Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto /03 SEZIONE SECONDA CIVILE SUCCESSIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0162 Dott. Antonio VELLA R.G.N. 7797/00 0 0 1 Cron. 338 Consigliere Dott. Alfredo MENSI IER Rep. 64 Consigliere Dott. Rosai Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Ud. 27/09/02 SCHERILLO - Consigliere Dott. Giovanna ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: DE NZ ND, elettivamente domiciliata in ROMA SANCTIS 4, presso lo studioVIA FRANCESCO DE dell'avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PIA FONDAZIONE PERPETUA OPERE ANTONIANE ORDINI FRATI MINORI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore PERUGINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato 2002 SUSANNA BELTRAMO, che la difende, giusta delega in atti;
1253 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 3316/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Susanna BELTRAMO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 15 maggio 1992 AN De VI conveniva davanti al Tribunale di Roma l'Istituto S. Antonio da Padova, chiedendo che venisse dichiarata la nullità (in quanto integrante una sostituzione fidecommissaria vietata) della disposizione contenuta nel testamento olografo in data 4 luglio 1969 del proprio marito ET RC, del seguente tenore: nomino mia moglie for De VI AN fu Eugenio, convivente, quale mia erede universale e cioè di tutte le mie sostanze e beni mobili (dei quali potrà disporre a suo piacimento) e nomino la stessa mia moglie quale erede usufruttuaria a vita della casa di mia proprietà composta di tre camere, cucina, accessori, cantina e garage, sita in via Costanzo Cloro n. 37, scala B int. 2, ove abitiamo, che lascio, dopo la morte mia e di mia moglie all'Opera Orfanelli di S. Antonio da Padova.. In via subordinata l'attrice deduceva che la disposizione in questione era lesiva della quota di legittima cui aveva diritto. Si costituiva in giudizio, resistendo alle domande, la Pia Fondazione Perpetua Opere Antoniane dell'Ordine dei Frati minori per le opere di culto, 3 di religione e di assistenza cristiana, affermando che da essa Fondazione "dipendeva" l'Istituto S. Antonio da Padova. Con sentenza in data 29 aprile 1996 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda principale. La Pia Fondazione proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 11 novembre 1999. I giudici di secondo grado così motivavano il rigetto della domanda principale: ..osserva la Corte che appare necessario risalire, nell'interpretazione della disposizione testamentaria — in argomento, all'effettivo intendimento del testatore all'evidenza, di - uomo, ilmodesta cultura in particolare giuridica quale, comunque, espressamente nominando la moglie "usufruttuaria" dell'appartamento vita natural durante, non può non avere di conseguenza e nel contempo legato la nuda proprietà del bene all'Ente ecclesiastico. L'espressione "lascio, dopo la morte mia e di mia moglie..", che sopra si è riportata pur sussistendo indubbie difficoltà interpretative non può essere, ad avviso di questa Corte, intesa come un'attribuzione del bene а due soggetti in 4 ordine successivo, bensi come attribuzione alla moglie del mero godimento, per tutta la di lei vita, dell'appartamento che sarebbe entrato nella piena disponibilità dell'Ente al momento del consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà. In altri, termini, anche se il de cuius non ha costituito espressamente il legato di nuda proprietà a favore dll'Ente, è altrettanto vero che tale intenzione desumibile dal complessivo contesto della scheda testamentaria, attese, da un lato, la preoccupazione di provvedere ai bisogni della moglie durante la sua vita (con l'intento di escludere, però, dall'eredità tanto i parenti propri quanto quelli della moglie stessa) er dall'altro, la devozione e la gratitudine al Santo, intercessione del quale aveva ottenutoper l'immobile. Non ricorrono, quindi, nella specie, gli elementi costitutivi del fedecommesso, che sono la duplice vocazione, l'ordine successivo e l'obbligo di conservare per restituire i beni, con la precisazione che deve essere il medesimo diritto ad essere trasmesso all'istituito e poi, automaticamente, alla morte di questi, senza 5 ulteriore manifestazione di volontà di alcuno - al sostituito, mentre, nella specie, alla De VI non risulta attribuita la proprietà dell'immobile (con l'obbligo di conservazione), ma il solo usufrutto, come tale non trasmissibile ad altri dopo la morte del titolare. subordinata la Corte In ordine alla domanda Che rilevava la domanda di riduzione (proposta, proposta, tra l'altro, sull'assunto, non provato, che l'attrice fosse comproprietaria per metà dell'immobile oggetto della disposizione all'origine della controversia) era inammissibile, in quanto non risultava che l'attrice avesse accettato l'eredità del coniuge con beneficio di inventario, secondo quanto prescritto dall'art. 564 cod. civ. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione AN De TI. Resiste con controricorso la Pia Fondazione Perpetua Opere Antoniane dell'Ordine dei Frati minori per le opere di culto, di religione e di assistenza cristiana, la quale ha anche depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo ed il terzo motivo che, per la loro 6 stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente ribadisce la tesi secondo la quale la disposizione testamentaria all'origine della controversia anan interpretata nel senso della intenzione del testatore di dare vita (per quanto riguarda l'appartamento in via Costanzo Cloro n. 37) ad una sostituzione fidecommissaria. A tal fine fa leva sulla contraddittorietà della espressione "erede usufruttuaria" e valorizza la prima parola, per dedurne una duplice successiva istituzione nella piena proprietà. La doglianza della ricorrente è infondata, in quanto si limita a prospettare una interpretazione diversa da quella cui hanno aderito i giudici di merito tra quelle astrattamente possibili, tenuto conto del tenore letterale della disposizione testamentaria, la quale, tra l'altro, è stata ritenuta conforme alle finalità pratiche perseguite dal de cuius attraverso un valido lascito dell'usufrutto accompagnato da un altrettanto valido lascito della nuda proprietà. Va aggiunto che a sostegno della diversa interpretazione proposta, la ricorrente si limita ad invocare non provati dati caratteriali del marito e 7 una ugualmente ner provata cultura giuridica dello ES (a parte il fatto che tale cultura giuridica viene smentita daila considerazione di in erede come sutruktuario). Con 11 secondo motivo la ricorrente deduce che la inammissibilità della domanda subordinata di lesione di legittima avrebbe dovuto essere accepita dalla controparte e non rilevata di ufficio. trattandes di Anche tale doglianza è infondata, condizione dell'azione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. In considerazione de le particolarità deila ritiene il collegio di compensare le controversia, spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i z 1 0; compenso le spese del giudizio di cassazione. Roma, 27 settembre 2002 Албанис velly ESTENSORS 11 RF I NTE IL CANCELLERE C1 Fra EC AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN. 2003 Roma IL CANCELLERE C1 01 AN