Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/2002, n. 6366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6366 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
0 6 366 /02 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risoccimento SEZIONE TERZA CIVILE ستان Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21751/00 Dott. Vito GIUSTINIANI · Presidente 23247/00 Dott. Michele VARRONE Consigliere - 23786/00 Dott. Italo PURCARO Consigliere- .18255 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Cron. - Rep. 1386 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere Ud.04/02/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 24 ORE sul ricorso proposto da: Richiesta SOL Studio DI OL AO, elettivamente domiciliata in ROMA dal Sig. per diritti € 1.55 VIA A.FRIGGERI 95, presso lo studio dell'avvocato LUCIO i 3-MAG 2002. IL CANCELLIERE FILIPPO LONGO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato TARCISIO GRECHI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
ER LUIGI, CONDOMINIO " ISOLA DEL BOSCO", "LAVORO & SICURTA' SPA"; CANCELLERIA - intimati e sul 2° ricorso n° 23247/00 proposto da: 2002 ER LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA * 321 VIA E TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PIETRO ANTONIOLI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI OL AO, CONDOMINIO " ISOLA DEL BOSCO", "LAVORO & SICURTA' SPA" i
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 23786/00 proposto da: DI OL AO ricorrente che non ha presentato ricorso nei termini prescritti dalla legge
contro
RAS SPA società incorporante della SPA LAVORO SICURTA', corrente in Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore dr. Andrea Cerretti e dr. Giorgio Riva, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso 10 studio dell'avvocato GIORGIOPANAMA 88, SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente parte diligente - avverso la sentenza n. 577/00 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione III Civile, emessa il 03/03/00 e depositata il 29/03/00 (R.G. 151/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
2 udito l'Avvocato Lucio Filippo LONGO;
udito l'Avvocato Romano VACCARELLA;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso notificato il 22/09/00, il rigetto del ricorso principale DI OL ed il rigetto del ricorso incidentale ER. ي3 ف SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AO RA OL conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania IG ER, il Condominio Isola del Bosco e l'impresa assicuratrice S.p.a. Lavoro e SI, chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di lire 40.000.000, o della diversa somma quantificata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione dell'allagamento del locale seminterrato di sua proprietà. L'attrice deduceva di essere proprietaria di un immobile, facente parte del complesso denominato "Condominio Isola del Bosco" e che la sera del 10 novembre il portiere del Condominio aveva rilevato l'improvviso allagamento del seminterrato di sua proprietà. I vigili del fuoco avevano accertato la provenienza dell'acqua dalla limitrofa abitazione di proprietà del ER e, precisamente, dal locale caldaia. Il perito della società assicuratrice del condominio, chiamato ad esperire i relativi accertamenti, aveva individuato, a sua volta, la causa dell'allagamento nel mancato funzionamento del pressostato della pompa dell'autoclave dell'impianto idrico condominiale e nell'entrata in funzione della valvola di sicurezza (tarata su sei atmosfere) della caldaia del sig. ER, dovuta all'aumento di pressione della rete idrica, provocato per l'appunto, dalla rottura o dal difettoso funzionamento del predetto pressostato. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano il fondamento della domanda. Con sentenza del 16 luglio 1997, il Tribunale di Verbania, in 3 . accoglimento delle domande proposte da AO RA OL, dichiarava il convenuto IG ER responsabile esclusivo dei danni, condannandolo al risarcimento nella misura di lire 73.509.820, comprensive di rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla domanda al giorno della sentenza, oltre interessi legali fino al saldo e spese di giudizio. Lo stesso Tribunale, poi, dichiarava la carenza di legittimazione della S.p.a. Lavoro e SI e rigettava le domande proposte nei confronti del condominio. Contro l'indicata sentenza il ER proponeva appello, chiedendone la riforma. Gli appellati contestavano il fondamento dell'impugnazione. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 29 marzo 2000, per quanto qui interessa, in accoglimento dell'appello principale respingeva la domanda proposta da AO RA OL nei confronti di IG ER, con compensazione delle spese di entrambi i gradi. La Corte territoriale riteneva che mancava la prova che la perdita d'acqua provenisse dalla cantina del ER e che l'art.2051 non era applicabile, atteso che la parte che assume di essere stata danneggiata dalla cosa in altrui custodia deve provare il nesso di causalità tra la cosa stessa e il danno, prova che nel caso di specie mancava. Avverso questa sentenza risulta proposto da AO RA OL un primo ricorso per cassazione con atto notificato il 22 settembre 2000 al quale la S.p.a. Adriatica di SI (già S.p.a. Lavoro e SI) ha replicato con controricorso notificato il 26 ottobre 2000. Questo ricorso, come risulta dal certificato della cancelleria del 6 dicembre 2000, non è stato depositato 4 رو nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. AO OL RA ha quindi proposto un secondo ricorso con atto notificato il 30 e il 31 ottobre 2000, in testo identico al primo. A questo ricorso