Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9931 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L O I L Z E A D , R " 9 T 7 1 . S I T 3 G R . E 'A N R L 7 L A 6 1 993 1 /0 1 E 9 D 1 D - E I 5 - T S 3 N N IT LIANO E E E S S G E G " LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * E L 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: compensazione spes e Presidente giudiziarie: motivazione.dr. Angelo Grieco dr. Giovanni Losavio Consigliere R.G. N. 13165/00 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Mario Rosario Morelli Consigliere Cron.22534 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 26.04.2001 SE N T EN ZA sul ricorso iscritto al n. 13165 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA BE DI AN, rappresentato e difeso, per pro- cura a margine del ricorso, dall'avv. CO Modica con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gonzaga n. 37, presso Battaglia Salvatore. RICORRENTE CONTRO. PREFETTURA DI AGRIGENTO, in persona del prefetto p.t. ex lege domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da que- sta rappresentata e difesa. н 1121 2001 2 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, n. 206 del 5 - 6 luglio 1999. Udita, all'udienza del 26 aprile 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 6 luglio 1999 il Tribunale di Agri- gento accoglieva l'opposizione di EN Di CO a ordinanza del locale Prefetto del 10 dicembre 1998, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 80, comma 14, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C. d. S.) per aver circolato con veicolo non assoggettato a revisione, in quanto, come dedotto dall'opponente, il provvedimento prefettizio era stato emesso oltre il termine degli artt. 203 e 204 C.d.S. Il Tribunale, per la natura della controversia e te- nuto conto che solo da poco era stato adottato dalla Suprema Corte l'indirizzo interpretativo che confi- gurava la violazione del termine come causa d'ille- gittimità della sanzione, compensava interamente le spese di causa tra le parti. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- 3 corso il Di CO con due motivi. La Prefettura di Agrigento si è difesa con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del controricorso notificato il 31 luglio 2000, oltre il termine di venti giorni da quello per il deposito (avvenuto in fatto il 23 giugno 2000) del ricorso no- tificato validamente al Prefetto di Agrigento in data 9 giugno 2000, non avendo rilievo la seconda notifica- zione del 17 giugno 2000 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da ritenere nulla, data la legittimazione esclusiva dell'autorità che ha emesso l'atto oggetto di opposizione in questo giudizio (così, tra molte, la recente Cass. 13 dicembre 2000 n. 15747). Poichè il ricorso doveva depositarsi, per l'art. 369 c.p.c. entro il 29 giugno 2000 (in Roma rectius il 30 giugno), il controricorrente avrebbe dovuto procedere alla notificazione del controricorso entro venti gior- ni dalla scadenza del predetto termine (art. 370 c.p. c.) e cioè entro il 20 luglio successivo, mentre l'at- to è stato notificato il 31 luglio successivo.
2. Il ricorso deduce violazione dell'art. 91, 1'comma e 92, 2° comma, c.p.c. e l'illogicità della motivazio- ne sulla compensazione delle spese di causa, perchè il 4 tribunale, pur avendo rilevato che l'ordinanza prefet- tizia era illegittima perchè emessa oltre due anni do- po la presentazione dei ricorsi dei destinatari dei verbali di contestazione, non ha applicato al caso la regola ordinaria della soccombenza nel disciplinare le spese di causa, nè ha tenuto conto che il principio d' invalidità dell'atto per la violazione del termine già era ormai individuato dalla Cassazione da due anni, a decorrere dalla sentenza 23 luglio 1997 n. 6895. In sostanza, la compensazione delle spese, alla luce della disciplina di esse, da applicare in questo caso secondo la regola della soccombenza come in ogni altro ordinario giudizio in cui la causa si sia chiusa su u- na questione preliminare, non era giustificata. In secondo luogo, si lamenta violazione dell'art. 204 C.d.S., perchè il termine in esso imposto assicura la certezza dei rapporti tra cittadino e P.A. e la viola- zione della norma è quindi una condotta sanzionabile dell'Autorità che ha emesso l'ordinanza.
2.1. La sentenza impugnata, sancito che il difetto del requisito temporale dell'art. 204 C.d.S. determina il- legittimità del procedimento amministrativo sfociato nell'ordinanza ingiunzione, annulla quest'ultima. Il Tribunale, sulle spese del procedimento, chiarisce "attesa la natura della controversia conse-che esse, 16 5. guente anche al recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, possono essere compensate interamente tra le parti". Effettivamante, prima della sentenza di questa Corte del 23 luglio 1997 n. 6895, non vi erano precedenti in ordine all'esigenza del rispetto dei termini dell'art. 204 C.d.S., stante la previgente disciplina della ma- teria;
in tale contesto, risultando proposto il ricor- so in sede amministrativa nel 1996, cioè prima della richiamata decisione dei giudici di legittimità e non potendosi ritenere corretta la definizione di "peren- torio" data a un termine non processuale, espressione cui si era riferita quella prima sentenza di legitti- mità, poteva apparire incerta la necessità per il pre- fetto di emettere la sua decisione nei 90 giorni dalla presentazione del ricorso, termine definito dal tribu- nale stesso, sulla scia delle più recenti decisioni di questa Corte, requisito di legittimità temporale dell' ordinanza prefettizia, la cui violazione comporta an- nullabilità e non nullità dell'atto, quale si sarebbe avuta in caso di violazione di termini perentori (co- sì Cass. 9 agosto 2000 n. 10541). L'incertezza dell'indirizzo giurisprudenziale solo av- viato nel 1997 con il nuovo C.d.S. e confermato in se- guito anche se con motivazione diversa, rende evidenti 6 le ragioni della compensazione delle spese della cau- sa, non attribuibile in sostanza ad un comportamento della P.A. della cui illegittimità questa poteva es- sere sicura, con la conseguenza che dalla stessa de-- cisione si ricavano i giusti motivi di cui all'art. 92, 2° comma, c.p.c. (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455), non violandosi comunque il limite della discrezionali- tà del giudice di merito in materia, non essendosi po- ste le spese del giudizio a carico del vincitore (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390), con conseguente infondatezza del ricorso. Nulla deve disporsi sulle spese, stante l'inammissibi- lità rilevata del controricorso della Prefettura di A- grigento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 26 aprile 2001. Il presidente Belu Grie Grien eli consigliere estensore It consi M двиг CA C CORTE CURA IL CANCELLERE Depositato d Andrea Bianchi E ISTRAZION DELLA RT. 9 EG . 317" R DELL'A DA N "ESENTE 3-5-1967 AI SENSI GE LEG