Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 2
In tema di rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali, la nullità di atti contrari al divieto di declassamento di mansioni previsto dal capoverso dell'art. 2103 cod. civ., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non esclude che un nuovo contratto collettivo possa prevedere il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, anche se equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di inquadramento nell'"area operativa", a seguito dell'accordo integrativo con il quale le parti avevano stabilito la confluenza delle ex categorie IV, V e VI in detta area, di un dipendente dell'Ente Poste Italiane, già di VI livello, non avendo il dipendente medesimo fornito la prova di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti alla ex VI categoria, e non potendo considerarsi tali quelle di direttore di un ufficio postale di piccole dimensioni.)
Con riferimento alla domanda proposta da un dipendente postale inserito, a seguito della "privatizzazione" del rapporto di lavoro e della stipula del c.c.n.l. 26 novembre 1994, nell'"area operativa", e diretta all'inquadramento nell'"area quadri" sul presupposto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni, la valutazione del giudice di merito deve comprendere l'esame della norma contrattuale con le varie articolazioni delle aree di nuovo inquadramento "operativa" e "quadri", della qualifica in precedenza rivestita dal dipendente, delle mansioni di fatto esercitate e della corrispondenza fra dette mansioni ed il nuovo inquadramento, nonché in generale la considerazione della pretesa azionata di superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di un dipendente, già di VI livello, poi inquadrato nell'"area operativa", diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore Q2 per avere esercitato le mansioni di direttore dell'ufficio postale di un centro minore, alla stregua della interpretazione dell'art. 44 del c.c.n.l. del 1994, secondo la quale l'inquadramento in Q2 compete esclusivamente ai dipendenti preposti alla conduzione ed al controllo di unità organiche o parti di esse di media rilevanza, a funzioni, cioè, di significativa importanza, in quanto una diversa interpretazione equiparerebbe dirigenti di unità di media e piccola entità.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12043 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 636/00 del Tribunale di GROSSETO, depositata il 12/07/00 R.G.N. 1541/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Grosseto del 2/7/97 NT IL già impiegato di 6^ livello, ora inquadrato nell'Area Operativa, conveniva in giudizio l'Ente Poste Italiane Spa per il riconoscimento della qualifica superiore Q2 per avere esercitato le mansioni di direttore dell'Ufficio postale di Montepascali Scalo. L'Ente Poste Italiane contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Grassetto, investito in grado di appello su ricorso del NT, con sentenza del 22/6 - 5/7/00, confermava la decisione, sul rilievo che pacifico in causa era lo svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso introduttivo, così come pacifica era la classificazione dell'Ufficio di Montepascali Scalo. L'art. 40 del CCNL in vigore dal 24/11/94 indicava gli ambiti in cui doveva essere inquadrato il personale in funzione dei criteri produttivi, gestionali e professionali ivi indicati;
l'art. 41 inquadrava il personale in quattro aree funzionali in relazione alle "diverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale" e l'art. 43 stabiliva l'inquadramento nell'area operativa del personale esercente "attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale e media specializzazione", mentre l'art. 44 definiva l'area quadri di 2^ livello "attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche".
Quest'ultima area comprendeva i preposti alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza.
Il Pretore aveva correttamente interpretato la normativa contrattuale e ritenuto che l'inquadramento in Q2 competeva solo a dipendenti preposti ad unità organizzative di media rilevanza, o parti di esse di analoga dimensione;
la tesi del ricorrente invece avrebbe portato al riconoscimento del superiore inquadramento in favore dei dirigenti di unità organizzative sia di piccola, che di media rilevanza, con evidente disparità di trattamento in danno dei secondi.
Col successivo accordo integrativo di cui alla circolare n. 25/95 si era stabilita la confluenza delle ex categorie 4^, 5^ e 6^ nell'area operativa. La domanda, quindi, doveva essere disattesa, anche con riferimento al disposto dell'art. 2103 c.c., non essendo stato allegato e provato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle già classificate nella 6^ qualifica, confluita nell'area operativa dal 24/11/94.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione il NT, fondato su un solo motivo.
