorprendere l'imputato, menomandone l'esercizio del diritto di difesa, è da escludere che ciò si sia verificato nel caso di specie, nel quale, nonostante l'imperfetta formulazione del capo d'imputazione, AN ha avuto ampia possibilità di difesa sotto il profilo della falsità della data del certificato, risultata dal testimoniale assunto.
3. Il secondo motivo del ricorso in esame attiene, come quello simmetrico del ricorso nell'interesse della AT, che è opportuno esaminare contestualmente, alla qualificazione giuridica del fatto, che il primo ricorrente ritiene sussumibile nella fattispecie ex art. 481 cod. pen., la seconda in quella di cui all'art. 480 c.p.. 3.1 Orbene, la differenza tra il primo e l'ultimo reato, che richiedono entrambi la qualità di pubblico ufficiale del soggetto agente, risiede in ciò: che, nel caso di atto pubblico, i fatti sono attestati come avvenuti alla presenza del P.U., oppure risultanti da accertamenti compiuti dal P.U. redigente, mentre tale particolarità non ricorre nel caso dei certificati in cui i fatti sono attestati come conosciuti, ma non de visu et de auditu ex propriis sensibus dal pubblico ufficiale che ne è l'autore, oppure come riproducenti attestazioni già documentate.
La differenza tra il reato di falso ex art. 479 c.p., e quello ex art. 481 cod. pen. risiede poi, da un lato, nella diversa qualifica del soggetto agente (pubblico ufficiale nel primo caso, esercente un servizio di pubblica necessità nel secondo), dall'altro nella diversità dell'intima struttura dell'atto, essendo gli atti pubblici deputati a costituire diritto od obblighi, oppure a fornire la prova di un fatto giuridico, mentre le certificazioni amministrative sono attestazioni dichiarative di verità o di scienza, non costituenti documentazione di un'attività compiuta dal loro autore o di fatti avvenuti in sua presenza.
3.2 Alla stregua dei ricordati criteri differenziali tra tali figure di reato stabiliti da questa corte, è indubbio che, a differenza da quanto sostenuto nel ricorso AN, e come invece riconosciuto nel ricorso AT (che ne contesta tuttavia la funzione pubblicistica della data), la dichiarazione di idoneità al lavoro dello CA è atto pubblico.
Mentre non è condivisibile l'assunto del giudice di primo grado secondo cui il carattere pubblico dell'atto discenderebbe dall'aver l'imputato agito quale medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa corte, tali medici esercitano una funzione pubblica solo quando concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione (Cass. 36778/2006), è invece in linea con l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità la conclusione del giudice di appello, corredata da appropriati riferimenti a pronunce di questa corte (Cass. 15773/2007, relativa a medico ospedaliere che attesta il visus per l'assunzione a vigile urbano, e Cass. 21839/2008, relativa a libretto di idoneità sanitaria destinato a marittimi in procinto di imbarcarsi), secondo cui le attestazioni non veritiere contenute in certificato medico integrano falso ideologico in atto pubblico.
3.3 Invero, per quanto AN potesse essersi avvalso, secondo quanto asserito nel gravame, di esiti di esami strumentali in possesso del paziente, tuttavia l'attestazione di idoneità al lavoro era dotata di una propria individualità ed autonomia, anche se da essi traeva, in tutto o in parte, la sua logica giustificazione. Infatti il compito attribuito all'imputato dalla legge non era quello di certificare, ma di accertare - attraverso non solo la documentazione esibita dall'interessato, ma anche mediante la visita ed il controllo diretto - e quindi di attestare lo stato di salute dello CA ai fini dell'assunzione al lavoro.
Tale essendo la funzione dell'atto, ne discende la funzione pubblicistica anche della data, che, nel contesto di esso, non era indifferente, dovendo di necessità essere anteriore all'assunzione. Non a caso il dr. AN ebbe cura, su indicazione della AT, di indicarla falsamente, in modo da soddisfare tale esigenza.
4. Nè è fondata la doglianza prospettata con il primo motivo di ricorso della AT che vorrebbe non realizzata l'efficacia pubblicistica dell'attestazione in conseguenza del mancato uso della stessa per chiedere l'annullamento del verbale o per fare opposizione alla sanzione. Essa trascura infatti di considerare, al di là del fatto che la sussistenza del reato prescinde dall'uso dell'atto, che, dopo l'ispezione presso il ristorante gestito dall'imputata, da cui era emersa la mancata sottoposizione del neo assunto a visita medica, la donna non aveva mancato di inoltrare all'ispettorato del lavoro il certificato a firma AN, recante la falsa data anteriore all'assunzione.
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013