resiste con controricorso IG ER. Entrambi i ricorsi proposto dalla RA e il ricorso incidentale proposto dal ER sono stati chiamati in camera di consiglio per l'udienza del 24 ottobre 2001. In quell'occasione la Corte ha rimesso gli atti al Presidente della Sezione per la assegnazione alla pubblica udienza. Sono state depositate memorie da parte della RA OL della S.p.a. Riunione Adriatica di SI. Il Condominio "Isola del Bosco" non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi principali proposti dalla RA OL (n. 21751/2000 e n. 23347) e il ricorso incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorso n. 23786/2000 dev'essere dichiarato improcedibile per non essere stato depositato nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. Il ricorso n. 21751/2000 è ammissibile, avuto riguardo al principio per cui la consumazione del diritto di impugnazione che determina l'improponibilità del ricorso per Cassazione si verifica soltanto se interviene una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del precedente ricorso (art. 387 cod. proc. civ.), cosicché in difetto di una tale dichiarazione deve ritenersi ritualmente proposto un nuovo ricorso (in sostituzione e non ad integrazione del precedente), proposto entro un 5 r anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata e nel termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che detta notifica deve ritenersi equivalente alla notificazione della sentenza, quale atto avente analogo grado di certezza formale e legale (Cass. 17 febbraio 1997, n. 1441; 23 giugno 1997, n. 5573; 8 marzo 2000, n. 2607: 20 novembre 2000, n. 14978). Nel caso di specie al momento della proposizione del nuovo ricorso non era intervenuta una declaratoria di improcedibilità del primo, mentre il secondo ricorso è stato notificato il 30 e il 31 ottobre 2000 e, quindi, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 29 marzo 2000 e nel termine breve decorrente dalla notificazione del primo ricorso avvenuta il 22 settembre 2000. 2. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva accolto l'appello, respingendo la domanda svolta dalla RA, omettendo di ben considerare le pur chiare risultanze processuali acquisite nel giudizio di primo grado, dalle quali si evinceva l'esclusiva responsabilità del ER in ordine ai danni ai locali di proprietà RA OL>>. Secondo quanto dedotto dalle prove esperite in primo grado era risultato incontrovertibile che l'allagamento fosse da ascriversi alla fuoriuscita di acqua dall'impianto di riscaldamento del ER. La ricostruzione fatta dalla Corte d'appello era incongrua, così come apodittiche ed illogiche erano le deduzioni con le quali la Corte aveva dissentito dalla consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, la Corte 6 » di merito doveva ritenere raggiunta la prova anche considerando che la consulenza tecnica può essere fonte oggettiva di prova qualora consista in accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a cognizioni tecniche. Il motivo è privo di fondamento. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio>> le argomentazioni svolte dal giudice del- merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (v. per es. Cass. 17 dicembre 2000, n. 456). Con riferimento al caso di specie, e avuto riguardo al contenuto del motivo sopra sintetizzato, risulta evidente che la ricorrente non porta all'attenzione di questa Corte una carenza di effettiva logica nella motivazione della sentenza impugnata o di contraddittorietà all'interno della stessa, ma contesta direttamente le valutazioni espresse dalla Corte di 7 merito in ordine alla considerazione del materiale probatorio. In altri termini non offre argomenti che convincano di lacune logiche o metodologiche nell'espressione del convincimento dei giudici di merito, quanto rende evidente che ciò che si contesta, è, inammissibilmente in questa sede, il convincimento stesso, espresso in modo difforme dalle aspettative. Ciò appare chiaro non solo per la valutazione delle prove testimoniali, ma anche per la critica alle conclusioni del CTU, che sono sorrette da una motivazione adeguata che dà conto delle ragioni del dissenso. In conclusione il ricorso principale non può essere accolto.
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, IG ER lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata, deducendo che la Corte di merito aveva richiamato i giusti motivi>>, ma non li aveva né spiegati né motivati. Il motivo è infondato. Il principio generalmente affermato a questa Corte e condiviso dal Collegio dal quale si è discostata la sentenza 5 maggio 1999, n. 4455 - è - nel senso che rientra nei poteri del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che di sussistenza di altri giusti motivi, salva la censurabilità della relativa motivazione nel caso in cui r a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche o erronee (Cass. 20 settembre 2000, n. 12431; Cass. 23 aprile 2001, n. 5976; Cass. 7 marzo 2001, n. 3272). Avuto riguardo al principio indicato, il motivo appare privo di fondamento, cosicché anche il ricorso incidentale dev'essere rigettato.
4. In conclusione devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce I ricorsi;
dichiara improcedibile il ricorso n. 23786/2000; rigetta gli altri;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Левиго мі IL CANCEL ERE 01 Dott.ssa Maria Aiello Oggi, 03. 05.02 £00 08 IL CANCELLIERE CA Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 109T 129,81 Registrato in data 2.0.FEB.2009 .
4.. al nx530 456 30,99 16010 (euro CENT 110 TOT. 16010 Area Servizi (Dot! ssa E DI FILIPPO! Il Responsalt At Gludiziari PACE