Resiste Poste Italiane Spa, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e ss. e 2103 c.c., in relazione ad art. 43 e 44 CCNL, deduce il ricorrente che la tesi accolta dal Tribunale non è condivisibile, in quanto le mansioni da lui svolte, e non contestate dall'altra parte, non sono riconducibili nella declaratoria di cui all'art. 43 del CCNL, ma in quella dei quadri di 2^ livello;
le mansioni di direttore di un'agenzia, comportando la gestione di cassa in tutti i suoi aspetti, anche di carattere contabile e con le conseguenti responsabilità, non possono che essere assunte nell'ambito della declaratoria di cui all'art. 44 del medesimo contratto, in quanto espressione della conduzione di unità organizzative. La singola agenzia è configurata come unità organizzativa e non vale distinguere fra unità di media rilevanza e unità di minore entità, in quanto la declaratoria di cui all'art. 44 non lascia dubbi in ordine alla irrilevanza delle dimensioni dell'ufficio gestito.
Il ricorso è infondato.
La Corte ha già avuto modo di affermare, con sentenza n. 10520 del 1/8/01, i seguenti principi di diritto: "la devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti postali, operata dal legislatore a seguito della 'privatizzazionè di tale rapporto, non vale a configurare una equiparazione delle disposizioni contenute nei relativi contratti - ancorché queste siano applicabili a tutti i suddetti dipendenti - alle norme di legge;
pertanto, l'interpretazione di tali disposizioni resta riservata al giudice di merito, come qualunque valutazione di fatto, ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale".
Ed ancora "con riferimento alla domanda proposta da un dipendente postale inserito, a seguito della 'privatizzazione' del rapporto di lavoro e della stipula del c.c.n.l. 26 novembre 1994, nell''area operativà, e diretta all'inquadramento nell''area quadrì sul presupposto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni, la valutazione del giudice di merito deve comprendere l'esame della norma contrattuale con le varie articolazioni delle aree di nuovo inquadramento, 'operativa' e 'quadri', della qualifica in precedenza rivestita dal dipendente, delle mansioni di fatto esercitate e della corrispondenza fra dette mansioni ed il nuovo inquadramento, nonché' in generale la considerazione della pretesa azionata di superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte".
Nella specie, il Tribunale parte dalla considerazione della contrattazione collettiva ed in particolare delle norme dettate dagli art. 40 - 44 del CCNL e spiega che l'inquadramento rivendicato dalla ricorrente compete a chi è preposto "alla conduzione ed al controllo di unità organiche o parti di esse di media rilevanza", a funzioni cioè di significativa importanza, con facoltà di iniziative nell'ambito delle direttive gestionali, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio, nonché alla promozione dei servizi, con piena responsabilità.
Il Pretore aveva correttamente interpretato l'art. 44 del CCNL, ritenendo che l'inquadramento in Q2 compete esclusivamente ai dipendenti preposti ad unità organizzative di media rilevanza o a parti di essere di analoga dimensione e che una diversa interpretazione avrebbe comportato una indebita equiparazione dei dirigenti di medio e piccola entità. Con il successivo accordo integrativo le parti hanno poi stabilito la confluenza delle ex categorie 4^, 5^ e 6^ nell'area operativa ed il ricorrente non ha fornito la prova di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle della ex 6^ categoria di appartenenza.
Nella sua valutazione di merito il Tribunale si è attenuto ai principi di diritto sopra enunciati e quindi, sotto questo aspetto, la censura è infondata. Nè la stessa può essere accolta sotto il profilo che (nella frase "conduzione e controllo di unità organiche o parti di esse di media rilevanza") la qualifica di "media rilevanza" si riferisce solo alle "parti di esse" e non alle "unità organiche", in quanto, dal punto di vista letterale, la mancanza di punteggiatura porterebbe ad escludere che la "media rilevanza" si riferisca anche alle "unità organiche"; è vero, infatti, esattamente il contrario: la mancanza di una punteggiatura che separi i due concetti di "unità organiche" e "parti di esse" comporta che la qualifica di "media rilevanza" si riferisce ad entrambi.
L'inquadramento della ricorrente è avvenuto nel rispetto delle previsioni contrattuali, che sono pienamente legittime. La parte, peraltro, non ha lamentato un declassamento, illegittimo ai sensi dell'art. 2103 c.c., e lo stesso deve essere escluso. Con sentenza n. 9597 del 8/5/02, questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui "il divieto di patti contrari di cui al capoverso dell'art. 2103 c.c., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non è di ostacolo a che un nuovo contratto collettivo, succeduto a quello precedente, preveda il riclassamento del personale, consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma della medesima disposizione: talché è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni sono rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, ove anche equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento".
Il Collegio condivide questo principio sul rilievo essenziale che, per valutare la sussistenza, o meno, di un declassamento illegittimo, devono essere valutate la mansioni espletate in precedenza e quelle attualmente svolte in concreto. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 14,00, oltre ad Euro 1.500,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003