Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12043
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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In tema di rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali, la nullità di atti contrari al divieto di declassamento di mansioni previsto dal capoverso dell'art. 2103 cod. civ., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non esclude che un nuovo contratto collettivo possa prevedere il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, anche se equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di inquadramento nell'"area operativa", a seguito dell'accordo integrativo con il quale le parti avevano stabilito la confluenza delle ex categorie IV, V e VI in detta area, di un dipendente dell'Ente Poste Italiane, già di VI livello, non avendo il dipendente medesimo fornito la prova di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti alla ex VI categoria, e non potendo considerarsi tali quelle di direttore di un ufficio postale di piccole dimensioni.)

Con riferimento alla domanda proposta da un dipendente postale inserito, a seguito della "privatizzazione" del rapporto di lavoro e della stipula del c.c.n.l. 26 novembre 1994, nell'"area operativa", e diretta all'inquadramento nell'"area quadri" sul presupposto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni, la valutazione del giudice di merito deve comprendere l'esame della norma contrattuale con le varie articolazioni delle aree di nuovo inquadramento "operativa" e "quadri", della qualifica in precedenza rivestita dal dipendente, delle mansioni di fatto esercitate e della corrispondenza fra dette mansioni ed il nuovo inquadramento, nonché in generale la considerazione della pretesa azionata di superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di un dipendente, già di VI livello, poi inquadrato nell'"area operativa", diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore Q2 per avere esercitato le mansioni di direttore dell'ufficio postale di un centro minore, alla stregua della interpretazione dell'art. 44 del c.c.n.l. del 1994, secondo la quale l'inquadramento in Q2 compete esclusivamente ai dipendenti preposti alla conduzione ed al controllo di unità organiche o parti di esse di media rilevanza, a funzioni, cioè, di significativa importanza, in quanto una diversa interpretazione equiparerebbe dirigenti di unità di media e piccola entità.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12043
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12043
    Data del deposito : 9 agosto 2003

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