Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo ai fini della consegna per l'estero è necessario che sia soddisfatto il requisito della doppia punibilità, se non attraverso la piena corrispondenza dello schema normativo straniero a quello nazionale, almeno sotto il profilo della concreta punibilità della fattispecie in entrambi gli ordinamenti. (Nella fattispecie, relativa a procedimento in Romania per il reato di inganno e emissione di assegni senza provvista, la Corte annullava la sentenza di appello, che aveva disposto la consegna dell'imputato, sul presupposto che l'incriminazione non corrispondeva, per la mancanza dell'elemento dell'artifizio o del raggiro, al reato di truffa, e che l'emissione di assegni a vuoto non è più reato).
Commentario • 1
- 1. Assegni scoperti non sono reato, no estradizione verso UAE (Cass. 17172/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2009, n. 36038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36038 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/06/2009
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 1083
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 18265/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA IC;
avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in data 19 febbraio 2009, disponeva la consegna dell'imputato all'autorità giudiziaria romena in relazione al mandato di arresto europeo emesso dal tribunale di Campina in data 21 febbraio 2008;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, alla camera di consiglio del 18 giugno 2009, la relazione del Consigliere, Dott. MONASTERO Francesco;
udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la difesa dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25 settembre 2008, la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere adottata nei confronti del cittadino romeno EA IC non essendo intervenuta nel termine di 60 giorni dalla esecuzione della misura la decisione sulla consegna: ad avviso della Corte territoriale, la mancata decisione nel termine normativamente previsto, precludeva l'esame del merito: rilevava, comunque, in ordine al requisito della doppia punibilità, che "in un caso analogo tale requisito era stato escluso con riferimento al reato di emissione di assegni a vuoto, non essendo più previsto dalla legge italiana come reato e per il reato di cui all'art. 215, commi 1 e 4 del codice penale romeno, per mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa".
Questa Corte, con sentenza 23 dicembre 2008, annullava la predetta decisione rilevando, da un lato, che l'inutile decorso del termine di sessanta giorni aveva effetto solo sullo status libertatis ma non già sulla decisione in ordine alla consegna che doveva comunque essere emessa e, dall'altro, con riferimento al requisito della doppia punibilità, che sussisteva una sostanziale affinità tra il reato di cui all'art. 215, commi 1 e 4 del codice romeno ed il reato di truffa "per avere in comune il nucleo fondamentale della frode". La Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, prendeva atto della necessità di decidere il merito della questione nonostante il decorso del termine normativamente previsto ed osservava, quanto al reato di inganno previsto dall'art. 215 del codice romeno, che la concreta fattispecie era prevista come reato da entrambi gli ordinamenti dovendo ritenersi affine, anche se non perfettamente coincidente, al reato di truffa, previsto dall'ordinamento italiano.
Rilevava, infine, che la sentenza di questa Corte richiamata nella precedente decisione, al fine di escludere il requisito della doppia punibilità (Cass., sez. 6^, 17 dicembre 2007, n. 46845) "faceva riferimento ad una diversa fattispecie nella quale non risultava autonomamente contestato il reato di cui all'art. 84 del codice penale romeno ma soltanto quello di inganno".
Disponeva, pertanto, la consegna all'autorità richiedente del cittadino romeno EA IC.
Ricorre per cassazione l'EA deducendo violazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, mancando il requisito della doppia punibilità con riferimento al reato di emissione di assegni a vuoto, fattispecie depenalizzata nell'ordinamento italiano a norma della L. 15 dicembre 1990, n. 386. La condotta ascritta al ricorrente doveva, infatti, ritenersi sussumibile esclusivamente nella fattispecie di emissione di assegni privi della necessaria copertura, punita dall'ordinamento penale romeno ma depenalizzata da quello italiano.
Nè può ritenersi, prosegue il ricorrente, che il fatto possa ritenersi punibile anche a norma dell'art. 215 del codice romeno (fattispecie di inganno) in quanto la sia pur affine fattispecie di truffa, prevista dal nostro ordinamento, prevede un quid pluris, e cioè la messa in opera di artifizi e raggiri, nella specie del tutto mancanti.
In altri termini, conclude il ricorrente, il mezzo fraudolento previsto dall'art. 215 del codice romeno, si sarebbe risolto, nella concreta fattispecie in esame, nella semplice emissione di assegni privi della necessaria copertura, condotta non certo riconducibile agli "artifizi e raggiri" previsti dal reato di truffa nel nostro ordinamento.
Considerazioni, quelle teste esposte, sostanzialmente riproposte dal difensore dell'EA con memoria presentata in prossimità dell'udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dal mandato di arresto europeo e dalla ulteriore documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria rumena si ricava che l'EA è stato condannato con sentenza irrevocabile per avere, "quale amministratore della SC CIBAR SERV Srl Breaza, emesso per conto della società, a titolo di garanzia ed in pagamento di corrispettivi per forniture di merci, numerosi assegni in bianco privi di copertura":
condotta prevista sia dalla L. n. 59 del 1934, art. 84, comma 3, sia dall'art. 215, commi 1 e 4 del codice penale rumeno. Orbene, pur dovendosi, in via di principio, ribadire il principio secondo cui, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, va rilevato che, nel caso concreto, la condotta posta in essere dall'EA, che non risulta accompagnata da alcun elemento indicativo della messa in opera di artifici o raggiri, non può essere qualificata come truffa, al contrario di quanto ritenuto, peraltro senza particolare motivazione, dalla Corte di appello, essendo invece sanzionabile nell'ordinamento italiano solo in via amministrativa, a norma della L. 15 dicembre 1990, n.336, come modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Il requisito degli "artifizi e raggiri", richiesto dalla nostra disposizione di legge, è infatti indispensabile presupposto per la sussistenza della fattispecie incriminatrice che, pur affine al reato di "inganno" previsto dal codice penale rumeno, se ne discosta per la necessità di un quid pluris, colà non previsto.
Ne consegue, all'evidenza, che la condotta posta in essere dall'Hogca, così come risulta dal capo di imputazione, integra esclusivamente il reato di emissione di assegni privi di copertura, depenalizzato dal nostro ordinamento con la L. n. 336 del 1990. Ne discende che, in mancanza del presupposto della doppia punibilità, imposto dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, la consegna deve essere rifiutata.
Solo per inciso va, inoltre, rilevato che la sentenza richiamata dalla Corte di appello per escludere, in prima battuta, il requisito della doppia punibilità (Cass., sez. 6^, n. 46845 del 2007, Pano), riguardava un caso assolutamente sovrapponibile a quello che qui ne occupa essendo stato in quell'occasione l'imputato condannato perché "quale amministratore unico della soc. (...) aveva emesso per conto di detta società, in pagamento di fornitori, numerosi assegni privi di copertura...".
E questa Corte aveva ritenuto che la condotta addebitata al Pano riguardasse esclusivamente l'emissione di assegni privi di copertura, e fosse priva di elementi indicativi della messa in opera di artifizi e raggiri.
Ne consegue che la circostanza che in quel caso non fosse stato contestato anche il reato di assegni a vuoto in via autonoma, oltre al reato di "inganno", circostanza che la Corte territoriale utilizza per inferirne la diversità della fattispecie allora contestata, appare, all'evidenza, del tutto neutra ai fini che qui ne occupa, dovendosi, in questa sede, rilevare esclusivamente le affinità o meno tra il reato di "inganno" previsto dall'ordinamento penale rumeno e quello di "truffa", previsto dall'ordinamento penale italiano.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza del requisito della doppia punibilità; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2009